Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
O L L O B E E N 4 O 7 I 3 Z . A N R , T BLICA ITALIANA 1 S 9 I K 9 G C 1 E - A R 1 B 4750/02 1 R A - 1 D E 2 C E T N N E U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S O E N S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto SEZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI Sigg ri Maistrati:Composta dagl R.G.N. 14151/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente १ Dott. CE PROTO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 10770 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 30/11/2001 Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso l'avvocato. RAFFAELLA QUINTANA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CARLINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
GI EN, IT NN;
intimati - 2001 avverso la sentenza n. 520/98 del Giudice di pace di 2457 NARDO', depositata il 03/10/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carlino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 AG CE e SC NN, con citazione notificata il 22 aprile 1998, convenivano dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, esponendo di essere proprietari di immobili situati nel comprensorio del Consorzio e di avere ricevuto la richiesta di pagamento del contributo Mconsortile per l'anno 1997, pari rispettivamente a lire 77.972 e 54.712. Chiedevano che fosse dichiarato che il Consorzio non aveva titolo a pretendere detto contributo, e che il medesimo fosse condannato alla re- stituzione delle somme eventualmente nel frattempo ver- sate, con gli interessi legali. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia e valore, e chie- dendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 3 2 ottobre 1998, ritenuta la propria competenza, dichia- rava il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somme eventualmente pagate, con gli interessi legali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 luglio 1999, formulando due motivi di gravame. Le parti inti- mate non hanno controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia sotto un primo profilo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 cod. civ.; degli artt. 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 10, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 54. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace con la sentenza impugnata - ha ritenuto la natura tri- butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con un secondo profilo si denuncia la violazione dell'art. 9, c. 2, c.p.c., deducendosi la incompetenza per valore del Giudice di pace, essendo in contestazio- ne il potere impositivo del Consorzio era di valore in- 3 determinabile e quindi di competenza del Tribunale. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere il Giudice di pace per un verso er- roneamente ritenuto che il Consorzio dovesse dare la prova del vantaggio conseguito dalla sua attività dall'immobile del contribuente, mentre tale vantaggio si presume per il fatto di trovarsi l'immobile nel com- prensorio nel quale il Consorzio opera;
ed avere per altro verso negato l'ammissione di prove, richieste dal ' Consorzio, dirette a dimostrare il su detto vantaggio. 2 Va premesso che, secondo quanto risulta dagli at- ti, AG CE e SC NN, nell'atto di cita- zione, avevano eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Mario Ruina, del Foro di Manduria, il quale con atto separato, depositato in cancelleria, ma che non risulta notificato alla controparte, e quindi non operante nei suoi confronti aveva eletto a sua volta domicilio presso lo studio dell'avv. Renzo Romanelli, in via Amendola 28, in Nardò. Il ricorso per cassazione risulta notificato sia al AG, sia alla SC, in Nardò, presso lo stu- dio dell'avv. Lorenzo Rizzello, piazza della Repubblica 3, cioé in luogo diverso sia dallo studio dell'avv. Ruina, sia dallo studio del domiciliatario, sia da al- cuno dei luoghi stabiliti dall'art. 330 c.p.c. Ne deri- va che esso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese non essendo stata presente il giudizio alcuna controparte.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicetti Giovanni Losavio 9. sa DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE IE Do блого MA Di ZO Oggi, E3 APR 2082 IL CANCELLIERE MA Di ZOподь облогоMarig O LL 74 O B .3 E N E , N 1 ) ZIO 9 E -19 C A A 1 R -1 IST P I 1 2 G D . E E L R IC 9 A 3 D D E E IU T 6 N 4 G E . S E T E T T.N R A (IS 5