Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 15/05/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SIia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto da
SI TE US S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla gara CIG B2C0D7CB1D, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Elios S.r.l. (mandante), rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone, Fabrizio Belfiore e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Massimiliano Castriconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell’Economia e Finanze; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il Ministero dell’Interno; il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;
nei confronti
- di EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Pinelli e Paolo Galante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, piazza Virgilio n. 4;
- di Nico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Pinelli e Paolo Galante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, piazza Virgilio n. 4;
- di Opere s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del RT costituendo con il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori; e del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Pietro De Luca e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
- di Geos S.r.l., del Comune di Palermo; non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
degli atti e dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente nell’ambito della procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento denominato “Parco a mare dello Sperone- comune di Palermo” CUP: D79J22000640006 - CIG: B2C0D7CB1D, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’esclusione dell’esponente dalla procedura e, in particolare:
- della nota prot. n. 0102880 del 28.03.2025 recante il provvedimento di esclusione del RTI SI TE US dalla gara;
- della relazione istruttoria prot. n. 0101352 del 27.03.2025 a mezzo della quale il RUP ha proposto l’esclusione del Ricorrente dalla gara;
- della nota del 18.02.2025 a mezzo della quale TA ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 95, co. 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023;
- ove occorra, di tutti i verbali in seduta pubblica e riservata di gara e in particolare: del verbale di apertura e di valutazione delle offerte economiche del 21.11.2024; dei verbali di apertura e di valutazione della documentazione amministrativa del 19.12.2024; dei verbali di apertura e valutazione degli esiti dei soccorsi istruttori del 7 e 27.01.2025; del verbale di seduta conclusiva del 22.02.2024;
- ove occorra, del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;
- ove occorra dell’eventuale aggiudicazione disposta a favore del nuovo aggiudicatario e del contratto d’appalto eventualmente sottoscritto;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
CON RICHIESTA
- di riammissione del ricorrente alla procedura di gara de qua al primo posto della graduatoria;
- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il terzo classificato previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121 – 122 c.p.a.;
- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Opere s.r.l. e del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A.;
Vista la memoria delle resistenti Amministrazioni statali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – TA, e viste la memoria e la documentazione prodotte;
Vista la memoria di costituzione di NICO s.r.l., con la relativa documentazione;
Viste la memoria e la documentazione di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55, 60, 119 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 23 aprile 2025 e depositato il giorno successivo, la società SI TE US s.r.l. ha impugnato l’esclusione, per collegamento sostanziale, disposta dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (d’ora in poi solo “TA”) in relazione alla procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Parco a mare allo Sperone – Comune Di Palermo” (“Gara Parco a mare”); gara, alla quale la predetta ha partecipato, classificandosi alla prima posizione della graduatoria, in costituendo raggruppamento quale mandataria, con la società IO S.r.l. (mandante), con un ribasso percentuale offerto del 22 %.
Espone in punto di fatto che:
- TA, con bando inviato alla GUUE il 12 agosto 2024, ha indetto tale procedura, che prevede una durata totale delle prestazioni pari a nove mesi;
- a tale gara la ricorrente si collocava prima, nella composizione su accennata, e si classificava secondo il costituendo Raggruppamento composto da Geos S.r.l. (mandataria) e dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (mandante), con un ribasso percentuale del 27,33 %;
- prima di disporre l’aggiudicazione, TA con nota del 18 febbraio 2025 ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 95, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, facendo altresì riferimento al risultato della parallela gara, sempre gestita da TA, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione del Porto Bandita e delle aree portuali – Comune di Palermo”, evidenziando che erano risultati primi due classificati gli stessi operatori della Gara Parco a mare (ancorché in configurazione non identica), e benché in posizione invertita; con emersione di incongruenze nella produzione delle Dichiarazioni Sostitutive di Notorietà riferite ai familiari conviventi di maggiore età (DSAN) avuto riguardo ai rapporti personali tra il legale rappresentante del Consorzio e due soci dell’odierna istante, di cui una convivente con il predetto;
- nonostante la ricorrente abbia presentato una memoria procedimentale in data 5 marzo 2025 fornendo i necessari chiarimenti sull’insussistenza dei presupposti per integrare il rischio di collegamento sostanziale tra le offerte, il RUP ha adottato il provvedimento di esclusione in applicazione del citato articolo 95, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023.
Avverso tale esito negativo parte ricorrente deduce le censure di:
1) Sull’insussistenza dei requisiti minimi di legge necessari ai fini dell’attivazione della causa di esclusione di cui all’art 95, co. 1, lett. d) d.lgs. 36/2023 e sulla sostanziale differenza tra le due offerte sospette di collegamento.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, co. 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023; violazione dell’articolo 68 del Codice degli appalti pubblici. Eccesso di potere per difetto di adeguata e corretta istruttoria e valutazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione e della motivazione. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere ;
2) Sull’inconsistenza dei singoli “indici” considerati dalla SA per fondare il sospetto di un collegamento sostanziale di cui all’art. 95, co. 1, lett. d) d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, co. 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023; violazione degli articoli 67, 68 del Codice degli appalti pubblici. Eccesso di potere per difetto di adeguata e corretta istruttoria e valutazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione e della motivazione. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere ;
3) Sulla mancata valutazione da parte della Commissione giudicatrice e sull’ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, co. 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e illogicità manifesta .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento degli atti impugnati e l’aggiudicazione dell’appalto, con vittoria di spese.
Con lo stesso mezzo ha proposto la domanda risarcitoria, in via principale quale ristoro in forma specifica con l’aggiudicazione della commessa; in via subordinata, il risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti.
B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Si sono costituiti in giudizio, altresì, Opere s.r.l. e il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori; nonché EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.a..
C. – Le Amministrazioni statali hanno depositato una memoria con la quale hanno precisato che la notifica nei loro riguardi dipende dal finanziamento con fondi PNRR, in quanto i Dicasteri non hanno adottato alcun atto oggetto di censura.
D. – Si è costituita in giudizio TA, depositando documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso – e della contestuale istanza cautelare, stante l’esigenza di utilizzo urgente dei fondi pubblici – in quanto infondato.
E. – Si è costituita in giudizio anche NICO s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con la società European Construction OM S.p.A., depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
Anche la ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, insistendo con memoria nelle sue argomentazioni e conclusioni.
F. – Alla camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 – presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, i quali hanno reso chiarimenti, chiedendo ove possibile la definizione con sentenza breve – il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
G. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti che, peraltro, ne avevano fatto espressa richiesta.
H. – Sempre in via preliminare deve rilevarsi che:
- la controversia – pur afferendo a procedure relative ad interventi non più finanziati con le risorse previste dal PNRR – attiene ad un intervento inserito nell’allegato n. 3 del decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell’Interno (in atti), in applicazione dell’art. 1, co. 5, lett. d), del d.l. n. 19/2024 (conv. dalla l. n. 56/2024) il quale ha destinato una parte della spesa autorizzata all’intervento “Piani urbani integrati - progetti generali”;
- l’art. 1, co. 3, del su citato Decreto di finanziamento ha ribadito la necessaria osservanza degli altri obblighi e principi stabiliti dal PNRR, nella logica di agevolare il conseguimento dei relativi obiettivi (v. anche l’art. 12, co. 3, del d.l. n. 19/2024);
- la ratio della normativa è, pertanto, quella di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e per i quali vengono assegnati fondi statali (v. l’art. 12, co. 3, del d.l. 19/2024 e punto 3 dell’art. 1 del Decreto di finanziamento).
I. – Ciò premesso anche al fine della sollecita definizione del contenzioso, nel merito il ricorso non è fondato.
I.1. – Non sono fondati i primi due motivi, i quali per ragioni di ordine logico-sistematico possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo la ricorrente si sofferma sulla diversità della documentazione e delle offerte tecniche, che deporrebbe per l’autonomia tra le due concorrenti e, pertanto, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 95, co. 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023; con il secondo motivo, si sofferma sui singoli indizi del collegamento sostanziale evidenziandone l’inconsistenza.
La prospettazione nel suo complesso non persuade.
Deve premettersi che TA, all’esito di un apposito sub procedimento, ha escluso dalla “Gara Parco a mare” per ritenuto collegamento sostanziale – ai sensi del citato art. 95, co. 1, lett. d) – il costituendo raggruppamento tra la ricorrente SI TE US s.r.l. (mandataria) ed IO S.r.l. (mandante), classificato alla prima posizione della graduatoria con un ribasso percentuale offerto del 22,00 %.
All’esito di tale gara si è classificato in seconda posizione il raggruppamento costituendo OS S.r.l. (mandataria) - NS IL TI ST (mandante), con un ribasso percentuale offerto del 27,33 %.
La Stazione appaltante è pervenuta a tale determinazione anche in esito all’esame parallelo della gara in interesse con quella svolta sempre da TA per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione del Porto Bandita e delle aree portuali – Comune di Palermo” (“Gara Porto della Bandita”).
In esito a tale parallela gara è risultato primo classificato il costituendo raggruppamento tra OPERE s.r.l. (mandataria) e il NS IL TI ST (mandante), con un ribasso percentuale offerto del 27,33 %; mentre, si è classificata seconda, quale partecipante singola, l’odierna ricorrente SI TE US e.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 25,00 %.
La causa di esclusione non automatica, di cui TA ha fatto applicazione, come accennato è contenuta nell’art. 95, co. 1, lett. d), secondo cui “ 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti :
(…omissis…)
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara .
Come si evince dalla Relazione al nuovo Codice dei Contratti, tale disposizione – che sostituisce l’art. 80, co. 5, lett. m), del d. lgs. n. 50/2016 – nella sua formulazione tiene conto dell’art. 57, par. 4 lett. d), della direttiva n. 24/2014 e della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Invero, in forza di tale disposizione comunitaria, l’amministrazione deve disporre di “indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza”; nonché, (la p.a.) deve valutare il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara, sicché, la constatazione di un’influenza siffatta, in qualunque forma ma verificando che tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sulla procedura, è sufficiente per escludere tali imprese dalla gara, a tutela del principio di buon andamento e di tutela della concorrenza.
Già la giurisprudenza antecedente alla novella legislativa, sulla scorta delle indicazioni del Giudice comunitario:
- aveva interpretato tale causa di esclusione nel senso della non automaticità pur in presenza di una situazione di controllo, ma solo previo accertamento, anche in via presuntiva, che le offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale;
- aveva descritto un preciso iter istruttorio, che prende le mosse dall’accertamento dell’esistenza di una relazione, anche di fatto, tra le imprese, e procede con la verifica dell’esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo , cioè sulla base di elementi strutturali e/o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle concorrenti;
- solo ove, per tale via, non si approdi ad una conclusione positiva circa l’unicità del centro decisionale, si passa all’attento esame del contenuto delle offerte (cfr. C.G.A., Sez. giurisd., 15 gennaio 2025, n. 24; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2561).
E’ stato anche osservato da una parte della giurisprudenza che:
- viene in rilievo una fattispecie di pericolo astratto, per cui “ Il fatto che occorre desumere dagli indici presuntivi individuati dalla stazione appaltante è, in definitiva, la sussistenza dell'unicità del centro decisionale cui siano riconducibili le offerte, non già il contenuto effettivamente coordinato di queste, né le conseguenze anticoncorrenziali concretamente derivatene (Consiglio di Stato sez. V, 2 maggio 2022, n. 3440)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2024, n. 7607; nello stesso senso, Cons. Stato n. 2561/2022 cit.; ma vedasi C.G.A. n. 24/2025 cit., che ritiene che la fattispecie escludente si contraddistingue per un profilo di concretezza che la differenzia dalle fattispecie di c.d. pericolo presunto);
- ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese, i relativi indizi devono essere vagliati non già in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva “ per riscontrare, in base a un approccio sintetico, requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a legittimare la sanzione espulsiva ” (Cons. Stato n. 7607/2024 cit.); e ciò, in quanto tale fattispecie espulsiva, non avendo un contenuto dettagliato, si desume dalla presenza di plurimi elementi precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti, distorsivo delle regole di gara.
Pertanto, sebbene gravi sulla stazione appaltante l’onere di provare in concreto l’esistenza di tali elementi concordanti, tali da ingenerare il pericolo per i principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio dei concorrenti, una volta evidenziati con precisione i fatti e giustificata la valutazione effettuata, sarà compito del Giudice valutare se il ragionamento dell’Amministrazione presenti indici sintomatici di irragionevolezza e illogicità, tenuto conto naturalmente anche di quanto prospettato dall’operatore economico (v. anche Cons. Stato n. 2561/2022 cit.).
Ciò premesso sul piano degli orientamenti giurisprudenziali, osserva innanzitutto il Collegio che il chiaro riferimento alla necessità di un accertamento concreto da parte della stazione appaltante rende sostanzialmente superfluo il richiamo di parte ricorrente alle pronunce della Corte di Giustizia UE.
Invero, nelle decisioni menzionate è stato affermato il principio – non in discussione nel caso in esame – per cui il diritto europeo osta a una disposizione nazionale che stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara (vedasi Corte di Giustizia, 19 maggio 2009, causa C-538/07).
Invero, nel caso in esame, non è in discussione l’astratta possibilità della contestuale partecipazione alla stessa gara (o a gare parallele e coeve) del Consorzio e di un’impresa consorziata, quanto piuttosto l’esistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, circa la sussistenza di un unico centro decisionale, i quali – anche tenendo conto di quanto riscontrato da TA in ordine al risultato delle due gare parallele e delle concorrenti collocatesi prime e seconde (seppure a parti invertite) – hanno logicamente fatto inferire circa l’esistenza dell’unicità del centro decisionale e, pertanto, di un concreto rischio di contaminazione delle offerte, in presenza del quale il legislatore ha imposto alla p.a. di ripristinare il gioco concorrenziale, mediante l’adozione dei necessari provvedimenti espulsivi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 maggio 2023, n. 5107).
Applicando tutti i principi al caso in esame, deve quindi rilevarsi che la valutazione di TA, del complesso degli indici evidenziati, è immune dai denunciati vizi, pur nell’ottica valorizzata dalla parte ricorrente quale fattispecie di pericolo concreto (e non di mero pericolo presunto) della fattispecie espulsiva in esame (v. C.G.A. n. 24/2025 cit).
TA ha innanzitutto individuato chiaramente i presupposti dell’unicità del centro decisionale, evidenziando:
- la circostanza che nella seconda gara sono risultati quali primi due classificati i medesimi operatori della Gara Parco a mare (ancorché in configurazione non identica), e benché in posizione invertita;
- il ribasso pressoché identico e/o simile offerto dai due operatori;
- i diversi ribassi percentuali offerti dalle altre concorrenti, la cui media risulta molto più bassa in entrambe le gare;
- la circostanza per cui il legale rappresentante del Consorzio abbia dichiarato quale unico familiare convivente una socia della SI TE US (socia al 34 %), la quale a sua volta nella relativa dichiarazione (DSAN) aveva indicato quale ulteriore familiare convivente anche il fratello, altro socio di SI TE US al 33%;
- la circostanza che la società ricorrente facesse parte (alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) delle consorziate del Consorzio stabile.
Questo essendo il quadro indiziario, deve anche osservarsi che – sebbene la Stazione appaltante abbia chiesto chiarimenti sul punto relativo alle dichiarazioni sui familiari conviventi, in quanto non vi era convergenza tra le dichiarazioni sostitutive rese – la ricorrente ha reso i chiarimenti con dichiarazione non già degli stessi dichiaranti, ma del legale rappresentante della società ricorrente, con ciò in ogni caso confermando l’identità di residenza di fratello e sorella, entrambi soci nella misura su indicata, per una quota che raggiunge complessivamente il 67 %, ulteriore elemento valorizzato da TA nell’esame degli indici strutturali del collegamento sostanziale (v. C.G.A. n. 24/2025 cit., in cui si sottolinea la mancata rettifica della dichiarazione da parte dello stesso dichiarante, e la sua sostituzione con la dichiarazione a rettifica di altro soggetto).
Il secondo motivo, pertanto, non può trovare accoglimento, in quanto la ricorrente tenta di “atomizzare” il complessivo quadro indiziario riscontrato da TA, la quale, come già chiarito, non si è limitata ad evidenziare la partecipazione della ricorrente al Consorzio – circostanza, ovviamente, di per sé ininfluente – ma ha indicato ulteriori indici altamente significativi di una possibile costruzione della partecipazione alle due gare, quali anche le strette relazioni familiari tra i soci della società ricorrente e il legale rappresentante del Consorzio, elemento ritenuto idoneo a giustificare l’esclusione (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2021, n. 393).
Sotto tale profilo, e a fronte del quadro indiziario esposto già nella fase procedimentale, si pone fuori asse la valorizzazione da parte della ricorrente di dati differenti – quali le offerte tecniche redatte autonomamente, l’assenza di comunanza di sedi e personale della ricorrente con il Consorzio, il diverso organismo di attestazione – in quanto si tratta di elementi diversi da quelli obiettivamente individuati dalla stazione appaltante, e sui quali la ricorrente non ha fornito alcuna valida giustificazione, soprattutto per quanto attiene agli elevati ribassi, molto simili, e alla netta differenza rispetto alla media dei ribassi degli altri concorrenti.
Né può rilevare in senso contrario la partecipazione con diverse compagini, in ragione dello stretto rapporto personale quale elemento di collegamento sostanziale tra le due società, idoneo a coinvolgere terzi; collegamento, che ab externo ha trovato conferma negli elevati ribassi percentuali che le due concorrenti hanno offerto, di molto discostandosi da quelli offerti in media dagli altri operatori economici.
Per quanto concerne, poi, il criterio di aggiudicazione – id est : l’offerta economicamente più vantaggiosa, che, in tesi, vanificherebbe un eventuale tentativo di preconfezionare l’offerta economica – tale dato non è di per sé dirimente, in quanto normalmente, a prescindere dal criterio di aggiudicazione, esistono altre variabili che rendono incerta la concreta incidenza sulla gara.
Anche su tale punto, il RUP ha messo correttamente in luce come l’operatore economico non abbia fornito alcuna spiegazione in ordine alla grande similitudine dei ribassi elevati – che si sono discostati di molto dalla media dei ribassi delle altre concorrenti – limitandosi a depotenziare tale elemento indiziario facendo riferimento solo al criterio di aggiudicazione prescelto; così come ha riscontrato anche l’argomento relativo al recesso della ricorrente dal Consorzio, correttamente evidenziando che tale fuoriuscita è avvenuta dopo molto tempo (17 gennaio 2025) dalla scadenza del termine (9 ottobre 2024) per la presentazione delle offerte (v. relazione del 27 marzo 2025 richiamata nel provvedimento di esclusione).
Osserva altresì il Collegio che, quanto al primo elemento, nel ragionamento di TA viene in rilievo un dato estremamente sintomatico, costituito dall’aggiudicazione alternata delle due gare parallele con ribassi elevati e simili; e può convenirsi con la difesa della Stazione appaltante sulla circostanza che il riferimento all’esito delle due gare abbia sostanzialmente rafforzato il ragionamento sull’unicità del centro decisionale, con l’utilizzo tuttavia di dati indiziari già emergenti da ciascuna singola procedura.
Per tali ragioni, non coglie nel segno neanche il primo motivo, con cui si assume l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di esclusione non automatica, in quanto l’insieme di indizi si basa sulla sussistenza di elementi strutturali e funzionali ricavabili dagli assetti societari e personali delle concorrenti interessate (v. Cons. Stato 2561/2022).
In altri termini, l’oggetto dell’analisi attiene agli indici evidenziati da TA, rispetto ai quali la ricorrente non ha fornito in sede procedimentale adeguate spiegazioni, soffermandosi piuttosto su elementi afferenti alle offerte tecniche non costituenti oggetto del contraddittorio, e offrendo solo un diverso punto di vista delle circostanze obiettivamente esistenti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che TA abbia seguito un iter istruttorio rispettoso delle garanzie procedimentali, che – con un ragionamento di carattere indiziario immune da errori di ordine logico o da travisamenti di circostanze di fatto – ha portato all’emersione di elementi di fatto obiettivi ed univoci, in parte desumibili dalla struttura imprenditoriale delle ditte interessate, con intrecci personali e societari che hanno ragionevolmente indotto a ritenere altamente probabile una condivisione di informazioni ai fini della predisposizione delle offerte (rapporto coniugale tra il legale rappresentante del Consorzio e una socia della ricorrente; quote societarie anche del fratello di lei, per complessive quote pari al 67 %); in parte, desumibili dai ribassi percentuali offerti e dal grosso divario con le altre concorrenti (con riguardo al legame tra soci, vedasi anche T.A.R. Liguria, Sez. I,, 15 aprile 2024, n. 271, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, 19 dicembre 2024, n. 10201).
I.2. – Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
Con tale censura parte ricorrente si duole della presunta mancata valutazione da parte della Commissione di tale causa di esclusione, adombrando inoltre un’incompetenza del RUP.
Osserva il Collegio che, nell’impianto del nuovo Codice dei Contratti, il RUP ha un ruolo centrale nella conduzione di tutta la gara, e la competenza sulle cause di esclusione è in capo allo stesso RUP ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. d) dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023.
Per quanto attiene, poi, all’adombrata carenza di un adeguato supporto tecnico, si tratta di un’affermazione meramente labiale a fronte di un soggetto che deve essere scelto tra i dipendenti “ in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati ” (art. 15; vedi anche art. 5 dell’allegato I.2).
Tanto è sufficiente per respingere anche il terzo motivo.
I.3. – Va, altresì, respinta la domanda risarcitoria, in quanto con la reiezione della domanda di annullamento viene a mancare uno dei presupposti della responsabilità aquiliana ( id est : il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A., rappresentata dall’attività amministrativa illegittima).
L. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
M. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo – tenendo conto del valore della controversia e delle difese spiegate – in favore di TA e delle controinteressate Nico s.r.l. ed European Construction OM.
Dette spese possono, invece, essere compensate con le resistenti Amministrazioni statali, sostanzialmente estranee alla vicenda contenziosa, nonché con Opere s.r.l. e con il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, in quanto cointeressati; nulla deve, invece, statuirsi con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SIia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – TA, quantificandole in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge; nonché, in favore di Nico s.r.l. quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, e in favore di EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.a., quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.
Compensa le spese di lite con Opere s.r.l. e con il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, nonché con le Amministrazioni statali; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO