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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387/2024 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Rosangela C.F._1
Lupo (PEC: ; Email_1 appellante contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Pietro C.F._2
Cascio (PEC: ; Email_2 appellato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO; interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO pagina 1 di 9 La sentenza non definitiva n. 3861/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 1.7.2024 e pubblicata il 4.7.2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis;
- nel merito, accogliere per la forma il presente appello ed in parziale riforma della sentenza n.
3861/2024 emessa dal Tribunale Civile di Palermo, I° Sezione Civile, in data 04.07.2024 e notificata in data 08.07.2024, porre a carico del Signor la corresponsione della somma Controparte_1
mensile di € 750,00 quale assegno di mantenimento in favore della Signora - Parte_1
somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT-, fino a quando questa non avrà trovato un'occupazione lavorativa stabile, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosangela Lupo, che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”. per l'appellato:
“Voglia dichiarare inammissibile e/o rigettare con qualsivoglia statuizione il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto per come meglio specificato nella comparsa di costituzione in atti cui ci si riporta. Con vittoria di spese.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
“esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. per separazione giudiziale dei coniugi e per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 27.10.2023 dinanzi al
Tribunale di Palermo, , premettendo che in data 29.07.2021 aveva Parte_1 contratto matrimonio con (matrimonio da cui non erano nati figli), Controparte_1
chiedeva:
pagina 2 di 9 - che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, in ragione dei molteplici comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da lui posti in essere;
- che, decorso il termine di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che la casa coniugale, di esclusiva proprietà del venisse a questi assegnata, CP_1 unitamente a tutti gli arredi, eccezion fatta per quelli espressamente indicati in ricorso;
- che venisse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di CP_1 mantenimento pari ad euro 750,00, fino a quando ella non avesse trovato un'occupazione lavorativa stabile.
2. Si costituiva il quale, non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione né a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva:
- che venisse respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale (non sussistendone i presupposti, in mancanza di prole) e ne venisse disposto il rilascio in suo favore;
- che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione;
- che venisse rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, ovvero, in subordine, che fosse determinato in misura inferiore a quanto richiesto dalla
; Pt_1
- in via riconvenzionale, che la separazione fosse pronunciata con addebito alla , Pt_1 per avere essa arbitrariamente sostituito la serratura della porta della casa coniugale impedendogli di accedervi e che venisse condannata alla restituzione, Parte_1 in suo favore, della somma di euro 1.200,00, risultante dal conteggio del dare/avere fra le parti in relazione ai rispettivi prelievi sul conto corrente cointestato.
3. Il Giudice delegato, nel provvedere ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., con ordinanza del
3.4.2024, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del l'obbligo CP_1 di versare alla la somma di euro 350,00 mensili, a titolo di contributo al suo Pt_1 mantenimento.
4. Con reclamo depositato in data 9.4.2024 impugnava il predetto Parte_1 provvedimento, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice delegato non aveva pagina 3 di 9 rilevato l'evidente sperequazione economica esistente tra le parti e, conseguentemente, non aveva fissato in euro 750,00 l'assegno di mantenimento in proprio favore (reclamo respinto con decreto del di questa Corte di Appello del 26 giugno-8 luglio 2024)
5. Istruita la causa in via documentale, con sentenza non definitiva dell'1-4 luglio 2024, n.
3861, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava le domande di addebito formulate da entrambe le parti e la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla e disponeva a carico del un assegno mensile di Pt_1 CP_1 euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento della odierna appellante
(confermando, sul punto, i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato).
6. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, depositato in data 30.07.2024,
ha impugnato la sentenza non definitiva n. 3861/2024, chiedendone la Parte_1 parziale riforma, nei termini di cui conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile” e comunque infondato “in fatto ed in diritto”.
8. Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
9. Sostituita l'udienza del giorno 10.01.2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 13/1/2025, è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, via disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per avere posto a fondamento del gravame le Controparte_1 Parte_1
medesime doglianze esposte in sede di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La circostanza, infatti, è del tutto irrilevante, attesa la diversa natura dei provvedimenti impugnati (provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., quanto al reclamo, e sentenza non definitiva di separazione emessa dal Collegio all'esito del giudizio di separazione, quanto all'appello oggetto del presente procedimento).
11. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
12. Con un unico motivo di appello ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza di separazione nella parte inerente alla determinazione dell'assegno di pagina 4 di 9 mantenimento disposto a carico del ritenendolo inferiore rispetto al dovuto ed in CP_1 palese contrasto con le condizioni economiche delle parti.
12.1. Segnatamente, si duole del fatto che, sebbene il Tribunale abbia Parte_1 dato atto dell'effettiva sperequazione economica tra le parti, sia poi incorso in un error in iudicando, “per arbitraria ed erronea interpretazione degli atti di causa e delle risultanze probatorie”, avendo confermato la somma già precedentemente determinata con ordinanza del Giudice delegato, riconoscendo in suo favore un assegno di mantenimento mensile pari ad euro
350,00.
12.2. Sul punto, ha dedotto che la posizione economica del marito è Parte_1 molto agiata, tenuto conto degli emolumenti percepiti quale dipendente del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Polizia di Stato (pari ad € 3.000,00 netti mensili), del conto corrente bancario intestato all'appellato (con saldo attivo al 31.12.2023 pari ad €
63.454,26), del cospicuo patrimonio immobiliare del e delle tre autovetture di cui ha CP_1 disponibilità.
12.3. L'appellante ha precisato che, di contro, benché in attesa di pubblicazione di graduatoria per l'insegnamento, essa non svolge alcuna attività lavorativa che le consenta di mantenersi ed è, dunque, è del tutto priva di redditi.
12.4. Sulla base di tali premesse, ha chiesto di rideterminare l'assegno Parte_1
di mantenimento in proprio favore in complessivi euro 750,00 mensili.
13. Ritiene questa Corte ritiene che gli assunti dell'appellante non possano essere condivisi, posto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di assegno di mantenimento e la sentenza impugnata non può ritenersi in alcun modo contraddittoria.
13.1. Come noto, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
13.2. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o pagina 5 di 9 comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840; Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915; Cass., sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; Cass., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605 del 12/01/2017; Cass., sez. I, 22 gennaio 2021, ord. n.
975).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., sez. I, 7 dicembre 2007, n. 25618).
13.3. Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., sez.
I, 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., sez. VI-I, 9 marzo 2018, ord. n. 5817).
13.4. Con riferimento al tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento, va inoltre sottolineato, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, che il tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di mantenere non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge prima della pagina 6 di 9 separazione, ma quello che l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze.
Pertanto, occorrerà fare riferimento al tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente avrebbe potuto permettere la posizione economica complessiva della famiglia, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione (Cass., sez. I, 18 agosto 1994, n. 7437; Cass., sez. I, 4 aprile 2002, n. 4800).
13.5. Nella quantificazione della misura dell'assegno di mantenimento va, infine, valutata altresì la durata del matrimonio, circostanza che se, per un verso, non può assumere efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, può assumere rilievo ai fini della determinazione della sua misura
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23378; Cass., sez. I, 18 gennaio 2017,
n. 1162).
14. Nella sentenza impugnata il Tribunale, nell'evidenziare la sussistenza della prova “di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi”, ha riconosciuto la congruità dell'importo stabilito a titolo di mantenimento nei provvedimenti provvisoria dal Giudice delegato, pari ad euro 350,00 mensili.
14.1. La decisione, alla luce dei principi sopra esposti e della documentazione acquisita, appare immune da censure.
14.2. Ed invero, le allegazioni della circa una presunta retribuzione mensile netta Pt_1 del pari ad € 3.000,00 appaiono smentite dalle risultanze del giudizio;
dai dati CP_1 economici ricavabili dalle allegazioni e dalle produzioni dell'odierno appellato emerge, infatti, che l'appellato ha percepito entrate nette mensili pari ad € 1.893,65 nel mese di gennaio 2024 e pari ad € 2.013,95 nel mese di febbraio, producendo un reddito annuo lordo pari ad € 32.226,29 nel 2023. Di tutta evidenza, quindi, è il mutamento in peius della condizione reddituale del rispetto al 2022, a causa dalla perdita delle indennità di CP_1
trasferta per l'avvenuto trasferimento dal reparto mobile della Polizia di Padova alla
Polizia stradale di Alcamo.
14.3. Al contempo, come già rilevato da questa Corte di Appello nel decreto di rigetto dell'8.7.2024 (a definizione del procedimento portante il n. 155/2024 V.G., agli atti), va considerata la capacità lavorativa dell'appellante; sebbene, infatti, sia Parte_1
pagina 7 di 9 attualmente priva di occupazione, essa è di giovane età (trentotto anni), ha molteplici titoli di studio e certificazioni (laurea magistrale in scienze pedagogiche, certificazione linguistica livello C2, 24 cfu ai fini dell'insegnamento, due certificazioni informatiche) e risulta iscritta nelle graduatorie scolastiche (cfr. il “Rapporto di invio MAD”, prodotto dalla stessa appellante, a riprova del fatto che è concretamente in attesa Parte_1 di pubblicazione di graduatoria nell'insegnamento; si vedano anche le dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza di comparizione delle parti del 22.03.2024, ove ha affermato di aver lavorato fino al mese di gennaio 2023 nella qualità di titolare di una ditta individuale).
15. Gli elementi sin qui esposti inducono a ritenere immune da censure la statuizione del
Tribunale di primo grado, che va confermata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo, per la parte appellante, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1
3861/2024 dell'1-4 luglio 2024 del Tribunale di Palermo;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 24 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
pagina 8 di 9 Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387/2024 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Rosangela C.F._1
Lupo (PEC: ; Email_1 appellante contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Pietro C.F._2
Cascio (PEC: ; Email_2 appellato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO; interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO pagina 1 di 9 La sentenza non definitiva n. 3861/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 1.7.2024 e pubblicata il 4.7.2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis;
- nel merito, accogliere per la forma il presente appello ed in parziale riforma della sentenza n.
3861/2024 emessa dal Tribunale Civile di Palermo, I° Sezione Civile, in data 04.07.2024 e notificata in data 08.07.2024, porre a carico del Signor la corresponsione della somma Controparte_1
mensile di € 750,00 quale assegno di mantenimento in favore della Signora - Parte_1
somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT-, fino a quando questa non avrà trovato un'occupazione lavorativa stabile, per i motivi esposti in narrativa;
- condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosangela Lupo, che dichiara di averle anticipate ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”. per l'appellato:
“Voglia dichiarare inammissibile e/o rigettare con qualsivoglia statuizione il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto per come meglio specificato nella comparsa di costituzione in atti cui ci si riporta. Con vittoria di spese.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
“esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. per separazione giudiziale dei coniugi e per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 27.10.2023 dinanzi al
Tribunale di Palermo, , premettendo che in data 29.07.2021 aveva Parte_1 contratto matrimonio con (matrimonio da cui non erano nati figli), Controparte_1
chiedeva:
pagina 2 di 9 - che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, in ragione dei molteplici comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da lui posti in essere;
- che, decorso il termine di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che la casa coniugale, di esclusiva proprietà del venisse a questi assegnata, CP_1 unitamente a tutti gli arredi, eccezion fatta per quelli espressamente indicati in ricorso;
- che venisse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di CP_1 mantenimento pari ad euro 750,00, fino a quando ella non avesse trovato un'occupazione lavorativa stabile.
2. Si costituiva il quale, non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione né a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva:
- che venisse respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale (non sussistendone i presupposti, in mancanza di prole) e ne venisse disposto il rilascio in suo favore;
- che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione;
- che venisse rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, ovvero, in subordine, che fosse determinato in misura inferiore a quanto richiesto dalla
; Pt_1
- in via riconvenzionale, che la separazione fosse pronunciata con addebito alla , Pt_1 per avere essa arbitrariamente sostituito la serratura della porta della casa coniugale impedendogli di accedervi e che venisse condannata alla restituzione, Parte_1 in suo favore, della somma di euro 1.200,00, risultante dal conteggio del dare/avere fra le parti in relazione ai rispettivi prelievi sul conto corrente cointestato.
3. Il Giudice delegato, nel provvedere ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., con ordinanza del
3.4.2024, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del l'obbligo CP_1 di versare alla la somma di euro 350,00 mensili, a titolo di contributo al suo Pt_1 mantenimento.
4. Con reclamo depositato in data 9.4.2024 impugnava il predetto Parte_1 provvedimento, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice delegato non aveva pagina 3 di 9 rilevato l'evidente sperequazione economica esistente tra le parti e, conseguentemente, non aveva fissato in euro 750,00 l'assegno di mantenimento in proprio favore (reclamo respinto con decreto del di questa Corte di Appello del 26 giugno-8 luglio 2024)
5. Istruita la causa in via documentale, con sentenza non definitiva dell'1-4 luglio 2024, n.
3861, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava le domande di addebito formulate da entrambe le parti e la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla e disponeva a carico del un assegno mensile di Pt_1 CP_1 euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento della odierna appellante
(confermando, sul punto, i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato).
6. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, depositato in data 30.07.2024,
ha impugnato la sentenza non definitiva n. 3861/2024, chiedendone la Parte_1 parziale riforma, nei termini di cui conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile” e comunque infondato “in fatto ed in diritto”.
8. Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
9. Sostituita l'udienza del giorno 10.01.2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 13/1/2025, è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, via disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per avere posto a fondamento del gravame le Controparte_1 Parte_1
medesime doglianze esposte in sede di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La circostanza, infatti, è del tutto irrilevante, attesa la diversa natura dei provvedimenti impugnati (provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., quanto al reclamo, e sentenza non definitiva di separazione emessa dal Collegio all'esito del giudizio di separazione, quanto all'appello oggetto del presente procedimento).
11. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
12. Con un unico motivo di appello ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza di separazione nella parte inerente alla determinazione dell'assegno di pagina 4 di 9 mantenimento disposto a carico del ritenendolo inferiore rispetto al dovuto ed in CP_1 palese contrasto con le condizioni economiche delle parti.
12.1. Segnatamente, si duole del fatto che, sebbene il Tribunale abbia Parte_1 dato atto dell'effettiva sperequazione economica tra le parti, sia poi incorso in un error in iudicando, “per arbitraria ed erronea interpretazione degli atti di causa e delle risultanze probatorie”, avendo confermato la somma già precedentemente determinata con ordinanza del Giudice delegato, riconoscendo in suo favore un assegno di mantenimento mensile pari ad euro
350,00.
12.2. Sul punto, ha dedotto che la posizione economica del marito è Parte_1 molto agiata, tenuto conto degli emolumenti percepiti quale dipendente del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Polizia di Stato (pari ad € 3.000,00 netti mensili), del conto corrente bancario intestato all'appellato (con saldo attivo al 31.12.2023 pari ad €
63.454,26), del cospicuo patrimonio immobiliare del e delle tre autovetture di cui ha CP_1 disponibilità.
12.3. L'appellante ha precisato che, di contro, benché in attesa di pubblicazione di graduatoria per l'insegnamento, essa non svolge alcuna attività lavorativa che le consenta di mantenersi ed è, dunque, è del tutto priva di redditi.
12.4. Sulla base di tali premesse, ha chiesto di rideterminare l'assegno Parte_1
di mantenimento in proprio favore in complessivi euro 750,00 mensili.
13. Ritiene questa Corte ritiene che gli assunti dell'appellante non possano essere condivisi, posto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di assegno di mantenimento e la sentenza impugnata non può ritenersi in alcun modo contraddittoria.
13.1. Come noto, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
13.2. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o pagina 5 di 9 comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840; Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915; Cass., sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; Cass., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605 del 12/01/2017; Cass., sez. I, 22 gennaio 2021, ord. n.
975).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., sez. I, 7 dicembre 2007, n. 25618).
13.3. Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., sez.
I, 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., sez. VI-I, 9 marzo 2018, ord. n. 5817).
13.4. Con riferimento al tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento, va inoltre sottolineato, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, che il tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di mantenere non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge prima della pagina 6 di 9 separazione, ma quello che l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze.
Pertanto, occorrerà fare riferimento al tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente avrebbe potuto permettere la posizione economica complessiva della famiglia, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione (Cass., sez. I, 18 agosto 1994, n. 7437; Cass., sez. I, 4 aprile 2002, n. 4800).
13.5. Nella quantificazione della misura dell'assegno di mantenimento va, infine, valutata altresì la durata del matrimonio, circostanza che se, per un verso, non può assumere efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, può assumere rilievo ai fini della determinazione della sua misura
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23378; Cass., sez. I, 18 gennaio 2017,
n. 1162).
14. Nella sentenza impugnata il Tribunale, nell'evidenziare la sussistenza della prova “di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi”, ha riconosciuto la congruità dell'importo stabilito a titolo di mantenimento nei provvedimenti provvisoria dal Giudice delegato, pari ad euro 350,00 mensili.
14.1. La decisione, alla luce dei principi sopra esposti e della documentazione acquisita, appare immune da censure.
14.2. Ed invero, le allegazioni della circa una presunta retribuzione mensile netta Pt_1 del pari ad € 3.000,00 appaiono smentite dalle risultanze del giudizio;
dai dati CP_1 economici ricavabili dalle allegazioni e dalle produzioni dell'odierno appellato emerge, infatti, che l'appellato ha percepito entrate nette mensili pari ad € 1.893,65 nel mese di gennaio 2024 e pari ad € 2.013,95 nel mese di febbraio, producendo un reddito annuo lordo pari ad € 32.226,29 nel 2023. Di tutta evidenza, quindi, è il mutamento in peius della condizione reddituale del rispetto al 2022, a causa dalla perdita delle indennità di CP_1
trasferta per l'avvenuto trasferimento dal reparto mobile della Polizia di Padova alla
Polizia stradale di Alcamo.
14.3. Al contempo, come già rilevato da questa Corte di Appello nel decreto di rigetto dell'8.7.2024 (a definizione del procedimento portante il n. 155/2024 V.G., agli atti), va considerata la capacità lavorativa dell'appellante; sebbene, infatti, sia Parte_1
pagina 7 di 9 attualmente priva di occupazione, essa è di giovane età (trentotto anni), ha molteplici titoli di studio e certificazioni (laurea magistrale in scienze pedagogiche, certificazione linguistica livello C2, 24 cfu ai fini dell'insegnamento, due certificazioni informatiche) e risulta iscritta nelle graduatorie scolastiche (cfr. il “Rapporto di invio MAD”, prodotto dalla stessa appellante, a riprova del fatto che è concretamente in attesa Parte_1 di pubblicazione di graduatoria nell'insegnamento; si vedano anche le dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza di comparizione delle parti del 22.03.2024, ove ha affermato di aver lavorato fino al mese di gennaio 2023 nella qualità di titolare di una ditta individuale).
15. Gli elementi sin qui esposti inducono a ritenere immune da censure la statuizione del
Tribunale di primo grado, che va confermata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo, per la parte appellante, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1
3861/2024 dell'1-4 luglio 2024 del Tribunale di Palermo;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 24 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
pagina 8 di 9 Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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