CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 975/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1341-2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Lesina in data 17.07.2025 avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anno 2019,con il quale il Comune provvedeva a recuperare € a recuperare euro 551,60 per imposta, oltre sanzioni per euro 165,48
e interessi per euro 37,55, dovuti in riferimento al possesso dell'area edificabile contraddistinta in catasto al Indirizzo_2 estesa mq.11.960 ricadente in zona D1 (industriale) del PRG e valutata a euro 8,50 al mq.;.
All'uopo, esponeva:
- che il valore complessivo di (euro 101.660,00) attribuito all'area in questione, era frutto dell'applicazione dei valori a mq. utilizzati dal Comune e desunti dalla delibera di C.C. n. 08 del 23.04.2019 di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2019;
- che, nel caso di specie, la delibera richiamata, consistendo soltanto in una mera elencazione di regole generali di determinazione della base imponibile del tributo con una tabella di valori allegata e redatta dall'Ufficio tecnico comunale, non costituiva assolutamente la fonte regolamentare ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs 446/1997, atta ad assolvere alla funzione di delimitare il potere di accertamento del Comune al fine di prevenire il contenzioso, perché non determinava i valori venali in comune commercio delle aree edificabili;
- che la zona D1 (industriale) nella quale ricadevano i terreni in questione, zona regolata dalle norme del
PIP approvato in data 01.11.1981 con delibera di 4 GR n.101/88 (cfr. certificato di destinazione urbanistica n.04 del 10.01.2017(All.4) ormai ampiamente prescritto ai sensi della L.n. 1150/1942 era mancante dei relativi piani di attuazione, sfornita di alcuna opera di urbanizzazione, dedita all'agricoltura come dimostrato dall'ortofoto allegata e non aveva mai prodotto ad oggi alcun insediamento industriale;
- che il Comune, nella delibera C.C. n. 32 del 10.09.2012 i determinazione del valore delle aree edificabili per l'anno 2012, nonostante la considerazione che …nel corso degli anni non hanno gettato le basi ad alcun interesse privato sulle medesime aree…., aveva elevato immotivatamente il valore a mq. da euro 1,139 del 2011 (delibera
C.C. n.18 del 31.03.2011 – (All.5)) a euro 8,00 del 2012 (delibera C.C. n. 32 del 10.09.2012) evidenziando l'arbitrio della “stima” dei valori in questione operata in assenza assoluta di qualsiasi utile riferimento che possa sorreggere il valore determinato chirurgicamente alla seconda cifra decimale in una situazione immutata dal 1981;
- che l'atto impugnato era viziato da carenza assoluta di motivazione, richiesta dal combinato disposto dei commi 161 e 162 dell'art.1 della legge n.296 del 2006;
- che il Comune aveva già provveduto, per i terreni in questione, ad un analogo accertamento d'ufficio per i terreni in questione per gli anni 2011, 2012, 2016 e 2018 e, il contenzioso successivamente instaurato, lo ha visto soccombente ad opera rispettivamente delle sentenze n.340/2023 del 13.01.2023 depositata il
08.02.2023 sez.26 della CGT2° Puglia Sezione Staccata di Foggia (All.12), della sentenza n.35/2023 del
11.01.2023 depositata il 18.01.2023 sez.2 della CGT1° di Foggia (All.13) e la sentenza n.1373/2024 del
28.06.2024 depositata il 28.06.2024 della sez.n. 1 della 7 CGT1° di Foggia (All.16), tutte divenute definitive per mancanza di impugnazione nei termini di legge dal Comune di Lesina, per le quali si invocava l'eccezione di giudicato esterno ricorrendone i presupposti (Corte di Cassazione SS.UU. n.13916/2000).
Tanto premesso, chiedeva in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento qui impugnato in quanto illegittimo, infondato e non provato;
in via secondaria di ridurre la pretesa impositiva in funzione delle ragioni qui addotte.
Nessuno si costituiva per il Comune di Lesina.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte in composizione monocratica che possano essere condivisi, siccome non contraddetti da alcun'altra risultanza contraria le determinazioni delle ultime sentenze richiamate.
ed invero, pur essendo l'immobile era un'area edificabile inserita nel P.R.G. del Comune di Lesina sin dal
16 luglio 1997 -P.R.G., approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n.1934 del 28.12.2005 -
e chiaramente soggetto al pagamento dell'I.M.U. e che la presenza di vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile, il suddetto valore non corrisponde a quello venale del bene.
Si ritiene in sintesi di dover giungere alle stesse conclusioni di cui alla sentenza della sentenza n. 1355/23
(sentenza che si richiama in questa sede anche ai fini di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.).
In detta sentenza, passata in giudicato, che costituisce pertanto un parametro orientativo, stante la mancata opposizione del Comune, del valore dell'area come rideterminato dalla C.T.P., si legge che “la rivalutazione portata dal Comune nella delibera n.12/2017 di determinazione di altri valori, che alcun riferimento si desume circa, l'abnorme differenza di valore tra l'annualità 2011 e quella in contestazione, 2017, attesa la indicata immutata condizione di sviluppo economico-sociale e edilizio del Comune;
e, secondo il principio affermato dalla Cassazione. con sentenza n.17248/2019, le delibere della giunta comunale che fissano i valori delle aree edificabili rappresentano «fonti di presunzioni» utilizzabili dal giudice tributario, «ma non hanno valore imperativo, così da ammettere prova contraria;
e la Corte ritiene, che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che a un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal comune, può disattenderlo, e procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge» Pertanto, visto che nella richiamata delibera non si ravvisa il processo logico seguito, che ha portato alla determinazione del valore di mercato inteso come "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", così come espressamente disposto dall'art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992, e che per le aree fabbricabili non può prescindere dall'attenzione alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cassazione Ordinanza n. 25292/2019), la Corte, a conforto della determinazione più congrua della base imponibile, in ragione della pacifica immutata condizione di mercato, ritiene in linea con altre decisioni in materia, di poter ritenere applicabile il valore determinato con la delibera n.18/2011, con l'abbattimento del valore al 5%; da tanto ne consegue l'accoglimento del motivo di ricorso, con la riduzione delle imposte richieste ai fini IMU applicando quanto determinato con la detta deliberazione;
la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di giudizio”.
Ed infatti, se è vero che la qualificazione edificatoria sussiste sin dal momento dell'inserimento dell'area nel
P.R.G. del Comune senza necessità di perfezionamento dello strumento urbanistico (il che determina un incremento di valore che giustifica la natura edificatoria ai fini fiscali, a prescindere dall'allegazione delle delibere comunali, il cui inserimento non è previsto a pena di nullità) e che l'Imu deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio (tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione, cfr. Cass. SS. UU. n. 25506/06), è altresì vero che la delibera di Giunta con cui vengono determinati periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., pur essendo atto di carattere generale, assume il valore di mera presunzione, ancorché suscettibile di prova contraria;
sul contribuente ricade l'onere di controdedurre e di offrire elementi indiziari di segno opposto rispetto alle risultanze della delibera (v. Cass.civ. Sez. V n.
16700/07).
E lo stesso comune, con delibera n. 18 del 31.3.2011 aveva deliberato che per le aree effettivamente non utilizzabili a scopo edificatorio i valori tabellari sono ridotti al 5%. Pertanto la Corte, a conforto della determinazione più congrua della base imponibile, in ragione della pacifica immutata condizione di mercato, ritiene in linea con altre decisioni in materia, di poter ritenere applicabile il valore determinato con la delibera n.18/2011, con l'abbattimento del valore al 5%; da tanto ne consegue l'accoglimento del motivo di ricorso, con la riduzione delle imposte richieste ai fini IMU applicando quanto determinato con la detta deliberazione.
Le spese possono essere compensate stante l'esito della lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Foggia il 28.1.2026
Il Giudice
ET LA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 975/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1341-2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Lesina in data 17.07.2025 avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anno 2019,con il quale il Comune provvedeva a recuperare € a recuperare euro 551,60 per imposta, oltre sanzioni per euro 165,48
e interessi per euro 37,55, dovuti in riferimento al possesso dell'area edificabile contraddistinta in catasto al Indirizzo_2 estesa mq.11.960 ricadente in zona D1 (industriale) del PRG e valutata a euro 8,50 al mq.;.
All'uopo, esponeva:
- che il valore complessivo di (euro 101.660,00) attribuito all'area in questione, era frutto dell'applicazione dei valori a mq. utilizzati dal Comune e desunti dalla delibera di C.C. n. 08 del 23.04.2019 di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2019;
- che, nel caso di specie, la delibera richiamata, consistendo soltanto in una mera elencazione di regole generali di determinazione della base imponibile del tributo con una tabella di valori allegata e redatta dall'Ufficio tecnico comunale, non costituiva assolutamente la fonte regolamentare ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs 446/1997, atta ad assolvere alla funzione di delimitare il potere di accertamento del Comune al fine di prevenire il contenzioso, perché non determinava i valori venali in comune commercio delle aree edificabili;
- che la zona D1 (industriale) nella quale ricadevano i terreni in questione, zona regolata dalle norme del
PIP approvato in data 01.11.1981 con delibera di 4 GR n.101/88 (cfr. certificato di destinazione urbanistica n.04 del 10.01.2017(All.4) ormai ampiamente prescritto ai sensi della L.n. 1150/1942 era mancante dei relativi piani di attuazione, sfornita di alcuna opera di urbanizzazione, dedita all'agricoltura come dimostrato dall'ortofoto allegata e non aveva mai prodotto ad oggi alcun insediamento industriale;
- che il Comune, nella delibera C.C. n. 32 del 10.09.2012 i determinazione del valore delle aree edificabili per l'anno 2012, nonostante la considerazione che …nel corso degli anni non hanno gettato le basi ad alcun interesse privato sulle medesime aree…., aveva elevato immotivatamente il valore a mq. da euro 1,139 del 2011 (delibera
C.C. n.18 del 31.03.2011 – (All.5)) a euro 8,00 del 2012 (delibera C.C. n. 32 del 10.09.2012) evidenziando l'arbitrio della “stima” dei valori in questione operata in assenza assoluta di qualsiasi utile riferimento che possa sorreggere il valore determinato chirurgicamente alla seconda cifra decimale in una situazione immutata dal 1981;
- che l'atto impugnato era viziato da carenza assoluta di motivazione, richiesta dal combinato disposto dei commi 161 e 162 dell'art.1 della legge n.296 del 2006;
- che il Comune aveva già provveduto, per i terreni in questione, ad un analogo accertamento d'ufficio per i terreni in questione per gli anni 2011, 2012, 2016 e 2018 e, il contenzioso successivamente instaurato, lo ha visto soccombente ad opera rispettivamente delle sentenze n.340/2023 del 13.01.2023 depositata il
08.02.2023 sez.26 della CGT2° Puglia Sezione Staccata di Foggia (All.12), della sentenza n.35/2023 del
11.01.2023 depositata il 18.01.2023 sez.2 della CGT1° di Foggia (All.13) e la sentenza n.1373/2024 del
28.06.2024 depositata il 28.06.2024 della sez.n. 1 della 7 CGT1° di Foggia (All.16), tutte divenute definitive per mancanza di impugnazione nei termini di legge dal Comune di Lesina, per le quali si invocava l'eccezione di giudicato esterno ricorrendone i presupposti (Corte di Cassazione SS.UU. n.13916/2000).
Tanto premesso, chiedeva in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento qui impugnato in quanto illegittimo, infondato e non provato;
in via secondaria di ridurre la pretesa impositiva in funzione delle ragioni qui addotte.
Nessuno si costituiva per il Comune di Lesina.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte in composizione monocratica che possano essere condivisi, siccome non contraddetti da alcun'altra risultanza contraria le determinazioni delle ultime sentenze richiamate.
ed invero, pur essendo l'immobile era un'area edificabile inserita nel P.R.G. del Comune di Lesina sin dal
16 luglio 1997 -P.R.G., approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n.1934 del 28.12.2005 -
e chiaramente soggetto al pagamento dell'I.M.U. e che la presenza di vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile, il suddetto valore non corrisponde a quello venale del bene.
Si ritiene in sintesi di dover giungere alle stesse conclusioni di cui alla sentenza della sentenza n. 1355/23
(sentenza che si richiama in questa sede anche ai fini di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.).
In detta sentenza, passata in giudicato, che costituisce pertanto un parametro orientativo, stante la mancata opposizione del Comune, del valore dell'area come rideterminato dalla C.T.P., si legge che “la rivalutazione portata dal Comune nella delibera n.12/2017 di determinazione di altri valori, che alcun riferimento si desume circa, l'abnorme differenza di valore tra l'annualità 2011 e quella in contestazione, 2017, attesa la indicata immutata condizione di sviluppo economico-sociale e edilizio del Comune;
e, secondo il principio affermato dalla Cassazione. con sentenza n.17248/2019, le delibere della giunta comunale che fissano i valori delle aree edificabili rappresentano «fonti di presunzioni» utilizzabili dal giudice tributario, «ma non hanno valore imperativo, così da ammettere prova contraria;
e la Corte ritiene, che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che a un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal comune, può disattenderlo, e procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge» Pertanto, visto che nella richiamata delibera non si ravvisa il processo logico seguito, che ha portato alla determinazione del valore di mercato inteso come "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", così come espressamente disposto dall'art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992, e che per le aree fabbricabili non può prescindere dall'attenzione alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cassazione Ordinanza n. 25292/2019), la Corte, a conforto della determinazione più congrua della base imponibile, in ragione della pacifica immutata condizione di mercato, ritiene in linea con altre decisioni in materia, di poter ritenere applicabile il valore determinato con la delibera n.18/2011, con l'abbattimento del valore al 5%; da tanto ne consegue l'accoglimento del motivo di ricorso, con la riduzione delle imposte richieste ai fini IMU applicando quanto determinato con la detta deliberazione;
la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di giudizio”.
Ed infatti, se è vero che la qualificazione edificatoria sussiste sin dal momento dell'inserimento dell'area nel
P.R.G. del Comune senza necessità di perfezionamento dello strumento urbanistico (il che determina un incremento di valore che giustifica la natura edificatoria ai fini fiscali, a prescindere dall'allegazione delle delibere comunali, il cui inserimento non è previsto a pena di nullità) e che l'Imu deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio (tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione, cfr. Cass. SS. UU. n. 25506/06), è altresì vero che la delibera di Giunta con cui vengono determinati periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., pur essendo atto di carattere generale, assume il valore di mera presunzione, ancorché suscettibile di prova contraria;
sul contribuente ricade l'onere di controdedurre e di offrire elementi indiziari di segno opposto rispetto alle risultanze della delibera (v. Cass.civ. Sez. V n.
16700/07).
E lo stesso comune, con delibera n. 18 del 31.3.2011 aveva deliberato che per le aree effettivamente non utilizzabili a scopo edificatorio i valori tabellari sono ridotti al 5%. Pertanto la Corte, a conforto della determinazione più congrua della base imponibile, in ragione della pacifica immutata condizione di mercato, ritiene in linea con altre decisioni in materia, di poter ritenere applicabile il valore determinato con la delibera n.18/2011, con l'abbattimento del valore al 5%; da tanto ne consegue l'accoglimento del motivo di ricorso, con la riduzione delle imposte richieste ai fini IMU applicando quanto determinato con la detta deliberazione.
Le spese possono essere compensate stante l'esito della lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Foggia il 28.1.2026
Il Giudice
ET LA