Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Commentari • 5
- 1. Individuazioni fotografiche di P.G.: utilizzabilità, attendibilità e cautele procedimentaliFrancesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
I. Premessa. L'attività investigativa relativa alle individuazioni fotografiche ad opera della p.g. palesa evidenti problematiche, specie per quel che concerne la collocazione sistematica di un'incombenza affatto prevista tipicamente dal legislatore, nonché soprattutto in rapporto all'utilizzabilità ed alla “sindacabilità” di tale atto, sia esso in fase investigativa che dibattimentale. La recente sentenza della Cassazione n. 17747, Sez. VI, ud. 15/02/2017, ha permesso, sulla scorta di orientamenti già consolidatisi in materia, di ripercorrere giuridicamente dei punti controversi in tema d'individuazioni fotografiche di p.g., giungendo a conclusioni significative in termini di tutela del …
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L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
Leggi di più… - 4. Riconoscimento fotografico con cerchietto rosso (Cass. 44448/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020
Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …
Leggi di più… - 5. Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 47937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47937 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI US - rel. Consigliere - N. 3212
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 28330/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UM NT N. IL 09/10/1989;
avverso l'ordinanza n. 2159/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 03/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3.4.2012 il Tribunale del riesame di Napoli, adito a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti di MB ON limitatamente al capo A (tentata estorsione aggravata in danno di SC CE titolare del bar Paradisea) e al capo B (tentata estorsione aggravata in danno di FU US e EL, titolari dell'impresa edile FU Costruzioni), fatti entrambi aggravati dalla circostanza prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, commessi in Qualiano nei mesi di gennaio e febbraio 2012.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore di MB ON propone ricorso per cassazione per illogicità e mancanza della motivazione: il Tribunale del riesame non ha vagliato tutte le censure dedotte nella memoria difensiva depositata in udienza, con le quali si contestava la scelta delle fotografie utilizzate per la formazione dell'album fotografico e si eccepiva che l'individuazione personale compiuta da FU US non era stata preceduta dalla descrizione delle caratteristiche somatiche dell'indagato MB;
mancato rinvenimento agli atti della delega ricevuta dai verbalizzanti per l'effettuazione del riconoscimento personale;
carattere dubbio del riconoscimento fotografico effettuato da SC CE essendo state indicate due diverse fotografie (la nn. 2 e 3); illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che la descrizione degli autori del reato ad opera delle vittime come persone "alte o robuste debba essere inteso in senso relativo e soggettivo;
insussistenza della aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.L'individuazione fotografica disciplinata dall'art. 361 c.p.p., comma 2 non detta alcuna disposizione in ordine alla selezione delle rilievi fotografici che compongono il fascicolo ed in particolare non vieta che possano essere inserite fotografie relative ad altri soggetti sottoposti ad indagine;
neppure è previsto che l'atto di ricognizione fotografica debba essere preceduto dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona, adempimento preliminare previsto per il diverso mezzo di prova della ricognizione di persona disciplinato dall'art. 213 cod. proc. pen.. 2. La dedotta circostanza del mancato rinvenimento agli atti della delega del pubblico ministero per la effettuazione dell'individuazione di persone è irrilevante, atteso che la delega al compimento dell'atto di individuazione di persone può essere effettuata anche in forma orale e può essere compiuto dalla polizia giudiziaria anche di iniziativa (Sez. 2, n. 35612 del 27/06/2007, De Marco, Rv. 238081).
3. Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa SC CE non presenta alcun margine di incertezza:
nell'ordinanza di custodia cautelare si da espressamente atto che SC ha riconosciuto MB ON nella rilievo fotografico n. 3 (che ritrae l'indagato) sottoscrivendo la relativa fotografia, mentre per errore materiale è stato scritto che SC riconosce fotograficamente MB ritratto nella foto n. 2.
4. Le censure in ordine alla sussistenza della aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 sono svolte su un piano integralmente e fattuale ed in quanto tali non possono essere vagliate nel giudizio di legittimità.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna MB ON al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1,000. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012