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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona EL giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 792/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
LETTIERI MICHELA e BUTERA FABIO, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. LETTIERI MICHELA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
degli avv. BUSE MICHAEL e con elezione di domicilio in VIA MONTE
NAPOLEONE, 21 20121 MILANO, presso e nello studio ELl'avv. BUSE MICHAEL;
CONVENUTO
E contro nato il [...] e residente in [...], nella Controparte_3
città di Bad Neustadt, alla via Schreiber Strasse n.20, in qualità di proprietario e conducente EL veicolo Volkswagen AD targato NES M 2312, nel domicilio ex art.126, co.2, lett. b), D.L.vo n.209/2005 presso l' Controparte_2
CONVENUTO contumace pagina 1 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza EL 22.9.24 che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi ELla novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto ELl'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione EL tradizionale “svolgimento EL processo”, essendo sufficiente, ai fini ELl'apparato giustificativo ELla decisione, “la concisa esposizione ELla ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale ELla motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella ELle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 EL
d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza EL S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione ELle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini ELla decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto ELl' error in procedendo ), ben potendo esse pagina 2 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio ELla ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello ELl'ordine ELle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità EL giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base ELla questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti in data 8/1/2021, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , di accertamento ELl'esclusiva responsabilità EL Controparte_1
convenuto, cittadino tedesco, (n.q. di proprietario e Controparte_4
conducente ELla autovettura Volkswagen AD tg- NES M 2312, assicurata per la r.c.a. presso la , con polizza n. Controparte_5
n.D/5324/1125407), - e per esso, quindi, ELl Controparte_2
ai sensi e per gli effetti EL disposto degli artt. artt. 125, 126, 144, 145 e 148
[...]
D.Lgs. n.209/2005, - nella causazione EL sinistro occorso in data 15/6/2019 a Contro Castelnuovo EL AR (VR) e di conseguente condanna diretta ELl' per effetto di tali disposizioni, al risarcimento EL relativo danno;
- dato atto di come la parte convenuta, , Controparte_2
nella suddetta qualità, si sia costituita con comparsa di costituzione depositata in data
30/6/2021, contestando la responsabilità EL convenuto n.q. di proprietario e conducente pagina 3 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona EL veicolo assicurato all'estero nella dinamica EL sinistro e il quantum debeatur, in quanto ritenuto eccessivo per tutti i motivi in tale atto evidenziati;
- dato atto di come, nonostante la rituale instaurazione EL contraddittorio, per effetto di notifica al domiciliatario ex Lege ai sensi ELl'art. 126 comma 2 Cod. Ass. perfezionatasi in data 8.1.21, per contro, , litisconsorte Controparte_4
necessario, sia rimasto contumace;
- confermata l'ordinanza interlocutoria EL 15/3/2022 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem;
- dato atto di come l'istruttoria EL presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta, nell'escussione EL teste oculare EL sinistro, (udienza 24/01/2023), e nello svolgimento di CTU medico- Testimone_1
legale da parte EL dott. con elaborato depositato in data Persona_1
21/9/2023;
- dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti, risultino provate in fatto le seguenti circostanze rilevanti ai fini ELla decisione:
1. In data 15/6/2019 alle ore 16:45 circa, a Castelnuovo EL AR (VR)
percorreva, a bordo ELla sua bicicletta, la SR 249, da Controparte_1
Lazise con direzione verso ES EL AR, impegnando il margine destro ELla carreggiata di percorrenza (cfr. dichiarazioni teste e circostanza Testimone_1
non contestata);
2. al contempo, il sig. , alla guida di un VW AD (targato NES M 2312, CP_4
assicurato con la compagnia tedesca Controparte_5
, polizza n.D/5324/1125407), provenendo dalla direzione opposta ELla SR 249,
[...] con direzione Lazise, con l'intento di svoltare a sinistra per immettersi in via
Gasparina, approfittava ELla precedenza di cortesia concessagli da altro veicolo, (Alfa
Romeo Giulietta targata ER987VE), condotto da , che, a sua volta, Testimone_1
pagina 4 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona doveva svoltare a sinistra nella trasversa via Derna ma si trovava la strada occupata Cont proprio dalla , nell'atto di iniziare la manovra di attraversamento ELl'intersezione e svolta su tale via Gasparina (cfr. dichiarazioni EL testimone oculare,
[...]
assunte nel rapporto di sinistro EL 15.6.19 e rese in data 15.6.19 ed in Tes_1 data 7.8.19, nonché le dichiarazioni rese nel processo all'udienza EL 24.1.2023, ma anche, almeno in parte, le concordi dichiarazioni di entrambe le parti in causa allegate al rapporto di sinistro1, cfr. doc. 1 parte attrice);
3. Accorgendosi improvvisamente ed all'ultimo momento, anche in ragione ELle condizioni di traffico intenso e ELla colonna di auto, ELl'intento EL sig. CP_4
di attraversare la strada da lui percorsa per completare la svolta a sinistra in via
Gasparina, il sig. frenava improvvisamente cadendo a terra, così CP_1
come frenava anche il sig. , con ciò determinandosi la mancanza di CP_4
scontro tra i due veicoli (si vedano le dichiarazioni EL testimone oculare
[...]
assunte in data 24.1.2023); Tes_1
4. In particolare, il sig. , nel accorgersi all'ultimo ELla manovra EL CP_1
sig. , poneva in essere una frenata di emergenza che non sarebbe stato CP_4
tuttavia obbligato a compiere se il sig. - rispettando la segnaletica stradale CP_4
e le regole di condotta prescritte dal C.D.S. - non gli avesse omesso la dovuta precedenza (cfr. dichiarazioni EL testimone oculare assunte nel Testimone_1
rapporto di sinistro EL 15.6.19 e rese in data 7.8.19, a detta EL quale il veicolo EL sig. gli ostruiva il passaggio poiché la parte anteriore EL suddetto CP_8 veicolo, al momento ELla frenata ELl'attore - e ELla sua successiva caduta -,
“sporgeva di circa 20/30 cm dalla linea di arresto tratteggiata di via Gasparina che
1 In particolare avendo confermato il di essere intento a svoltare a sinistra e di avere approfittato di una CP_4 precedenza di cortesia concessa dal nonché ELl'assenza di scontro e le dichiarazioni di Tes_1 CP_1 pagina 5 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona immette in SR249” (cfr. le dichiarazioni rese dallo stesso testimone,
[...]
nel processo all'udienza EL 24.1.2023); Tes_1
5. Sul luogo EL sinistro sopraggiungeva la Polizia Stradale di Verona, che accertava la violazione ELl'art. 145, co. V (omessa precedenza), C.d.S. da parte EL sig.
e assumeva a verbale le dichiarazioni EL testimone (si veda il CP_4 Tes_1
verbale ELla PdS sottoscritto in data 15/6/2019, doc. 1 prodotto da parte attrice);
6. peraltro, la commissione ELla suddetta violazione EL CdS è circostanza non contestata non risultando il relativo verbale e sanzione in alcun modo impugnati;
7. in seguito, a causa ELle lesioni riportate a seguito ELla caduta dal sig.
, quest'ultimo veniva trasportato con l'autoambulanza presso il CP_1
Pronto Soccorso ELl'Ospedale Pederzoli di ES EL AR (si veda il verbale di pronto soccorso EL 15/6/2019, doc. 2 prodotto da parte attrice);
8. i medici EL nosocomio diagnosticavano un “politrauma con fratture multiple al massiccio facciale”, diagnosi confermata poi a seguito degli esami diagnostici (come risulta dal doc. 3 prodotto da parte attrice), motivo per cui è stato di CP_1
conseguenza ricoverato in data 16/6/2019 presso l'Ospedale Borgo Roma di Verona, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi ELle fratture in data 20/6/2019 (si veda doc. 5 prodotto da parte attrice);
9. inoltre, , ha necessitato di successivi controlli e cure mediche ed in CP_1
particolare di fisioterapia e riabilitazione per persistenti problematiche posturali e neurologiche (si vedano doc. 6-7-8-10-11-25 prodotti da parte attrice);
10. le cure odontoiatriche, pur documentate in un preventivo prodotto come danno certo futuro da parte attrice, per l'ammontare di € 23.950,00 (cfr doc. 12), tuttavia non possono essere ricomprese tra le spese ritenute pertinenti e congrue e causalmente imputabili al sinistro in ragione ELle valutazioni espresse nella CTU depositata dal perito nominato dal Giudice, dott. e nemmeno contestate sul Persona_1
pagina 6 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona punto da parte attrice (cfr. relazione di consulenza medico-legale d'ufficio depositata dal perito designato in data 21/9/2023) e qui da intendersi richiamata per relationem in quanto immune da vizi di logicità e congruità;
11. , inoltre, si è sottoposto a una visita medico legale al fine di CP_1
documentare i propri danni psico-fisici causati EL sinistro (in seguito alla quale il perito incaricato attestava un danno biologico permanente EL 20% e 92 giorni di malattia) con spese documentate per la relativa consulenza legale di parte pari ad €
976,00 (si vedano doc. 13-14 prodotti da parte attrice);
12. In aggiunta, risulta aver subito una danno patrimoniale da CP_1
perdita di reddito lavorativo specifico, durante il periodo di inabilità lavorativa, consistente in € 6.264,00, tenuto conto che nei mesi successivi al sinistro, oltre all'invalidità temporanea, era stato giudicato idoneo alle mansioni specifiche ma con prescrizioni temporanee e che, pertanto, non poteva svolgere straordinari e mansioni
“a caldo” come in precedenza regolarmente svolti, (circostanza non contestata e confermata anche dal danno biologico temporaneo attestato dal dott. Per_1
nella CTU, si vedano la CTU e doc. 9, 16 a, b e c di parte attrice);
13. Infine, il sinistro di cui è causa ha causato al sig. ulteriori danni CP_1
patrimoniali derivanti dal danneggiamento degli effetti personali al momento EL sinistro per complessivi € 1282,80 e di cui per materiale tecnico € 119,00 per caschetto da sostituire, € 109,80 per e vestiario, € 140,00 per la riparazione ELla bicicletta, € 84,00 per l'orologio ed € 830,00 per gli occhiali da sostituire (cfr. doc. 15 prodotto da parte attrice);
14. in forza ELle risultanze ELla perizia medico-legale EL dott. disposta Per_1
dal giudice e qui richiamata per relationem in quanto immune da vizi di logicità e congruità e nemmeno oggetto di specifiche osservazioni di parte, risulta determinato pagina 7 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona per effetto EL sinistro per cui è causa in danno ELl'attore il seguente danno non patrimoniale:
1. un danno biologico temporaneo totale corrispondente a 9 gg,
2. un danno biologico temporaneo parziale al 75% corrispondente a 30 gg,
3. un danno biologico temporaneo parziale al 50% corrispondente a 30 gg,
4. un danno biologico temporaneo parziale al 25% corrispondente a 21 gg.
5. e un danno biologico permanente corrispondente al 15%.
15. Non risulta, per contro riscontrata, alcuna riduzione ELla capacità lavorativa specifica (cfr. pag. 10 CTU cit. par. 6);
16. risultano spese mediche pertinenti e congrue per complessivi € 1.316,25 (cfr. pag.
10 CTU cit. par. 6);
A tali premesse in fatto ne segue in diritto l'accoglimento ELla domanda di parte attrice nei limiti che seguono.
Anzitutto deve essere affermata la responsabilità esclusiva nella causazione EL sinistro a carico EL convenuto, , n.q. di proprietario e Controparte_4
conducente ELla autovettura VW AD tg- NES M 2312, per i motivi in fatto evidenziati in ordine alla ricostruzione ELla dinamica EL sinistro e qui premessi.
Ne segue l'affermazione di responsabilità e la conseguente condanna al pagamento a carico EL convenuto, , ELla somma qui in Controparte_2 seguito determinata, a titolo di risarcimento EL danno, in favore ELl'attore,
[...]
, ex artt. 125, 126, 144, 145 e 148 Cod. Ass. CP_1
Contro L invero, è legittimata ex art. 126, co. 2, lett. c) Cod. Ass., a stare in giudizio in nome e per conto ELl'assicurazione tedesca Controparte_5
, presso la quale era assicurato il veicolo VW EL al
[...] CP_4
momento EL sinistro e, in quanto tale, responsabile per il risarcimento EL danno posto in essere dal suo assicurato.
pagina 8 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona All'esito ELl'istruttoria, infatti, deve ritenersi provato che la caduta ELl'attore,
, sia stata determinata in via esclusiva dalla condotta di guida Controparte_1
EL convenuto, , il quale ha effettuato una manovra di Controparte_4
svolta a sinistra e di attraversamento ELla carreggiata percorsa dall'attore senza concedere la dovuta precedenza.
Infatti è risultata circostanza acquisita in atti che la caduta EL sig. non CP_1
sarebbe avvenuta se non fosse stata preceduta dall'improvvida e imprudente manovra EL convenuto . CP_4
In questo senso depone chiaramente la testimonianza EL sig. , il Testimone_1
quale – testimone oculare EL sinistro - ha confermato che l'attore procedeva sul margine destro ELla carreggiata, sulla propria corsia di marcia, quando l'automobile EL sig.
si è immessa sulla traiettoria ELl'attore per completare una manovra di CP_4
svolta a sinistra, senza il rispetto ELla dovuta precedenza e costringendo
, per evitare l'impatto, e conseguenze ben più gravi, a frenare CP_1
bruscamente cadendo rovinosamente a terra.
Le dichiarazioni EL teste citato rese in questo giudizio hanno trovato pieno riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dal medesimo nell'immediatezza dei fatto (verbale di sinistro), ma anche – almeno in parte – in quelle rese dagli stessi conducenti coinvolti e riportate nel rapporto redatto dalla PdS sul luogo EL sinistro e immediatamente ad esso
(cfr dichiarazione che ha confermato di essere intento ad effettuare una CP_4
manovra di svolta in strada secondaria a sinistra e, il quale contiene, inoltre,
l'accertamento ELla violazione ELl'art. 145, co. V EL C.d.S. per omessa precedenza).
A quanto sopra occorre aggiungere che le condizioni ELla strada descritte nel rapporto ELla PdS appaiono scarsamente compatibili con una eventuale caduta accidentale EL conducente EL velocipede, dovendosene inferire pertanto che il sinistro sia stato causato pagina 9 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona dal comportamento di guida ELl'altro veicolo atto a determinare una prossima collisione per omessa precedenza.
La circostanza che il ciclista sia caduto per una perdita di controllo EL mezzo, inoltre, non esclude che tale situazione sia stata comunque determinata proprio dalla condotta di guida EL conducente ELl'altro veicolo.
Altresì, non risulta in altro modo provato che la condotta di guida EL velocipede da parte EL sig. possa aver concorso a causare il sinistro di cui è causa. CP_1
Una volta accertato il nesso causale tra la circolazione EL veicolo EL convenuto, sig.
, e il danno subito dall'attore, occorre osservare che la circostanza che non vi CP_4 sia stato “scontro” tra i veicoli impedisce l'applicazione ELla presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'articolo 2054 c.c., 2° comma, ma non la presunzione di responsabilità prevista dal 1° comma, secondo cui "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione EL veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale presunzione, infatti, opera a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione EL veicolo e il danno, posto che, in mancanza EL nesso causale, non scatta né la presunzione legale e né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno (cosi, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5433 EL
27/02/2020).
Secondo l'orientamento consolidato ELla giurisprudenza, infatti, la presunzione di responsabilità EL conducente coinvolto può ritenersi superata solo nel caso in cui questi dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando, dalle modalità EL fatto, si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro.
pagina 10 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona Ne consegue che, seppure si accertasse la condotta anche in parte colposa EL danneggiato, ciò non sarebbe in ogni caso sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo invece necessario, altresì, che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1 comma, c.c., dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che a tal fine, a nulla rileva l'anomalia ELla condotta EL danneggiato, ma occorre dimostrare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele necessarie in base al caso concreto, anche sotto il profilo ELla velocità con cui il veicolo procedeva (Cassazione civile sez. III - 04/04/2017, n. 8663).
Qualora il conducente non riesca a vincere la presunzione di colpa, la condotta colposa EL danneggiato può venire in rilievo per ridurre la percentuale di responsabilità, a norma ELl'art. 1227 c.c., applicabile anche alla responsabilità per fatto illecito in forza EL richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., circostanza che tuttavia non risulta emergere dall'istruttoria condotta e ELla quale era onerata, in ordine alla relativa prova, la parte convenuta.
Tanto premesso, nel caso in esame la parte convenuta non ha dimostrato che abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo emerso, al CP_4
contrario, che questi abbia piuttosto violato le norme EL Codice ELla Strada, non concedendo la dovuta precedenza al momento ELla svolta a sinistra e ELl'immissione nella corsia opposta percorsa dal sig. , nonché le comuni regole di CP_1
prudenza, che avrebbero imposto di procedere con particolare cautela visto che la visibilità era ostacolata dall'intenso traffico, causando così il sinistro per cui è causa.
Quanto alla condotta di guida ELl'attore, le circostanze emerse non inducono a ritenere che quest'ultimo non si sia uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale.
Risulta infatti che il sig. procedesse sul suo velocipede sul margine CP_1
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona destro ELla sua corsia di marcia e il suo ipotetico eccesso di velocità, contestato da parte convenuta, non risulta in alcun modo provato.
Alla luce di quanto sopra, occorre riconoscere ed affermare, nel caso di specie, la responsabilità esclusiva, nella determinazione EL sinistro, in capo al convenuto
, ai sensi ELl'art. 2054, comma 1, c.c. CP_4
Circa i profili afferenti al quantum debeatur, occorre in primo luogo trattare EL risarcimento EL danno non patrimoniale sofferto dall'attore.
In sede di CTU medico-legale è stato accertato che, in conseguenza EL sinistro, l'attore ha riportato un politrauma, con ripercussioni funzionali irreversibili derivanti da:
"trauma cranio-facciale con frattura ELle pareti dei seni mascellari bilaterali e EL pavimento orbitario a destra, EL processo pterigoideo di destra, ELla parete mediale ELla cavità orbitaria di destra ed a carico dei tetti di entrambe le cavità orbitarie tipo
Le Il bilaterale e ELle ossa proprie EL naso, trattate chirurgicamente mediante CP_9
riduzione e sintesi ELla frattura mascellare e riduzione ELle fratture ELle ossa nasali proprie, con ferita I.c. in regione sopracciliare destra. Trauma sollecitativo cervicale con frattura EL processo spinoso di C5.", cui corrisponde un danno biologico permanente EL 15%. Quanto all'inabilità temporanea, essa è stata congruamente stimata dal CTU in una inabilità temporanea biologica totale di 9 giorni, una parziale al 75% per 30 giorni, parziale al 50% per ulteriori 30 giorni ed in una inabilità temporanea biologica parziale di 21 giorni al 25%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU devono essere condivise, in quanto congruamente e logicamente motivate e non contestate dai consulenti ELle parti.
La liquidazione EL danno non patrimoniale segue le premesse in fatto evidenziate.
Esso può pertanto essere determinato, recependo le valutazioni EL CTU e tenuto conto ELla lesione di carattere permanente pari al 15% in soggetto 55enne al momento EL
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona fatto e con applicazione ELle Tabelle Milanesi sul punto2, in € 46.068,00. Tale somma deve essere considerata complessiva EL danno non patrimoniale risarcibile, comprendendo tanto il corrispettivo EL danno biologico quanto ELl'incremento per la sofferenza soggettiva media (+31%).
Nessun ulteriore aumento rispetto a tali valori, seppure sostenuta da parte attrice l'impossibilità per lo di partecipare ad attività sportive e di svago CP_1
prima EL sinistro praticate, in assenza di specifiche prove che consentano una ulteriore e diversa personalizzazione EL danno biologico a titolo di sofferenza soggettiva, può trovare accoglimento nel caso di specie coerentemente coi principi di diritto secondo cui tale personalizzazione e voce di danno deve essere oggetto di specifica deduzione e prova (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 21/03/2022, n. 9006 secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione ELla salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore EL tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali ELla vita EL danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”, conformi Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 19/02/2019, n. 4878 e Cass. civ. Sez. III Sent., 17/01/2018, n. 9013).
2 cfr Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/05/2017, n. 12787 e Cass. civ. Sez. III Sent., 07/06/2011, n. 12408 “La liquidazione equitativa EL danno non patrimoniale conseguente alla lesione ELl'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze EL caso concreto”. 3 secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione ELla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione EL danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana EL soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e EL danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel "vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali ELla persona conseguenti alla lesione ELla salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza ELla lesione EL suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione ELl'art. 138, comma 2, lettera e) EL d.lgs. n. 209 EL 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 EL
2017. pagina 13 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona A titolo di invalidità temporanea, sempre con applicazione ELle medesime Tabelle milanesi, può essere per contro riconosciuto l'importo di € 5.951,25.
Infine a titolo di danno patrimoniale, presente e futuro, deve essere liquidata la somma complessiva di € 9.839,05 secondo le componenti analiticamente indicate in motivazione. Meritano ristoro, infatti, le spese mediche documentate e ritenute congrue per € 1.316,25, come riconosciuto in sede di CTU medico-legale. Non deve, invece, essere considerata risarcibile la somma preventivata dall'odontoiatra, in quanto non adeguatamente provata e non tenuta in considerazione nelle conclusioni EL medico legale nella CTU stessa. Devono essere risarciti, inoltre, gli esborsi sostenuti per la CTP documentati per € 976,00 e riconosciuti come congrui ai fini ELle attività difensive;
le spese derivanti dal danneggiamento degli effetti personali al momento EL sinistro per complessivi € 1.282,80 ed, infine, il danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per la perdita di reddito durante il periodo di inabilità lavorativa consistente in € 6.264,00.
Sulla somma così determinata in complessivi € 61.858,30 è dovuta la rivalutazione dalla data EL fatto al momento ELla sentenza quale trasformazione EL debito di valore in debito di valuta, e dalla data ELla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Le spese EL presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, nei limiti di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento EL danno.
Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 792 /2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità EL convenuto,
[...]
per il sinistro di cui è causa e per l'effetto, Controparte_4
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona 2. Dichiara tenuto e condanna, , ex Controparte_2
artt. 125, 126, 144, 145 e 148 Cod. Ass., al risarcimento EL danno in favore di parte attrice che si liquida in complessivi € 61.858,30, oltre rivalutazione dalla data EL 15.6.19 alla data ELla sentenza e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. Condanna altresì la parte convenuta, Controparte_2
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
[...]
2.744,55 per esborsi anche di CTP ed € 14.103 per compensi difensivi ex DM
55/14 e s.m.i. (di cui € 2552 per fase di studio, € 1628 per fase introduttiva, €
5670 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 4253 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 5.4.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona EL giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 792/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
LETTIERI MICHELA e BUTERA FABIO, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. LETTIERI MICHELA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
degli avv. BUSE MICHAEL e con elezione di domicilio in VIA MONTE
NAPOLEONE, 21 20121 MILANO, presso e nello studio ELl'avv. BUSE MICHAEL;
CONVENUTO
E contro nato il [...] e residente in [...], nella Controparte_3
città di Bad Neustadt, alla via Schreiber Strasse n.20, in qualità di proprietario e conducente EL veicolo Volkswagen AD targato NES M 2312, nel domicilio ex art.126, co.2, lett. b), D.L.vo n.209/2005 presso l' Controparte_2
CONVENUTO contumace pagina 1 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza EL 22.9.24 che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi ELla novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto ELl'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione EL tradizionale “svolgimento EL processo”, essendo sufficiente, ai fini ELl'apparato giustificativo ELla decisione, “la concisa esposizione ELla ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale ELla motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella ELle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 EL
d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza EL S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione ELle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini ELla decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto ELl' error in procedendo ), ben potendo esse pagina 2 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio ELla ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello ELl'ordine ELle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità EL giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base ELla questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti in data 8/1/2021, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , di accertamento ELl'esclusiva responsabilità EL Controparte_1
convenuto, cittadino tedesco, (n.q. di proprietario e Controparte_4
conducente ELla autovettura Volkswagen AD tg- NES M 2312, assicurata per la r.c.a. presso la , con polizza n. Controparte_5
n.D/5324/1125407), - e per esso, quindi, ELl Controparte_2
ai sensi e per gli effetti EL disposto degli artt. artt. 125, 126, 144, 145 e 148
[...]
D.Lgs. n.209/2005, - nella causazione EL sinistro occorso in data 15/6/2019 a Contro Castelnuovo EL AR (VR) e di conseguente condanna diretta ELl' per effetto di tali disposizioni, al risarcimento EL relativo danno;
- dato atto di come la parte convenuta, , Controparte_2
nella suddetta qualità, si sia costituita con comparsa di costituzione depositata in data
30/6/2021, contestando la responsabilità EL convenuto n.q. di proprietario e conducente pagina 3 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona EL veicolo assicurato all'estero nella dinamica EL sinistro e il quantum debeatur, in quanto ritenuto eccessivo per tutti i motivi in tale atto evidenziati;
- dato atto di come, nonostante la rituale instaurazione EL contraddittorio, per effetto di notifica al domiciliatario ex Lege ai sensi ELl'art. 126 comma 2 Cod. Ass. perfezionatasi in data 8.1.21, per contro, , litisconsorte Controparte_4
necessario, sia rimasto contumace;
- confermata l'ordinanza interlocutoria EL 15/3/2022 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem;
- dato atto di come l'istruttoria EL presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta, nell'escussione EL teste oculare EL sinistro, (udienza 24/01/2023), e nello svolgimento di CTU medico- Testimone_1
legale da parte EL dott. con elaborato depositato in data Persona_1
21/9/2023;
- dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti, risultino provate in fatto le seguenti circostanze rilevanti ai fini ELla decisione:
1. In data 15/6/2019 alle ore 16:45 circa, a Castelnuovo EL AR (VR)
percorreva, a bordo ELla sua bicicletta, la SR 249, da Controparte_1
Lazise con direzione verso ES EL AR, impegnando il margine destro ELla carreggiata di percorrenza (cfr. dichiarazioni teste e circostanza Testimone_1
non contestata);
2. al contempo, il sig. , alla guida di un VW AD (targato NES M 2312, CP_4
assicurato con la compagnia tedesca Controparte_5
, polizza n.D/5324/1125407), provenendo dalla direzione opposta ELla SR 249,
[...] con direzione Lazise, con l'intento di svoltare a sinistra per immettersi in via
Gasparina, approfittava ELla precedenza di cortesia concessagli da altro veicolo, (Alfa
Romeo Giulietta targata ER987VE), condotto da , che, a sua volta, Testimone_1
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona doveva svoltare a sinistra nella trasversa via Derna ma si trovava la strada occupata Cont proprio dalla , nell'atto di iniziare la manovra di attraversamento ELl'intersezione e svolta su tale via Gasparina (cfr. dichiarazioni EL testimone oculare,
[...]
assunte nel rapporto di sinistro EL 15.6.19 e rese in data 15.6.19 ed in Tes_1 data 7.8.19, nonché le dichiarazioni rese nel processo all'udienza EL 24.1.2023, ma anche, almeno in parte, le concordi dichiarazioni di entrambe le parti in causa allegate al rapporto di sinistro1, cfr. doc. 1 parte attrice);
3. Accorgendosi improvvisamente ed all'ultimo momento, anche in ragione ELle condizioni di traffico intenso e ELla colonna di auto, ELl'intento EL sig. CP_4
di attraversare la strada da lui percorsa per completare la svolta a sinistra in via
Gasparina, il sig. frenava improvvisamente cadendo a terra, così CP_1
come frenava anche il sig. , con ciò determinandosi la mancanza di CP_4
scontro tra i due veicoli (si vedano le dichiarazioni EL testimone oculare
[...]
assunte in data 24.1.2023); Tes_1
4. In particolare, il sig. , nel accorgersi all'ultimo ELla manovra EL CP_1
sig. , poneva in essere una frenata di emergenza che non sarebbe stato CP_4
tuttavia obbligato a compiere se il sig. - rispettando la segnaletica stradale CP_4
e le regole di condotta prescritte dal C.D.S. - non gli avesse omesso la dovuta precedenza (cfr. dichiarazioni EL testimone oculare assunte nel Testimone_1
rapporto di sinistro EL 15.6.19 e rese in data 7.8.19, a detta EL quale il veicolo EL sig. gli ostruiva il passaggio poiché la parte anteriore EL suddetto CP_8 veicolo, al momento ELla frenata ELl'attore - e ELla sua successiva caduta -,
“sporgeva di circa 20/30 cm dalla linea di arresto tratteggiata di via Gasparina che
1 In particolare avendo confermato il di essere intento a svoltare a sinistra e di avere approfittato di una CP_4 precedenza di cortesia concessa dal nonché ELl'assenza di scontro e le dichiarazioni di Tes_1 CP_1 pagina 5 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona immette in SR249” (cfr. le dichiarazioni rese dallo stesso testimone,
[...]
nel processo all'udienza EL 24.1.2023); Tes_1
5. Sul luogo EL sinistro sopraggiungeva la Polizia Stradale di Verona, che accertava la violazione ELl'art. 145, co. V (omessa precedenza), C.d.S. da parte EL sig.
e assumeva a verbale le dichiarazioni EL testimone (si veda il CP_4 Tes_1
verbale ELla PdS sottoscritto in data 15/6/2019, doc. 1 prodotto da parte attrice);
6. peraltro, la commissione ELla suddetta violazione EL CdS è circostanza non contestata non risultando il relativo verbale e sanzione in alcun modo impugnati;
7. in seguito, a causa ELle lesioni riportate a seguito ELla caduta dal sig.
, quest'ultimo veniva trasportato con l'autoambulanza presso il CP_1
Pronto Soccorso ELl'Ospedale Pederzoli di ES EL AR (si veda il verbale di pronto soccorso EL 15/6/2019, doc. 2 prodotto da parte attrice);
8. i medici EL nosocomio diagnosticavano un “politrauma con fratture multiple al massiccio facciale”, diagnosi confermata poi a seguito degli esami diagnostici (come risulta dal doc. 3 prodotto da parte attrice), motivo per cui è stato di CP_1
conseguenza ricoverato in data 16/6/2019 presso l'Ospedale Borgo Roma di Verona, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi ELle fratture in data 20/6/2019 (si veda doc. 5 prodotto da parte attrice);
9. inoltre, , ha necessitato di successivi controlli e cure mediche ed in CP_1
particolare di fisioterapia e riabilitazione per persistenti problematiche posturali e neurologiche (si vedano doc. 6-7-8-10-11-25 prodotti da parte attrice);
10. le cure odontoiatriche, pur documentate in un preventivo prodotto come danno certo futuro da parte attrice, per l'ammontare di € 23.950,00 (cfr doc. 12), tuttavia non possono essere ricomprese tra le spese ritenute pertinenti e congrue e causalmente imputabili al sinistro in ragione ELle valutazioni espresse nella CTU depositata dal perito nominato dal Giudice, dott. e nemmeno contestate sul Persona_1
pagina 6 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona punto da parte attrice (cfr. relazione di consulenza medico-legale d'ufficio depositata dal perito designato in data 21/9/2023) e qui da intendersi richiamata per relationem in quanto immune da vizi di logicità e congruità;
11. , inoltre, si è sottoposto a una visita medico legale al fine di CP_1
documentare i propri danni psico-fisici causati EL sinistro (in seguito alla quale il perito incaricato attestava un danno biologico permanente EL 20% e 92 giorni di malattia) con spese documentate per la relativa consulenza legale di parte pari ad €
976,00 (si vedano doc. 13-14 prodotti da parte attrice);
12. In aggiunta, risulta aver subito una danno patrimoniale da CP_1
perdita di reddito lavorativo specifico, durante il periodo di inabilità lavorativa, consistente in € 6.264,00, tenuto conto che nei mesi successivi al sinistro, oltre all'invalidità temporanea, era stato giudicato idoneo alle mansioni specifiche ma con prescrizioni temporanee e che, pertanto, non poteva svolgere straordinari e mansioni
“a caldo” come in precedenza regolarmente svolti, (circostanza non contestata e confermata anche dal danno biologico temporaneo attestato dal dott. Per_1
nella CTU, si vedano la CTU e doc. 9, 16 a, b e c di parte attrice);
13. Infine, il sinistro di cui è causa ha causato al sig. ulteriori danni CP_1
patrimoniali derivanti dal danneggiamento degli effetti personali al momento EL sinistro per complessivi € 1282,80 e di cui per materiale tecnico € 119,00 per caschetto da sostituire, € 109,80 per e vestiario, € 140,00 per la riparazione ELla bicicletta, € 84,00 per l'orologio ed € 830,00 per gli occhiali da sostituire (cfr. doc. 15 prodotto da parte attrice);
14. in forza ELle risultanze ELla perizia medico-legale EL dott. disposta Per_1
dal giudice e qui richiamata per relationem in quanto immune da vizi di logicità e congruità e nemmeno oggetto di specifiche osservazioni di parte, risulta determinato pagina 7 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona per effetto EL sinistro per cui è causa in danno ELl'attore il seguente danno non patrimoniale:
1. un danno biologico temporaneo totale corrispondente a 9 gg,
2. un danno biologico temporaneo parziale al 75% corrispondente a 30 gg,
3. un danno biologico temporaneo parziale al 50% corrispondente a 30 gg,
4. un danno biologico temporaneo parziale al 25% corrispondente a 21 gg.
5. e un danno biologico permanente corrispondente al 15%.
15. Non risulta, per contro riscontrata, alcuna riduzione ELla capacità lavorativa specifica (cfr. pag. 10 CTU cit. par. 6);
16. risultano spese mediche pertinenti e congrue per complessivi € 1.316,25 (cfr. pag.
10 CTU cit. par. 6);
A tali premesse in fatto ne segue in diritto l'accoglimento ELla domanda di parte attrice nei limiti che seguono.
Anzitutto deve essere affermata la responsabilità esclusiva nella causazione EL sinistro a carico EL convenuto, , n.q. di proprietario e Controparte_4
conducente ELla autovettura VW AD tg- NES M 2312, per i motivi in fatto evidenziati in ordine alla ricostruzione ELla dinamica EL sinistro e qui premessi.
Ne segue l'affermazione di responsabilità e la conseguente condanna al pagamento a carico EL convenuto, , ELla somma qui in Controparte_2 seguito determinata, a titolo di risarcimento EL danno, in favore ELl'attore,
[...]
, ex artt. 125, 126, 144, 145 e 148 Cod. Ass. CP_1
Contro L invero, è legittimata ex art. 126, co. 2, lett. c) Cod. Ass., a stare in giudizio in nome e per conto ELl'assicurazione tedesca Controparte_5
, presso la quale era assicurato il veicolo VW EL al
[...] CP_4
momento EL sinistro e, in quanto tale, responsabile per il risarcimento EL danno posto in essere dal suo assicurato.
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona All'esito ELl'istruttoria, infatti, deve ritenersi provato che la caduta ELl'attore,
, sia stata determinata in via esclusiva dalla condotta di guida Controparte_1
EL convenuto, , il quale ha effettuato una manovra di Controparte_4
svolta a sinistra e di attraversamento ELla carreggiata percorsa dall'attore senza concedere la dovuta precedenza.
Infatti è risultata circostanza acquisita in atti che la caduta EL sig. non CP_1
sarebbe avvenuta se non fosse stata preceduta dall'improvvida e imprudente manovra EL convenuto . CP_4
In questo senso depone chiaramente la testimonianza EL sig. , il Testimone_1
quale – testimone oculare EL sinistro - ha confermato che l'attore procedeva sul margine destro ELla carreggiata, sulla propria corsia di marcia, quando l'automobile EL sig.
si è immessa sulla traiettoria ELl'attore per completare una manovra di CP_4
svolta a sinistra, senza il rispetto ELla dovuta precedenza e costringendo
, per evitare l'impatto, e conseguenze ben più gravi, a frenare CP_1
bruscamente cadendo rovinosamente a terra.
Le dichiarazioni EL teste citato rese in questo giudizio hanno trovato pieno riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dal medesimo nell'immediatezza dei fatto (verbale di sinistro), ma anche – almeno in parte – in quelle rese dagli stessi conducenti coinvolti e riportate nel rapporto redatto dalla PdS sul luogo EL sinistro e immediatamente ad esso
(cfr dichiarazione che ha confermato di essere intento ad effettuare una CP_4
manovra di svolta in strada secondaria a sinistra e, il quale contiene, inoltre,
l'accertamento ELla violazione ELl'art. 145, co. V EL C.d.S. per omessa precedenza).
A quanto sopra occorre aggiungere che le condizioni ELla strada descritte nel rapporto ELla PdS appaiono scarsamente compatibili con una eventuale caduta accidentale EL conducente EL velocipede, dovendosene inferire pertanto che il sinistro sia stato causato pagina 9 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona dal comportamento di guida ELl'altro veicolo atto a determinare una prossima collisione per omessa precedenza.
La circostanza che il ciclista sia caduto per una perdita di controllo EL mezzo, inoltre, non esclude che tale situazione sia stata comunque determinata proprio dalla condotta di guida EL conducente ELl'altro veicolo.
Altresì, non risulta in altro modo provato che la condotta di guida EL velocipede da parte EL sig. possa aver concorso a causare il sinistro di cui è causa. CP_1
Una volta accertato il nesso causale tra la circolazione EL veicolo EL convenuto, sig.
, e il danno subito dall'attore, occorre osservare che la circostanza che non vi CP_4 sia stato “scontro” tra i veicoli impedisce l'applicazione ELla presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'articolo 2054 c.c., 2° comma, ma non la presunzione di responsabilità prevista dal 1° comma, secondo cui "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione EL veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale presunzione, infatti, opera a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione EL veicolo e il danno, posto che, in mancanza EL nesso causale, non scatta né la presunzione legale e né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno (cosi, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5433 EL
27/02/2020).
Secondo l'orientamento consolidato ELla giurisprudenza, infatti, la presunzione di responsabilità EL conducente coinvolto può ritenersi superata solo nel caso in cui questi dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando, dalle modalità EL fatto, si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro.
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona Ne consegue che, seppure si accertasse la condotta anche in parte colposa EL danneggiato, ciò non sarebbe in ogni caso sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo invece necessario, altresì, che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1 comma, c.c., dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che a tal fine, a nulla rileva l'anomalia ELla condotta EL danneggiato, ma occorre dimostrare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele necessarie in base al caso concreto, anche sotto il profilo ELla velocità con cui il veicolo procedeva (Cassazione civile sez. III - 04/04/2017, n. 8663).
Qualora il conducente non riesca a vincere la presunzione di colpa, la condotta colposa EL danneggiato può venire in rilievo per ridurre la percentuale di responsabilità, a norma ELl'art. 1227 c.c., applicabile anche alla responsabilità per fatto illecito in forza EL richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., circostanza che tuttavia non risulta emergere dall'istruttoria condotta e ELla quale era onerata, in ordine alla relativa prova, la parte convenuta.
Tanto premesso, nel caso in esame la parte convenuta non ha dimostrato che abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo emerso, al CP_4
contrario, che questi abbia piuttosto violato le norme EL Codice ELla Strada, non concedendo la dovuta precedenza al momento ELla svolta a sinistra e ELl'immissione nella corsia opposta percorsa dal sig. , nonché le comuni regole di CP_1
prudenza, che avrebbero imposto di procedere con particolare cautela visto che la visibilità era ostacolata dall'intenso traffico, causando così il sinistro per cui è causa.
Quanto alla condotta di guida ELl'attore, le circostanze emerse non inducono a ritenere che quest'ultimo non si sia uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale.
Risulta infatti che il sig. procedesse sul suo velocipede sul margine CP_1
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona destro ELla sua corsia di marcia e il suo ipotetico eccesso di velocità, contestato da parte convenuta, non risulta in alcun modo provato.
Alla luce di quanto sopra, occorre riconoscere ed affermare, nel caso di specie, la responsabilità esclusiva, nella determinazione EL sinistro, in capo al convenuto
, ai sensi ELl'art. 2054, comma 1, c.c. CP_4
Circa i profili afferenti al quantum debeatur, occorre in primo luogo trattare EL risarcimento EL danno non patrimoniale sofferto dall'attore.
In sede di CTU medico-legale è stato accertato che, in conseguenza EL sinistro, l'attore ha riportato un politrauma, con ripercussioni funzionali irreversibili derivanti da:
"trauma cranio-facciale con frattura ELle pareti dei seni mascellari bilaterali e EL pavimento orbitario a destra, EL processo pterigoideo di destra, ELla parete mediale ELla cavità orbitaria di destra ed a carico dei tetti di entrambe le cavità orbitarie tipo
Le Il bilaterale e ELle ossa proprie EL naso, trattate chirurgicamente mediante CP_9
riduzione e sintesi ELla frattura mascellare e riduzione ELle fratture ELle ossa nasali proprie, con ferita I.c. in regione sopracciliare destra. Trauma sollecitativo cervicale con frattura EL processo spinoso di C5.", cui corrisponde un danno biologico permanente EL 15%. Quanto all'inabilità temporanea, essa è stata congruamente stimata dal CTU in una inabilità temporanea biologica totale di 9 giorni, una parziale al 75% per 30 giorni, parziale al 50% per ulteriori 30 giorni ed in una inabilità temporanea biologica parziale di 21 giorni al 25%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU devono essere condivise, in quanto congruamente e logicamente motivate e non contestate dai consulenti ELle parti.
La liquidazione EL danno non patrimoniale segue le premesse in fatto evidenziate.
Esso può pertanto essere determinato, recependo le valutazioni EL CTU e tenuto conto ELla lesione di carattere permanente pari al 15% in soggetto 55enne al momento EL
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona fatto e con applicazione ELle Tabelle Milanesi sul punto2, in € 46.068,00. Tale somma deve essere considerata complessiva EL danno non patrimoniale risarcibile, comprendendo tanto il corrispettivo EL danno biologico quanto ELl'incremento per la sofferenza soggettiva media (+31%).
Nessun ulteriore aumento rispetto a tali valori, seppure sostenuta da parte attrice l'impossibilità per lo di partecipare ad attività sportive e di svago CP_1
prima EL sinistro praticate, in assenza di specifiche prove che consentano una ulteriore e diversa personalizzazione EL danno biologico a titolo di sofferenza soggettiva, può trovare accoglimento nel caso di specie coerentemente coi principi di diritto secondo cui tale personalizzazione e voce di danno deve essere oggetto di specifica deduzione e prova (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 21/03/2022, n. 9006 secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione ELla salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore EL tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali ELla vita EL danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”, conformi Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 19/02/2019, n. 4878 e Cass. civ. Sez. III Sent., 17/01/2018, n. 9013).
2 cfr Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/05/2017, n. 12787 e Cass. civ. Sez. III Sent., 07/06/2011, n. 12408 “La liquidazione equitativa EL danno non patrimoniale conseguente alla lesione ELl'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze EL caso concreto”. 3 secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione ELla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione EL danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana EL soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e EL danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel "vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali ELla persona conseguenti alla lesione ELla salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza ELla lesione EL suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione ELl'art. 138, comma 2, lettera e) EL d.lgs. n. 209 EL 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 EL
2017. pagina 13 di 15
N. R.G. 792/2021 Trib. Verona A titolo di invalidità temporanea, sempre con applicazione ELle medesime Tabelle milanesi, può essere per contro riconosciuto l'importo di € 5.951,25.
Infine a titolo di danno patrimoniale, presente e futuro, deve essere liquidata la somma complessiva di € 9.839,05 secondo le componenti analiticamente indicate in motivazione. Meritano ristoro, infatti, le spese mediche documentate e ritenute congrue per € 1.316,25, come riconosciuto in sede di CTU medico-legale. Non deve, invece, essere considerata risarcibile la somma preventivata dall'odontoiatra, in quanto non adeguatamente provata e non tenuta in considerazione nelle conclusioni EL medico legale nella CTU stessa. Devono essere risarciti, inoltre, gli esborsi sostenuti per la CTP documentati per € 976,00 e riconosciuti come congrui ai fini ELle attività difensive;
le spese derivanti dal danneggiamento degli effetti personali al momento EL sinistro per complessivi € 1.282,80 ed, infine, il danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per la perdita di reddito durante il periodo di inabilità lavorativa consistente in € 6.264,00.
Sulla somma così determinata in complessivi € 61.858,30 è dovuta la rivalutazione dalla data EL fatto al momento ELla sentenza quale trasformazione EL debito di valore in debito di valuta, e dalla data ELla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Le spese EL presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, nei limiti di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento EL danno.
Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 792 /2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità EL convenuto,
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per il sinistro di cui è causa e per l'effetto, Controparte_4
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N. R.G. 792/2021 Trib. Verona 2. Dichiara tenuto e condanna, , ex Controparte_2
artt. 125, 126, 144, 145 e 148 Cod. Ass., al risarcimento EL danno in favore di parte attrice che si liquida in complessivi € 61.858,30, oltre rivalutazione dalla data EL 15.6.19 alla data ELla sentenza e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. Condanna altresì la parte convenuta, Controparte_2
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
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2.744,55 per esborsi anche di CTP ed € 14.103 per compensi difensivi ex DM
55/14 e s.m.i. (di cui € 2552 per fase di studio, € 1628 per fase introduttiva, €
5670 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 4253 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 5.4.25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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