Sentenza 15 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2 3 15 /03 REPUBBLICA ITA DEL SPOLC TALINO/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavozo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: רי Presidente R.G.N. 14624/0 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 5307 Dott, Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Rep. Consigliere Ud.31/10/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: I SI AR PO, elettivamento domiciliata in ROMA V. LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GAROFALO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LATERIFICIO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente i domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato GAETANO VENETO, che 10 rappresenta e giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio : difende, 2002 la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 4293 presso -1- CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/00 della Corte d'Appello di BART, depositata il 09/05/00 T R.G. N. 181/2000; udita la relazione della causa avolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 31/10/02 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha conclusq per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari, RI EA SI, esponeva, tra l'altro, di essere stata assunta il 9.3. 1994 alle dipendenze della s.p.a. Laterificio Pugliesc con contratto di formazione e lavoro nel livello Cl del c.c.n.l. Latcrizi;
che il progetto di formazione del 31.12.1993 prevedeva che essa, all'esito del programma formativo, conseguisse la qualifica di addetta alla contabilità industriale, con compiti di controllo di gestione, analisi di bilancio, redazione indici di bilancio, controllo dei flussi di cassa, con l'inquadramento finale nel livello A, dopo il passaggio nel livello intermedio Bl;
che con un patto integrativo era stato previsto un periodo di formazione teorica di 130 ore nel biennio;
che essa in realtà non aveva fruito di alcun corso di formazione teorica, per l'inerzia e il disinteresse della datrice di lavoro, che invece si era giovata della prestazione lavorativa più che qualificata della istante, che, fornita di laurea in economia e commercio e di un "master" in gestione aziendale, aveva introdotto un nuovo sistema di controllo di gestione e contabilità; che essa era stata posta in cassa integrazione dal 2.1.1996 all'8.3. 1996, data in cui le cra stata comunicata la conclusione del contratto, in relazione alla crisi del settore. che non consentiva la trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato. Dedotto da parte della ricorrente che essa in realtà era stata in:rodotta in maniera del tutto operativa nell'organizzazione aziendale, grazic alla qualificazione già posseduta, e che, viceversa, cra mancata la parte formativa, chiedeva che fosse dichiarata la natura a tempo indeterminato del rapporto, con la conseguente sua riammissione in servizio e la condanna della controparte al pagamento delle retribuzioni maturate;
in subordine chiedeva che fosse acccrtata la proroga del contratto in relazione alla durata della cassa integrazione e alla relativa interruzione del momento formativo, con la conseguente inefficacia del recesso per scadenza del termine. 3 La convenuta resisteva alla domanda, sostenendo la ritualc conclusione e il regolare svolgimento del contratto di formazione e lavoro, in particolare rilevando che la brevità del periodo di sospensione del rapporto nan aveva inciso concretamente sulla formazione. Il giudice adito rigettava le domande con sentenza appellata dalla SI davanti alla Corte d'appello di Bari. Il giudice di secondo grado, ricostituitosi il contraddittorio, rigettava l'appello. Preliminarmente, al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento, osservava che al rapporto non si applica direttamente il disposto di cui all'art. 16 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito dalla 1. 19 luglio 1994 n. 451, ma la disciplina di cui all'art. 3 del d.l. 17 gennaio 1994 n. 32, non convertito in legge, poiché l'art. I. comma 2, della 1. n. 451/1994 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimento adottati, ed ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. n. 32/1994 e di altri due successivi decreti analogamente non convertiti. Osservava, peraltro, che l'art. 3 del decreto non convertito era quasi completamente corrispondente all'art. 16 del d.l. 299/1994 e, in particolare. prevedeva le due tipologie di contratti di formazione e lavoro, di cui la prima, di durala massima superiore (24 mesi) e caratterizzata da almeno 130 ore di formazione, in quanto mirata all'acquisizione di professionalità intermedic ed clevate. Riguardo alle prospettazione della ricorrente relativa al suo possesso, già al momento dell'assunzione, di un'ampia qualificazione professionale, osservava che Sill nella specie la situazione della medesima, al momento dell'inizio del rapporto, era qualificabile come intermedia dal punto di vista della qualificazione professionale, tra quella del lavoratore interamente formato rispetto alla professionalità da acquisire secondo il progetto formativo e quella del lavoratore ancora 4 completamente da formarc. Doveva, quindi, escludersi la nullità del contratto per l'impossibilità della sua fimzione formativa. La Corte d'appello ha poi rilevato, sulla base di un ampio esame delle varie deposizioni testimoniali, che il programma di formazione teorica era stato attuato attraverso una serie di incontri della SI con i responsabili dei vari settori aziendali, nel corso dei quali le erano stati illustrati, prima sul piano teorico, poi a livello pratico, i vari aspetti dell'attività aziendale, è che, come si evinceva dalla espressa procisazione del teste Bassi e dal complesso delle altre deposizioni, l'attività formativa era stata adeguata, grazie anche a un numero di ore di formazione teorica non inferiore a 130. Né, al fine di ritenere un inadempimento degli obblighi formativi tale da compromettere la funzione del contratto di formazione e lavoro, poteva rilevare che l'istruttoria non aveva confermato i rispetto del preciso scadenzamento della formazione teorica nelle varie settimane e AF HO era stato giorni della settimana, previsto nel progetto formalivo. Quanto alla tesi della proroga del contratto per un periodo corrispondente alla durata della cassa integrazione, la Corte riteneva applicabile il principio secondo cui, in caso di sospensione del rapporto, sussiste la possibilità della proroga, ma non in ogni caso la sua necessità, e che nella specie doveva escludersi la necessità della proroga, poiché la sospensione del rapporto per fatti non riconducibili alla volontà delle parti (intervento della cassa integrazione negli ultimi due mesi del rapporto) non risultava avere effettivamente pregiudicato la formazione della lavoratrice. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la SI, sulla base di un unico complesso motivo di ricorso. Il Latcrificio Pugliese s.p.a. resiste con controricorso. La SI ha depositato note illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il ricorso si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. La difesa della ricorrente premette che la maggior parte della motivazione era stata dedicata alla dimostrazione della contraddittorietà della linea difensiva della ricorrente, che avrebbe sostenuto di non avere avuto bisogno di formazione grazie alla preparazione già posseduta, e le conclusioni, dirette non alla dichiarazione di nullità del rapporto, ma all'accertamento della sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato, per l'inadempimento agli obblighi formativi. Invece la sentenza impugnata non aveva idoneamente, sufficientemente e coerentemente motivato in ordine all'assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo formativo, fraintend esatta portata delle mansioni disimpegnate e non inquadrando la dissonanza tra quest'ultime di contenuto professionale elevato rispetto a quelle dedolte in contratto, come desumibili anche dal basso livello di inquadramento. Più specificamente, osserva che: risultato che la ricorrente eseguiva analisi e dalla deposizione del Bassi riclassificazione del bilancio, - l'affermazione contenuta nella sentenza che la SI svolgeva attività lavorativa coerente con il suo livello di inquadramento attuale e che avrebbe dovuto raggiungere è in contraddizione con la circostanza che essa da un lato, era inquadrata solo in livello C, relativo a mansioni d'ordine, e, dall'altro, che di fatto svolgeva attività di analisi e riclassificazione del bilancio;
- ciò deve affermarsi in particolare con riferimento alla deposizione del teste Bassi, che era stata travisata dalla Corte d'appello, con correzione in "elaboratore" della parola elaborato nella frase riportata in sentenza nei lermini "relativamente all'attività di stampa di cui ho detto prima devo precisare che la dott.ssa SI non si limitava a prendere lo stampato, ma era consapevole del dato da ellu 6 richiesto dall'elaboratore", e nel ricorso per cassazione nei termini "(..) la dotissa SI non si limitava a prendere lo stampato ma era consapevole del dato (...) dell'elaborato (...)”: in realtà, secondo la difesa della ricorrente,il teste intendeva dire che la SI comprendeva gli elaborati relativi all'attività di analisi e di riclassificazione del bilancio, in correlazione con la ulteriore precisazione del teste che la medesima quando aveva tali stampe analizzava i dati ed eventualmente li proponeva, nel senso che ne discutevamo", e che la sua attività di controllo e analisi dei costi era (stata) frammentata e ripartita su altri dipendenti;
- è stata trascurata l'importanza del progetto formativo, che deve indicare analiticamente le varie fasi di articolazione della formazione del lavoratore Con riferimento all'esclusione della proroga del contratto in relazione al periodo di cassa integrazione, si lamenta la contraddittorietà della tesi della non incidenza in concreto di tale sospensione con l'adempimento dell'obbligo formativo. rilevandosi che l'istruttoria non aveva confermato l'articolazione delle 130 ore di formazione teorica con la scansione temporale per le stesse prevista: venivano così a 山 mancare gli elementi conferma di tale affermazione. Il ricorso non è fondato. Il giudice di appello ha fornito un'ampia e adeguata motivazione circa Fassolvimento da parte del datore di lavoro agli obblighi formativi assunti con il contratto di formazione e lavoro e specificati nel progetto formativo, e tale giudizio non è un effettivamente inciso dalle censure di cui al ricorso. soll sillIn particolare, la tesi circa la non congruità dell'inquadramento net livello S contrattuale C evidentemente non ha diretta attinenza con la tematica relativa all'adempimento degli obblighi formativi e avrebbe dovuto essere eventualmente essere valorizzata con la formulazione di un domanda diretta al riconoscimento del diritto alla promozione in B1 (ed eventualmente in A). In ogni caso, il giudice di 7 merito, con riferimento a specifiche risultanze istruttorie, ha precisato che la SI aveva impostato un controllo di gestione e un programma di analisi di bilancio alliancata e coordinata dal dott. Bassi, mentre nozioni teoriche e pratiche in ordine alle c.d. analisi di fermate e più in generale sul controllo di gestione le erano state impartite da sig. Pugliese. Né può sindacarsi in questa sede la motivata e non illogica interpretazione di un inciso della deposizione del teste Bassi fornita dal giudice di appello. Deve poi rilevarsi che le censure relative al mancato rispetto di un programma di formazione sono gencriche quanto alla lamentata non puntualità di contenuti del programma, e non sono accompagnate da censure in punto di diritto relativamente al mancato preciso rispetto dello scadenzamento orario. E' consequenziale il rigetto anche della doglianza relativa alla mancata proroga del contratto a seguito della sospensione del rapporto in coincidenza dell'intervento della cassa integrazione, poiché il relativo punto della sentenza è censurato solo sotto il profilo della mancata prova dell'adempimento dell'obbligo formativo. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2002. Il Consigliere est., Presidente incense Miler Salero Teller ESENTE CA IMPOST O REGISTRO, EOA O CANCELLIERE ◇ DIRITTO AI T.: DELLA Deposic E n ELLIERE