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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9096/2022
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/5/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito, promossa da nata a [...] il [...], residente a [...] rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Elisa Carmen
Simeone
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato Angela Caprioli
, in persona del Direttore generale Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Cristina Basurto
Resistenti
Oggetto: Indennizzo da epatite post trasfusionale ex L.210/1992
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 29/8/2022 la ricorrente di cui in epigrafe - premesso che a seguito di ricovero in data 21/1/2006 presso il nosocomio “Santa Caterina
Novella” di Galatina le veniva riscontrata la positività all'HCV e che in data
30/12/2006 le veniva diagnosticata “Epatite cronica HCV” - afferma di aver contratto la malattia dalla madre, la quale a sua volta è affetta da “Epatite
Cronica HCV” conseguente ad una trasfusione di sangue subita durante il periodo di allattamento, rappresenta che in data 3/11/2008 e in data
13/12/2016 ha presentato domanda per ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 1 Legge n. 210/92 e lamenta che la Commissione Medica di Taranto, dopo averla sottoposta a visita, con verbale del 14/1/2019, notificato il 4/3/2019 ha dichiarato che “NON esiste nesso causale tra: CONTAGIO IN GESTAZIONE con la infermità: Epatite cronica quiescente da virus C. La domanda NON è stata presentata nei termini di legge. NON ASCRIVIBILE” e che il ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 210/1992 al è Controparte_1 stato respinto con provvedimento del 7/9/2021 per mancato riconoscimento del contagio materno infantile e per non ascrivibilità della patologia ad alcuna categoria, perché l'epatite cronica che affligge è quiescente. _1
Tanto premesso, esposto e rappresentato, parte ricorrente chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) accertare e dichiarare che la sig.ra è figlia contagiata dalla madre _1
( ) a sua volta danneggiata da epatite c da trasfusione di sangue Controparte_4 come stabilito dalla sentenza n. 2533/2016 del Tribunale di Lecce, sezione lavoro;
2) accertare e dichiarare che la patologia epatica ed altre patologie vennero contratte dalla sig.ra a seguito di contagio(dovuto all'allattamento) _1 con la madre;
Controparte_4
3) dichiarare che la patologia contratta dalla sig.ra è ascrivibile alla _1 prima categoria della tabella di riferimento allegata alla legge 25febbraio 1992, n.
210 o in quell'altra che verrà indicata con apposita CTU medico-legale;
4) dichiarare che la sig.ra , ha diritto al conseguimento dell'indennizzo _1 ex legge 25 febbraio 1992, n.210 nella forma indicata dalla legge n. 210/1992, con gli interessi legali maturati dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (03.11.2008) (art. 3, legge n.210/1992) e con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5) condannare il , la e l' in Controparte_1 CP_5 Parte_2 persona dei loro rispettivi legali rappresentanti, in solido fra loro, al pagamento della relativa prestazione come sopra accertata e determinata, oltre spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio il con memoria nella quale Controparte_1 eccepisce in via preliminare decadenza dalla domanda, per aver la ricorrente appreso della malattia virale sin dal 2006, e contesta nel merito la pretesa attorea, deducendo insussistenza del nesso di causalità e difetto di prova sulla determinazione del contagio e non ascrivibilità della patologia virale a tabella.
Si è costituita in giudizio con memoria nella quale eccepisce in via Parte_2 preliminare difetto di legittimazione passiva, nel merito chiede il rigetto del
2 ricorso rilevando l'infondatezza della pretesa attorea e condividendo il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di
Taranto.
Tali essendo gli avversi assunti, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di decadenza sollevate dalle parti resistenti sono fondate e, pertanto, vanno accolte.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, occorre rilevare che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 210 del 1992 stabilisce che “chiunque abbia riportato,
a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge” e l'art. 8 della medesima legge prevede che “gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della Sanità” e, infine, l'art. 123, comma 1, del decreto legislativo n. 118/1998 dispone che “sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.
Inoltre, occorre rilevare che sul punto la Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n. 12538 del 2011 ha affermato che “In tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per
l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del
, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in Controparte_1 sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale”.
Pertanto, in base alla normativa e alla giurisprudenza richiamata, questo
Giudice ritiene di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da . Parte_2
Quanto all'eccezione di decadenza, occorre rilevare che l'art. 3 della legge n.
210/92 dispone: “
1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo
1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al
Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La Pt_3
[...] provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo
4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative (…) 7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subìto la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa”.
Il testo originario della L. n. 210 del 1962, prevedeva il termine di decadenza triennale solo nel caso di vaccinazioni;
la L. del 1997, novellando l'art. 3, comma
1, della L. del 1962, lo ha previsto anche per le epatiti postrasfusionali.
Ebbene, come già rilevato in altre sentenze di questo Tribunale (cfr. sentenza n.8148/2012 Dott.ssa Santo) la sostituzione dell'art.3, comma 1, ha comportato una modificazione della disciplina complessiva, che va però letta nella sua interezza, comprendendo anche le disposizioni di quei commi che non sono stati modificati, con l'effetto che la norma di diritto transitorio contenuta dell'art. 3, comma 7, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 238/97, va riferita anche ai termini introdotti da quest'ultima, con la conseguenza che il termine triennale di decadenza per coloro che hanno contratto l'epatite post trasfusionale in epoca precedente alla legge 1997 decorre dalla entrata in vigore della stessa.
Infatti, come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con sentenza n.4051 del 20/2/2014 e con ordinanza n.7392 del 28/3/2014, in presenza di una modifica normativa che introduce un termine di decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in vigore con efficacia generale, quindi anche per chi già si trovava nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto a decadenza. Per costoro non si determina una situazione giuridica diversa, se non su di un punto specifico: il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in vigore della legge che lo ha introdotto.
Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. att. c.c.
Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto
(ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla entrata in vigore della nuova disciplina.
La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine, sicché il principio testé richiamato vale evidentemente anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al
4 caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame si riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale).
In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa.
Ciò precisato, va rammentato che la Suprema Corte ha interpretato l'art. 3 cit. ritenendo che lo stesso preveda un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
(cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 8064 dell'1/4/2010).
Inoltre, la Corte Suprema nella pronuncia richiamata ha affermato - con interpretazione che si condivide - che il termine triennale di decadenza debba decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, dell'esistenza di un danno, situazione che deve presumersi esistente nel momento in cui la malattia ha superato la soglia che consente la sua ascrivibilità in una delle categorie di legge.
Nel caso in esame, la ricorrente, per quanto dalla medesima affermato nel ricorso, ha avuto la diagnosi di “Epatopatia cronica HCV correlata” per la prima volta in data 21/1/2006, allorquando è stata ricoverata nell'Ospedale di
Galatina per “Epatopatia”.
Pertanto, la ricorrente risulta essere stato messa a conoscenza del danno
(patologia epatica) quanto meno sin dal Gennaio 2006.
La domanda amministrativa è stata proposta una prima volta in data
3/11/2008, ma poi non risulta più coltivata, e successivamente una nuova domanda è stata proposta in data 13/12/2016 e quindi a distanza di oltre 8 anni dalla prima domanda amministrativa (vedasi domande allegate al ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti e considerato quanto dedotto dall'istante, la domanda amministrativa del 13/12/20216 finalizzata ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 della Legge n. 210 del 1992 è da ritenersi intempestiva, in quanto dalla documentazione in atti emerge come la ricorrente fosse a conoscenza della malattia e della sua “probabile” derivazione etiologica sin dal Gennaio 2006, con la conseguenza che la ricorrente deve essere dichiarata decaduta dal diritto ad ottenere l'indennizzo.
Stante il carattere preliminare della questione trattata, appare equo compensare
5 tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
.
[...]
Rigetta il ricorso, stante la decadenza della ricorrente dal diritto all'indennizzo.
Spese compensate
Lecce, li 16/5/2025 – 10/6/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
6