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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3875/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 3875/2023, promossa da:
(C.F. ), con sede in Piazza Cavour n. 27, in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso la Sede comunale nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
Contro
P.I. ), con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Galassi, PEC:
elettivamente domiciliata in Via largo Giulio Cesare n. 1, giusta Email_2 Pt_1 procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 28 maggio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 827/2023 del Giudice di Pace di (resa nella Pt_1 causa civile R.G. G.d.P. n. 77/2023) emessa in data 16.11.2023 e pubblicata in pari data.
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 27.12.2023, il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 827/2023, emessa in data 16.11.2023 e pubblicata in pari data, con la quale il
Giudice di Pace di in accoglimento dell'opposizione promossa da ha annullato Pt_1 Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 311C del 30.08.2022 emessa dal relativamente all'omesso Parte_1 versamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) per le esposizioni pubblicitarie effettuate dall'odierna appellata nell'anno 2022 presso la filiale di Via Gambalunga n. 40. Pt_1
Preliminarmente, parte appellante ha ricostruito la vicenda dalla quale è originato il presente giudizio, affermando che in data 11.07.2011 ha presentato denuncia “per i mezzi pubblicitari collocati presso CP_1 la sede di Via Gambalunga n. 40” e, in seguito, l'ente gli ha contestato l'omesso versamento di euro Pt_1
424,00 in ordine alla pubblicità relativa all'anno 2022.
Ha proseguito l'odierna appellante deducendo che ha impugnato l'intimazione di CP_1 pagamento chiedendo l'annullamento sulla base delle seguenti argomentazioni:
- è affidataria del servizio postale universale e, in quanto tale, è esercente di un servizio CP_1 di pubblica utilità tale da giustificare l'esenzione dal versamento dell'imposta pubblicitaria;
- non è dovuto il canone in quanto le indicazioni presenti presso l'Ufficio postale di di Via Pt_1
Gambalunga non sono qualificabili quali mezzi pubblicitari ma hanno natura di mero avviso al pubblico, avendo la funzione di fornire agli interessati le comunicazioni tese a facilitare l'utilizzazione di beni e servizi;
- trovano applicazione i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019 (5 mq) che giustificano l'esenzione dal canone poiché “le insegne vanno considerate come un unicum in quanto connesse tra loro e quindi è unica la misura da considerare”;
- “non è dovuto il canone per il “postamat”, sul presupposto che, avendo la funzione di bancomat, tale indicazione non può essere considerata mezzo pubblicitario, ma avviso al pubblico, avendo anch'esso la funzione di fornire agli interessati le comunicazioni tese a facilitare l'utilizzazione dei beni e servizi dell' , in esecuzione dei rapporti Pt_2 contrattuali già conclusi con i clienti”;
Il ha poi evidenziato di essersi costituito in giudizio, a seguito della opposizione di Parte_1 controparte, chiedendo il rigetto delle conclusioni e la conferma del provvedimento impugnato. In particolare, l'appellante ha riferito di aver addotto le seguenti motivazioni a sostegno della domanda di rigetto:
- ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019 nonché degli artt. 3 e 4 del relativo
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2021 i soggetti passivi del canone unico patrimoniale sotto tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazioni visive e/o acustiche, in luoghi pubblici o pagina 2 di 11 aperti al pubblico del territorio comunale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- tra i soggetti passivi del canone unico patrimoniale rientrano gli uffici postali, come chiarito anche dalla Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del 24 aprile 2009;
- gli impianti pubblicitari presenti presso l'Ufficio postale di Via Gambalunga n. 40 devono essere considerati distinti e separati e non in connessione tra di loro, in quanto assolvono singolarmente allo scopo pubblicitario auspicato;
- nessun dubbio sussiste sulla correttezza del calcolo della superficie tassabile effettuato dall' CP_2 che ha applicato i criteri di calcolo definiti nei limiti della propria potestà regolamentare ai
[...] sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 ed espressi all'art. 20, punti 2) e 7) del
Regolamento del Comune di Pt_1
- facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 20, punti 2) e 7) del Regolamento del Comune di risulta, pertanto, una superficie complessiva superiore ai 5 mq e, quindi, al di sopra del limite Pt_1 previsto dall'art. 1, comma 833, lett. L, della Legge n. 160/2019, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale;
- nessuna tassazione è avvenuta invece per le scritte “Postamat”.
Ha concluso l'appellante rappresentando che, all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha accolto la impugnazione, ritenendo che la sola normativa a cui far riferimento ai fini del calcolo della superficie tassabile sia la Legge n. 160/2019, la quale all'art. 1, comma 847, ha disposto l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs n. 507/1993.
Avverso la citata sentenza il ha proposto appello deducendone la erroneità per due Parte_1 ordini di motivi.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato “l'errata disapplicazione del regolamento del di approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 18.2.2021 – violazione ed errata applicazione Pt_1 Pt_1 dell'art. 5 legge n. 2248 del 1865” per avere il Giudice di prime cure disapplicato il Regolamento del
[...] per contrasto con la Legge n. 160/2019 di rango superiore e per avere escluso la potestà Parte_1 regolamentare del nel determinare i criteri di calcolo della superficie tassabile. In Parte_1 particolare, l'appellante ha dedotto che la norma di cui all'art. 20, commi 2 e 8, del Regolamento comunale non si porrebbe in contrasto con Legge n.160/2019 in quanto tale fonte secondaria integra il precetto della fonte primaria, specificando i criteri di calcolo della superficie delle insegne di esercizio ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Pertanto, l'appellante ha evidenziato che il Giudice di Pace è incorso in errore nell'affermare che il Regolamento comunale viola il disposto della Legge n. 160/2019 poiché il
Regolamento comunale è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente in materia tributaria e di entrate finanziarie, come previsto dall'art. 119, comma 2 della Costituzione e dall'art. 52 del pagina 3 di 11 D.lgs. n. 446/1997. Ha quindi riferito il che ricorre il suo potere di introdurre nel Pt_1 Parte_1 proprio Regolamento criteri di arrotondamento delle misure dei singoli mezzi pubblicitari quali quelli di cui all'art. 20, commi 2 e 8, già precedentemente disciplinati dal D. Lgs. 507/93 all'art. 7.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato “l'errata, contradditoria, illogica ed incongrua motivazione circa punti fondamentali della controversia - erronei presupposti di fatto e di diritto”. In particolare, il ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di Pace errato nel ritenere che l'ente Pt_1 non abbia allegato le misurazioni effettive riscontrate dagli accertatori, omettendo, pertanto, di adempiere al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. Secondo l'appellante, le misure effettive sono state in realtà riportate nell'ottava colonna della tabella contenuta nell'intimazione di pagamento e sono corrispondenti alle misure contenute nella denuncia dei mezzi pubblicitari presentata da in data Controparte_1
12.07.2011, prodotta nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.04.2024 si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dell'appello ed affermando la correttezza della sentenza Controparte_1 impugnata che ha applicato al caso di specie la Legge n. 160/2019 con esclusione/disapplicazione del
Regolamento comunale. nel replicare ai motivi d'appello ha richiamato le difese svolte nel primo grado di Controparte_1 giudizio, affermando la natura non pubblicitaria delle scritte presenti presso l la Controparte_3 ricorrenza in ogni caso del limite dimensionale di esonero dal canone previsto dall'art. 1, co 833, lett. L e Q della Legge 160/2019 e l'erroneità del calcolo della superficie tassabile effettuato dal Pt_1 Parte_1
L'appellata, inoltre, ha dedotto che, pur volendo applicare l'arrotondamento invocato dal Parte_1 questo andrebbe in ogni caso effettuato sulla superficie complessiva delle insegne di esercizio e non
[...] sulle singole insegne, nel rispetto del principio dell'unicità del mezzo pubblicitario. Con riferimento al cassonetto luminoso postamat, l'appellata, nel ribadire la sua funzione di avviso al pubblico e non di mezzo pubblicitario e il rispetto, in ogni caso, del limite dimensionale di mezzo metro quadrato, ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il cassonetto luminoso postamat è stato inserito nell'intimazione di pagamento e per esso è stato richiesto un canone pari ad euro 105,36.
Ciò posto, parte appellata ha insistito per la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 19.06.2024, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e il Giudice ha fissato l'udienza del 28.05.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza citata le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni già rassegnate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 4 di 11 SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI (ERRATA DISAPPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Pt_3
DEL COMUNE DI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL Pt_1
18.2.2021 – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 LEGGE N. 2248 DEL 1865).
Il in primo luogo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Giudice di Pace ha disapplicato il Regolamento comunale poiché contrario alla Legge n. 160/2019, motivando che la citata novella legislativa ha abrogato l'art 7 del d. lgs. 507/1993 e, di conseguenza, è privo di legittimazione ogni intervento normativo secondario volto alla determinazione/quantificazione del tributo in difformità dai vigenti criteri di legge.
In punto di diritto occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 1 disp. preliminari al codice civile prevede che sono fonti del diritto: i) le leggi;
ii) i regolamenti, iii) le norme corporative;
iv) gli usi. Nella impostazione delle preleggi è insita l'idea della sovranità indivisa dello Stato e del principio di esclusività dello Stato stesso nella produzione delle norme. In tale prospettiva, i criteri ordinatori, che operano nell'ambito dell'unico ordinamento statale (criteri infrasistemici) sono il criterio gerarchico, quello cronologico ed il criterio di specialità. Con particolare riferimento al criterio gerarchico, detto criterio implica, per le fonti di rango diverso, l'annullamento della fonte che viola quella posta ad un livello superiore. Nel caso di contrasto tra legge e Costituzione, la sentenza di annullamento è adottata dal
Corte Costituzionale, che è il giudice delle leggi. Nel caso di contrasto tra legge e regolamento, la sentenza di annullamento del regolamento o di sua disapplicazione è adottata dal giudice amministrativo, in quanto il regolamento è considerato un atto formalmente amministrativo. I regolamenti, infatti, sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi. La natura amministrativa è conseguenza del fatto che i regolamenti sono adottati da pubbliche amministrazioni e, in particolare, da organi di indirizzo politico-amministrativo. La natura normativa è conseguenza dell'attitudine dei regolamenti a contenere, salvo ipotesi eccezionali, norme giuridiche generali ed astratte e non precetti puntuali e concreti. Nel sistema delle fonti i regolamenti sono norme secondarie, come è desumibile dal disposto di cui all'art. 4, il quale dispone che “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”.
Alla particolare natura, amministrativa e normativa, dei regolamenti consegue la peculiarità anche delle modalità di tutela giurisdizionale. Si inseriscono, infatti, nella vicenda amministrativa, normalmente, due atti collegati, di cui uno generale e astratto, che costituisce anche fonte del diritto, e l'altro puntuale e concreto. Il controllo di legittimità delle disposizioni regolamentari, pur riguardando atti normativi, è sottratto al sindacato della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il proprio controllo ex art. 134
Cost. deve intendersi limitato alle sole fonti primarie, con esclusione dei regolamenti privi di abilitazione parlamentare. Il sindacato costituzionale su tali atti, infatti, è ammesso soltanto in sede di conflitti di attribuzione tra enti (art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87)
pagina 5 di 11 I soggetti normalmente autorizzati a svolgere il sindacato giurisdizionale sugli atti regolamentari sono i giudici ordinari e i giudici amministrativi.
I primi, in base al disposto dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (Lac), del
20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato E), hanno il potere di disapplicare “i regolamenti generali e locali” in contrasto con la legge, decidendo la controversia come se il provvedimento non fosse stato emanato.
I secondi hanno, invece, un potere di annullamento che si esercita in modo differente in dipendenza del diverso contenuto precettivo che il singolo regolamento in concreto presenta.
Orbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha annullato la intimazione di pagamento n. 311C del
30.08.2022 deducendo che tale atto è stato emanato in forza di regolamento comunale contrario alla legge 160/2019 che ha abrogato l'art. 7 d. lgs. 507/1993.
La correttezza della sentenza del Giudice di Pace e, in particolare, la disapplicazione del citato regolamento comunale presuppone una previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento sotteso alla fattispecie in esame.
L'art. 7 d. lgs. 507/1993 prevedeva che “l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso”.
La citata normativa è stata abrogata dalla legge n. 160 del 27.12.2019, la quale, all'art. 1, comma 847 ha abrogato i capi I e II del d. lgs. n. 507/1993 ivi compreso l'articolo sopra citato;
il medesimo testo normativo ha organicamente ridisegnato la disciplina in materia di esposizioni pubblicitarie. Più nel dettaglio, l'art. 1, comma 816, legge citata ha previsto che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Presupposto applicativo del canone patrimoniale è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del pagina 6 di 11 territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 1, comma
819, lett. b) l. n. 160/2019.
Da ultimo, si evidenzia che l'art. 1, comma 821, Legge n. 160/2019, prevede che il canone sia disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in cui devono essere indicati: “a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b)
l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio (2); e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà(3); g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi
4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, deve essere analizzata la questione relativa al contrasto del Regolamento del Comune di approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 Pt_1 del 18.02.2021, con la disciplina dettata dalla l. n. 160/2019 (criterio gerarchico).
Il Regolamento del Comune di (18.02.2021) in forza del quale è stato adottato l'atto di cui è Pt_1 causa all'art. 20, comma 7, prevede espressamente che “il Canone è commisurato alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in mq.; le superfici inferiori ad 1 mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre al primo, si arrotondano a mezzo mq.”. Pertanto, il regolamento del riproduce pedissequamente il Pt_1 contenuto dell'art. 7 d. lgs. 507/1993 che, tuttavia, è stato oggetto di abrogazione, come sopra illustrato.
La normativa sopravvenuta in materia di commisurazione del canone non prevede alcun criterio di arrotondamento ma, al contrario, all'art. 1, comma 825, prevede che “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. La citata normativa, quindi, dispone espressamente che il canone debba essere calcolato sulla base della superficie complessiva del mezzo pubblicitario “calcolata in metri quadrati”. pagina 7 di 11 Nessuna forma di arrotondamento è regolamentata nel citato testo normativo né tale modalità di calcolo emerge dall'esame dell'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, con il quale il legislatore ha demandato agli enti locali la disciplina del canone a mezzo di regolamento.
A riguardo è opportuno precisare che gli Enti hanno il potere regolamentare soltanto nei casi ed entro i limiti in cui una norma di legge espressamente glielo attribuisca. Un regolamento comunale può, integrare una legge solo nei limiti in cui è espressamente previsto dalla legge stessa, o quando la legge delega il potere regolamentare al Comune per disciplinare aspetti specifici di una materia. Il regolamento comunale non può sostituire, derogare o contrastare con la legge. La sua funzione è quella di integrare le leggi andando a fornire dettagli o specificazioni per la loro applicazione a livello locale.
Il Regolamento del Comune di quindi, è stato correttamente disapplicato dal Giudice di Pace Pt_1 nella parte in cui disciplina quale criterio di determinazione della base di calcolo quello dell'arrotondamento, in quanto introduttivo di una disciplina derogatoria rispetto a quella normativa attualmente vigente, la quale prevede che il canone venga parametrato ai metri quadri effettivi dell'insegna pubblicitaria.
La contrarietà del regolamento comunale alla normativa primaria e la sua conseguente disapplicazione è altresì desumibile dal fatto che il citato regolamento all'art. 20 comma 7 riproduce il contenuto dell'art. 7 d. lgs. 507/1993, norma che è stata espressamente abrogata dal legislatore e il cui criterio dell'arrotondamento non è stato riproposto nella nuova disciplina normativa in materia di canone patrimoniale correlato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Da ciò si evince che la intenzione del legislatore sia stata quella di escludere quale criterio di calcolo quello dell'arrotondamento, stabilendo che la base di calcolo del canone debba essere quelle dei metri quadrati effettivi.
Destituita di fondamento è altresì la tesi sostenuta da parte appellante, secondo la quale il regolamento comunale avrebbe natura meramente integrativa del dato normativo, in quanto la integrazione viene in rilievo soltanto in presenza di lacune normative che non si ravvisano nel caso di specie, ove il legislatore ha all'art. 1, comma 825, espressamente previsto che il canone sia determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati.
In conclusione, ritiene il presente Tribunale che sia corretta la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha disapplicato il regolamento del in quanto contrastante con la legge n. Parte_1
160/2019.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (ERRATA,
CONTRADDITORIA, ILLOGICA ED INCONGRUA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI FONDAMENTALI DELLA
CONTROVERSIA - ERRONEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO)
Il ha dedotto quale secondo motivo d'appello che la sentenza impugnata è errata Parte_1 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato che l'ente pubblico, non avendo allegato le pagina 8 di 11 misurazioni effettive riscontrate dagli accertatori, ma solo quelle arrotondate, non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. L'appellante, a riguardo, ha precisato di aver assolto all'onere probatorio ex art 2967, in quanto le misure effettive delle insegne sono state espressamente riportate nell'ottava colonna della tabella contenuta nell'intimazione di pagamento.
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 1, comma 833, regolamenta i casi in cui è prevista la esenzione dal pagamento del canone e, in particolare, la esenzione opera per: “l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati” e per “ q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”. Dalla disamina del citato testo normativo, quindi, si desume che insegne di misura inferiore ai 5 mq sono esenti dal pagamento del canone.
Orbene, nel cado di specie, dall'analisi dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e della tabella ivi contenuta a pag. 2, emerge che il abbia espressamente indicato nell'ottava Parte_1 colonna le misure effettive delle singole insegne pubblicitarie. Dalla disamina della documentazione in atti, infatti, risulta che il ha indicato la misura in mt di ogni singolo inciso pubblicitario e ciò Pt_1 consente a mezzo di un semplice calcolo matematico la conversione in mq. La sentenza del Giudice di
Pace, pertanto, è errata nella parte in cui ha così motivato “non sono state allegate le misurazioni effettive riscontrate dagli accertatori. Sotto tale aspetto il provvedimento impugnato contiene solo misure arrotondate per eccesso”.
Tuttavia, pur adottando quale base di calcolo le citate misure indicate nell'atto impositivo in mt e procedendo alla conversione in mq, si rileva che le insegne oggetto di intimazione di pagamento, recanti la scritta “ , “Poste Italiane Postamat, e “ Via Gambalunga”, presentano una CP_1 CP_1 Pt_1 superficie complessiva inferiore ai 5 di mq (soglia al di sotto della quale opera la esenzione di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019).
A ulteriore prova del fatto che la misura complessiva delle insegne sia inferiore ai 5 mq si richiama anche la relazione tecnica di parte del 27.09.2022, depositata da nel giudizio di primo Controparte_4 grado (cfr. doc. 3), la quale non è stata oggetto di contestazione da parte del ove è Parte_1 attestato che la superficie delle insegne nonché delle altre esposizioni presenti presso l'ufficio postale di
Via Gambalunga n. 40 è complessivamente pari a 3,5 mq. Si precisa che in ordine alla rilevanza probatoria di una perizia di parte non contestata la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
pagina 9 di 11 poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass., sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362).
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di gravame in quanto erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto non indicate le misure reali delle insegne sebbene ciò non comporti la riforma della sentenza, in quanto, in ogni caso, alcuna imposta è dovuta dalla odierna appellata in favore del Parte_1 vista la operatività della esenzione di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019.
[...]
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM
55/2014 come da dispositivo, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. pagina 10 di 11 ➢ Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 827/2023 del Giudice Parte_1 di Pace emessa in data 16.11.2023 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 432,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Rimini, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 3875/2023, promossa da:
(C.F. ), con sede in Piazza Cavour n. 27, in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso la Sede comunale nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
Contro
P.I. ), con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Galassi, PEC:
elettivamente domiciliata in Via largo Giulio Cesare n. 1, giusta Email_2 Pt_1 procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 28 maggio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 827/2023 del Giudice di Pace di (resa nella Pt_1 causa civile R.G. G.d.P. n. 77/2023) emessa in data 16.11.2023 e pubblicata in pari data.
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 27.12.2023, il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 827/2023, emessa in data 16.11.2023 e pubblicata in pari data, con la quale il
Giudice di Pace di in accoglimento dell'opposizione promossa da ha annullato Pt_1 Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 311C del 30.08.2022 emessa dal relativamente all'omesso Parte_1 versamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) per le esposizioni pubblicitarie effettuate dall'odierna appellata nell'anno 2022 presso la filiale di Via Gambalunga n. 40. Pt_1
Preliminarmente, parte appellante ha ricostruito la vicenda dalla quale è originato il presente giudizio, affermando che in data 11.07.2011 ha presentato denuncia “per i mezzi pubblicitari collocati presso CP_1 la sede di Via Gambalunga n. 40” e, in seguito, l'ente gli ha contestato l'omesso versamento di euro Pt_1
424,00 in ordine alla pubblicità relativa all'anno 2022.
Ha proseguito l'odierna appellante deducendo che ha impugnato l'intimazione di CP_1 pagamento chiedendo l'annullamento sulla base delle seguenti argomentazioni:
- è affidataria del servizio postale universale e, in quanto tale, è esercente di un servizio CP_1 di pubblica utilità tale da giustificare l'esenzione dal versamento dell'imposta pubblicitaria;
- non è dovuto il canone in quanto le indicazioni presenti presso l'Ufficio postale di di Via Pt_1
Gambalunga non sono qualificabili quali mezzi pubblicitari ma hanno natura di mero avviso al pubblico, avendo la funzione di fornire agli interessati le comunicazioni tese a facilitare l'utilizzazione di beni e servizi;
- trovano applicazione i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019 (5 mq) che giustificano l'esenzione dal canone poiché “le insegne vanno considerate come un unicum in quanto connesse tra loro e quindi è unica la misura da considerare”;
- “non è dovuto il canone per il “postamat”, sul presupposto che, avendo la funzione di bancomat, tale indicazione non può essere considerata mezzo pubblicitario, ma avviso al pubblico, avendo anch'esso la funzione di fornire agli interessati le comunicazioni tese a facilitare l'utilizzazione dei beni e servizi dell' , in esecuzione dei rapporti Pt_2 contrattuali già conclusi con i clienti”;
Il ha poi evidenziato di essersi costituito in giudizio, a seguito della opposizione di Parte_1 controparte, chiedendo il rigetto delle conclusioni e la conferma del provvedimento impugnato. In particolare, l'appellante ha riferito di aver addotto le seguenti motivazioni a sostegno della domanda di rigetto:
- ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019 nonché degli artt. 3 e 4 del relativo
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2021 i soggetti passivi del canone unico patrimoniale sotto tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazioni visive e/o acustiche, in luoghi pubblici o pagina 2 di 11 aperti al pubblico del territorio comunale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- tra i soggetti passivi del canone unico patrimoniale rientrano gli uffici postali, come chiarito anche dalla Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del 24 aprile 2009;
- gli impianti pubblicitari presenti presso l'Ufficio postale di Via Gambalunga n. 40 devono essere considerati distinti e separati e non in connessione tra di loro, in quanto assolvono singolarmente allo scopo pubblicitario auspicato;
- nessun dubbio sussiste sulla correttezza del calcolo della superficie tassabile effettuato dall' CP_2 che ha applicato i criteri di calcolo definiti nei limiti della propria potestà regolamentare ai
[...] sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 ed espressi all'art. 20, punti 2) e 7) del
Regolamento del Comune di Pt_1
- facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 20, punti 2) e 7) del Regolamento del Comune di risulta, pertanto, una superficie complessiva superiore ai 5 mq e, quindi, al di sopra del limite Pt_1 previsto dall'art. 1, comma 833, lett. L, della Legge n. 160/2019, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale;
- nessuna tassazione è avvenuta invece per le scritte “Postamat”.
Ha concluso l'appellante rappresentando che, all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha accolto la impugnazione, ritenendo che la sola normativa a cui far riferimento ai fini del calcolo della superficie tassabile sia la Legge n. 160/2019, la quale all'art. 1, comma 847, ha disposto l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs n. 507/1993.
Avverso la citata sentenza il ha proposto appello deducendone la erroneità per due Parte_1 ordini di motivi.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato “l'errata disapplicazione del regolamento del di approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 18.2.2021 – violazione ed errata applicazione Pt_1 Pt_1 dell'art. 5 legge n. 2248 del 1865” per avere il Giudice di prime cure disapplicato il Regolamento del
[...] per contrasto con la Legge n. 160/2019 di rango superiore e per avere escluso la potestà Parte_1 regolamentare del nel determinare i criteri di calcolo della superficie tassabile. In Parte_1 particolare, l'appellante ha dedotto che la norma di cui all'art. 20, commi 2 e 8, del Regolamento comunale non si porrebbe in contrasto con Legge n.160/2019 in quanto tale fonte secondaria integra il precetto della fonte primaria, specificando i criteri di calcolo della superficie delle insegne di esercizio ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Pertanto, l'appellante ha evidenziato che il Giudice di Pace è incorso in errore nell'affermare che il Regolamento comunale viola il disposto della Legge n. 160/2019 poiché il
Regolamento comunale è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente in materia tributaria e di entrate finanziarie, come previsto dall'art. 119, comma 2 della Costituzione e dall'art. 52 del pagina 3 di 11 D.lgs. n. 446/1997. Ha quindi riferito il che ricorre il suo potere di introdurre nel Pt_1 Parte_1 proprio Regolamento criteri di arrotondamento delle misure dei singoli mezzi pubblicitari quali quelli di cui all'art. 20, commi 2 e 8, già precedentemente disciplinati dal D. Lgs. 507/93 all'art. 7.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato “l'errata, contradditoria, illogica ed incongrua motivazione circa punti fondamentali della controversia - erronei presupposti di fatto e di diritto”. In particolare, il ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di Pace errato nel ritenere che l'ente Pt_1 non abbia allegato le misurazioni effettive riscontrate dagli accertatori, omettendo, pertanto, di adempiere al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. Secondo l'appellante, le misure effettive sono state in realtà riportate nell'ottava colonna della tabella contenuta nell'intimazione di pagamento e sono corrispondenti alle misure contenute nella denuncia dei mezzi pubblicitari presentata da in data Controparte_1
12.07.2011, prodotta nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.04.2024 si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dell'appello ed affermando la correttezza della sentenza Controparte_1 impugnata che ha applicato al caso di specie la Legge n. 160/2019 con esclusione/disapplicazione del
Regolamento comunale. nel replicare ai motivi d'appello ha richiamato le difese svolte nel primo grado di Controparte_1 giudizio, affermando la natura non pubblicitaria delle scritte presenti presso l la Controparte_3 ricorrenza in ogni caso del limite dimensionale di esonero dal canone previsto dall'art. 1, co 833, lett. L e Q della Legge 160/2019 e l'erroneità del calcolo della superficie tassabile effettuato dal Pt_1 Parte_1
L'appellata, inoltre, ha dedotto che, pur volendo applicare l'arrotondamento invocato dal Parte_1 questo andrebbe in ogni caso effettuato sulla superficie complessiva delle insegne di esercizio e non
[...] sulle singole insegne, nel rispetto del principio dell'unicità del mezzo pubblicitario. Con riferimento al cassonetto luminoso postamat, l'appellata, nel ribadire la sua funzione di avviso al pubblico e non di mezzo pubblicitario e il rispetto, in ogni caso, del limite dimensionale di mezzo metro quadrato, ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il cassonetto luminoso postamat è stato inserito nell'intimazione di pagamento e per esso è stato richiesto un canone pari ad euro 105,36.
Ciò posto, parte appellata ha insistito per la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 19.06.2024, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e il Giudice ha fissato l'udienza del 28.05.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza citata le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni già rassegnate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 4 di 11 SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI (ERRATA DISAPPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Pt_3
DEL COMUNE DI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL Pt_1
18.2.2021 – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 LEGGE N. 2248 DEL 1865).
Il in primo luogo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Giudice di Pace ha disapplicato il Regolamento comunale poiché contrario alla Legge n. 160/2019, motivando che la citata novella legislativa ha abrogato l'art 7 del d. lgs. 507/1993 e, di conseguenza, è privo di legittimazione ogni intervento normativo secondario volto alla determinazione/quantificazione del tributo in difformità dai vigenti criteri di legge.
In punto di diritto occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 1 disp. preliminari al codice civile prevede che sono fonti del diritto: i) le leggi;
ii) i regolamenti, iii) le norme corporative;
iv) gli usi. Nella impostazione delle preleggi è insita l'idea della sovranità indivisa dello Stato e del principio di esclusività dello Stato stesso nella produzione delle norme. In tale prospettiva, i criteri ordinatori, che operano nell'ambito dell'unico ordinamento statale (criteri infrasistemici) sono il criterio gerarchico, quello cronologico ed il criterio di specialità. Con particolare riferimento al criterio gerarchico, detto criterio implica, per le fonti di rango diverso, l'annullamento della fonte che viola quella posta ad un livello superiore. Nel caso di contrasto tra legge e Costituzione, la sentenza di annullamento è adottata dal
Corte Costituzionale, che è il giudice delle leggi. Nel caso di contrasto tra legge e regolamento, la sentenza di annullamento del regolamento o di sua disapplicazione è adottata dal giudice amministrativo, in quanto il regolamento è considerato un atto formalmente amministrativo. I regolamenti, infatti, sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi. La natura amministrativa è conseguenza del fatto che i regolamenti sono adottati da pubbliche amministrazioni e, in particolare, da organi di indirizzo politico-amministrativo. La natura normativa è conseguenza dell'attitudine dei regolamenti a contenere, salvo ipotesi eccezionali, norme giuridiche generali ed astratte e non precetti puntuali e concreti. Nel sistema delle fonti i regolamenti sono norme secondarie, come è desumibile dal disposto di cui all'art. 4, il quale dispone che “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”.
Alla particolare natura, amministrativa e normativa, dei regolamenti consegue la peculiarità anche delle modalità di tutela giurisdizionale. Si inseriscono, infatti, nella vicenda amministrativa, normalmente, due atti collegati, di cui uno generale e astratto, che costituisce anche fonte del diritto, e l'altro puntuale e concreto. Il controllo di legittimità delle disposizioni regolamentari, pur riguardando atti normativi, è sottratto al sindacato della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il proprio controllo ex art. 134
Cost. deve intendersi limitato alle sole fonti primarie, con esclusione dei regolamenti privi di abilitazione parlamentare. Il sindacato costituzionale su tali atti, infatti, è ammesso soltanto in sede di conflitti di attribuzione tra enti (art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87)
pagina 5 di 11 I soggetti normalmente autorizzati a svolgere il sindacato giurisdizionale sugli atti regolamentari sono i giudici ordinari e i giudici amministrativi.
I primi, in base al disposto dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (Lac), del
20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato E), hanno il potere di disapplicare “i regolamenti generali e locali” in contrasto con la legge, decidendo la controversia come se il provvedimento non fosse stato emanato.
I secondi hanno, invece, un potere di annullamento che si esercita in modo differente in dipendenza del diverso contenuto precettivo che il singolo regolamento in concreto presenta.
Orbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha annullato la intimazione di pagamento n. 311C del
30.08.2022 deducendo che tale atto è stato emanato in forza di regolamento comunale contrario alla legge 160/2019 che ha abrogato l'art. 7 d. lgs. 507/1993.
La correttezza della sentenza del Giudice di Pace e, in particolare, la disapplicazione del citato regolamento comunale presuppone una previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento sotteso alla fattispecie in esame.
L'art. 7 d. lgs. 507/1993 prevedeva che “l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso”.
La citata normativa è stata abrogata dalla legge n. 160 del 27.12.2019, la quale, all'art. 1, comma 847 ha abrogato i capi I e II del d. lgs. n. 507/1993 ivi compreso l'articolo sopra citato;
il medesimo testo normativo ha organicamente ridisegnato la disciplina in materia di esposizioni pubblicitarie. Più nel dettaglio, l'art. 1, comma 816, legge citata ha previsto che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Presupposto applicativo del canone patrimoniale è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del pagina 6 di 11 territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 1, comma
819, lett. b) l. n. 160/2019.
Da ultimo, si evidenzia che l'art. 1, comma 821, Legge n. 160/2019, prevede che il canone sia disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in cui devono essere indicati: “a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b)
l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio (2); e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà(3); g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi
4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, deve essere analizzata la questione relativa al contrasto del Regolamento del Comune di approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 Pt_1 del 18.02.2021, con la disciplina dettata dalla l. n. 160/2019 (criterio gerarchico).
Il Regolamento del Comune di (18.02.2021) in forza del quale è stato adottato l'atto di cui è Pt_1 causa all'art. 20, comma 7, prevede espressamente che “il Canone è commisurato alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in mq.; le superfici inferiori ad 1 mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre al primo, si arrotondano a mezzo mq.”. Pertanto, il regolamento del riproduce pedissequamente il Pt_1 contenuto dell'art. 7 d. lgs. 507/1993 che, tuttavia, è stato oggetto di abrogazione, come sopra illustrato.
La normativa sopravvenuta in materia di commisurazione del canone non prevede alcun criterio di arrotondamento ma, al contrario, all'art. 1, comma 825, prevede che “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. La citata normativa, quindi, dispone espressamente che il canone debba essere calcolato sulla base della superficie complessiva del mezzo pubblicitario “calcolata in metri quadrati”. pagina 7 di 11 Nessuna forma di arrotondamento è regolamentata nel citato testo normativo né tale modalità di calcolo emerge dall'esame dell'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, con il quale il legislatore ha demandato agli enti locali la disciplina del canone a mezzo di regolamento.
A riguardo è opportuno precisare che gli Enti hanno il potere regolamentare soltanto nei casi ed entro i limiti in cui una norma di legge espressamente glielo attribuisca. Un regolamento comunale può, integrare una legge solo nei limiti in cui è espressamente previsto dalla legge stessa, o quando la legge delega il potere regolamentare al Comune per disciplinare aspetti specifici di una materia. Il regolamento comunale non può sostituire, derogare o contrastare con la legge. La sua funzione è quella di integrare le leggi andando a fornire dettagli o specificazioni per la loro applicazione a livello locale.
Il Regolamento del Comune di quindi, è stato correttamente disapplicato dal Giudice di Pace Pt_1 nella parte in cui disciplina quale criterio di determinazione della base di calcolo quello dell'arrotondamento, in quanto introduttivo di una disciplina derogatoria rispetto a quella normativa attualmente vigente, la quale prevede che il canone venga parametrato ai metri quadri effettivi dell'insegna pubblicitaria.
La contrarietà del regolamento comunale alla normativa primaria e la sua conseguente disapplicazione è altresì desumibile dal fatto che il citato regolamento all'art. 20 comma 7 riproduce il contenuto dell'art. 7 d. lgs. 507/1993, norma che è stata espressamente abrogata dal legislatore e il cui criterio dell'arrotondamento non è stato riproposto nella nuova disciplina normativa in materia di canone patrimoniale correlato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Da ciò si evince che la intenzione del legislatore sia stata quella di escludere quale criterio di calcolo quello dell'arrotondamento, stabilendo che la base di calcolo del canone debba essere quelle dei metri quadrati effettivi.
Destituita di fondamento è altresì la tesi sostenuta da parte appellante, secondo la quale il regolamento comunale avrebbe natura meramente integrativa del dato normativo, in quanto la integrazione viene in rilievo soltanto in presenza di lacune normative che non si ravvisano nel caso di specie, ove il legislatore ha all'art. 1, comma 825, espressamente previsto che il canone sia determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati.
In conclusione, ritiene il presente Tribunale che sia corretta la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha disapplicato il regolamento del in quanto contrastante con la legge n. Parte_1
160/2019.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (ERRATA,
CONTRADDITORIA, ILLOGICA ED INCONGRUA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI FONDAMENTALI DELLA
CONTROVERSIA - ERRONEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO)
Il ha dedotto quale secondo motivo d'appello che la sentenza impugnata è errata Parte_1 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato che l'ente pubblico, non avendo allegato le pagina 8 di 11 misurazioni effettive riscontrate dagli accertatori, ma solo quelle arrotondate, non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. L'appellante, a riguardo, ha precisato di aver assolto all'onere probatorio ex art 2967, in quanto le misure effettive delle insegne sono state espressamente riportate nell'ottava colonna della tabella contenuta nell'intimazione di pagamento.
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 1, comma 833, regolamenta i casi in cui è prevista la esenzione dal pagamento del canone e, in particolare, la esenzione opera per: “l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati” e per “ q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”. Dalla disamina del citato testo normativo, quindi, si desume che insegne di misura inferiore ai 5 mq sono esenti dal pagamento del canone.
Orbene, nel cado di specie, dall'analisi dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e della tabella ivi contenuta a pag. 2, emerge che il abbia espressamente indicato nell'ottava Parte_1 colonna le misure effettive delle singole insegne pubblicitarie. Dalla disamina della documentazione in atti, infatti, risulta che il ha indicato la misura in mt di ogni singolo inciso pubblicitario e ciò Pt_1 consente a mezzo di un semplice calcolo matematico la conversione in mq. La sentenza del Giudice di
Pace, pertanto, è errata nella parte in cui ha così motivato “non sono state allegate le misurazioni effettive riscontrate dagli accertatori. Sotto tale aspetto il provvedimento impugnato contiene solo misure arrotondate per eccesso”.
Tuttavia, pur adottando quale base di calcolo le citate misure indicate nell'atto impositivo in mt e procedendo alla conversione in mq, si rileva che le insegne oggetto di intimazione di pagamento, recanti la scritta “ , “Poste Italiane Postamat, e “ Via Gambalunga”, presentano una CP_1 CP_1 Pt_1 superficie complessiva inferiore ai 5 di mq (soglia al di sotto della quale opera la esenzione di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019).
A ulteriore prova del fatto che la misura complessiva delle insegne sia inferiore ai 5 mq si richiama anche la relazione tecnica di parte del 27.09.2022, depositata da nel giudizio di primo Controparte_4 grado (cfr. doc. 3), la quale non è stata oggetto di contestazione da parte del ove è Parte_1 attestato che la superficie delle insegne nonché delle altre esposizioni presenti presso l'ufficio postale di
Via Gambalunga n. 40 è complessivamente pari a 3,5 mq. Si precisa che in ordine alla rilevanza probatoria di una perizia di parte non contestata la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
pagina 9 di 11 poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass., sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362).
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di gravame in quanto erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto non indicate le misure reali delle insegne sebbene ciò non comporti la riforma della sentenza, in quanto, in ogni caso, alcuna imposta è dovuta dalla odierna appellata in favore del Parte_1 vista la operatività della esenzione di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019.
[...]
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM
55/2014 come da dispositivo, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. pagina 10 di 11 ➢ Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 827/2023 del Giudice Parte_1 di Pace emessa in data 16.11.2023 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 432,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Rimini, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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