Art. 1.
I contratti indicati nell' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita' nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1950, la proroga di cui ai comma precedente puo' essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.
I contratti indicati nell' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita' nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1950, la proroga di cui ai comma precedente puo' essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.