Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 2
Non è configurabile il reato di furto in abitazione qualora sussista un nesso meramente occasionale tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia; in tal caso, invece, sussistono gli estremi costitutivi della fattispecie di furto aggravato dall'abuso di ospitalità, ex art. 624 e 61, comma primo, n. 11 cod. pen.
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.) è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Donna delle pulizie ruba nello studio legale: furto in abitazione se .. (Cass. 11744/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025
Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2014, n. 21293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21293 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 930
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 8036/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI N. IL 18/10/1947;
avverso la sentenza n. 97/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 18/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gianluigi Pratola, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 maggio 2010 del Tribunale di Udine, AR IN era prosciolta dalle accuse di truffa e di furto in appartamento, riqualificato quest'ultimo delitto in quello di furto aggravato dall'abuso di relazione di ospitalità, per tardività della querela, presentata il 6 settembre 2007, rispetto a fatti pienamente conosciuti dalla persona offesa nel maggio 2007. 1.1 Quanto alla truffa (capo A), l'imputata era accusata di aver indotto OB AN a corrisponderle somme pari a circa Euro 20.000, rappresentando inesistenti e gravi problemi familiari, senza provvedere a restituire il denaro ricevuto a titolo di prestito;
il furto (capo B) aveva invece ad oggetto un libretto bancario e la somma di Euro 800, che il OB custodiva presso la propria abitazione;
l'imputata si era recata nella casa dichiaratamente per soccorrere la moglie della persona offesa, che aveva subito un infortunio domestico, ma in realtà rimase sul posto insieme alla badante della coppia e approfittò della situazione, per sottrarre il libretto bancario ed il denaro.
2. A seguito di appello del Procuratore generale, la Corte d'appello di Trieste riformava la decisione di primo grado, limitatamente al capo B, riqualificandolo secondo l'originaria imputazione di furto in appartamento e, conseguentemente, condannando l'imputata alla pena di giustizia.
3. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con atto del difensore, avv. Denisa Pitton, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 624 bis cod. pen., per l'erronea qualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale. A giudizio del ricorrente non ci fu un'abusiva introduzione in un'abitazione privata, al fine specifico di impossessarsi dei beni altrui, come richiesto dalla norma penale sostanziale, ma piuttosto un'approfittamento della relazione di amicizia e dell'ospitalità concessa;
pertanto doveva ritenersi corretta la qualificazione operata dal giudice di primo grado e la conseguente dichiarazione di improcedibilità.
Invero la fattispecie di furto in abitazione prevede che la condotta venga posta in essere mediante introduzione in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso e non disciplina il caso in cui la sottrazione avvenga mediante trattenimento nei suddetti luoghi;
inoltre è necessario che sussista un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento e non solamente un collegamento occasionale, come appunto è avvenuto nel caso di specie. La ricorrente osserva che sul punto, contraddittoriamente, la Corte d'appello riconosce che l'imputata "potrebbe non aver progettato il furto prima ancora di raggiungere l'abitazione dei coniugi OB".
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla attribuibilità del fatto all'imputata, poiché la decisione da per scontato che il furto sia avvenuto il giorno dell'incidente e che l'autrice sia stata la AR, sulla base di un argomento illogico: poiché il reo aveva sottratto, oltre al denaro, dei foglietti sui quali vi era un riconoscimento di debito dell'imputata e degli assegni postdatati da costei emessi in favore del OB, a garanzia del prestito di cui al capo A, si ritiene che la badante non avesse interesse ad appropriarsi di tali documenti. In tal modo, però, la Corte ha trascurato di considerare che la stessa badante aveva ammesso di essersi recata quel giorno in cantina, ove detti beni erano custoditi, di essersi mossa altre volte per la casa da sola e che durante la permanenza delle due donne nell'abitazione le finestre erano aperte, per cui chiunque sarebbe potuto entrare e perpetrare il furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. pen., novellato dalla L. n. 128 del 2001, art. 2, comma 2 pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (art. 625 c.p., comma 1, n. 1).
1.1 In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità nei confronti degli imputati, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., per essersi impossessati all'interno dei locali di una ditta di un BO, senza curarsi di motivare l'assunto difensivo secondo cui i due imputati erano entrati nei locali della ditta allo scopo di noleggiare un apparecchio per il caffè ed avevano poi approfittato dell'occasionale presenza di altro cliente per impadronirsi del suo BO (Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009 - dep. 16/04/2010, Franquillo, Rv. 246886; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 1, prima della sua abrogazione a seguito dell'entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, comma 3 Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2004
- dep. 26/01/2005, Albe, Rv. 230695).
Ed invero, la dizione "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", propria del testo attuale, chiaramente esprime una strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, non diversa da quella precedentemente espressa con le parole "per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio ...".
Ben diversamente si è espresso il legislatore quando ha voluto prescindere dal nesso finalistico, correlando le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., nn. 6 e 7 alla pura e semplice collocazione delle cose sottratte in determinati luoghi, uffici o stabilimenti.
1.2 Per giunta l'esegesi letterale della norma porta a rilevare che la nuova disposizione non ha riprodotto la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui l'impossessamento sia realizzato durante l'abusivo trattenimento nell'edificio, previsto invece espressamente dall'art. 625, n. 1 sicché in tale ipotesi sarà correttamente configurabile solo l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11. 1.3 Viceversa si avrà furto in abitazione quando l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo avvenga a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246902), poiché la fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 624 bis richiama indubbiamente la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall'art. 614 cod. pen., norma che riguarda comportamenti di introduzione nell'altrui dimora, realizzati "con inganno" ovvero "contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo".
2. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale esclude un nesso finalistico tra l'introduzione e la sottrazione dei beni, laddove si riconosce che "La AR pure potrebbe non aver progettato il furto prima ancora di raggiungere l'abitazione dei coniugi OB" e si afferma che "quanto meno l'essersi trattenuta nell'abitazione è stata espressione della volontà di sfruttare un'occasione propizia, offrendosi di rimanere a fare da guardia alla casa, per sottrarre dei beni di pertinenza del OB".
2.1 A ben vedere, la motivazione della decisione consente anche di escludere che l'introduzione nell'abitazione sia avvenuta con l'inganno, descrivendo la relazione fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile proprio in termini di collegamento occasionale (lo sfruttamento di "un'occasione propizia").
3. Pertanto il fatto contestato al capo B va riqualificato come furto aggravato dall'abuso di ospitalità, ai sensi dell'art. 624 c.p. e art. 61 c.p., n. 11; come già osservato dal giudice di primo grado, la querela proposta da OB AN il 6 settembre 2007, rispetto a fatti pienamente conosciuti dalla persona offesa fin da maggio 2007, è da reputarsi tardivamente proposta, per cui l'azione penale non poteva essere esercitata.
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale per il reato contestato al capo B, riqualificato come furto aggravato dall'abuso di ospitalità, ai sensi dell'art. 624 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, non poteva essere esercitata per tardività della querela.
P.Q.M.
Riqualificata l'imputazione di cui al capo B come reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività della querela.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014