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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Grazia Maria Rita Caruso e Parte_1
Alessandro Guido Demartis, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Calogera Sciarratta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.03.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stata assunta alle dipendenze dell' , Controparte_1 esercente l'attività di gestione di una residenza per anziani, con la qualifica di inserviente ed inquadramento nel livello A2, con decorrenza dal 07.06.2017 al 31.08.2017, senza che le fosse stato mai sottoposto per la sottoscrizione o per la visione e/o per la consegna, il contratto di lavoro a tempo determinato;
di avere successivamente prestato, “senza soluzione di continuità”, la propria attività di lavoro subordinato “senza regolare
1 contrattualizzazione”, dal 01.11.2017 al 30.04.2018, per poi essere assunta “in continuità” con contratto di lavoro dal 02.01.2018 al 30.09.2018 e poi dal 10.01.2019 al 30.09.2019, sempre con la qualifica di inserviente ed inquadramento nel livello A2, senza che le sia mai stato esibito o sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
di avere sempre realmente svolto la mansione di operatore socio-assistenziale da ricondurre alla qualifica di operario ed inquadramento nel livello retributivo B2, differente e superiore rispetto a quella propria del proprio livello di inquadramento;
di essere stata nuovamente assunta dal 01.06.2020 al 30.09.2020 con la corretta qualifica di operaio con inquadramento retributivo, livello B2, con mansioni di operatore socio assistenziale, per tutto il periodo sopra indicato per 40,00 ore settimanali, con diversi turni la mattina dalle 06:00 alle 14:00, il pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00, la notte dalle 22:00 alle 06:00 e il turno spezzato la mattina dalle 06,00 alle 10:00 e il pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30, (solo nel 2020 dalle ore 18:00 alle 20:00), secondo i turni interni di lavoro redatti dal responsabile del personale di avere percepito uno “stipendio mensile medio” di euro 1.200,00 dal Testimone_1
01.11.2017 al 30.04.2018, dal 10.01.2029 al 30.09.2019 e dal 01.06.2020 al 30.09.2020; di essere stata “definitivamente licenziata” in data 30.09.2020; che il licenziamento le è stato
“comunicato verbalmente”.
L'attrice ha dedotto: l'inefficacia o la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato poichè non risultante “direttamente o indirettamente da atto scritto antecedente
o contestuale all'inizio del rapporto”, atteso che, su tre contratti a termine, nessuno di questi
è stato da lei sottoscritto, che relativamente ai primi due contratti, dal 07.06.2017 al
31.08.2017 e dal 02.05.2018 al 30.09.2018, essi non le sono mai stati esibiti e che, relativamente all'ultimo contratto, con decorrenza dal 01.06.2020 al 30.09.2020, le è stato spedito dal datore di lavoro soltanto il 13.11.2020, ossia solo dopo la scadenza del termine apposto;
la continuazione del rapporto di lavoro oltre i termini contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 81 del 2015; la durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine per 26 mesi e 23 giorni e, quindi, per un periodo superiore ai 24 mesi fissato dall'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015; la violazione del diritto precedenza (e del connesso diritto di informazione) nelle assunzioni a tempo indeterminato, attivato dalla lavoratrice con la diffida del 17.11.2020, atteso che, entro il entro di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore ha assunto diversi lavoratori con le sue stesse mansioni, e cioè il sig. , assunto nel gennaio del 2019, e la sig.ra , Controparte_2 Persona_1
2 assunta nel luglio del 2020; il carattere discriminatorio del suo licenziamento, da ricercarsi nella sua fede cattolica, mentre i nuovi assunti, così come il direttore dell' resistente, CP_1
erano di fede evangelica.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato afferente il periodo dal 07.06.2017 al 30.09.20, o di altro periodo ritenuto di giustizia e, in ogni caso, dal 01.06.2020 al 30.09.2020, con conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 81/15, tenendo conto del tempo intercorso tra la scadenza del termine e l'effettiva reintegra nel posto di lavoro;
b) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 07.06.2017 al
30.09.2020, con qualifica di operaio, con inquadramento retributivo al livello B2 e con mansione di operatore socio-assistenziale; c) condannare l' resistente al pagamento in CP_1
suo favore delle differenze retributive mensili, tfr, straordinario e qualsiasi altro emolumento ancora dovuti, per una somma complessiva pari ad euro 18.582,92 o per la diversa misura ritenuta di giustizia;
d) condannare l' resistente al risarcimento del danno per CP_1
violazione del diritto di precedenza spettante al lavoratore;
e) in via concorrente ed alternativamente subordinata, accertare e dichiarare illegittimo, nullo o inefficace il licenziamento discriminatorio e, per l'effetto, reintegrarla nel posto di lavoro, con condanna della resistente all'indennità risarcitoria;
f) condannare la parte resistente delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'11.09.2021 l' si Controparte_1
è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande concernenti i primi due contratti di lavoro a tempo determinato, aventi efficacia, rispettivamente, dal 07.06.2017 al 31.08.2017 e dal 02.05.2018 al 30.09.2018, stante la tardività dell'impugnazione stragiudiziale effettuata soltanto con l'atto di diffida del
17.11.2020 e, quindi, intervenuta oltre il termine di 120 giorni dalle rispettive cessazioni, per come stabilito, a pena di decadenza, dall'originario testo dell'art. 28, comma 1, del d.lgs.
15.06.2015 n. 81, e rappresentando, nel merito che, sempre in relazione a tali due contratti a termine, non è avvenuto alcun superamento dei 36 mesi, posto che la durata dei due contratti
3 nell'insieme non supera le 36 settimane, pari a circa 8 mesi;
nessuna continuazione del rapporto si è verificata oltre il termine (30 giorni per i rapporti di durata inferiore a sei mesi e 50 gg. per i rapporti di durata superiore a sei mesi), posto che tra la scadenza del primo contratto (31.08.2017) e l'avvio del secondo (02.05.2018) alcuna attività lavorativa è stata svolta tra le parti;
nessuna proroga è stata disposta, bensì un solo successivo nuovo contratto nel rispetto oltremodo dei termini di intervallo (10 gg. per i contratti di durata inferiore ai sei mesi e 20 gg. per i contratti di durata superiore a sei mesi).
Con riferimento al terzo contratto a tempo determinato, avente decorrenza dal 01.06.2020 e scadenza al 30.09.2020, la parte convenuta ha evidenziato che il suddetto contratto è stato sottoscritto sia dalla ricorrente che dal datore di lavoro e consegnato in un unico originale alla lavoratrice presso la sede aziendale.
Per quanto riguarda, poi, il periodo di lavoro in asserita assenza di “contrattualizzazione”, con decorrenza dal novembre 2017 al mese di aprile 2018 (sei mesi), nonché dal mese di gennaio 2019 al settembre 2019 (nove mesi), la resistente ha contestato e disconosciuto le copie dei turni di lavoro, relativi a tutto il periodo dal 2017 al 2020, allegata al n. 4 del ricorso, a tali documenti, peraltro, contrapponendosi la versione “originale” fornita dal datore di lavoro, da cui non si rileva nel calendario dei turni il nominativo della ricorrente, bensì la mera dicitura “sostituta”.
In ordine al preteso svolgimento delle superiori mansioni di operatore socio-assistenziale,
l' resistente ha eccepito la genericità della domanda, rilevando in ogni caso che la CP_1
sig.ra è stata assunta per la sostituzione di dipendenti in ferie, per cui, nell'ambito Pt_1
del lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro conservava “il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa anche utilizzando lo “scorrimento a catena” di mansioni.”.
Ed ancora, quanto alla violazione del diritto di precedenza, ed al conseguente risarcimento del danno, la parte convenuta ha sottolineato che l'attrice non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 per avvalersi del diritto di precedenza.
Infine, in merito al licenziamento discriminatorio, al di là della “semplice ed apparente coincidenza di eventi (l'estinzione del rapporto della ricorrente con l'assunzione di alcuni dipendenti)”, la resistente ha eccepito il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere di provare l'esistenza delle ragioni integranti il carattere discriminatorio del licenziamento.
4 Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite, all'udienza del 24.03.2022 il procuratore della parte ricorrente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata (contratto di lavoro) allegata al n. 2 della memoria di costituzione e ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale della relativa copia fotostatica, riservandosi di proporre al riguardo querela di falso.
Indi, autorizzato il deposito di note esplicative anche al fine di integrare le richieste istruttorie formulate nei rispettivi atti introduttivi, all'udienza del 14.02.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale della ricorrente e il procuratore della parte resistente ha prodotto l'originale del contratto di lavoro ex adverso disconosciuto, dichiarando che era sua intenzione avvalersene e proponendo all'uopo istanza di verificazione, producendo a tale scopo le scritture di comparazione di cui al fascicolo che ha esibito e di cui si è riservato la produzione (riserva poi sciolta con la nota di deposito del 16.02.2023) e chiedendo, infine, ammettersi C.T.U. grafologica.
Con comparsa del 08.11.2023 si sono costituiti in giudizio, quali nuovi procuratori della ricorrente, gli avv.ti Grazia Maria Rita Caruso e Alessandro Guido Demartis;
all'udienza del
13.11.2023 e con la nota del 05.12.2023, il difensore della parte resistente ha dedotto la nullità assoluta ed insanabile della comparsa di costituzione dei nuovi procuratori della controparte per la mancata sottoscrizione digitale di entrambi i difensori (la comparsa risultando firmata digitalmente dal solo avv. Demartis), per la mancata indicazione del
“nuovo” domicilio eletto da parte della ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito e per la mancata elezione del domicilio da parte dell'avv. Demartis, quale difensore extra districtum ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente;
ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'istanza di revisione formulata a pag. 4 della comparsa.
Rigettate tali eccezioni di nullità della memoria di costituzione dei nuovi procuratori della parte ricorrente con ordinanza del 06.12.2023, dichiarata l'interruzione del processo per cancellazione dall'albo del difensore della parte resistente, proposto ricorso in riassunzione dalla ricorrente, costituitosi il nuovo procuratore della resistente nella persona dell'avv.to
Sciarratta, escussi i testi e per parte ricorrente e Testimone_1 Tes_2 CP_3
e per parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione e,
[...] Controparte_4
infine, autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dopo la sostituzione dell'organo
5 giudicante assegnatario, sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto del venir meno della contesa per quanto concerne l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla lavoratrice sul contratto di lavoro prodotto dalla resistente, atteso che, all'udienza del
12.06.2024, la sig.ra ha riconosciuto “la firma apposta al contratto in originale Pt_1 oggi depositato che le viene posto in visione”, pur avendo affermato di non avere “mai firmato il suddetto contratto”: pertanto, nonostante tale ultima, contradditoria, precisazione, deve ritenersi che il contratto di lavoro a termine relativo al periodo dal 01.06.2020 al
30.09.2020 sia stato regolarmente concluso e firmato dalle parti.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quanto attiene alle domande concernenti i primi due contratti di lavoro a tempo determinato che, come dedotto dalla stessa ricorrente, hanno avuto efficacia, rispettivamente, dal 07.06.2017 al 31.08.2017
e dal 02.05.2018 al 30.09.2018.
Si deve rammentare al riguardo che, secondo l'originario testo dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto”.
Nel caso di specie, l'impugnativa stragiudiziale dei citati contratti di lavoro a termine deve ritenersi tardiva, atteso che, per entrambi i contratti (così come per il terzo contratto), la stessa è stata effettuata con l'atto di diffida del 17.11.2020, comunicato in data 19.11.2020 all' resistente a mezzo raccomandata A.R. (v. doc. n. 7 fasc. ric.), e, quindi, è CP_1
intervenuta ampiamente oltre il termine di 120 giorni dalle rispettive cessazioni in data
31.08.2017 e 30.09.2018.
3. Viceversa, assunta la incontestata tempestività dell'impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro a termine afferente al periodo dal 01.06.2020 al 30.09.2020, nonché della conseguente azione giudiziale, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Come già anticipato, deve ritenersi infondata la domanda di nullità dell'apposizione del termine per mancanza della forma scritta, atteso che il contratto relativo al periodo del
01.06.2020 al 30.09.2020 è stato regolarmente sottoscritto dall'Istituto datore e dalla
6 lavoratrice, laddove le deduzioni attoree in ordine alla mancata apposizione della firma sul documento contrattuale (in contraddizione rispetto all'espresso riconoscimento della sua firma effettuato dalla ricorrente, quasi ad ipotizzare che la sua sottoscrizione fosse stata posticciamente inserita nel documento contrattuale) e alla sua mancata consegna alla lavoratrice, appaiono alquanto generiche e, comunque, prive di un concreto supporto probatorio.
Isolatamente considerato (e, quindi, a prescindere dai primi due contratti, in relazione ai quali, come detto, deve ritenersi maturata la decadenza per intempestività della impugnazione stragiudiziale), poi, la durata del citato contratto di lavoro a termine appare rispettoso dei termini di durata previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015.
Per quanto concerne, poi, il periodo di lavoro in asserita assenza di “contrattualizzazione” e, quindi, in nero, con decorrenza dal novembre 2017 al mese di aprile 2018 e dal mese di gennaio 2019 al settembre 2019, la domanda appare sicuramente immeritevole di accoglimento per palese inadempimento dell'onere assertivo e probatorio.
È sufficiente sottolineare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav.,
27.3.2018, n. 7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n.
13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento
7 del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass.
Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
Ancor più recentemente, poi, la Suprema Corte, ulteriormente delimitando l'area della subordinazione, ha precisato che il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative … la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità” e “che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
(compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei
8 criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)”
(Cass. Sez. lav. 07.10.2024, n. 26138/ord.).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n.
11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato minimamente assolto, il ricorso risultando estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare meramente di essere stata “assunta alle dipendenze” dell' CP_1
resistente, sia nei periodi coperti dai contratti di lavoro a termine che nei periodi privi di
“contrattualizzazione”, senza null'altro aggiungere in ordine all'elemento precipuo della subordinazione, e cioè al concreto e reale atteggiarsi del potere direttivo, organizzativo e di controllo in capo al datore di lavoro e ai suoi delegati, e agli eventuali elementi sussidiari, quali la predeterminazione della misura e la cadenza periodica della retribuzione.
L'istruttoria orale e le produzioni documentali, del resto, non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi attorea.
Sia i testi di parte ricorrente che quelli di parte resistente, invero, non sono stati in grado di ricostruire con precisione i periodi nei quali la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell' resistente, sebbene il teste abbia precisato che la sig.ra CP_1 Tes_1
veniva chiamata ad espletare la sua opera prevalentemente nei periodi estivi per Pt_1 sostituire le unità di personale in ferie;
nessuno dei testi ha saputo specificare se l'attrice aveva lavorato in nero per alcuni periodi.
Né, in mancanza di specifiche allegazioni, la tesi attorea appare in grado di essere suffragata sulla scorta dei soli prospetti dei turni di servizio allegati al n. 5 del ricorso, trattandosi di atti in larga parte rimaneggiati e corretti a penna (anche per quanto concerne l'indicazione
9 del nominativo della lavoratrice) e, comunque, contestati dalla parte resistente che, a fronte di essi, ha prodotto altra copia della programmazione dei turni di servizio (v. doc. n. 3 fasc. res.), qualificandola come “originale”, che, per alcuni dei mesi in contestazione (e, più precisamente, con riferimento ai mesi di dicembre 2017, gennaio 2018 e febbraio 2018) attestano l'assenza del nominativo della sig.ra tra quelli dei lavoratori inseriti nei Pt_1
turni di lavoro.
Ed ancora, in ordine al preteso svolgimento di fatto delle mansioni di operatore socio- assistenziale che, secondo la prospettazione attorea, dovrebbero ricondursi al livello B2, superiori a quelle di inserviente proprie del suo livello A2 di inquadramento, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione, ancor prima di quello di probatorio, risulta ancora più marchiano ed evidente.
Come noto, infatti, in tema di svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano
i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. Sez. lav., 21.5.2003, n. 8025).
E, inoltre, per consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi ex multis Cass. 30.10.2008, n. 26233); nello stesso senso, più recentemente, si è espressa Cass. 28.04.2015, n. 8589, secondo la quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi
10 previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Ebbene, nella specie la ricorrente non ha esattamente e dettagliatamente descritto le mansioni in concreto svolte, la medesima essendosi limitata ad evidenziare di avere espletato
“mansioni di operatore socio-assistenziale”, senza null'altro aggiungere in ordine ai compiti specificamente disimpegnati, né ha in alcun modo descritto il mansionario collettivo proprio del livello di inquadramento di appartenenza (livello A2) e quello inerente al livello superiore di inquadramento al quale anela (livello B2).
Quanto alla asserita violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 4, del d.lgs. n.
81/2015, “il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.” e “il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro […]. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”.
Ebbene, nonostante la ricorrente, nel rispetto del termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia manifestato “per iscritto la propria volontà in tal senso” (visto l'atto di diffida del 17.11.2020 nel quale si è lamentata la “violazione del diritto di precedenza” e si è dichiarata “la propria disponibilità a riprendere il proprio lavoro facendo prontezza di disponibilità”), non è stato allegato e, men che meno, dimostrato che le nuove assunzioni effettuate dall' resistente (genericamente come tali dallo stesso non CP_1
contestate) siano state effettuate entro i successivi dodici mesi e, soprattutto, si riferivano alle medesime “mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”.
Infine, per quanto concerne la nullità dell'asserito licenziamento discriminatorio, deve innanzitutto evidenziarsi che, nella specie, non è configurabile alcun licenziamento, quanto semplicemente la cessazione del rapporto di lavoro a causa della naturale scadenza del contratto a tempo determinato;
in secondo luogo, comunque, non può sottacersi che i testi e hanno riferito serenamente di prestare o avere prestato CP_3 Controparte_4
11 attività lavorativa alle dipendenze dell' resistente pur essendo di fede cattolica, CP_1
anziché evangelica.
5. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della particolarità della fattispecie e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1550/2021 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alle domande concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato aventi efficacia dal 07.06.2017 al 31.08.2017 e dal 02.05.2018 al 30.09.2018; rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Grazia Maria Rita Caruso e Parte_1
Alessandro Guido Demartis, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Calogera Sciarratta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.03.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stata assunta alle dipendenze dell' , Controparte_1 esercente l'attività di gestione di una residenza per anziani, con la qualifica di inserviente ed inquadramento nel livello A2, con decorrenza dal 07.06.2017 al 31.08.2017, senza che le fosse stato mai sottoposto per la sottoscrizione o per la visione e/o per la consegna, il contratto di lavoro a tempo determinato;
di avere successivamente prestato, “senza soluzione di continuità”, la propria attività di lavoro subordinato “senza regolare
1 contrattualizzazione”, dal 01.11.2017 al 30.04.2018, per poi essere assunta “in continuità” con contratto di lavoro dal 02.01.2018 al 30.09.2018 e poi dal 10.01.2019 al 30.09.2019, sempre con la qualifica di inserviente ed inquadramento nel livello A2, senza che le sia mai stato esibito o sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
di avere sempre realmente svolto la mansione di operatore socio-assistenziale da ricondurre alla qualifica di operario ed inquadramento nel livello retributivo B2, differente e superiore rispetto a quella propria del proprio livello di inquadramento;
di essere stata nuovamente assunta dal 01.06.2020 al 30.09.2020 con la corretta qualifica di operaio con inquadramento retributivo, livello B2, con mansioni di operatore socio assistenziale, per tutto il periodo sopra indicato per 40,00 ore settimanali, con diversi turni la mattina dalle 06:00 alle 14:00, il pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00, la notte dalle 22:00 alle 06:00 e il turno spezzato la mattina dalle 06,00 alle 10:00 e il pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30, (solo nel 2020 dalle ore 18:00 alle 20:00), secondo i turni interni di lavoro redatti dal responsabile del personale di avere percepito uno “stipendio mensile medio” di euro 1.200,00 dal Testimone_1
01.11.2017 al 30.04.2018, dal 10.01.2029 al 30.09.2019 e dal 01.06.2020 al 30.09.2020; di essere stata “definitivamente licenziata” in data 30.09.2020; che il licenziamento le è stato
“comunicato verbalmente”.
L'attrice ha dedotto: l'inefficacia o la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato poichè non risultante “direttamente o indirettamente da atto scritto antecedente
o contestuale all'inizio del rapporto”, atteso che, su tre contratti a termine, nessuno di questi
è stato da lei sottoscritto, che relativamente ai primi due contratti, dal 07.06.2017 al
31.08.2017 e dal 02.05.2018 al 30.09.2018, essi non le sono mai stati esibiti e che, relativamente all'ultimo contratto, con decorrenza dal 01.06.2020 al 30.09.2020, le è stato spedito dal datore di lavoro soltanto il 13.11.2020, ossia solo dopo la scadenza del termine apposto;
la continuazione del rapporto di lavoro oltre i termini contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 81 del 2015; la durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine per 26 mesi e 23 giorni e, quindi, per un periodo superiore ai 24 mesi fissato dall'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015; la violazione del diritto precedenza (e del connesso diritto di informazione) nelle assunzioni a tempo indeterminato, attivato dalla lavoratrice con la diffida del 17.11.2020, atteso che, entro il entro di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore ha assunto diversi lavoratori con le sue stesse mansioni, e cioè il sig. , assunto nel gennaio del 2019, e la sig.ra , Controparte_2 Persona_1
2 assunta nel luglio del 2020; il carattere discriminatorio del suo licenziamento, da ricercarsi nella sua fede cattolica, mentre i nuovi assunti, così come il direttore dell' resistente, CP_1
erano di fede evangelica.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato afferente il periodo dal 07.06.2017 al 30.09.20, o di altro periodo ritenuto di giustizia e, in ogni caso, dal 01.06.2020 al 30.09.2020, con conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 81/15, tenendo conto del tempo intercorso tra la scadenza del termine e l'effettiva reintegra nel posto di lavoro;
b) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 07.06.2017 al
30.09.2020, con qualifica di operaio, con inquadramento retributivo al livello B2 e con mansione di operatore socio-assistenziale; c) condannare l' resistente al pagamento in CP_1
suo favore delle differenze retributive mensili, tfr, straordinario e qualsiasi altro emolumento ancora dovuti, per una somma complessiva pari ad euro 18.582,92 o per la diversa misura ritenuta di giustizia;
d) condannare l' resistente al risarcimento del danno per CP_1
violazione del diritto di precedenza spettante al lavoratore;
e) in via concorrente ed alternativamente subordinata, accertare e dichiarare illegittimo, nullo o inefficace il licenziamento discriminatorio e, per l'effetto, reintegrarla nel posto di lavoro, con condanna della resistente all'indennità risarcitoria;
f) condannare la parte resistente delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'11.09.2021 l' si Controparte_1
è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande concernenti i primi due contratti di lavoro a tempo determinato, aventi efficacia, rispettivamente, dal 07.06.2017 al 31.08.2017 e dal 02.05.2018 al 30.09.2018, stante la tardività dell'impugnazione stragiudiziale effettuata soltanto con l'atto di diffida del
17.11.2020 e, quindi, intervenuta oltre il termine di 120 giorni dalle rispettive cessazioni, per come stabilito, a pena di decadenza, dall'originario testo dell'art. 28, comma 1, del d.lgs.
15.06.2015 n. 81, e rappresentando, nel merito che, sempre in relazione a tali due contratti a termine, non è avvenuto alcun superamento dei 36 mesi, posto che la durata dei due contratti
3 nell'insieme non supera le 36 settimane, pari a circa 8 mesi;
nessuna continuazione del rapporto si è verificata oltre il termine (30 giorni per i rapporti di durata inferiore a sei mesi e 50 gg. per i rapporti di durata superiore a sei mesi), posto che tra la scadenza del primo contratto (31.08.2017) e l'avvio del secondo (02.05.2018) alcuna attività lavorativa è stata svolta tra le parti;
nessuna proroga è stata disposta, bensì un solo successivo nuovo contratto nel rispetto oltremodo dei termini di intervallo (10 gg. per i contratti di durata inferiore ai sei mesi e 20 gg. per i contratti di durata superiore a sei mesi).
Con riferimento al terzo contratto a tempo determinato, avente decorrenza dal 01.06.2020 e scadenza al 30.09.2020, la parte convenuta ha evidenziato che il suddetto contratto è stato sottoscritto sia dalla ricorrente che dal datore di lavoro e consegnato in un unico originale alla lavoratrice presso la sede aziendale.
Per quanto riguarda, poi, il periodo di lavoro in asserita assenza di “contrattualizzazione”, con decorrenza dal novembre 2017 al mese di aprile 2018 (sei mesi), nonché dal mese di gennaio 2019 al settembre 2019 (nove mesi), la resistente ha contestato e disconosciuto le copie dei turni di lavoro, relativi a tutto il periodo dal 2017 al 2020, allegata al n. 4 del ricorso, a tali documenti, peraltro, contrapponendosi la versione “originale” fornita dal datore di lavoro, da cui non si rileva nel calendario dei turni il nominativo della ricorrente, bensì la mera dicitura “sostituta”.
In ordine al preteso svolgimento delle superiori mansioni di operatore socio-assistenziale,
l' resistente ha eccepito la genericità della domanda, rilevando in ogni caso che la CP_1
sig.ra è stata assunta per la sostituzione di dipendenti in ferie, per cui, nell'ambito Pt_1
del lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro conservava “il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa anche utilizzando lo “scorrimento a catena” di mansioni.”.
Ed ancora, quanto alla violazione del diritto di precedenza, ed al conseguente risarcimento del danno, la parte convenuta ha sottolineato che l'attrice non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 per avvalersi del diritto di precedenza.
Infine, in merito al licenziamento discriminatorio, al di là della “semplice ed apparente coincidenza di eventi (l'estinzione del rapporto della ricorrente con l'assunzione di alcuni dipendenti)”, la resistente ha eccepito il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere di provare l'esistenza delle ragioni integranti il carattere discriminatorio del licenziamento.
4 Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite, all'udienza del 24.03.2022 il procuratore della parte ricorrente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata (contratto di lavoro) allegata al n. 2 della memoria di costituzione e ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale della relativa copia fotostatica, riservandosi di proporre al riguardo querela di falso.
Indi, autorizzato il deposito di note esplicative anche al fine di integrare le richieste istruttorie formulate nei rispettivi atti introduttivi, all'udienza del 14.02.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale della ricorrente e il procuratore della parte resistente ha prodotto l'originale del contratto di lavoro ex adverso disconosciuto, dichiarando che era sua intenzione avvalersene e proponendo all'uopo istanza di verificazione, producendo a tale scopo le scritture di comparazione di cui al fascicolo che ha esibito e di cui si è riservato la produzione (riserva poi sciolta con la nota di deposito del 16.02.2023) e chiedendo, infine, ammettersi C.T.U. grafologica.
Con comparsa del 08.11.2023 si sono costituiti in giudizio, quali nuovi procuratori della ricorrente, gli avv.ti Grazia Maria Rita Caruso e Alessandro Guido Demartis;
all'udienza del
13.11.2023 e con la nota del 05.12.2023, il difensore della parte resistente ha dedotto la nullità assoluta ed insanabile della comparsa di costituzione dei nuovi procuratori della controparte per la mancata sottoscrizione digitale di entrambi i difensori (la comparsa risultando firmata digitalmente dal solo avv. Demartis), per la mancata indicazione del
“nuovo” domicilio eletto da parte della ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito e per la mancata elezione del domicilio da parte dell'avv. Demartis, quale difensore extra districtum ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente;
ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'istanza di revisione formulata a pag. 4 della comparsa.
Rigettate tali eccezioni di nullità della memoria di costituzione dei nuovi procuratori della parte ricorrente con ordinanza del 06.12.2023, dichiarata l'interruzione del processo per cancellazione dall'albo del difensore della parte resistente, proposto ricorso in riassunzione dalla ricorrente, costituitosi il nuovo procuratore della resistente nella persona dell'avv.to
Sciarratta, escussi i testi e per parte ricorrente e Testimone_1 Tes_2 CP_3
e per parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione e,
[...] Controparte_4
infine, autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dopo la sostituzione dell'organo
5 giudicante assegnatario, sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto del venir meno della contesa per quanto concerne l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla lavoratrice sul contratto di lavoro prodotto dalla resistente, atteso che, all'udienza del
12.06.2024, la sig.ra ha riconosciuto “la firma apposta al contratto in originale Pt_1 oggi depositato che le viene posto in visione”, pur avendo affermato di non avere “mai firmato il suddetto contratto”: pertanto, nonostante tale ultima, contradditoria, precisazione, deve ritenersi che il contratto di lavoro a termine relativo al periodo dal 01.06.2020 al
30.09.2020 sia stato regolarmente concluso e firmato dalle parti.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quanto attiene alle domande concernenti i primi due contratti di lavoro a tempo determinato che, come dedotto dalla stessa ricorrente, hanno avuto efficacia, rispettivamente, dal 07.06.2017 al 31.08.2017
e dal 02.05.2018 al 30.09.2018.
Si deve rammentare al riguardo che, secondo l'originario testo dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto”.
Nel caso di specie, l'impugnativa stragiudiziale dei citati contratti di lavoro a termine deve ritenersi tardiva, atteso che, per entrambi i contratti (così come per il terzo contratto), la stessa è stata effettuata con l'atto di diffida del 17.11.2020, comunicato in data 19.11.2020 all' resistente a mezzo raccomandata A.R. (v. doc. n. 7 fasc. ric.), e, quindi, è CP_1
intervenuta ampiamente oltre il termine di 120 giorni dalle rispettive cessazioni in data
31.08.2017 e 30.09.2018.
3. Viceversa, assunta la incontestata tempestività dell'impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro a termine afferente al periodo dal 01.06.2020 al 30.09.2020, nonché della conseguente azione giudiziale, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Come già anticipato, deve ritenersi infondata la domanda di nullità dell'apposizione del termine per mancanza della forma scritta, atteso che il contratto relativo al periodo del
01.06.2020 al 30.09.2020 è stato regolarmente sottoscritto dall'Istituto datore e dalla
6 lavoratrice, laddove le deduzioni attoree in ordine alla mancata apposizione della firma sul documento contrattuale (in contraddizione rispetto all'espresso riconoscimento della sua firma effettuato dalla ricorrente, quasi ad ipotizzare che la sua sottoscrizione fosse stata posticciamente inserita nel documento contrattuale) e alla sua mancata consegna alla lavoratrice, appaiono alquanto generiche e, comunque, prive di un concreto supporto probatorio.
Isolatamente considerato (e, quindi, a prescindere dai primi due contratti, in relazione ai quali, come detto, deve ritenersi maturata la decadenza per intempestività della impugnazione stragiudiziale), poi, la durata del citato contratto di lavoro a termine appare rispettoso dei termini di durata previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015.
Per quanto concerne, poi, il periodo di lavoro in asserita assenza di “contrattualizzazione” e, quindi, in nero, con decorrenza dal novembre 2017 al mese di aprile 2018 e dal mese di gennaio 2019 al settembre 2019, la domanda appare sicuramente immeritevole di accoglimento per palese inadempimento dell'onere assertivo e probatorio.
È sufficiente sottolineare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav.,
27.3.2018, n. 7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n.
13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento
7 del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass.
Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
Ancor più recentemente, poi, la Suprema Corte, ulteriormente delimitando l'area della subordinazione, ha precisato che il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative … la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità” e “che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
(compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei
8 criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)”
(Cass. Sez. lav. 07.10.2024, n. 26138/ord.).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n.
11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato minimamente assolto, il ricorso risultando estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare meramente di essere stata “assunta alle dipendenze” dell' CP_1
resistente, sia nei periodi coperti dai contratti di lavoro a termine che nei periodi privi di
“contrattualizzazione”, senza null'altro aggiungere in ordine all'elemento precipuo della subordinazione, e cioè al concreto e reale atteggiarsi del potere direttivo, organizzativo e di controllo in capo al datore di lavoro e ai suoi delegati, e agli eventuali elementi sussidiari, quali la predeterminazione della misura e la cadenza periodica della retribuzione.
L'istruttoria orale e le produzioni documentali, del resto, non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi attorea.
Sia i testi di parte ricorrente che quelli di parte resistente, invero, non sono stati in grado di ricostruire con precisione i periodi nei quali la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell' resistente, sebbene il teste abbia precisato che la sig.ra CP_1 Tes_1
veniva chiamata ad espletare la sua opera prevalentemente nei periodi estivi per Pt_1 sostituire le unità di personale in ferie;
nessuno dei testi ha saputo specificare se l'attrice aveva lavorato in nero per alcuni periodi.
Né, in mancanza di specifiche allegazioni, la tesi attorea appare in grado di essere suffragata sulla scorta dei soli prospetti dei turni di servizio allegati al n. 5 del ricorso, trattandosi di atti in larga parte rimaneggiati e corretti a penna (anche per quanto concerne l'indicazione
9 del nominativo della lavoratrice) e, comunque, contestati dalla parte resistente che, a fronte di essi, ha prodotto altra copia della programmazione dei turni di servizio (v. doc. n. 3 fasc. res.), qualificandola come “originale”, che, per alcuni dei mesi in contestazione (e, più precisamente, con riferimento ai mesi di dicembre 2017, gennaio 2018 e febbraio 2018) attestano l'assenza del nominativo della sig.ra tra quelli dei lavoratori inseriti nei Pt_1
turni di lavoro.
Ed ancora, in ordine al preteso svolgimento di fatto delle mansioni di operatore socio- assistenziale che, secondo la prospettazione attorea, dovrebbero ricondursi al livello B2, superiori a quelle di inserviente proprie del suo livello A2 di inquadramento, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione, ancor prima di quello di probatorio, risulta ancora più marchiano ed evidente.
Come noto, infatti, in tema di svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano
i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. Sez. lav., 21.5.2003, n. 8025).
E, inoltre, per consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi ex multis Cass. 30.10.2008, n. 26233); nello stesso senso, più recentemente, si è espressa Cass. 28.04.2015, n. 8589, secondo la quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi
10 previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Ebbene, nella specie la ricorrente non ha esattamente e dettagliatamente descritto le mansioni in concreto svolte, la medesima essendosi limitata ad evidenziare di avere espletato
“mansioni di operatore socio-assistenziale”, senza null'altro aggiungere in ordine ai compiti specificamente disimpegnati, né ha in alcun modo descritto il mansionario collettivo proprio del livello di inquadramento di appartenenza (livello A2) e quello inerente al livello superiore di inquadramento al quale anela (livello B2).
Quanto alla asserita violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 4, del d.lgs. n.
81/2015, “il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.” e “il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro […]. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”.
Ebbene, nonostante la ricorrente, nel rispetto del termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia manifestato “per iscritto la propria volontà in tal senso” (visto l'atto di diffida del 17.11.2020 nel quale si è lamentata la “violazione del diritto di precedenza” e si è dichiarata “la propria disponibilità a riprendere il proprio lavoro facendo prontezza di disponibilità”), non è stato allegato e, men che meno, dimostrato che le nuove assunzioni effettuate dall' resistente (genericamente come tali dallo stesso non CP_1
contestate) siano state effettuate entro i successivi dodici mesi e, soprattutto, si riferivano alle medesime “mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”.
Infine, per quanto concerne la nullità dell'asserito licenziamento discriminatorio, deve innanzitutto evidenziarsi che, nella specie, non è configurabile alcun licenziamento, quanto semplicemente la cessazione del rapporto di lavoro a causa della naturale scadenza del contratto a tempo determinato;
in secondo luogo, comunque, non può sottacersi che i testi e hanno riferito serenamente di prestare o avere prestato CP_3 Controparte_4
11 attività lavorativa alle dipendenze dell' resistente pur essendo di fede cattolica, CP_1
anziché evangelica.
5. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della particolarità della fattispecie e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1550/2021 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alle domande concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato aventi efficacia dal 07.06.2017 al 31.08.2017 e dal 02.05.2018 al 30.09.2018; rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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