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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. LE IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7834/2021 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA TI
OPPONENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. ORNELLA ROTINO
OPPOSTA
e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 23/12/2021, conveniva in Parte_1
giudizio l' e il in Controparte_1 Controparte_2
opposizione all'intimazione di pagamento n. 10620219000905944000, notificata in pagina 1 di 4 data 04.11.2021, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle n. 10620070009218182000 e n.10620080005986924000, sottese all'intimazione impugnata. Deduceva, in particolare, la nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica, nonché la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento, essendo decorso il termine entro il quale l' avrebbe dovuto Controparte_1
notificare un atto interruttivo della prescrizione. Nel merito, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, mancando l'indicazione delle delibere a cui l'atto impositivo faceva riferimento.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n°10620219000905944000, notificata in data
04.11.2021, e declaratoria di prescrizione dei crediti limitatamente alle cartelle n.
10620070009218182000 e n.10620080005986924000.
Costituitosi, il chiedeva preliminarmente che il giudizio Controparte_2 venisse qualificato non quale opposizione all'esecuzione, bensì come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nel merito, deduceva la correttezza del proprio operato, ritenendo che le doglianze del giudizio, relative a vizi della cartella o del processo notificatorio, non riguardassero la debenza degli importi e rappresentassero questioni su cui unico legittimo contraddittore sarebbe l' ; Controparte_1
rispetto alla questione circa la violazione dell'art. 212 d.p.r. n. 115/2002, in relazione alla mancata notifica dell'invito al pagamento diretto al debitore, evidenziava come la notifica dell'invito al pagamento non riguardasse l'an dell'azione esecutiva, pertanto, in assenza dell'invito bonario, non venisse meno il diritto dell'Amministrazione a riscuotere coattivamente il proprio credito;
deduceva, in ogni caso, di aver notificato l'invito al pagamento in data 08.03.2008; eccepiva l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì l' , eccependo preliminarmente la Controparte_1 tardività del ricorso, in violazione del termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'azione di riscossione, avendo proceduto all'emissione dell'atto in maniera conforme alle indicazioni risultanti dal ruolo emesso pagina 2 di 4 dall'Ente, ritenendosi esente da responsabilità, attenendo le contestazioni esclusivamente al merito della pretesa impositiva;
concludeva chiedendo che venisse dichiarata la tardività dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
2. Con ordinanza del 25.04.2022, il Giudice, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 29.03.2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di intimazione di pagamento.
3. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 maggio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'opposizione è meritevole di accoglimento, in quanto la pretesa creditoria è prescritta, con assorbimento degli altri motivi di doglianza. Cont
5. Preliminarmente, deve reputarsi del tutto inconferente il richiamo operato dall' al termine di 40 giorni, trattandosi di termine che l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del
1999 prevede unicamente per la proposizione dell'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
6. Nel caso di specie, per la valutazione del merito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si rileva innanzi tutto l'inutilizzabilità ai fini della decisione Cont della documentazione prodotta da unitamente alla propria comparsa conclusionale, con una tempistica quindi del tutto tardiva rispetto alla compiuta maturazione nel presente processo delle relative preclusioni istruttorie e documentali.
Per altro verso, non è dato rinvenire nelle allegazioni e nelle produzioni tempestive delle parti opposte alcuna indicazione e prova documentale di un atto di interruzione del termine prescrizionale compiuto dall'agente della riscossione o dall'ente impositore successivamente alla prima notifica delle cartelle esattoriali impugnate, perfezionatasi nelle date 26.07.2008 e 13.05.2009: l'intimazione di pagamento n. pagina 3 di 4 10620219000905944000, riferibile alle due cartelle oggetto di odierna opposizione, risulta infatti notificata al soltanto in data 04.11.2021, ovvero a prescrizione del Pt_1
credito ormai compiuta per decorso di un periodo di inerzia di oltre dieci anni dalla originaria notifica delle cartelle esattoriali (artt. 2946 c.c. e 616 c.p.p.).
7. Tra opponente ed Ente impositore deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, essendo la prescrizione dei crediti maturata in Cont epoca successiva all'iscrizione a ruolo degli stessi. Nei confronti di invece, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per la fase cautelare, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa rapportato al relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara non dovuta dal la Pt_1
somma di cui all'intimazione di pagamento n. 10620219000905944000, rinveniente dalle cartelle esattoriali n. 10620070009218182000 e n.10620080005986924000, siccome estinta per prescrizione;
B) dichiara integralmente compensate tra opponente e le Controparte_2 spese di lite del presente giudizio;
Cont C) condanna l' alla rifusione in favore del delle spese di lite, che si Pt_1
liquidano, unitamente anche per la fase cautelare, in complessivi € 2.065,00, di cui €
390,00 per fasi di studio, € 390,00 per fasi introduttive, € 430,00 per fase istruttoria e
€ 855,00 per fasi decisionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 125,00 pere esborsi.
Così deciso in Taranto, il 26/11/2025
Il Giudice
LE IO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. LE IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7834/2021 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA TI
OPPONENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. ORNELLA ROTINO
OPPOSTA
e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 23/12/2021, conveniva in Parte_1
giudizio l' e il in Controparte_1 Controparte_2
opposizione all'intimazione di pagamento n. 10620219000905944000, notificata in pagina 1 di 4 data 04.11.2021, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle n. 10620070009218182000 e n.10620080005986924000, sottese all'intimazione impugnata. Deduceva, in particolare, la nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica, nonché la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento, essendo decorso il termine entro il quale l' avrebbe dovuto Controparte_1
notificare un atto interruttivo della prescrizione. Nel merito, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, mancando l'indicazione delle delibere a cui l'atto impositivo faceva riferimento.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n°10620219000905944000, notificata in data
04.11.2021, e declaratoria di prescrizione dei crediti limitatamente alle cartelle n.
10620070009218182000 e n.10620080005986924000.
Costituitosi, il chiedeva preliminarmente che il giudizio Controparte_2 venisse qualificato non quale opposizione all'esecuzione, bensì come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nel merito, deduceva la correttezza del proprio operato, ritenendo che le doglianze del giudizio, relative a vizi della cartella o del processo notificatorio, non riguardassero la debenza degli importi e rappresentassero questioni su cui unico legittimo contraddittore sarebbe l' ; Controparte_1
rispetto alla questione circa la violazione dell'art. 212 d.p.r. n. 115/2002, in relazione alla mancata notifica dell'invito al pagamento diretto al debitore, evidenziava come la notifica dell'invito al pagamento non riguardasse l'an dell'azione esecutiva, pertanto, in assenza dell'invito bonario, non venisse meno il diritto dell'Amministrazione a riscuotere coattivamente il proprio credito;
deduceva, in ogni caso, di aver notificato l'invito al pagamento in data 08.03.2008; eccepiva l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì l' , eccependo preliminarmente la Controparte_1 tardività del ricorso, in violazione del termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'azione di riscossione, avendo proceduto all'emissione dell'atto in maniera conforme alle indicazioni risultanti dal ruolo emesso pagina 2 di 4 dall'Ente, ritenendosi esente da responsabilità, attenendo le contestazioni esclusivamente al merito della pretesa impositiva;
concludeva chiedendo che venisse dichiarata la tardività dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
2. Con ordinanza del 25.04.2022, il Giudice, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 29.03.2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di intimazione di pagamento.
3. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 maggio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'opposizione è meritevole di accoglimento, in quanto la pretesa creditoria è prescritta, con assorbimento degli altri motivi di doglianza. Cont
5. Preliminarmente, deve reputarsi del tutto inconferente il richiamo operato dall' al termine di 40 giorni, trattandosi di termine che l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del
1999 prevede unicamente per la proposizione dell'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
6. Nel caso di specie, per la valutazione del merito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si rileva innanzi tutto l'inutilizzabilità ai fini della decisione Cont della documentazione prodotta da unitamente alla propria comparsa conclusionale, con una tempistica quindi del tutto tardiva rispetto alla compiuta maturazione nel presente processo delle relative preclusioni istruttorie e documentali.
Per altro verso, non è dato rinvenire nelle allegazioni e nelle produzioni tempestive delle parti opposte alcuna indicazione e prova documentale di un atto di interruzione del termine prescrizionale compiuto dall'agente della riscossione o dall'ente impositore successivamente alla prima notifica delle cartelle esattoriali impugnate, perfezionatasi nelle date 26.07.2008 e 13.05.2009: l'intimazione di pagamento n. pagina 3 di 4 10620219000905944000, riferibile alle due cartelle oggetto di odierna opposizione, risulta infatti notificata al soltanto in data 04.11.2021, ovvero a prescrizione del Pt_1
credito ormai compiuta per decorso di un periodo di inerzia di oltre dieci anni dalla originaria notifica delle cartelle esattoriali (artt. 2946 c.c. e 616 c.p.p.).
7. Tra opponente ed Ente impositore deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, essendo la prescrizione dei crediti maturata in Cont epoca successiva all'iscrizione a ruolo degli stessi. Nei confronti di invece, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per la fase cautelare, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa rapportato al relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara non dovuta dal la Pt_1
somma di cui all'intimazione di pagamento n. 10620219000905944000, rinveniente dalle cartelle esattoriali n. 10620070009218182000 e n.10620080005986924000, siccome estinta per prescrizione;
B) dichiara integralmente compensate tra opponente e le Controparte_2 spese di lite del presente giudizio;
Cont C) condanna l' alla rifusione in favore del delle spese di lite, che si Pt_1
liquidano, unitamente anche per la fase cautelare, in complessivi € 2.065,00, di cui €
390,00 per fasi di studio, € 390,00 per fasi introduttive, € 430,00 per fase istruttoria e
€ 855,00 per fasi decisionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 125,00 pere esborsi.
Così deciso in Taranto, il 26/11/2025
Il Giudice
LE IO
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