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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 10.11.2025, in grado di appello, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 90/2023 R.G., vertente tra (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Franco Pasut, elettivamente domiciliati in Salerno al Corso Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS;
p.e.c.: t Email_1
appellante
e (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
NI SO, elettivamente domiciliato in Pellezzano (SA) alla via Maria Pia
Notari 2 presso lo studio del medesimo;
p.e.c. .salerno.it, appellato Email_2 CP_1
OGGETTO: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 184/23 pubblicata l'1/2/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto il ricorso proposto da nei confronti dell' e, per l'effetto, ha dichiarato che il Parte_2 Pt_1
medesimo “è inabile al 100% ai sensi dell'art. 22 della l. 21 luglio 1965 n. 903 sin da epoca precedente la morte del padre , deceduto il 23.2.1998 ed ha diritto Per_1
alla pensione di reversibilità cat. sin dalla domanda amministrativa del NumeroDi_1
25 febbraio 2020”, con spese di lite e di c.t.u. a carico dell' Pt_1
~ 1 ~ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che non poteva essere condiviso il giudizio del medico consulente tecnico di ufficio, che non aveva ravvisato la totale inabilità lavorativa del Pt_2
• che, in particolare, il consulente aveva sottostimato la patologia psichiatrica
(sindrome schizofrenica) che invece era altamente invalidante, ravvisandosi dunque una malattia “profonda e cronicizzata, difficilmente curabile”;
• che, riguardo all'ulteriore requisito – cioè della 'vivenza a carico' del de cuius – il ricorrente aveva sempre vissuto presso la casa paterna e non risultava che avesse mai svolto attività lavorativa;
• che le spese (di lite e di consulenza) andavano poste a carico dell' Pt_1
° 3. Avverso la sentenza l' ha proposto appello con ricorso 17.2.23, Pt_1
concludendo per il rigetto della domanda di controparte, in riforma della decisione del Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che, riguardo al requisito della inabilità, la ''valutazione sanitaria'' espressa dal
Giudice di primo grado non aveva alcun fondamento scientifico-tecnico e non poteva ritenersi idonea a disattendere le specifiche valutazione effettuate all'esito delle operazioni di consulenza tecnica, in ossequio ai parametri ministeriali;
• che doveva ritenersi che il Sig. non presentasse i requisiti sanitari per Pt_2
l'invocata prestazione;
• che l'art. 13 della l. 218/1952, nel testo sostituito dalla l. 903/1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, stabiliva che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro
(...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
• che tale requisito (della “vivenza a carico”) andava considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
~ 2 ~ • che era mancato l'adempimento di tale onere da parte del ricorrente.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si è costituito con memoria 24.10.24, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva correttamente motivato la decisione, sulla base delle cartelle cliniche che avevano formulato la diagnosi di schizofrenia;
• che il consulente tecnico aveva erroneamente valutato i barèmes valutativi propri dell'invalidità civile di cui al D.M.
5.2.1992 governanti l'erogazione di prestazioni in ambito assistenziale e ciò in violazione rispetto a quanto stabilito, in materia di pensione di reversibilità, dall'art. 13 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 che, nel richiamare per i superstiti maggiorenni il requisito sanitario necessario per conseguire il trattamento pensionistico de quo, opera un evidente riferimento al diverso concetto della inabilità al lavoro contemplato – in ambito previdenziale – dall'art. 8 l. 222/84;
• che esso godeva di altro trattamento di reversibilità in qualità di orfano di Pt_2
guerra, sulla scorta dell'accertamento sanitario condotto dalla Commissione Medica di Verifica di preposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale, Pt_2
all'esito della visita del 20 gennaio 2020, lo aveva riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro in via definitiva e permanente sin dal 20 gennaio 1987;
• che il secondo motivo di gravame dell' circa la vivenza a carico, era Pt_1
generico e dunque inammissibile.
° 5. Con ordinanza 11.11.24, la Corte invitava le parti a precisare la natura della controversia, la decorrenza dell'indennità richiesta e se il ricorrente nelle more godesse di altro sostegno economico. All'udienza 13.6.25, tenuta in presenza, le parti chiedevano termine per il deposito di note difensive al fine di ottemperare a detta ordinanza;
la Corte disponeva in conformità. All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 10.11.25, e lette le note di parte, con allegata documentazione, la causa è decisa come segue.
~ 3 ~ ° 6. In via preliminare, si osserva:
• che l' non ha riproposto l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata Pt_1
da esso in primo grado, e disattesa dal Tribunale;
Pt_1
• che in materia si applica il principio secondo cui “IInn ccaassoo ddii mmoorrttee ddeell ttiittoollaarree ddii ppeennssiioonnee ddii iinnvvaalliiddiittàà,, llaa ppeennssiioonnee ddii rriivveerrssiibbiilliittàà ssppeettttaa aall ccoonniiuuggee ee aaii ffiiggllii mmiinnoorreennnnii,, mmeennttrree aaii ffiiggllii ssuuppeerrssttiittii mmaaggggiioorreennnnii ssppeettttaa ssoollttaannttoo ssee eessssii ssiiaannoo rriiccoonnoosscciiuuttii iinnaabbiillii aall llaavvoorroo ee aa ccaarriiccoo ddeell ggeenniittoorree aall mmoommeennttoo ddeell ddeecceessssoo ddii qquueesstt''uullttiimmoo;; ll''iinnaabbiilliittàà aall llaavvoorroo rraapppprreesseennttaa ppeerrttaannttoo uunn pprreessuuppppoossttoo ddeell ddiirriittttoo aallllaa ppeennssiioonnee ddii rriivveerrssiibbiilliittàà ddeell ffiigglliioo mmaaggggiioorreennnnee ee,, qquuiinnddii,, uunn eelleemmeennttoo ccoossttiittuuttiivvoo ddeellll''aazziioonnee ddiirreettttaa aadd ootttteenneerrnnee iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo,, ccoonn llaa ccoonnsseegguueennzzaa cchhee llaa ssuussssiisstteennzzaa ddii eessssoo ddeevvee eesssseerree aacccceerrttaattaa aanncchhee dd''uuffffiicciioo ddaall ggiiuuddiiccee” (Cass.
Sez. L, Sentenza 1367 del 10/2/98; giurisprudenza consolidata: da ultimo, Cass. 19530 del 2024). Ciò consente l'utilizzazione ex art. 437co.2 c.p.c. della documentazione prodotta dall' in questo grado. Pt_1
* 7. L'appello merita accoglimento.
7.1. Col primo motivo, l' ha contestato la decisione del Tribunale per aver Pt_1
disatteso la valutazione del consulente tecnico di ufficio, che aveva escluso la inabilità in capo al sig. Il motivo è fondato. Pt_2
In punto di fatto, l'inabilità del sig. alla data del decesso del padre (1998), va Pt_2
esclusa, dovendosi condividere la valutazione compiuta dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, che ha rilevato che dalle risultanze peritali generate da un'attenta, obiettiva ed esaustiva osservazione medico-legale espletata sulla persona del ricorrente è emerso Parte_2 certamente un quadro clinico caratterizzato prevalentemente da una sindrome dissociativa ma non di entità tale da rendere il periziato soggetto con assoluta e permanente inabilità al lavoro. Vero è che la commissione medica di verifica di come da relativo verbale allegato alle controsservazioni, riconosceva il sig. Pt_2 inabile a qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dal 20 gennaio 1987 e Pt_2 permanentemente, ma è pur vero che lo stesso è in trattamento farmacologico e il quadro clinico, se adeguatamente monitorato, è suscettibile di miglioramenti
~ 4 ~ anche in concomitanza dell'età. Infatti durante l'osservazione peritale il ricorrente è apparso curato nella persona, disponibile al colloquio, orientato nel tempo e nello spazio e con facies sofferente, con conservata memoria di fissazione e di rievocazione e con ideazione polarizzata su tematiche introspettive. Riferiva di allucinazioni uditive quale causa del suo malessere e disagio sociale e durante l'osservazione peritale, non emergeva una evidente condizione ansiosa ad espressività somatoforme ma un'apertura ed un coordinamento relazionale idoneo e congruo. Non mostrava, infine, alterazioni del comportamento. All'esito dell'osservazione peritale, lo scrivente CTU ha acquisito ogni elemento obiettivo per attestare che il sig. è certamente affetto da una forma di Pt_2 sindrome dissociative ma non di entità tale da determinare una permanente discontinuità nella normale integrazione di coscienza, di memoria, di identità, di emozione, di percezione e di comportamento. L'area del funzionamento psicologico, infatti, non è apparsa gravemente compromessa né è risultata marcata la perdita di continuità percettiva con la realtà. Il sig. durante l'espletamento della CTU manteneva un Pt_2 atteggiamento adeguato, idoneo e si relazionava con lo scrivente mostrando ben conservati i poteri di ideazione, di critica e di giudizio;
lo stesso, inoltre, forniva tutte le informazioni anamnestiche, non mostrava alterazioni comportamentali, emotive, né lacune della memoria remota ma riferiva, esclusivamente, sporadiche allucinazioni di natura uditiva. Con riferimento alla richiesta del riconoscimento dell'inabilità al lavoro del ricorrente retroattivamente al 1998, epoca del decesso del genitore, si ribadisce che, dalla documentazione prodotta e agli atti e relativa al suindicato periodo temporale, non si ricavano elementi ed aspetti clinici sufficienti per riconoscere il beneficio richiesto.
Detta valutazione, e particolarmente l'efficacia della terapia, è corroborata dalla fondamentale circostanza che il ha ripreso l'attività lavorativa dall'1.5.2002, Pt_2
proseguendola sino al 22.8.12 (v. estratto conto previdenziale). Ciò rende non attendibile (si intende, ai soli fini della presente decisione) l'accertamento sanitario – condotto dalla Commissione Medica di verifica di su richiesta del Ministero Pt_2
dell'Economia e delle Finanze – di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, in via definitiva e permanente sin dal 20 gennaio 1987.
Sussiste poi un formidabile riscontro logico alla tesi dell' sarebbe Pt_1
inspiegabile, se realmente fosse sussistita la dedotta inabilità, la presentazione della domanda soltanto in data 25 febbraio 2020, cioè a distanza di 22 anni dalla morte del
~ 5 ~ padre, piuttosto che nella immediatezza del decesso. Ne consegue altresì che non è necessario rinnovare la consulenza espletata in primo grado.
* 7.2. Col secondo motivo, l' ha sostenuto l'insussistenza dell'ulteriore Pt_1
requisito per l'ottenimento della pensione di reversibilità da parte del sig. Pt_2
vale a dire della vivenza a carico del padre. Anche questo motivo è fondato.
In punto di diritto, si applica il principio secondo cui “IInn ccaassoo ddii mmoorrttee ddeell ppeennssiioonnaattoo,, iill ffiigglliioo ssuuppeerrssttiittee hhaa ddiirriittttoo aallllaa ppeennssiioonnee ddii rreevveerrssiibbiilliittàà,, oovvee mmaaggggiioorreennnnee,, ssee rriiccoonnoosscciiuuttoo iinnaabbiillee aall llaavvoorroo ee aa ccaarriiccoo ddeell ggeenniittoorree aall mmoommeennttoo ddeell ddeecceessssoo ddii qquueessttii,, llaaddddoovvee iill rreeqquuiissiittoo ddeellllaa ""vviivveennzzaa aa ccaarriiccoo"",, ssee nnoonn ssii iiddeennttiiffiiccaa iinnddiissssoolluubbiillmmeennttee ccoonn lloo ssttaattoo ddii ccoonnvviivveennzzaa nnéé ccoonn uunnaa ssiittuuaazziioonnee ddii ttoottaallee ssooggggeezziioonnee ffiinnaannzziiaarriiaa ddeell ssooggggeettttoo iinnaabbiillee,, vvaa ccoonnssiiddeerraattoo ccoonn ppaarrttiiccoollaarree rriiggoorree,, eesssseennddoo nneecceessssaarriioo ddiimmoossttrraarree cchhee iill ggeenniittoorree pprroovvvveeddeevvaa,, iinn vviiaa ccoonnttiinnuuaattiivvaa ee iinn mmiissuurraa qquuaannttoo mmeennoo pprreevvaalleennttee,, aall mmaanntteenniimmeennttoo ddeell ffiigglliioo iinnaabbiillee;
; ttaallee aacccceerrttaammeennttoo ddii ffaattttoo èè rriimmeessssoo aall ggiiuuddiiccee ddii mmeerriittoo……” (Cass.
Sez. L., Ordinanza 9237 del 13/04/2018).
In fatto, non risulta provato che il genitore provvedesse, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio (onere probatorio incombente sulla parte che richiede il beneficio); e ciò a prescindere dalla comune residenza sino al 23.2.98. Al riguardo si osserva che il ricorrente, nel 1998, usufruiva di una pensione di invalidità parziale, poi revocata nel 2003 per superamento dei limiti reddituali, appunto a seguito della ripresa di attività lavorativa da parte sua.
Anche sul punto, non può non ribadirsi la singolarità della vicenda, che vede una richiesta di reversibilità fatta a distanza di decenni dalla morte del padre. Ed è quindi verosimile che la situazione patrimoniale del sig. non fosse di dipendenza da Pt_2
quegli; è significativo, ad esempio, che il medesimo non abbia provato Pt_2
l'indisponibilità di altro alloggio: da notare, infatti, che la residenza comune in via
Matteotti 21 nel Comune di Mercato San Severino è documentata sino al 23.2.98
(morte del padre), ma non successivamente: l'attuale residenza è in vico Picone 47
~ 6 ~ dello stesso centro. Né può escludersi che anche la moglie del contribuisse al Pt_2
suo sostentamento, atteso che i due, all'epoca, erano separati ma non divorziati.
° 8. Ne discende l'accoglimento dell'appello, e quindi il rigetto della domanda del a cui carico sono poste le spese di lite del doppio grado, liquidate in Pt_2
dispositivo ex d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione indeterminabile di complessità media, valori minimi). Anche le spese di consulenza, liquidate dal
Tribunale, sono poste a carico del suddetto appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 184/23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di;
Parte_2
II. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in Parte_2
favore dell'appellante spese che liquida come segue: Pt_1
per il 1° grado, a titolo di compensi, € 1.064,00 per la fase di studio, 708,000 per la fase introduttiva, 1.869,00 per la fase di trattazione, 1.790,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.259,00 per la fase di studio, 833,00 per la fase introduttiva, 1.834,00 per la fase di trattazione, 2.144,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 64,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. pone le spese di c.t.u., liquidate dal primo giudice, a carico di . Parte_2
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 7 ~
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Franco Pasut, elettivamente domiciliati in Salerno al Corso Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS;
p.e.c.: t Email_1
appellante
e (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
NI SO, elettivamente domiciliato in Pellezzano (SA) alla via Maria Pia
Notari 2 presso lo studio del medesimo;
p.e.c. .salerno.it, appellato Email_2 CP_1
OGGETTO: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 184/23 pubblicata l'1/2/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto il ricorso proposto da nei confronti dell' e, per l'effetto, ha dichiarato che il Parte_2 Pt_1
medesimo “è inabile al 100% ai sensi dell'art. 22 della l. 21 luglio 1965 n. 903 sin da epoca precedente la morte del padre , deceduto il 23.2.1998 ed ha diritto Per_1
alla pensione di reversibilità cat. sin dalla domanda amministrativa del NumeroDi_1
25 febbraio 2020”, con spese di lite e di c.t.u. a carico dell' Pt_1
~ 1 ~ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che non poteva essere condiviso il giudizio del medico consulente tecnico di ufficio, che non aveva ravvisato la totale inabilità lavorativa del Pt_2
• che, in particolare, il consulente aveva sottostimato la patologia psichiatrica
(sindrome schizofrenica) che invece era altamente invalidante, ravvisandosi dunque una malattia “profonda e cronicizzata, difficilmente curabile”;
• che, riguardo all'ulteriore requisito – cioè della 'vivenza a carico' del de cuius – il ricorrente aveva sempre vissuto presso la casa paterna e non risultava che avesse mai svolto attività lavorativa;
• che le spese (di lite e di consulenza) andavano poste a carico dell' Pt_1
° 3. Avverso la sentenza l' ha proposto appello con ricorso 17.2.23, Pt_1
concludendo per il rigetto della domanda di controparte, in riforma della decisione del Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che, riguardo al requisito della inabilità, la ''valutazione sanitaria'' espressa dal
Giudice di primo grado non aveva alcun fondamento scientifico-tecnico e non poteva ritenersi idonea a disattendere le specifiche valutazione effettuate all'esito delle operazioni di consulenza tecnica, in ossequio ai parametri ministeriali;
• che doveva ritenersi che il Sig. non presentasse i requisiti sanitari per Pt_2
l'invocata prestazione;
• che l'art. 13 della l. 218/1952, nel testo sostituito dalla l. 903/1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, stabiliva che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro
(...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
• che tale requisito (della “vivenza a carico”) andava considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
~ 2 ~ • che era mancato l'adempimento di tale onere da parte del ricorrente.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si è costituito con memoria 24.10.24, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva correttamente motivato la decisione, sulla base delle cartelle cliniche che avevano formulato la diagnosi di schizofrenia;
• che il consulente tecnico aveva erroneamente valutato i barèmes valutativi propri dell'invalidità civile di cui al D.M.
5.2.1992 governanti l'erogazione di prestazioni in ambito assistenziale e ciò in violazione rispetto a quanto stabilito, in materia di pensione di reversibilità, dall'art. 13 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 che, nel richiamare per i superstiti maggiorenni il requisito sanitario necessario per conseguire il trattamento pensionistico de quo, opera un evidente riferimento al diverso concetto della inabilità al lavoro contemplato – in ambito previdenziale – dall'art. 8 l. 222/84;
• che esso godeva di altro trattamento di reversibilità in qualità di orfano di Pt_2
guerra, sulla scorta dell'accertamento sanitario condotto dalla Commissione Medica di Verifica di preposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale, Pt_2
all'esito della visita del 20 gennaio 2020, lo aveva riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro in via definitiva e permanente sin dal 20 gennaio 1987;
• che il secondo motivo di gravame dell' circa la vivenza a carico, era Pt_1
generico e dunque inammissibile.
° 5. Con ordinanza 11.11.24, la Corte invitava le parti a precisare la natura della controversia, la decorrenza dell'indennità richiesta e se il ricorrente nelle more godesse di altro sostegno economico. All'udienza 13.6.25, tenuta in presenza, le parti chiedevano termine per il deposito di note difensive al fine di ottemperare a detta ordinanza;
la Corte disponeva in conformità. All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 10.11.25, e lette le note di parte, con allegata documentazione, la causa è decisa come segue.
~ 3 ~ ° 6. In via preliminare, si osserva:
• che l' non ha riproposto l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata Pt_1
da esso in primo grado, e disattesa dal Tribunale;
Pt_1
• che in materia si applica il principio secondo cui “IInn ccaassoo ddii mmoorrttee ddeell ttiittoollaarree ddii ppeennssiioonnee ddii iinnvvaalliiddiittàà,, llaa ppeennssiioonnee ddii rriivveerrssiibbiilliittàà ssppeettttaa aall ccoonniiuuggee ee aaii ffiiggllii mmiinnoorreennnnii,, mmeennttrree aaii ffiiggllii ssuuppeerrssttiittii mmaaggggiioorreennnnii ssppeettttaa ssoollttaannttoo ssee eessssii ssiiaannoo rriiccoonnoosscciiuuttii iinnaabbiillii aall llaavvoorroo ee aa ccaarriiccoo ddeell ggeenniittoorree aall mmoommeennttoo ddeell ddeecceessssoo ddii qquueesstt''uullttiimmoo;; ll''iinnaabbiilliittàà aall llaavvoorroo rraapppprreesseennttaa ppeerrttaannttoo uunn pprreessuuppppoossttoo ddeell ddiirriittttoo aallllaa ppeennssiioonnee ddii rriivveerrssiibbiilliittàà ddeell ffiigglliioo mmaaggggiioorreennnnee ee,, qquuiinnddii,, uunn eelleemmeennttoo ccoossttiittuuttiivvoo ddeellll''aazziioonnee ddiirreettttaa aadd ootttteenneerrnnee iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo,, ccoonn llaa ccoonnsseegguueennzzaa cchhee llaa ssuussssiisstteennzzaa ddii eessssoo ddeevvee eesssseerree aacccceerrttaattaa aanncchhee dd''uuffffiicciioo ddaall ggiiuuddiiccee” (Cass.
Sez. L, Sentenza 1367 del 10/2/98; giurisprudenza consolidata: da ultimo, Cass. 19530 del 2024). Ciò consente l'utilizzazione ex art. 437co.2 c.p.c. della documentazione prodotta dall' in questo grado. Pt_1
* 7. L'appello merita accoglimento.
7.1. Col primo motivo, l' ha contestato la decisione del Tribunale per aver Pt_1
disatteso la valutazione del consulente tecnico di ufficio, che aveva escluso la inabilità in capo al sig. Il motivo è fondato. Pt_2
In punto di fatto, l'inabilità del sig. alla data del decesso del padre (1998), va Pt_2
esclusa, dovendosi condividere la valutazione compiuta dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, che ha rilevato che dalle risultanze peritali generate da un'attenta, obiettiva ed esaustiva osservazione medico-legale espletata sulla persona del ricorrente è emerso Parte_2 certamente un quadro clinico caratterizzato prevalentemente da una sindrome dissociativa ma non di entità tale da rendere il periziato soggetto con assoluta e permanente inabilità al lavoro. Vero è che la commissione medica di verifica di come da relativo verbale allegato alle controsservazioni, riconosceva il sig. Pt_2 inabile a qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dal 20 gennaio 1987 e Pt_2 permanentemente, ma è pur vero che lo stesso è in trattamento farmacologico e il quadro clinico, se adeguatamente monitorato, è suscettibile di miglioramenti
~ 4 ~ anche in concomitanza dell'età. Infatti durante l'osservazione peritale il ricorrente è apparso curato nella persona, disponibile al colloquio, orientato nel tempo e nello spazio e con facies sofferente, con conservata memoria di fissazione e di rievocazione e con ideazione polarizzata su tematiche introspettive. Riferiva di allucinazioni uditive quale causa del suo malessere e disagio sociale e durante l'osservazione peritale, non emergeva una evidente condizione ansiosa ad espressività somatoforme ma un'apertura ed un coordinamento relazionale idoneo e congruo. Non mostrava, infine, alterazioni del comportamento. All'esito dell'osservazione peritale, lo scrivente CTU ha acquisito ogni elemento obiettivo per attestare che il sig. è certamente affetto da una forma di Pt_2 sindrome dissociative ma non di entità tale da determinare una permanente discontinuità nella normale integrazione di coscienza, di memoria, di identità, di emozione, di percezione e di comportamento. L'area del funzionamento psicologico, infatti, non è apparsa gravemente compromessa né è risultata marcata la perdita di continuità percettiva con la realtà. Il sig. durante l'espletamento della CTU manteneva un Pt_2 atteggiamento adeguato, idoneo e si relazionava con lo scrivente mostrando ben conservati i poteri di ideazione, di critica e di giudizio;
lo stesso, inoltre, forniva tutte le informazioni anamnestiche, non mostrava alterazioni comportamentali, emotive, né lacune della memoria remota ma riferiva, esclusivamente, sporadiche allucinazioni di natura uditiva. Con riferimento alla richiesta del riconoscimento dell'inabilità al lavoro del ricorrente retroattivamente al 1998, epoca del decesso del genitore, si ribadisce che, dalla documentazione prodotta e agli atti e relativa al suindicato periodo temporale, non si ricavano elementi ed aspetti clinici sufficienti per riconoscere il beneficio richiesto.
Detta valutazione, e particolarmente l'efficacia della terapia, è corroborata dalla fondamentale circostanza che il ha ripreso l'attività lavorativa dall'1.5.2002, Pt_2
proseguendola sino al 22.8.12 (v. estratto conto previdenziale). Ciò rende non attendibile (si intende, ai soli fini della presente decisione) l'accertamento sanitario – condotto dalla Commissione Medica di verifica di su richiesta del Ministero Pt_2
dell'Economia e delle Finanze – di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, in via definitiva e permanente sin dal 20 gennaio 1987.
Sussiste poi un formidabile riscontro logico alla tesi dell' sarebbe Pt_1
inspiegabile, se realmente fosse sussistita la dedotta inabilità, la presentazione della domanda soltanto in data 25 febbraio 2020, cioè a distanza di 22 anni dalla morte del
~ 5 ~ padre, piuttosto che nella immediatezza del decesso. Ne consegue altresì che non è necessario rinnovare la consulenza espletata in primo grado.
* 7.2. Col secondo motivo, l' ha sostenuto l'insussistenza dell'ulteriore Pt_1
requisito per l'ottenimento della pensione di reversibilità da parte del sig. Pt_2
vale a dire della vivenza a carico del padre. Anche questo motivo è fondato.
In punto di diritto, si applica il principio secondo cui “IInn ccaassoo ddii mmoorrttee ddeell ppeennssiioonnaattoo,, iill ffiigglliioo ssuuppeerrssttiittee hhaa ddiirriittttoo aallllaa ppeennssiioonnee ddii rreevveerrssiibbiilliittàà,, oovvee mmaaggggiioorreennnnee,, ssee rriiccoonnoosscciiuuttoo iinnaabbiillee aall llaavvoorroo ee aa ccaarriiccoo ddeell ggeenniittoorree aall mmoommeennttoo ddeell ddeecceessssoo ddii qquueessttii,, llaaddddoovvee iill rreeqquuiissiittoo ddeellllaa ""vviivveennzzaa aa ccaarriiccoo"",, ssee nnoonn ssii iiddeennttiiffiiccaa iinnddiissssoolluubbiillmmeennttee ccoonn lloo ssttaattoo ddii ccoonnvviivveennzzaa nnéé ccoonn uunnaa ssiittuuaazziioonnee ddii ttoottaallee ssooggggeezziioonnee ffiinnaannzziiaarriiaa ddeell ssooggggeettttoo iinnaabbiillee,, vvaa ccoonnssiiddeerraattoo ccoonn ppaarrttiiccoollaarree rriiggoorree,, eesssseennddoo nneecceessssaarriioo ddiimmoossttrraarree cchhee iill ggeenniittoorree pprroovvvveeddeevvaa,, iinn vviiaa ccoonnttiinnuuaattiivvaa ee iinn mmiissuurraa qquuaannttoo mmeennoo pprreevvaalleennttee,, aall mmaanntteenniimmeennttoo ddeell ffiigglliioo iinnaabbiillee;
; ttaallee aacccceerrttaammeennttoo ddii ffaattttoo èè rriimmeessssoo aall ggiiuuddiiccee ddii mmeerriittoo……” (Cass.
Sez. L., Ordinanza 9237 del 13/04/2018).
In fatto, non risulta provato che il genitore provvedesse, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio (onere probatorio incombente sulla parte che richiede il beneficio); e ciò a prescindere dalla comune residenza sino al 23.2.98. Al riguardo si osserva che il ricorrente, nel 1998, usufruiva di una pensione di invalidità parziale, poi revocata nel 2003 per superamento dei limiti reddituali, appunto a seguito della ripresa di attività lavorativa da parte sua.
Anche sul punto, non può non ribadirsi la singolarità della vicenda, che vede una richiesta di reversibilità fatta a distanza di decenni dalla morte del padre. Ed è quindi verosimile che la situazione patrimoniale del sig. non fosse di dipendenza da Pt_2
quegli; è significativo, ad esempio, che il medesimo non abbia provato Pt_2
l'indisponibilità di altro alloggio: da notare, infatti, che la residenza comune in via
Matteotti 21 nel Comune di Mercato San Severino è documentata sino al 23.2.98
(morte del padre), ma non successivamente: l'attuale residenza è in vico Picone 47
~ 6 ~ dello stesso centro. Né può escludersi che anche la moglie del contribuisse al Pt_2
suo sostentamento, atteso che i due, all'epoca, erano separati ma non divorziati.
° 8. Ne discende l'accoglimento dell'appello, e quindi il rigetto della domanda del a cui carico sono poste le spese di lite del doppio grado, liquidate in Pt_2
dispositivo ex d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione indeterminabile di complessità media, valori minimi). Anche le spese di consulenza, liquidate dal
Tribunale, sono poste a carico del suddetto appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 184/23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di;
Parte_2
II. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in Parte_2
favore dell'appellante spese che liquida come segue: Pt_1
per il 1° grado, a titolo di compensi, € 1.064,00 per la fase di studio, 708,000 per la fase introduttiva, 1.869,00 per la fase di trattazione, 1.790,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.259,00 per la fase di studio, 833,00 per la fase introduttiva, 1.834,00 per la fase di trattazione, 2.144,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 64,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. pone le spese di c.t.u., liquidate dal primo giudice, a carico di . Parte_2
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
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