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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13612/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 9/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
- nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Pietro Attilio Galati e
Oronzo Palma Modoni
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Basile e Salvatore CP_1
Graziuso
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
6/12/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità ex L.118/71, negato in sede amministrativa, e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso. Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
2 Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ed infatti, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n.
118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene, il C.T.U. Dott. nominato nella presente fase Persona_1 processuale, nella relazione depositata l'1/5/2025, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica e dell'esame obiettivo, ha determinato nella medesima una invalidità del 75% a decorrere da Luglio 2024.
Nella parte finale della relazione peritale definitiva, si legge infatti che:
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La ricorrente di anni 67, sottoposta a CTU medico legale dalla Parte_1 dr.ssa in data 13.07.23, con riconoscimento di Invalidità del 55 Per_2
(cinquantacinque)% con la seguente diagnosi: Sindrome ansioso-depressiva (cod.
2207 15%); Esiti protesi anca sx e coxartrosi dx (cod. 7010 40%); Ipoacusia (cod.
4005)”. In corso di visita peritale si è constatato che trattasi di soggetto in discrete condizioni generali, che ha lamentato lombalgia, coxalgia dx e sx, depressione del tono dell'umore, cefalea. Nulla di particolarmente rilevante a carico degli apparati respiratorio, digerente e cardiovascolare. In trattamento con antipertensivi, al momento del nostro accertamento sono risultati valori pressori di poco superiori alla norma, in assenza di segni clinici di scompenso. Non dispnea. Il quadro clinico
è essenzialmente dominato dalla patologia osteoarticolare, interessante il rachide e, soprattutto, le articolazioni coxo-femorali, sede di patologia degenerativa di
3 notevole entità, che ha richiesto due interventi di protesizzazione, eseguiti nel
2021 a sinistra, e ottobre 2024 a destra. Al momento del nostro accertamento sono emersi gli esiti algo-disfunzionali correlati alla patologia di cui trattasi, per cui è emersa una deambulazione con ausilio di stampella ed evidente risentimento algico al carico, e verosimile dismetria dei due arti. Evidenziati, altresì, modesti segni clinici di patologia degenerativa interessante il rachide lombare. Durante il colloquio è emersa una deflessione del tono dell'umore, apatia, perdita di interessi, facile tendenza al pianto, anche in relazione alla perdita del figlio. Dalle indagini diagnostiche eseguite emerge, altresì, un quadro di sofferenza mielinica su base vascolare microangiopatica, in sede della sostanza bianca biemisferica, e un esito lacunare in sede del nucleo pallido di destra, associati ad una modesta atrofia cerebrale.
CONCLUSIONI
Sulla base della visita medica effettuata, della diagnosi posta e di quanto esposto, si ritiene congruo riconoscere alla ricorrente una invalidità del 75 Parte_1
(settantacinque)%. Sussistono, pertanto, i requisiti clinici e medico-legali per la concessione dell'Assegno di Invalidità Civile a decorrere da LUGLIO 2024.
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Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da Luglio 2024.
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno CP_1 regolamentate come da dispositivo.
4 Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi CP_1 definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto della ricorrente in epigrafe ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da Luglio 2024.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto
Lecce, li 9/5/2025 – 6/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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