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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5122/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LIPARDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.07.2023 parte ricorrente esponeva che in data 02.08.2022 inoltrava, alla competente sede domanda amministrativa al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/90, che aveva avuto esito negativo;
di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 18.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che il Ctu nell'elaborato peritale non avrebbe correttamente valutato tutte le patologie da cui è affetta, in particolare avrebbe sottovalutato la patologia a carico dell'apparato psichico e di quello osteoarticolare.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso, il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
2 Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti (
Certificato di Visita neurologica rilasciata dall'ASL Napoli 2 Nord in data
18.03.2024; Certificato di Visita medica rilasciato dall'Ospedale Cardarelli in data
13.02.2024; Certificato medico rilasciato in data 24.11.2023; Certificato medico rilasciato in data 20.11.2023;.)
I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Artrosi diffusa in soggetto con osteoporosi;
Asma bronchiale con spirometria nella norma;
Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome ansioso depressiva”.
Difatti, il ctu concludeva: “Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta un complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del
50%. Pertanto, non sussistono i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Le minorazioni riscontrate determinano una condizione di disabilità (Art. 2 D.lgs. 62/2024), necessitando di un sostegno di livello lieve o medio, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92. Sebbene la ricorrente presenti compromissioni, non è necessario un intervento assistenziale intensivo, ma solo un supporto per favorire la sua inclusione sociale e lavorativa.”
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che non sussistono i requisiti medico-legali per riconoscere una percentuale di invalidità ≥ 74% e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 l.
104/90.
Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità grave.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
3 Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 50%.
b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5122/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LIPARDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.07.2023 parte ricorrente esponeva che in data 02.08.2022 inoltrava, alla competente sede domanda amministrativa al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/90, che aveva avuto esito negativo;
di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 18.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che il Ctu nell'elaborato peritale non avrebbe correttamente valutato tutte le patologie da cui è affetta, in particolare avrebbe sottovalutato la patologia a carico dell'apparato psichico e di quello osteoarticolare.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso, il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
2 Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti (
Certificato di Visita neurologica rilasciata dall'ASL Napoli 2 Nord in data
18.03.2024; Certificato di Visita medica rilasciato dall'Ospedale Cardarelli in data
13.02.2024; Certificato medico rilasciato in data 24.11.2023; Certificato medico rilasciato in data 20.11.2023;.)
I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Artrosi diffusa in soggetto con osteoporosi;
Asma bronchiale con spirometria nella norma;
Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome ansioso depressiva”.
Difatti, il ctu concludeva: “Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta un complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del
50%. Pertanto, non sussistono i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Le minorazioni riscontrate determinano una condizione di disabilità (Art. 2 D.lgs. 62/2024), necessitando di un sostegno di livello lieve o medio, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92. Sebbene la ricorrente presenti compromissioni, non è necessario un intervento assistenziale intensivo, ma solo un supporto per favorire la sua inclusione sociale e lavorativa.”
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che non sussistono i requisiti medico-legali per riconoscere una percentuale di invalidità ≥ 74% e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 l.
104/90.
Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità grave.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
3 Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 50%.
b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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