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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3183/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Elia e Marco Masi, presso il cui studio in Brindisi al viale s. Giovanni Bosco, 55 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Paladini, presso il cui studio in San Pietro
Vernotico alla via Emanuele Gianturco, 11 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di responsabilità extracontrattuale proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da nei confronti di ” per la Parte_1 Controparte_1 caduta verificatasi, il 04.01.2020, all'interno del campo di calcio a seguito di un match amatoriale.
Con atto di citazione notificato il 03.09.2021, ha chiesto, quindi, il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati al ginocchio sinistro a causa dell'infortunio e quantificati nell'importo complessivo di € 22.908,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 1 a 8 2. si è costituito in giudizio in data 15.11.2021, Controparte_1 eccependo, anzitutto, la nullità della citazione per violazione del termine minimo a comparire e per genericità della domanda.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e di lite e alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Al riguardo, ha dedotto i seguenti aspetti:
- la vaghezza e indeterminatezza della narrazione concernente la caduta e l'infortunio,
- la contraddittorietà tra quanto affermato nell'atto di citazione e quanto dichiarato all'accesso al
Pronto Soccorso, avvenuto solo il pomeriggio del 05.01.2021, in cui si riferisce “distorsione al ginocchio sn mentre camminava” senza alcun riferimento alla partita di calcetto,
- l'assenza di una pronta comunicazione dell'infortunio al gestore del Controparte_1
, presente in struttura, la sera stessa della partita,
[...]
- la tardività della richiesta di risarcimento mediante atto di messa in mora pervenuta solo 8mesi dopo il presunto infortunio. CP_
3. Alla prima udienza, il Tribunale, accolta l'eccezione preliminare del convenuto, ha fissato la nuova udienza nel rispetto dei termini minimi a comparire e ha successivamente concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti dalle parti. CP_ Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale del rappresentante del convenuto e con l'escussione dei teste ammessi.
Terminata la prova orale, all'udienza del 22.05.2024, parte attrice ha insistito nell'ammissione della CTU medico-legale, cui si è opposta parte convenuta.
3.1 Con ordinanza del 31.05.2024, il Tribunale, dopo aver svolto alcune osservazioni in merito alle dichiarazioni testimoniali rese, ha denunciato tre testi al p.m. per le determinazioni di competenza e ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c.:
− rinuncia alla domanda;
− corresponsione in favore di Controparte_2 delle spese di lite liquidate, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, e con esclusione del compenso previsto per la fase decisoria in quanto non svolta, nella misura di € 3.376,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge.
3.2 Alla successiva udienza, parte attrice ha ribadito alcuni dubbi di attendibilità delle dichiarazioni della teste , in quanto ex-fidanzata di , querelata Testimone_1 Parte_1
Pag. 2 a 8 per atti persecutori in danno dello stesso, e ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal Tribunale, spiegando la seguente controproposta: rimborso esclusivo delle spese mediche sostenute pari a € 1.000,00, con compensazione delle spese di lite.
Viceversa, parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta formulata dal Tribunale e di non accettare la controproposta formulata dall'attore in udienza. Al riguardo, ha precisato che l'attore non ha denunciato al l'infortunio la sera stessa della partita, così impedendogli di CP_1 accedere alla copertura assicurativa, che le dichiarazioni rese da sono ulteriori Testimone_1 rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso attore, rimasto insoddisfatto, e che presso i campi di calcio non è presente alcuna panchina.
A questo punto, fallito il tentativo di conciliazione, l'attore ha insistito per la richiesta di CTU CP_ medico-legale, cui si è opposto il convenuto.
Ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio, il Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisone ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.
3.3 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, reiterando la posizione difensiva già assunta e le osservazioni già svolte in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria processuale.
3.4 All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti difensivi.
Inoltre, con riferimento a una soluzione bonaria della controversia, parte attrice si è dichiarata disponibile a definire la controversia alle seguenti condizioni: “ si impegna a versare Parte_1
€ 1.000 nei confronti della convenuta a condizione, e sotto vincolo, che la stessa cifra CP_1
CP_ venga utilizzata dalla convenuto a scopi solidaristici, ad esempio organizzando un evento benefico, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Parte convenuta ha rifiutato tale proposta, facendo presente che “il è stato costretto a CP_1 sostenere le spese di lite, assegnando incarico a un legale, per difendersi in un giudizio risarcitorio in cui la domanda
è rimasta sfornita di prova”. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e, in particolare, anche per la condanna dell'attore alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. soprattutto a seguito della mancata accettazione da parte dell'attore della proposta di cui all'art 185bis c.p.c. formulata dal Tribunale.
Preso atto del fallimento dell'ulteriore tentativo di conciliazione, il Tribunale ha riservato, infine, la causa per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Pag. 3 a 8 4. La domanda attrice è manifestamente infondata per assenza di prova e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 È onere, invero, di colui che invoca il risarcimento del danno extracontrattuale dare prova, ai sensi degli artt. 2051 e 2697 c.c., (a) del fatto illecito, ossia che dalla cosa custodita dal convenuto gli sia derivato un danno, e (b) dell'entità del danno-conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale patito.
4.2 Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante con riferimento prioritariamente al primo segmento della responsabilità extracontrattuale invocata;
di più, l'istruttoria svolta ha reso evidente che il fatto illecito dedotto non si è mai verificato.
5. A tale conclusione conducono una serie di elementi.
5.1 In primo luogo, non ha fornito alcuna descrizione specifica della
Parte_1 dinamica dell'incidente asseritamente verificatosi sul campo di calcio dell'associazione convenuta in data 04.01.2020, limitandosi a dedurre al riguardo che “In data 04 gennaio 2020, il Sig. si trovava all'interno del sito in S. Pietro V.co al fine
Parte_1 Controparte_1 di disputare una partita di calcetto, Purtroppo, a seguito del match amatoriale, il Sig. si
Parte_1 infortunava all'interno del campo, cadendo rovinosamente e riportando danni al ginocchio sinistro;
sulla scorta di tale grave infortunio, il data 05 gennaio 2020 il Sig. si recava presso il pronto soccorso
Parte_1 dell'Ospedale “N. MELLI” di S. Pietro V.co […]” (pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione).
È evidente che manca del tutto la descrizione della caduta verificatasi, in ipotesi, a causa del CP_ campetto di calcio custodito dal convenuto: non si dice quali erano le condizioni del campetto che avrebbero causato la caduta, non si dice in quale momento del gioco è avvenuto l'infortunio, non si dice cosa è successo dopo l'infortunio (se il gioco si è fermato o è continuato), non si spiega perché l'accesso al Pronto soccorso è avvenuto solo il pomeriggio del giorno successivo;
insomma, manca del tutto l'allegazione, prima ancora della dimostrazione, del fatto CP_ illecito addebitato al convenuto.
5.2 In secondo luogo, gli elementi probatori raccolti in sede processuale hanno fatto luce sulla dinamica degli eventi sconfessando vistosamente la scarna, apodittica e vaga ricostruzione di parte attrice.
Innanzitutto, lo stesso ha dichiarato il 05.01.2020 ai medici del PS di Parte_1 avere una distorsione del ginocchio sinistro “accidentale”, avvenuta “mentre camminava”.
Dal referto di P.S. dell'Ospedale di S. Pietro Vernotico in data 05.01.2020 si evince, infatti, che “il paziente è giunto per trauma distorsivo ginocchio sn, accidentale mentre camminava, lamenta leggero dolore”.
Pag. 4 a 8 Si tratta di una dichiarazione contradditoria con la tesi sostenuta dallo stesso Parte_1 qui in giudizio e, viceversa, collimante con il racconto svolto dalla teste , di cui si Testimone_1 dirà a breve.
Ancora, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13.12.2023 da , Testimone_1 fidanzata del all'epoca dei fatti (e, in particolare, dal 31.12.2011 al febbraio 2021), Parte_1 rappresentano una dinamica dei fatti occorsi sia il 4-5.01.2020 sia i mesi successivi molto diversa da quella dedotta dall'attore.
Al riguardo, va sottolineata l'attendibilità particolarmente robusta della teste che, Testimone_1 senza farsi condizionare, come pur avrebbe potuto accadere, dal legame sentimentale intrattenuto con l'attore, ha fornito le basi per una ricostruzione dei fatti particolarmente dettagliata puntuale e coerente sia con le affermazioni proprie e degli altri testi di parte convenuta sia con le risultanze documentali.
Nessun pregio ha, a tal proposito, il fatto che il rapporto sentimentale tra e Parte_1
fosse litigioso e che, dopo la rottura, sia stato caratterizzato da presunti atti Testimone_1 persecutori realizzati da in danno di , secondo quanto Testimone_1 Parte_1 dedotto dall'attore.
Si tratta, infatti, di valutazioni personali e unilaterali dell'attore del tutto avulse dal quadro probatorio emerso in corso di causa, che si risolvono, invero, in mere dichiarazioni di contesto irrilevanti nel caso di specie e, per di più, sprovviste di alcun sostrato probatorio (ad es. la denuncia-querela sporta oppure l'esito del procedimento penale).
Non è dato sapere, d'altronde, come i presunti litigi e atti persecutori abbiano minato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste. Se può inferirsi che, presumibilmente, i litigi e gli atti persecutori abbiano creato un clima di astio tra i due, non si capisce quali porzioni del racconto della teste siano stati condizionati da tale clima portando alla narrazione di un fatto che, nonostante l'evocato astio, collima con le ulteriori risultanze probatorie emerse in corso di causa.
In breve, i dubbi di attendibilità sollevati dall'attore in merito alle dichiarazioni di Testimone_1 si rivelano un mero discredito della persona della teste più che una critica delle dichiarazioni rese dalla teste.
Per tali ragioni, all'esito del prudente apprezzamento riservato al giudice dall'art. 116 c.p.c., si ritiene che le dichiarazioni rese dalla teste siano attendibili.
Il racconto che ne viene fuori risulta, infatti, un racconto verosimile, particolareggiato, puntuale, logico e consequenziale, privo di zone d'ombra nonché coerente in sé e nel confronto con gli ulteriori elementi probatori.
Pag. 5 a 8 Da tale racconto è emerso che, per un verso, , dopo la partita, ha trascorso Parte_1 una normale serata in pizzeria, insieme alla fidanzata, seguita da passeggiata “[…]senza zoppicare[…]”, senza riferire di alcun dolore e men che meno di alcun infortunio subìto durante la partita giocata poco prima e che, per altro verso, si è procurato una Parte_1 distorsione, per la quale ha fatto accesso poi al PS di S. Pietro Vernotico, il giorno successivo a quello in cui si era svolta la partita, mentre scendeva dal marciapiede in compagnia della fidanzata, senza riportare ripercussioni fisiche importanti tant'è che i due hanno continuato a vedersi assiduamente fino al 10.01.2020 quando è ritornato a lavoro a Novara. Parte_1
ha riferito, inoltre, di aver rappresentato al proprio fidanzato l'inopportunità di Testimone_1 coinvolgere il Club “che non c'entrava niente”, quando , mesi dopo la partita, a Parte_1 fine agosto 2020, le ha manifestato l'intenzione di procedere con un'azione giudiziaria per danni nei confronti del convenuto. CP_1
Inoltre, le dichiarazioni dei testi , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
CP_
, tutti giocatori della partita giocata il 04.01.2020 e assidui frequentatori del Tes_5 convenuto, confermano che, durante la partita, non si è verificato alcun infortunio ai danni né di né di alcun altro partecipante, che ha giocato Parte_1 Parte_1 ininterrottamente per tutta l'azione senza mai lamentare dolori o zoppicare e che il campo era in perfette condizioni.
Si tratta anche in questo caso di dichiarazioni solide in quanto provenienti da chi, quel giorno, era nel campo di gioco a disputare il match amatoriale con l'attore, in quanto provenienti da chi era solito utilizzare il campetto del Club convenuto e in quanto convergenti tra loro.
Hanno tutti dichiarato, poi, che non vi erano spettatori, circostanza plausibile, d'altro canto, sia CP_ con l'assenza di panchine presso il campo di calcio, come puntualizzato dal convenuto e come rappresentato dall'immagine satellitare di Google Maps sottoscritta da in Testimone_4 sede di escussione, sia con le basse temperature che si registrano solitamente nei primi giorni di gennaio, soprattutto in serata, quando è stata giocata la partita in questione.
Sono, invece, inattendibili le dichiarazioni dei tre testi di parte attrice Testimone_6
(udienza del 26.05.2023), (udienza del 05.07.2023) e Testimone_7 Testimone_8
(udienza del 04.10.23) in considerazione delle numerose contraddizioni rilevabili tra le stesse e il restante compendio probatorio.
In primo luogo, costoro si sono presentati come spettatori della partita amatoriale del 04.01.2020, dichiarando una circostanza che pare non solo inverosimile se confrontata con le testimonianze di parte convenuta ma anche poco plausibile se parametrata alle condizioni climatiche delle sere di gennaio e allo stato dei luoghi del campetto, sprovvisto di panchine per spettatori.
Pag. 6 a 8 In secondo luogo, poco credibile appare il fatto che, nonostante la distanza dalla quale stessero assistendo in ipotesi alla partita, siano stati in grado di vedere con nitidezza la buca presente sul campo di gioco in cui sarebbe incappato, senza accorgersene invece, ; che, Parte_1 nonostante l'infortunio, il gioco non si sia fermato e gli altri giocatori non si siano accorti della temporanea assenza dall'azione di;
che, a fronte di tutti i giocatori presenti Parte_2 sul campo, e siano stati gli unici a Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 soccorrere scendendo dagli spalti;
che, pur avendo difficoltà deambulatorie, Parte_2
abbia continuato a giocare la partita fino alla fine e abbia poi trascorso una Parte_2 normale serata con la propria fidanzata.
Come si è già sottolineato nell'ordinanza del 31.05.2024, sembrano, piuttosto, dichiarazioni artatamente costruite nel tentativo di rappresentare uno scenario compatibile con quello narrato dall'attore nell'atto di citazione per supportare l'intenzione di di addebitare, Parte_2 ex post, il danno subito in conseguenza della caduta involontaria del 05.01.2020, avvenuta in compagnia della fidanzata, alle (presunte) cattive condizioni del campo di calcio dove aveva giocato il 04.01.2020, secondo quanto indicato dalla stessa teste . Testimone_1
5.3 Alla luce delle molteplici considerazioni esposte deve dirsi, quindi, non provata la domanda attrice sì da essere rigettata.
6. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 22.908,55), con aumento di 1/3 del compenso complessivo sostenuto dalla parte convenuta vittoriosa le cui difese sono risultate manifestamente fondate, a norma dell'art. 4, comma 8, del DM 55/2014.
6.1 Da ultimo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. al fine di condannare, come richiesto peraltro dalla convenuta, l'attore soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il comportamento processuale di denota, infatti, un'evidente scorrettezza Parte_1 processuale, caratterizzata, anche dal punto di vista soggettivo, da una chiara intenzione di abusare dello strumento processuale, se si considerano i seguenti elementi:
a) l'estrema vaghezza della domanda, soprattutto con riferimento alla ricostruzione dell'infortunio CP_ dedotto a fondamento della presunta responsabilità del convenuto;
b) la totale assenza di elementi di prova a supporto della domanda attrice;
Pag. 7 a 8 c) le risultanze probatorie emerse dall'escussione dei testi ammessi e, in particolare, l'intenzione manifestata a fine agosto 2020 a di addebitare la distorsione avvenuta il Testimone_1
05.01.2020 scendendo le scale in compagnia della fidanzata alla partita di calcetto giocata la sera prima, il 04.01.2020, presso il Club convenuto;
d) l'indicazione di testi verosimilmente non presenti sui luoghi di causa tanto da giustificare la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica;
e) il contegno processuale tenuto dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte del
Tribunale, accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice con formulazione di due controproposte incoerenti ed eccentriche, con special riferimento alla seconda;
f) la manifesta infondatezza della domanda attrice.
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare al pagamento della Parte_1 somma equitativamente determinata nella misura di € 3.376,20, pari a 1/2 delle spese di lite liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 6.752,41 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna, altresì, al pagamento della somma equitativamente Parte_1 determinata in favore di che Controparte_1 liquida in € 3.376,20, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Brindisi, 31.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3183/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Elia e Marco Masi, presso il cui studio in Brindisi al viale s. Giovanni Bosco, 55 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Paladini, presso il cui studio in San Pietro
Vernotico alla via Emanuele Gianturco, 11 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di responsabilità extracontrattuale proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da nei confronti di ” per la Parte_1 Controparte_1 caduta verificatasi, il 04.01.2020, all'interno del campo di calcio a seguito di un match amatoriale.
Con atto di citazione notificato il 03.09.2021, ha chiesto, quindi, il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati al ginocchio sinistro a causa dell'infortunio e quantificati nell'importo complessivo di € 22.908,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 1 a 8 2. si è costituito in giudizio in data 15.11.2021, Controparte_1 eccependo, anzitutto, la nullità della citazione per violazione del termine minimo a comparire e per genericità della domanda.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e di lite e alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Al riguardo, ha dedotto i seguenti aspetti:
- la vaghezza e indeterminatezza della narrazione concernente la caduta e l'infortunio,
- la contraddittorietà tra quanto affermato nell'atto di citazione e quanto dichiarato all'accesso al
Pronto Soccorso, avvenuto solo il pomeriggio del 05.01.2021, in cui si riferisce “distorsione al ginocchio sn mentre camminava” senza alcun riferimento alla partita di calcetto,
- l'assenza di una pronta comunicazione dell'infortunio al gestore del Controparte_1
, presente in struttura, la sera stessa della partita,
[...]
- la tardività della richiesta di risarcimento mediante atto di messa in mora pervenuta solo 8mesi dopo il presunto infortunio. CP_
3. Alla prima udienza, il Tribunale, accolta l'eccezione preliminare del convenuto, ha fissato la nuova udienza nel rispetto dei termini minimi a comparire e ha successivamente concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti dalle parti. CP_ Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale del rappresentante del convenuto e con l'escussione dei teste ammessi.
Terminata la prova orale, all'udienza del 22.05.2024, parte attrice ha insistito nell'ammissione della CTU medico-legale, cui si è opposta parte convenuta.
3.1 Con ordinanza del 31.05.2024, il Tribunale, dopo aver svolto alcune osservazioni in merito alle dichiarazioni testimoniali rese, ha denunciato tre testi al p.m. per le determinazioni di competenza e ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c.:
− rinuncia alla domanda;
− corresponsione in favore di Controparte_2 delle spese di lite liquidate, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, e con esclusione del compenso previsto per la fase decisoria in quanto non svolta, nella misura di € 3.376,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge.
3.2 Alla successiva udienza, parte attrice ha ribadito alcuni dubbi di attendibilità delle dichiarazioni della teste , in quanto ex-fidanzata di , querelata Testimone_1 Parte_1
Pag. 2 a 8 per atti persecutori in danno dello stesso, e ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal Tribunale, spiegando la seguente controproposta: rimborso esclusivo delle spese mediche sostenute pari a € 1.000,00, con compensazione delle spese di lite.
Viceversa, parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta formulata dal Tribunale e di non accettare la controproposta formulata dall'attore in udienza. Al riguardo, ha precisato che l'attore non ha denunciato al l'infortunio la sera stessa della partita, così impedendogli di CP_1 accedere alla copertura assicurativa, che le dichiarazioni rese da sono ulteriori Testimone_1 rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso attore, rimasto insoddisfatto, e che presso i campi di calcio non è presente alcuna panchina.
A questo punto, fallito il tentativo di conciliazione, l'attore ha insistito per la richiesta di CTU CP_ medico-legale, cui si è opposto il convenuto.
Ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio, il Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisone ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.
3.3 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, reiterando la posizione difensiva già assunta e le osservazioni già svolte in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria processuale.
3.4 All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti difensivi.
Inoltre, con riferimento a una soluzione bonaria della controversia, parte attrice si è dichiarata disponibile a definire la controversia alle seguenti condizioni: “ si impegna a versare Parte_1
€ 1.000 nei confronti della convenuta a condizione, e sotto vincolo, che la stessa cifra CP_1
CP_ venga utilizzata dalla convenuto a scopi solidaristici, ad esempio organizzando un evento benefico, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Parte convenuta ha rifiutato tale proposta, facendo presente che “il è stato costretto a CP_1 sostenere le spese di lite, assegnando incarico a un legale, per difendersi in un giudizio risarcitorio in cui la domanda
è rimasta sfornita di prova”. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e, in particolare, anche per la condanna dell'attore alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. soprattutto a seguito della mancata accettazione da parte dell'attore della proposta di cui all'art 185bis c.p.c. formulata dal Tribunale.
Preso atto del fallimento dell'ulteriore tentativo di conciliazione, il Tribunale ha riservato, infine, la causa per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Pag. 3 a 8 4. La domanda attrice è manifestamente infondata per assenza di prova e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 È onere, invero, di colui che invoca il risarcimento del danno extracontrattuale dare prova, ai sensi degli artt. 2051 e 2697 c.c., (a) del fatto illecito, ossia che dalla cosa custodita dal convenuto gli sia derivato un danno, e (b) dell'entità del danno-conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale patito.
4.2 Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante con riferimento prioritariamente al primo segmento della responsabilità extracontrattuale invocata;
di più, l'istruttoria svolta ha reso evidente che il fatto illecito dedotto non si è mai verificato.
5. A tale conclusione conducono una serie di elementi.
5.1 In primo luogo, non ha fornito alcuna descrizione specifica della
Parte_1 dinamica dell'incidente asseritamente verificatosi sul campo di calcio dell'associazione convenuta in data 04.01.2020, limitandosi a dedurre al riguardo che “In data 04 gennaio 2020, il Sig. si trovava all'interno del sito in S. Pietro V.co al fine
Parte_1 Controparte_1 di disputare una partita di calcetto, Purtroppo, a seguito del match amatoriale, il Sig. si
Parte_1 infortunava all'interno del campo, cadendo rovinosamente e riportando danni al ginocchio sinistro;
sulla scorta di tale grave infortunio, il data 05 gennaio 2020 il Sig. si recava presso il pronto soccorso
Parte_1 dell'Ospedale “N. MELLI” di S. Pietro V.co […]” (pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione).
È evidente che manca del tutto la descrizione della caduta verificatasi, in ipotesi, a causa del CP_ campetto di calcio custodito dal convenuto: non si dice quali erano le condizioni del campetto che avrebbero causato la caduta, non si dice in quale momento del gioco è avvenuto l'infortunio, non si dice cosa è successo dopo l'infortunio (se il gioco si è fermato o è continuato), non si spiega perché l'accesso al Pronto soccorso è avvenuto solo il pomeriggio del giorno successivo;
insomma, manca del tutto l'allegazione, prima ancora della dimostrazione, del fatto CP_ illecito addebitato al convenuto.
5.2 In secondo luogo, gli elementi probatori raccolti in sede processuale hanno fatto luce sulla dinamica degli eventi sconfessando vistosamente la scarna, apodittica e vaga ricostruzione di parte attrice.
Innanzitutto, lo stesso ha dichiarato il 05.01.2020 ai medici del PS di Parte_1 avere una distorsione del ginocchio sinistro “accidentale”, avvenuta “mentre camminava”.
Dal referto di P.S. dell'Ospedale di S. Pietro Vernotico in data 05.01.2020 si evince, infatti, che “il paziente è giunto per trauma distorsivo ginocchio sn, accidentale mentre camminava, lamenta leggero dolore”.
Pag. 4 a 8 Si tratta di una dichiarazione contradditoria con la tesi sostenuta dallo stesso Parte_1 qui in giudizio e, viceversa, collimante con il racconto svolto dalla teste , di cui si Testimone_1 dirà a breve.
Ancora, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13.12.2023 da , Testimone_1 fidanzata del all'epoca dei fatti (e, in particolare, dal 31.12.2011 al febbraio 2021), Parte_1 rappresentano una dinamica dei fatti occorsi sia il 4-5.01.2020 sia i mesi successivi molto diversa da quella dedotta dall'attore.
Al riguardo, va sottolineata l'attendibilità particolarmente robusta della teste che, Testimone_1 senza farsi condizionare, come pur avrebbe potuto accadere, dal legame sentimentale intrattenuto con l'attore, ha fornito le basi per una ricostruzione dei fatti particolarmente dettagliata puntuale e coerente sia con le affermazioni proprie e degli altri testi di parte convenuta sia con le risultanze documentali.
Nessun pregio ha, a tal proposito, il fatto che il rapporto sentimentale tra e Parte_1
fosse litigioso e che, dopo la rottura, sia stato caratterizzato da presunti atti Testimone_1 persecutori realizzati da in danno di , secondo quanto Testimone_1 Parte_1 dedotto dall'attore.
Si tratta, infatti, di valutazioni personali e unilaterali dell'attore del tutto avulse dal quadro probatorio emerso in corso di causa, che si risolvono, invero, in mere dichiarazioni di contesto irrilevanti nel caso di specie e, per di più, sprovviste di alcun sostrato probatorio (ad es. la denuncia-querela sporta oppure l'esito del procedimento penale).
Non è dato sapere, d'altronde, come i presunti litigi e atti persecutori abbiano minato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste. Se può inferirsi che, presumibilmente, i litigi e gli atti persecutori abbiano creato un clima di astio tra i due, non si capisce quali porzioni del racconto della teste siano stati condizionati da tale clima portando alla narrazione di un fatto che, nonostante l'evocato astio, collima con le ulteriori risultanze probatorie emerse in corso di causa.
In breve, i dubbi di attendibilità sollevati dall'attore in merito alle dichiarazioni di Testimone_1 si rivelano un mero discredito della persona della teste più che una critica delle dichiarazioni rese dalla teste.
Per tali ragioni, all'esito del prudente apprezzamento riservato al giudice dall'art. 116 c.p.c., si ritiene che le dichiarazioni rese dalla teste siano attendibili.
Il racconto che ne viene fuori risulta, infatti, un racconto verosimile, particolareggiato, puntuale, logico e consequenziale, privo di zone d'ombra nonché coerente in sé e nel confronto con gli ulteriori elementi probatori.
Pag. 5 a 8 Da tale racconto è emerso che, per un verso, , dopo la partita, ha trascorso Parte_1 una normale serata in pizzeria, insieme alla fidanzata, seguita da passeggiata “[…]senza zoppicare[…]”, senza riferire di alcun dolore e men che meno di alcun infortunio subìto durante la partita giocata poco prima e che, per altro verso, si è procurato una Parte_1 distorsione, per la quale ha fatto accesso poi al PS di S. Pietro Vernotico, il giorno successivo a quello in cui si era svolta la partita, mentre scendeva dal marciapiede in compagnia della fidanzata, senza riportare ripercussioni fisiche importanti tant'è che i due hanno continuato a vedersi assiduamente fino al 10.01.2020 quando è ritornato a lavoro a Novara. Parte_1
ha riferito, inoltre, di aver rappresentato al proprio fidanzato l'inopportunità di Testimone_1 coinvolgere il Club “che non c'entrava niente”, quando , mesi dopo la partita, a Parte_1 fine agosto 2020, le ha manifestato l'intenzione di procedere con un'azione giudiziaria per danni nei confronti del convenuto. CP_1
Inoltre, le dichiarazioni dei testi , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
CP_
, tutti giocatori della partita giocata il 04.01.2020 e assidui frequentatori del Tes_5 convenuto, confermano che, durante la partita, non si è verificato alcun infortunio ai danni né di né di alcun altro partecipante, che ha giocato Parte_1 Parte_1 ininterrottamente per tutta l'azione senza mai lamentare dolori o zoppicare e che il campo era in perfette condizioni.
Si tratta anche in questo caso di dichiarazioni solide in quanto provenienti da chi, quel giorno, era nel campo di gioco a disputare il match amatoriale con l'attore, in quanto provenienti da chi era solito utilizzare il campetto del Club convenuto e in quanto convergenti tra loro.
Hanno tutti dichiarato, poi, che non vi erano spettatori, circostanza plausibile, d'altro canto, sia CP_ con l'assenza di panchine presso il campo di calcio, come puntualizzato dal convenuto e come rappresentato dall'immagine satellitare di Google Maps sottoscritta da in Testimone_4 sede di escussione, sia con le basse temperature che si registrano solitamente nei primi giorni di gennaio, soprattutto in serata, quando è stata giocata la partita in questione.
Sono, invece, inattendibili le dichiarazioni dei tre testi di parte attrice Testimone_6
(udienza del 26.05.2023), (udienza del 05.07.2023) e Testimone_7 Testimone_8
(udienza del 04.10.23) in considerazione delle numerose contraddizioni rilevabili tra le stesse e il restante compendio probatorio.
In primo luogo, costoro si sono presentati come spettatori della partita amatoriale del 04.01.2020, dichiarando una circostanza che pare non solo inverosimile se confrontata con le testimonianze di parte convenuta ma anche poco plausibile se parametrata alle condizioni climatiche delle sere di gennaio e allo stato dei luoghi del campetto, sprovvisto di panchine per spettatori.
Pag. 6 a 8 In secondo luogo, poco credibile appare il fatto che, nonostante la distanza dalla quale stessero assistendo in ipotesi alla partita, siano stati in grado di vedere con nitidezza la buca presente sul campo di gioco in cui sarebbe incappato, senza accorgersene invece, ; che, Parte_1 nonostante l'infortunio, il gioco non si sia fermato e gli altri giocatori non si siano accorti della temporanea assenza dall'azione di;
che, a fronte di tutti i giocatori presenti Parte_2 sul campo, e siano stati gli unici a Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 soccorrere scendendo dagli spalti;
che, pur avendo difficoltà deambulatorie, Parte_2
abbia continuato a giocare la partita fino alla fine e abbia poi trascorso una Parte_2 normale serata con la propria fidanzata.
Come si è già sottolineato nell'ordinanza del 31.05.2024, sembrano, piuttosto, dichiarazioni artatamente costruite nel tentativo di rappresentare uno scenario compatibile con quello narrato dall'attore nell'atto di citazione per supportare l'intenzione di di addebitare, Parte_2 ex post, il danno subito in conseguenza della caduta involontaria del 05.01.2020, avvenuta in compagnia della fidanzata, alle (presunte) cattive condizioni del campo di calcio dove aveva giocato il 04.01.2020, secondo quanto indicato dalla stessa teste . Testimone_1
5.3 Alla luce delle molteplici considerazioni esposte deve dirsi, quindi, non provata la domanda attrice sì da essere rigettata.
6. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 22.908,55), con aumento di 1/3 del compenso complessivo sostenuto dalla parte convenuta vittoriosa le cui difese sono risultate manifestamente fondate, a norma dell'art. 4, comma 8, del DM 55/2014.
6.1 Da ultimo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. al fine di condannare, come richiesto peraltro dalla convenuta, l'attore soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il comportamento processuale di denota, infatti, un'evidente scorrettezza Parte_1 processuale, caratterizzata, anche dal punto di vista soggettivo, da una chiara intenzione di abusare dello strumento processuale, se si considerano i seguenti elementi:
a) l'estrema vaghezza della domanda, soprattutto con riferimento alla ricostruzione dell'infortunio CP_ dedotto a fondamento della presunta responsabilità del convenuto;
b) la totale assenza di elementi di prova a supporto della domanda attrice;
Pag. 7 a 8 c) le risultanze probatorie emerse dall'escussione dei testi ammessi e, in particolare, l'intenzione manifestata a fine agosto 2020 a di addebitare la distorsione avvenuta il Testimone_1
05.01.2020 scendendo le scale in compagnia della fidanzata alla partita di calcetto giocata la sera prima, il 04.01.2020, presso il Club convenuto;
d) l'indicazione di testi verosimilmente non presenti sui luoghi di causa tanto da giustificare la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica;
e) il contegno processuale tenuto dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte del
Tribunale, accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice con formulazione di due controproposte incoerenti ed eccentriche, con special riferimento alla seconda;
f) la manifesta infondatezza della domanda attrice.
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare al pagamento della Parte_1 somma equitativamente determinata nella misura di € 3.376,20, pari a 1/2 delle spese di lite liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 6.752,41 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna, altresì, al pagamento della somma equitativamente Parte_1 determinata in favore di che Controparte_1 liquida in € 3.376,20, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Brindisi, 31.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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