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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/09/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 350/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 350/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Piazza Troilo n.23 presso lo studio dell'Avv. LOCURATOLO MARIANGELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Montesilvano alla via Verrotti n. 23/1 presso e nello studio degli Avv.ti TUCCI
GIANLUIGI e CASTELLANO LUIGIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 18.06.2021 la SI.ra contraeva matrimonio concordatario in San Parte_2
Antonio De LO OS (Venezuela) con il SI. , come risulta Controparte_1 dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara, atto n. 13, parte II, serie C, uff. 3, anno
2024, dalla cui unione nasceva la figlia , il 03.11.2021. Persona_1
2. Con ricorso depositato in data 03.02.2025 proponeva nei confronti del Parte_2 coniuge la seguente domanda: “in via temporanea ed urgente: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale VIA AMERIGO VESPUCCI 165 dalla quale il resistente si è allontanato da mesi, con quanto ne costituisce arredo;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di importo non inferiore ad €.450.00,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondersi sempre entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra ed € 350.00 da corrispondersi in Parte_2 favore della minore;
in via principale e nel merito: pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
ed con addebito di responsabilità a quest'ultimo con Parte_2 Controparte_1 ogni conseguenza di Legge;
2) confermare le statuizioni presidenziali ove emesse in conformità alle richieste della ricorrente ovvero accogliere le stesse;
3) Autorizzare la richiesta di passaporto alla minore 4) condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio.”
3. Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunciare sentenza di separazione e rigettare l'addebito di responsabilità.
2. Assegnare la casa coniugale - sita in Pescara alla Via Vespucci n. 165 - alla SI.ra , ove ella risiederà con la Pt_2 minore;
Disporre l'affidamento condiviso della minore , con le seguenti Per_1 Persona_1 modalità: a) il padre terrà con sé la figlia due giorni a settimana da concordare con la moglie;
b) durante il periodo estivo, per giorni sette anche frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il
15 giugno di ogni anno, a partire dagli anni successivi il padre avrà con sé per due settimane Per_1 frazionate tra luglio ed agosto, ma una in esclusiva;
c) durante le vacanze natalizie, il padre avrà con pagina 2 di 5 sé la bambina due pomeriggi a settimana;
il padre terrà con sé anche per il pernotto il 24/25 Per_1 dicembre ed il 30/31 dicembre ad anni alterni;
d) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e
Pasquetta; e) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra padre e madre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
f) le parti concordano che per tre anni da oggi ciascun genitore eviterà che vi siano contatti tra la figlia minore ed i rispettivi eventuali nuovi compagni”. g) le parti potranno comunque variare le modalità indicate, fermi, nella sostanza, i termini minimi così stabiliti.
3. Disporre, altresì, a carico dell' il versamento in favore della moglie della somma CP_1 di € 470= quale pagamento del canone di locazione dell'attuale casa coniugale sita in Pescara, Via
Vespucci n. 165, nonché il versamento dell'assegno unico di € 200= in favore della SI.ra ;
4. Pt_2
Il padre provvederà al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.”
4. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo, ed all'esito riservava di riferire al Collegio.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1- La figlia viene affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale Per_1 sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguarderanno la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione ed alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . La minore avrà come abitazione principale quella materna, la quale è in procinto Per_1 di trasferirsi nella provincia di Salerno per motivi lavorativi.
2- La minore starà con il padre due week end alterni al mese, in quanto il padre dovrà raggiungere la residenza della minore nella provincia di Salerno, ma per un miglior collegamento con Pescara si incontrerà con la minore a Salerno intorno alle 19; pernottare in un Hotel con la minore, per ripartire da Salerno la domenica intorno alle 16; - la minore starà con i genitori sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni del 24, 25 e 26 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1 pagina 3 di 5 gennaio;
- vacanze pasquali, festività scolastiche, i genetliaci/compleanni e altre ricorrenze importanti per la famiglia in via alternata con i genitori;
-quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3- il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di € CP_1 Parte_2
500,00 sino al mese di ottobre 2025 compreso, poi, dal mese di novembre 2025, con il trasferimento della SI.ra e la minore a Salerno, € 250,00 (mensili) a titolo di mantenimento Parte_2 Per_1 della minore , aumentata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
- l'Assegno Per_1
Unico e Universale sarà percepito per intero dalla madre;
- l'indennità di frequenza e ogni altra prestazione assistenziale, cui eventualmente avrà diritto la piccola , saranno percepite Per_1 integralmente dalla madre.
4- Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% come da Protocollo Famiglia adottato del
Tribunale di Pescara.
5- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta la minore ed alle quali parteciperanno nel Per_1 rispetto dei propri impegni di lavoro.
6- I genitori si impegnano a crescere ed educare la figlia con equilibrio, affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
7. La SI.ra si impegna ad informare il padre sul percorso terapeutico che la Parte_2 minore intraprenderà nel comune di residenza, nonché consentire alla piccola di parlare al Per_1 telefono con il padre, anche tramite video chiamate, anche giornalmente.
8. Il SI. si impegna a collaborare affinchè la figlia , dopo il trasferimento in CP_1 Per_1 provincia di Salerno, possa essere inserita nella nuova scuola e nel centro riabilitativo. Pertanto, se non potrà essere fisicamente presente in loco per la sottoscrizione di tutte le autorizzazioni necessarie, si impegna a delegare la SI.ra per la presentazione di tutte le istanze, Parte_2 richieste e autorizzazioni genitoriali.
9. I SIg.ri e si autorizzano reciprocamente a Controparte_1 Parte_2 che la figlia minore possa recarsi in vacanza con uno solo dei genitori fuori dal territorio Per_1 italiano, previa comunicazione all'altro genitore almeno sette giorni prima.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
pagina 4 di 5 8. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
03.02.2025, da nei confronti di , con Parte_2 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
coniugati in San Antonio De LO OS (Venezuela) il 18.06.2021 (matrimonio trascritto nei
[...] registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 3, parte II, serie C, uff. 3, anno 2024) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, lì 11 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 350/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Piazza Troilo n.23 presso lo studio dell'Avv. LOCURATOLO MARIANGELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Montesilvano alla via Verrotti n. 23/1 presso e nello studio degli Avv.ti TUCCI
GIANLUIGI e CASTELLANO LUIGIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 18.06.2021 la SI.ra contraeva matrimonio concordatario in San Parte_2
Antonio De LO OS (Venezuela) con il SI. , come risulta Controparte_1 dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara, atto n. 13, parte II, serie C, uff. 3, anno
2024, dalla cui unione nasceva la figlia , il 03.11.2021. Persona_1
2. Con ricorso depositato in data 03.02.2025 proponeva nei confronti del Parte_2 coniuge la seguente domanda: “in via temporanea ed urgente: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale VIA AMERIGO VESPUCCI 165 dalla quale il resistente si è allontanato da mesi, con quanto ne costituisce arredo;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di importo non inferiore ad €.450.00,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondersi sempre entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra ed € 350.00 da corrispondersi in Parte_2 favore della minore;
in via principale e nel merito: pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
ed con addebito di responsabilità a quest'ultimo con Parte_2 Controparte_1 ogni conseguenza di Legge;
2) confermare le statuizioni presidenziali ove emesse in conformità alle richieste della ricorrente ovvero accogliere le stesse;
3) Autorizzare la richiesta di passaporto alla minore 4) condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio.”
3. Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunciare sentenza di separazione e rigettare l'addebito di responsabilità.
2. Assegnare la casa coniugale - sita in Pescara alla Via Vespucci n. 165 - alla SI.ra , ove ella risiederà con la Pt_2 minore;
Disporre l'affidamento condiviso della minore , con le seguenti Per_1 Persona_1 modalità: a) il padre terrà con sé la figlia due giorni a settimana da concordare con la moglie;
b) durante il periodo estivo, per giorni sette anche frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il
15 giugno di ogni anno, a partire dagli anni successivi il padre avrà con sé per due settimane Per_1 frazionate tra luglio ed agosto, ma una in esclusiva;
c) durante le vacanze natalizie, il padre avrà con pagina 2 di 5 sé la bambina due pomeriggi a settimana;
il padre terrà con sé anche per il pernotto il 24/25 Per_1 dicembre ed il 30/31 dicembre ad anni alterni;
d) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e
Pasquetta; e) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra padre e madre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
f) le parti concordano che per tre anni da oggi ciascun genitore eviterà che vi siano contatti tra la figlia minore ed i rispettivi eventuali nuovi compagni”. g) le parti potranno comunque variare le modalità indicate, fermi, nella sostanza, i termini minimi così stabiliti.
3. Disporre, altresì, a carico dell' il versamento in favore della moglie della somma CP_1 di € 470= quale pagamento del canone di locazione dell'attuale casa coniugale sita in Pescara, Via
Vespucci n. 165, nonché il versamento dell'assegno unico di € 200= in favore della SI.ra ;
4. Pt_2
Il padre provvederà al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.”
4. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo, ed all'esito riservava di riferire al Collegio.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1- La figlia viene affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale Per_1 sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguarderanno la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione ed alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . La minore avrà come abitazione principale quella materna, la quale è in procinto Per_1 di trasferirsi nella provincia di Salerno per motivi lavorativi.
2- La minore starà con il padre due week end alterni al mese, in quanto il padre dovrà raggiungere la residenza della minore nella provincia di Salerno, ma per un miglior collegamento con Pescara si incontrerà con la minore a Salerno intorno alle 19; pernottare in un Hotel con la minore, per ripartire da Salerno la domenica intorno alle 16; - la minore starà con i genitori sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni del 24, 25 e 26 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1 pagina 3 di 5 gennaio;
- vacanze pasquali, festività scolastiche, i genetliaci/compleanni e altre ricorrenze importanti per la famiglia in via alternata con i genitori;
-quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3- il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di € CP_1 Parte_2
500,00 sino al mese di ottobre 2025 compreso, poi, dal mese di novembre 2025, con il trasferimento della SI.ra e la minore a Salerno, € 250,00 (mensili) a titolo di mantenimento Parte_2 Per_1 della minore , aumentata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
- l'Assegno Per_1
Unico e Universale sarà percepito per intero dalla madre;
- l'indennità di frequenza e ogni altra prestazione assistenziale, cui eventualmente avrà diritto la piccola , saranno percepite Per_1 integralmente dalla madre.
4- Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% come da Protocollo Famiglia adottato del
Tribunale di Pescara.
5- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta la minore ed alle quali parteciperanno nel Per_1 rispetto dei propri impegni di lavoro.
6- I genitori si impegnano a crescere ed educare la figlia con equilibrio, affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
7. La SI.ra si impegna ad informare il padre sul percorso terapeutico che la Parte_2 minore intraprenderà nel comune di residenza, nonché consentire alla piccola di parlare al Per_1 telefono con il padre, anche tramite video chiamate, anche giornalmente.
8. Il SI. si impegna a collaborare affinchè la figlia , dopo il trasferimento in CP_1 Per_1 provincia di Salerno, possa essere inserita nella nuova scuola e nel centro riabilitativo. Pertanto, se non potrà essere fisicamente presente in loco per la sottoscrizione di tutte le autorizzazioni necessarie, si impegna a delegare la SI.ra per la presentazione di tutte le istanze, Parte_2 richieste e autorizzazioni genitoriali.
9. I SIg.ri e si autorizzano reciprocamente a Controparte_1 Parte_2 che la figlia minore possa recarsi in vacanza con uno solo dei genitori fuori dal territorio Per_1 italiano, previa comunicazione all'altro genitore almeno sette giorni prima.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
pagina 4 di 5 8. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
03.02.2025, da nei confronti di , con Parte_2 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
coniugati in San Antonio De LO OS (Venezuela) il 18.06.2021 (matrimonio trascritto nei
[...] registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 3, parte II, serie C, uff. 3, anno 2024) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, lì 11 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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