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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 657/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, c.f.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Langella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
, c.f.: nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Tammaro che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 22.10.2024 ha concluso per l'accoglimento EL ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Pimonte in data 1.07.2000; che dall'unione coniugale nascevano tre figli, in data Per_1
21.07.2001, in data 24.07.2003 e in data 19.08.2010; che il sig. Per_2 Per_3
è dipendente ELla società All Packaging srl, con sede in Roccapiemonte (SA) Pt_1 con un reddito annuo lordo di euro 19.108,93 nell'anno 2022/2023, mentre la sig.ra attualmente è disoccupata;
che nell'anno 2021/2022 ha svolto un CP_1 corso regionale di assistenza educativa ai disabili presso la scuola Alfa Forma srl, con sede in Castellammare di Stabia (NA), percependo un reddito lordo pari ad euro 628,00; che per la gestione ELla casa e ELla famiglia ha sempre provveduto il sig.
con il suo stipendio, mentre la sig.ra ha contribuito Parte_1 Controparte_1 prevalentemente per la gestione ELla casa e dei figli;
che la primogenita dopo Per_1 essersi diplomata nell'anno 2021 all'Istituto Pantaleo di TO EL GR - indirizzo
“sistemi informatici aziendali”, lavora con contratto a tempo indeterminato part- time presso un bar ELla ditta individuale , con sede in TO EL Controparte_2
GR(NA), la secondogenita dopo essersi diplomata nel 2023 in Per_2 biotecnologie sanitarie, si è iscritta all'Università Federico II DI Napoli- Santobono e frequenta un corso di infermieristica pediatrica, mentre frequenta la Per_3 terza media presso l'Istituto Comprensivo Statale “ Giampiero Romano” in TO EL GR(NA); che il rapporto matrimoniale, una volta di reciproco gradimento, si è mantenuto fino agli ultimi mesi quando tra i coniugi si sono manifestati aspri e insanabili contrasti che hanno fanno venir meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo ELla famiglia. All'esito ELle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione ELl'udienza EL 23.10.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni EL ricorso, ma il giudice ELegato, ritenuta l'opportunità di sentire le parti per chiarimenti sulle condizioni ELla separazione, ed in particolare in ordine alla collocazione paritaria EL minore di cui sub d) da intendersi con
“collocamento anche alternato”, rinviava all'udienza EL 9.12.2024 per la comparizione personale ELle parti. All'udienza EL 9.12.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni EL ricorso, come parzialmente modificate nei termini indicati nel verbale, ed il giudice ELegato, viste le richieste ELle parti ed il parere EL PM, riservava la causa in decisione al Collegio per l'omologa. Il PM in data 22.10.2024 esprimeva parere favorevole ELl'omologa ELla separazione.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse EL figlio minore. In particolare all'udienza EL 09.12.2024 le parti, comparse personalmente, dichiaravano entrambe di avere un rapporto sereno e di dialogo e che vi era una frequentazione costante EL figlio minore con il padre, che era già andato via di casa. In particolare la sig.ra dichiarava: “non lavoro, non ho fonti di reddito;
CP_1 vivo con il mantenimento che il padre dà ai figli;
e vivo in locazione per un canone di euro 450,00 mensili, tutti e tre i figli vivono con me;
anche mia figlia che lavora Per_1 mi aiuta, lavora part-time in un bar e percepisce euro 500,00 mensili;
il lavora Pt_1 in fabbrica con uno stipendio di circa euro 1.300,00 mensili;
già viviamo separati da un anno;
ma il padre vede costantemente il figlio minore”. Il dichiarava: “io attualmente vivo da solo in una casa in fitto a TO EL GR Pt_1
e pago un canone di euro 300,00 mensili, e viene anche qualche volta a Per_3 dormire da me;
percepisco uno stipendio di euro 1300,00 netti, non ho altre fonti di reddito, né immobili di proprietà, divido con mia moglie l'assegno unico;
ho tre turni di lavoro di mattina, di pomeriggio e di notte, dalle ore 06.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e la notte dalle 22.00 alle 6.00; una settimana seguo il turno di mattina, quella successiva il turno pomeridiano, e quella ancora successiva il turno notturno;
questo da lunedì al venerdì, e solo quando faccio il turno di mattina il sabato, lavoro anche di mattina il sabato fino alle ore 13.00; quando ho il turno di pomeriggio non riesco a vedere perché lui va a Per_3 scuola”. La disciplina EL diritto di visita EL figlio minore è stata concordata dalle parti, in considerazione dei turni lavorativi osservati dal padre.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
14/05/1970 c.f.: , e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 26/09/1977 c.f.: , ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza con obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
2. La casa familiare sita in TO EL GR (NA) alla via Nazionale n.313, condotta in locazione, resta assegnata alla moglie, signora CP_1
e ai tre figli e che l'abiteranno
[...] Per_1 Per_2 Per_3 regolarmente;
3. Il sig. , di comune accordo con la sig.ra , ha Parte_1 Controparte_1 fissato la propria dimora in TO EL GR (NA) alla via Ponte ELla Gatta
4; 4. resteranno a carico ELla sig.ra gli eventuali presenti e Controparte_1 futuri canoni di locazione ELl'abitazione in cui la stessa risiede unitamente alle due figlie ed al figlio minore, così come resteranno a carico ELla sig.ra le utenze ELl'abitazione in cui la stessa Controparte_1 risiede unitamente ai figli;
5. quanto al minore , lo stesso viene affidato ad entrambi i Persona_4 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
6. il padre in base ai suoi turni di lavoro ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche EL minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando vorrà previo accordo con la madre, ed in ogni caso almeno il sabato e la domenica a settimane alterne con pernottamento, nonché nella settimane in cui ha il turno lavorativo mattutino e notturno almeno due pomeriggi a settimana, che in mancanza di accordo si individuano nel martedì e nel giovedì dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 13.00 fino alle ore 17,00, quando ha il turno di lavoro notturno, e fino alle ore 20,00 in occasione EL turno di lavoro mattutino;
durante le festività Natalizie il padre terrà con sé il figlio minore ad anni alterni il giorno ELla vigilia di Natale o quello di Natale, ed il giorno ELl'ultimo ELl'anno o il primo ELl'anno, nonché ad anni alterni dal 26 al 30 dicembre, o dal 2 al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni la domenica o il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, quindici giorni nel mese di luglio o di agosto da concordare preventivamente entro la fine EL mese di maggio di ciascun anno;
7. Il sig. corrisponderà alla moglie , l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento sia ELla figlia che EL figlio . Oltre alla somma di euro 500,00, il sig. Per_2 Per_3 corrisponderà alla moglie il 50% ELl'assegno unico;
Pt_1
8. I coniugi concordano che tutte le spese di carattere Parte_2 straordinario, in particolare visite e trattamenti sanitari specialistici saranno divise in parti uguali;
9. I coniugi concordano che, per la figlia che frequenta l'Università, Per_2 ed il figlio , che frequenta la scuola media, le spese per l'acquisto Per_3 dei libri e/o per le spese di eventuali gite scolastiche saranno divise in parti uguali;
10. dà atto che i coniugi /Fortunato per l'acquisto ELl'autovettura, Pt_1 intestata alla sig.ra , hanno chiesto un prestito per il Controparte_1 quale il sig. paga 200,00 mensilmente con trattenuta dallo Pt_1 stipendio a titolo di acconto;
11. I mobili restano assegnati alla sig.ra e ai suoi figli quali CP_1 assegnatari ELla casa familiare;
12. dà atto che i coniugi fin da ora si autorizzano al rilascio o al rinnovo EL passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio con l'eventuale inserimento dei minori;
13. dà atto che i coniugi infine concordano di mantenere rapporti di cortesia e correttezza tra loro nell'interesse dei figli e di consultarsi ogni qual volta dovrà decidersi sul futuro e l'avvenire degli stessi.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Pimonte (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.12 p. II Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2000);
C. Nulla sulle spese.
TO Annunziata, camera di consiglio EL 13.02.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di TO Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 657/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, c.f.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Langella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
, c.f.: nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Tammaro che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 22.10.2024 ha concluso per l'accoglimento EL ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Pimonte in data 1.07.2000; che dall'unione coniugale nascevano tre figli, in data Per_1
21.07.2001, in data 24.07.2003 e in data 19.08.2010; che il sig. Per_2 Per_3
è dipendente ELla società All Packaging srl, con sede in Roccapiemonte (SA) Pt_1 con un reddito annuo lordo di euro 19.108,93 nell'anno 2022/2023, mentre la sig.ra attualmente è disoccupata;
che nell'anno 2021/2022 ha svolto un CP_1 corso regionale di assistenza educativa ai disabili presso la scuola Alfa Forma srl, con sede in Castellammare di Stabia (NA), percependo un reddito lordo pari ad euro 628,00; che per la gestione ELla casa e ELla famiglia ha sempre provveduto il sig.
con il suo stipendio, mentre la sig.ra ha contribuito Parte_1 Controparte_1 prevalentemente per la gestione ELla casa e dei figli;
che la primogenita dopo Per_1 essersi diplomata nell'anno 2021 all'Istituto Pantaleo di TO EL GR - indirizzo
“sistemi informatici aziendali”, lavora con contratto a tempo indeterminato part- time presso un bar ELla ditta individuale , con sede in TO EL Controparte_2
GR(NA), la secondogenita dopo essersi diplomata nel 2023 in Per_2 biotecnologie sanitarie, si è iscritta all'Università Federico II DI Napoli- Santobono e frequenta un corso di infermieristica pediatrica, mentre frequenta la Per_3 terza media presso l'Istituto Comprensivo Statale “ Giampiero Romano” in TO EL GR(NA); che il rapporto matrimoniale, una volta di reciproco gradimento, si è mantenuto fino agli ultimi mesi quando tra i coniugi si sono manifestati aspri e insanabili contrasti che hanno fanno venir meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo ELla famiglia. All'esito ELle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione ELl'udienza EL 23.10.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni EL ricorso, ma il giudice ELegato, ritenuta l'opportunità di sentire le parti per chiarimenti sulle condizioni ELla separazione, ed in particolare in ordine alla collocazione paritaria EL minore di cui sub d) da intendersi con
“collocamento anche alternato”, rinviava all'udienza EL 9.12.2024 per la comparizione personale ELle parti. All'udienza EL 9.12.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni EL ricorso, come parzialmente modificate nei termini indicati nel verbale, ed il giudice ELegato, viste le richieste ELle parti ed il parere EL PM, riservava la causa in decisione al Collegio per l'omologa. Il PM in data 22.10.2024 esprimeva parere favorevole ELl'omologa ELla separazione.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse EL figlio minore. In particolare all'udienza EL 09.12.2024 le parti, comparse personalmente, dichiaravano entrambe di avere un rapporto sereno e di dialogo e che vi era una frequentazione costante EL figlio minore con il padre, che era già andato via di casa. In particolare la sig.ra dichiarava: “non lavoro, non ho fonti di reddito;
CP_1 vivo con il mantenimento che il padre dà ai figli;
e vivo in locazione per un canone di euro 450,00 mensili, tutti e tre i figli vivono con me;
anche mia figlia che lavora Per_1 mi aiuta, lavora part-time in un bar e percepisce euro 500,00 mensili;
il lavora Pt_1 in fabbrica con uno stipendio di circa euro 1.300,00 mensili;
già viviamo separati da un anno;
ma il padre vede costantemente il figlio minore”. Il dichiarava: “io attualmente vivo da solo in una casa in fitto a TO EL GR Pt_1
e pago un canone di euro 300,00 mensili, e viene anche qualche volta a Per_3 dormire da me;
percepisco uno stipendio di euro 1300,00 netti, non ho altre fonti di reddito, né immobili di proprietà, divido con mia moglie l'assegno unico;
ho tre turni di lavoro di mattina, di pomeriggio e di notte, dalle ore 06.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e la notte dalle 22.00 alle 6.00; una settimana seguo il turno di mattina, quella successiva il turno pomeridiano, e quella ancora successiva il turno notturno;
questo da lunedì al venerdì, e solo quando faccio il turno di mattina il sabato, lavoro anche di mattina il sabato fino alle ore 13.00; quando ho il turno di pomeriggio non riesco a vedere perché lui va a Per_3 scuola”. La disciplina EL diritto di visita EL figlio minore è stata concordata dalle parti, in considerazione dei turni lavorativi osservati dal padre.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
14/05/1970 c.f.: , e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 26/09/1977 c.f.: , ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza con obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
2. La casa familiare sita in TO EL GR (NA) alla via Nazionale n.313, condotta in locazione, resta assegnata alla moglie, signora CP_1
e ai tre figli e che l'abiteranno
[...] Per_1 Per_2 Per_3 regolarmente;
3. Il sig. , di comune accordo con la sig.ra , ha Parte_1 Controparte_1 fissato la propria dimora in TO EL GR (NA) alla via Ponte ELla Gatta
4; 4. resteranno a carico ELla sig.ra gli eventuali presenti e Controparte_1 futuri canoni di locazione ELl'abitazione in cui la stessa risiede unitamente alle due figlie ed al figlio minore, così come resteranno a carico ELla sig.ra le utenze ELl'abitazione in cui la stessa Controparte_1 risiede unitamente ai figli;
5. quanto al minore , lo stesso viene affidato ad entrambi i Persona_4 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
6. il padre in base ai suoi turni di lavoro ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche EL minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando vorrà previo accordo con la madre, ed in ogni caso almeno il sabato e la domenica a settimane alterne con pernottamento, nonché nella settimane in cui ha il turno lavorativo mattutino e notturno almeno due pomeriggi a settimana, che in mancanza di accordo si individuano nel martedì e nel giovedì dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 13.00 fino alle ore 17,00, quando ha il turno di lavoro notturno, e fino alle ore 20,00 in occasione EL turno di lavoro mattutino;
durante le festività Natalizie il padre terrà con sé il figlio minore ad anni alterni il giorno ELla vigilia di Natale o quello di Natale, ed il giorno ELl'ultimo ELl'anno o il primo ELl'anno, nonché ad anni alterni dal 26 al 30 dicembre, o dal 2 al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni la domenica o il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, quindici giorni nel mese di luglio o di agosto da concordare preventivamente entro la fine EL mese di maggio di ciascun anno;
7. Il sig. corrisponderà alla moglie , l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento sia ELla figlia che EL figlio . Oltre alla somma di euro 500,00, il sig. Per_2 Per_3 corrisponderà alla moglie il 50% ELl'assegno unico;
Pt_1
8. I coniugi concordano che tutte le spese di carattere Parte_2 straordinario, in particolare visite e trattamenti sanitari specialistici saranno divise in parti uguali;
9. I coniugi concordano che, per la figlia che frequenta l'Università, Per_2 ed il figlio , che frequenta la scuola media, le spese per l'acquisto Per_3 dei libri e/o per le spese di eventuali gite scolastiche saranno divise in parti uguali;
10. dà atto che i coniugi /Fortunato per l'acquisto ELl'autovettura, Pt_1 intestata alla sig.ra , hanno chiesto un prestito per il Controparte_1 quale il sig. paga 200,00 mensilmente con trattenuta dallo Pt_1 stipendio a titolo di acconto;
11. I mobili restano assegnati alla sig.ra e ai suoi figli quali CP_1 assegnatari ELla casa familiare;
12. dà atto che i coniugi fin da ora si autorizzano al rilascio o al rinnovo EL passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio con l'eventuale inserimento dei minori;
13. dà atto che i coniugi infine concordano di mantenere rapporti di cortesia e correttezza tra loro nell'interesse dei figli e di consultarsi ogni qual volta dovrà decidersi sul futuro e l'avvenire degli stessi.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Pimonte (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.12 p. II Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2000);
C. Nulla sulle spese.
TO Annunziata, camera di consiglio EL 13.02.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano