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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona EL Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13715/21 R.G., promossa da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, c.f. , c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
e c.f. , tutti C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in NO, Corso Marconi n. 10, presso e nello studio degli avv.ti Mario Napoli, Sabrina Mautino e Marco Di Lorenzo, che li rappresentano e difendono per procura speciale alle liti 12.3.2021 (i primi tre) e 11.6.2021 (gli altri) su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI -
-
contro
-
c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._7 Parte_6
, , c.f. , C.F._8 Parte_7 CodiceFiscale_9 [...]
, c.f. e , c.f. tutti Pt_8 C.F._10 Parte_9 C.F._11
elettivamente domiciliati in NO, Via Perrone n. 14, presso e nello studio degli avv.ti
Carlo Boetti Villanis Audifredi e Ottavio Tosco, che li rappresentano e difendono per ELeghe 10.11.2021 in calce in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo depositate in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni
pagina 1 di 34 Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, 1) pregiudizialmente e con efficacia di giudicato, previa se EL caso (e nella non creduta ipotesi in cui le prove documentali illustrate in atti dagli attori non siano ritenute sufficienti) ammissione ELla prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. EL 16 febbraio 2022 sub capi da a) a w) con i testi ivi indicati, nonché, nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova avversari, ammissione ELla prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. EL 7 marzo 2022 con i testi ivi indicati (punto 7, pag. 11 di tale atto),
- accertare e dichiarare la pertinenzialità ELle aree dei terreni ELl'ente urbano come individuate dagli attori in atti (aree rosse e verdi EL doc. 21 in atti);
- in subordine, accertare e dichiarare il possesso esclusivo ininterrotto ultradecennale (e comunque ultraventennale) e, dunque, accertare e dichiarare l'usucapione ELle predette aree da parte dei signori e (aree rosse) e e Pt_3 Parte_2 Pt_5
(aree verdi); accertare e dichiarare il compossesso ininterrotto Parte_5
ultradecennale (e comunque ultraventennale) e dunque accertare e dichiarare l'usucapione ELla proprietà in comunione pro indiviso (con la signora CP_1
) ELle ulteriori aree ELl'ente urbano (ulteriori rispetto a quelle rosse e verdi) da
[...]
parte dei signori e;
Parte_1 Parte_4
- in ogni caso rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande dei convenuti volte (i) all'accertamento ELla asserita proprietà esclusiva in comunione pro indiviso nella misura ELla quota di ¼ cadauno, dei Siggri Parte_6 Parte_7
e EL terreno identificato al Catasto Terreni EL
[...] Parte_8 Parte_6
Comune di NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 84 e (ii) all'accertamento ELla proprietà esclusiva in comunione pro indiviso EL terreno identificato al Catasto Terreni EL Comune di NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 85, dei Siggri e Parte_6 Parte_7 Parte_8
(IG , (IG ) Parte_9 Pt_6 Parte_2 Parte_3 Pt_2 [...]
, ( ) nella misura rispettivamente EL Parte_5 Parte_5 Parte_10
46% in favore dei IG EL 42% in favore dei figli e EL 12% in favore Pt_6 Pt_5
dei ; Parte_11
pagina 2 di 34 2) disporre lo scioglimento ELla comunione esistente tra i signori , Parte_4
e dei Beni in Comunione Ordinaria (come Parte_1 Controparte_1 definiti e precisati alle pagine 3 e 4 ELl'atto di citazione) e dei Beni Ereditari (come precisati alle pagine 3, 4, e 5 ELl'atto di citazione - con l'esclusione dei beni siti in
NO, Alassio e Borgofranco di Ivrea indicati nella nota a piè di pagina(1) in quanto alienati e non facenti più parte ELla massa - e come risultanti dalle statuizioni pregiudiziali di cui sopra) e, per l'effetto, procedere all'assegnazione dei beni secondo il progetto di divisione che verrà determinato in corso di causa ex art. 789 c.p.c. tenendo conto dei principi e ELle richieste enunciati in atto di citazione, oltre che dei progetti di divisione prodotti sub docc. 26 (e i particolari di cui ai docc. 27 e 28) e 29 (ed i particolari di cui ai docc. 30 e 31); in via istruttoria con riferimento alla domanda di divisione:
- ammettersi, ove ritenuta necessaria, la prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 6 c.p.c. EL 16 febbraio 2022 sub capi da x) ad aa) di cui al paragrafo 26 con i testi ivi indicati,
- disporre la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata specificamente a:
. tentare la conciliazione ELle parti affinché sia trovato un progetto divisionale che soddisfi gli interessi di tutte le parti in causa;
. descrivere i beni immobili oggetto di divisione;
. descrivere le aree immediatamente circostanti ai fabbricati donati ai NI e Pt_2
, di cui costoro hanno chiesto accertarsi la pertinenzialità ai fabbricati loro Pt_5
donati dai nonni;
. verificata la comoda divisibilità in natura di tutto ciò che è esterno alle suddette pertinenze, predisporre il progetto di divisione con la formazione dei relativi lotti tenendo conto: dei principi enunciati al paragrafo VII ELl'atto di citazione ed al paragrafo IV ELla seconda memoria istruttoria degli attori;
ELle proposte di progetti di divisione prodotti dagli attori con l'atto di citazione;
indicando, se EL caso, (i) rispetto a quali unità immobiliari sarebbe necessario provvedere al frazionamento, oltre che, (ii) gli eventuali diritti reali di servitù, oneri, pesi, e quant'altro dovesse occorrere per separare e rendere autonome le une dalle altre le abitazioni insistenti nel medesimo comprensorio di strada pagina 3 di 34 comunale di PE 121, con eventuali conguagli in denaro rispetto agli altri beni oggetto di divisione. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari EL giudizio.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così provvedere In via preliminare, rilevata la nullità ELla citazione per indeterminatezza, per i motivi di cui alle precedenti difese, fissare, ai sensi ELl'art. 164 comma quinto cpc, un termine per la integrazione ELla stessa;
disporre inoltre, se ritenuta opportuna, l'integrazione EL contraddittorio nei confronti dei Sigg.ri Parte_12
e NEL MERITO
[...] Parte_13 Parte_14
- accertare e dichiarare che il terreno identificato al Catasto Terreni EL Comune di
NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 84, è di proprietà esclusiva, in comunione pro indiviso nella misura ELla quota di ¼ cadauno, dei Sig.ri
[...]
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_6
- accertare e dichiarare che il terreno identificato al Catasto Terreni EL Comune di
NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 85, è di proprietà esclusiva, in comunione pro indiviso, dei Sig.ri Parte_6 Parte_7
e (IG , (IG Parte_8 Parte_9 Pt_6 Parte_2 Parte_3
) , ( ) nella misura Pt_2 Parte_5 Parte_5 Parte_10
rispettivamente EL 46% in favore dei EL 42% in favore dei e Parte_15 Parte_10
EL 12% in favore dei . Parte_11
- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda attorea di declaratoria di pertinenzialità ELle aree dei terreni ELl'ente urbano come individuate dagli attori in atti
(aree rosse e verdi EL doc. 21 attoreo);
- Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, le avversarie domande di usucapione tutte proposte dagli attori;
- disporre la esclusione, dalla presente divisione, dei terreni di cui ai mappali 84 ed 85 EL Foglio 1360, sopra citati, per le ragioni di cui alle precedenti difese.
- Ferme restando le esclusioni predette, disporre lo scioglimento ELla comunione esistente tra i signori , e Parte_4 Parte_1 [...]
e dei Beni Ereditari, e per l'effetto procedere Controparte_2 all'assegnazione dei beni secondo il progetto di divisione che verrà determinato in corso pagina 4 di 34 di causa ex art. 789 c.p.c., senza tenere in alcun conto, per le ragioni esposte sopra, ELle proposte divisionali attoree, e con riserva di formulare progetto di divisione all'esito ELla esatta determinazione, ad opera di questo Ill.mo Tribunale, ELle proprietà oggetto di divisione (e di quelle invece ad essa escluse per le ragioni di cui sopra).
- Con vittoria di spese, diritti, ed onorari …
In via istruttoria … (cfr. note scritte 7.1.2025).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori , e , , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno promosso il presente giudizio in relazione alla
[...] Parte_5
controversia insorta tra i fratelli , e , figli di Parte_1 Parte_4 Controparte_1
e , relativamente ai beni immobili per una prima maggior CP_3 CP_4
parte in comunione ereditaria tra i tre fratelli per successione legittima dei genitori e per una seconda minor parte in comunione ordinaria sempre tra le stesse parti: essi hanno quindi precisato di chiedere la predisposizione di un progetto divisionale (e quindi di ottenere lo scioglimento ELla comunione) avente ad oggetto entrambe le masse, con la formazione di tre lotti da assegnare a ciascuno dei condividenti, ed hanno ritenuto opportuna la partecipazione al giudizio dei rispettivi figli ( e figli di Pt_2 Parte_3
, e figli di , Parte_1 Pt_5 Parte_5 Parte_4
, , e figli di ). Parte_6 Parte_7 Pt_3 Parte_8 Controparte_1
Gli attori hanno esposto quanto segue in ordine alla individuazione dei beni oggetto di divisione e alle parti EL presente giudizio:
. con riferimento ai beni in comunione ordinaria, la situazione di contitolarità esiste su due appartamenti ed un'autorimessa siti in NO, Corso Massimo d'Azeglio n. 109, i primi derivanti dalla divisione di un precedente unico appartamento pervenuto ai fratelli in virtù di scrittura di compravendita 16.6.1973 (registrata il 29.11.1982 e poi regolarizzata per la trascrizione con rogito Notaio 24.3.1999 rep. 214265), la Per_1
seconda pervenuta ai condividenti in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio
30.10.1991 rep. 195498; Per_1
. i beni ereditari (di cui alle dichiarazioni relative alla successione materna e a quella integrativa EL padre) sono in particolare i terreni costituenti un ampio compendio immobiliare sito nella zona collinare di NO (strada di PE, nn. 119, 121, 121 bis), i pagina 5 di 34 terreni posti nelle vicinanze in strada Val San Martino Superiore, un alloggio in Alassio, un monolocale in NO Piazza Albarello 2, un terreno sito nel comune di Frabosa
Soprana, altre minute unità immobiliare (singole cantine, piccoli appezzamenti di terreno e altro) site in NO e in Borgofranco di Ivrea, e sempre in tale comune una unità di un certo pregio (cd. ); Per_2
. e , e , , , e Pt_2 Parte_3 Pt_5 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_3
sono proprietari dei fabbricati e ELle relative pertinenze insistenti nel Parte_8
compendio di ST di PE n. 119, 121 e 121 bis, in quanto loro pervenuti direttamente dai nonni, e , con atti di donazione;
CP_3 CP_4
. oggetto ELlo scioglimento ELla comunione ereditaria è pertanto detto compendio immobiliare, al netto dei fabbricati donati dai nonni ai NI e ELle relative pertinenze, fabbricati e pertinenze la cui prossimità al compendio da dividere è causa ELla controversia insorta tra le parti, avendo la convenuta e i di lei figli avanzato pretese proprietarie esclusive anche su porzioni di terreno che non sono in proprietà esclusiva dei convenuti, ciò con riferimento al mapp. 84 EL foglio 1360, donde la ritenuta necessità di un coinvolgimento nel giudizio anche dei figli dei condividenti, al fine di fare chiarezza su quali porzioni EL compendio di ST di PE siano pertinenza dei fabbricati degli uni e degli altri, e su quali si sia invece costituita la comunione ereditaria.
Ancora, gli attori hanno spiegato che i convenuti sostengono di essere proprietari esclusivi ELl'area contraddistinta a Catasto Terreno al fg. n. 1360 mapp. 84 in quanto
'graffata' a catasto all'immobile donato dai nonni ai figli di , tesi Controparte_1
fortemente contestata da parte attrice: secondo la prospettazione attorea i nonni donanti, in tutti gli atti di donazione, hanno trasferito ai donatari la nuda proprietà di
'fabbricati', senza alcuna indicazione (in tutti e ciascuno degli atti) di trasferimento di nuda proprietà di porzioni di terreno, e senza menzionare il mappale 84 EL catasto terreni (menzionandosi il mappale 93 EL foglio 140 per individuare i fabbricati oggetto di donazione come censiti al catasto fabbricati).
Gli attori hanno pertanto sostenuto che i terreni circostanti i fabbricati sono rimasti in piena proprietà ai donanti, come testimoniato dalla dizione degli atti di donazione ed anche confermato dalla indicazione ELle coerenze (“coerenti: restante proprietà dei donanti a tutti i lati”): coerenze evidentemente diverse da quelle da indicarsi nel caso di pagina 6 di 34 trasferimento ai NI - insieme alla nuda proprietà dei fabbricati - anche ELla Pt_6
nuda proprietà dei terreni circostanti, in considerazione ELle precedenti donazioni eseguite il 5 giugno (dunque coerenti avrebbero dovuto essere non già i 'donanti a tutti i lati', bensì ad un lato gli altri donatari e , e Pt_5 Parte_5 Pt_2 [...]
, ad un altro lato la strada comunale di PE). Pt_3
Parte attrice ha poi insistito sulle previsioni degli atti di donazione: in particolare, in essi la particella di riferimento ELl'area su cui insistono i fabbricati donati porta un unico numero, n. 93 foglio 140 NCEU (ed i fabbricati sono identificati con i subalterni); coerenti sono sempre e soltanto i donanti a tutti i lati, dovendosi ritenere la irrilevanza ELla cd.
'graffatura' invocata dai convenuti;
a tal proposito hanno sostenuto che i coniugi
, avendo intenzione di trasferire ai NI la nuda proprietà dei fabbricati, Persona_3
ebbero cura di enucleare dai vasti terreni circostanti i fabbricati oggetto di donazione una minor (ma sempre ampia) zona di terreni mutandone la destinazione (ai fini fiscali e catastali – con denuncia di cambiamento ELlo stato dei terreni protocollo n. 5404 EL 9 luglio 1992), creando un unico mappale qualificato al catasto terreni come ente urbano.
Gli elementi tutti sopra indicati, secondo la tesi attorea, sono tali da rendere evidente la volontà dei nonni di donare ai NI la nuda proprietà dei fabbricati, mantenendo la proprietà dei terreni, confidando che le tre famiglie (e così anche i tre gruppi di NI) avrebbero continuato a vivere nel compendio immobiliare di ST PE 119, 121 e
121bis, e ciò senza privilegiare alcuni NI (i figli di ) rispetto agli altri con CP_1
l'attribuire solo ai primi una porzione consistente ELl'ente urbano su cui insistono i fabbricati: al riguardo, gli attori hanno aggiunto che tutti gli oneri di manutenzione ELl'ente urbano sono stati sempre sostenuti dalla sig.ra e poi in misura paritetica CP_4
tra i tre condividenti (così gli oneri EL custode, le spese di potatura dei viali di accesso alla proprietà, le spese di sostituzione ELle piante).
Gli attori hanno poi evidenziato altre due questioni pregiudiziali: l'una riguardante l'individuazione ELle pertinenze;
poiché gli atti di donazione recitano che con i fabbricati sono trasferite anche le pertinenze, hanno provveduto quindi a descrivere quelle che ritengono essere pertinenze dei fabbricati di proprietà esclusiva di e Pt_2 [...]
, nonché di e . Pt_3 Pt_5 Parte_5
pagina 7 di 34 L'altra, subordinata, questione pregiudiziale è stata posta dagli attori per l'ipotesi in cui i convenuti insistano nella tesi secondo cui i terreni corrispondenti al fg. 1360 mapp. 84 sono stati trasferiti dai donanti ai soli NI per tale ipotesi essi hanno svolto Pt_6
domanda subordinata di usucapione, con riferimento tanto al mappale 84 quanto al mappale 85: hanno osservano che i terreni che i cugini e indicano Pt_2 Pt_5
come pertinenza dei fabbricati loro donati (individuate rispettivamente in rosso e in verde nella planimetria inserita in citazione) sono stati da loro ininterrottamente posseduti in via esclusiva quantomeno a far tempo dagli atti di donazione e dunque per un periodo ininterrotto ultradecennale, mentre gli altri terreni dei mappali 84 e 85 (che essi non considerano come pertinenze dei fabbricati loro donati) sono stati ininterrottamente composseduti dalle tre famiglie (in quanto pacificamente ritenute aree comuni EL compendio immobiliare) per un periodo ultradecennale e comunque ultraventennale dopo le donazioni che secondo i convenuti avrebbero trasferito quantomeno il mappale 84 ai soli NI hanno pertanto ritenuto, in forza di tale Pt_6
situazione di possesso esclusivo e di tale compossesso, di vantare un diritto di proprietà esclusiva sulle aree ritenute loro pertinenze (sussistendo corpus ed anumis possidendi)
e di includere nel progetto divisionale quelle parti ELl'ente urbano non oggetto di possesso esclusivo, avendo acquisito la comproprietà in comunione pro indiviso ELle restanti aree EL mappale 84 e 85.
Gli attori hanno infine proposto alcune indicazioni ai fini ELlo scioglimento ELla comunione, ereditaria ed ordinaria, e predisposto progetti divisionali dei terreni e degli altri beni, ed hanno concluso chiedendo l'accertamento ELla pertinenzialità dei terreni indicati, in subordine l'accertamento ELl'intervenuta usucapione ELle predette aree (nei termini sopra descritti) e quindi lo scioglimento ELle comunioni.
, , , e si Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Pt_3 Parte_8
sono costituiti in giudizio, eccependo la nullità ELla citazione per indeterminatezza ELla domanda attorea e svolgendo nel merito le seguenti difese.
Con riferimento alla questione relativa alla rivendicazione, da parte dei convenuti
(rectius dei fratelli dei mappali 84 e 85 EL Foglio 1360, essi hanno precisato di Pt_6
ritenere la loro proprietà esclusiva solo in relazione alla particella 84, in quanto riferibile esclusivamente agli immobili loro donati, costituenti fabbricato unico cui è graffata la pagina 8 di 34 particella 84, mentre quanto al mappale 85 trattasi di ente urbano su cui insistono i fabbricati donati dai nonni ai NI e quindi di proprietà comune ai predetti in proporzione alla dimensione degli immobili di rispettiva proprietà (46% in favore dei fratelli 42% in favore dei fratelli e 12% in favore dei figli di Pt_6 Per_4 Parte_4
): hanno pertanto contestato che le particelle 84 e 85 costituiscano Ente
[...]
Urbano Unico in quanto circostanza smentita dai documenti EL 1992 allorquando i due enti urbani furono costituiti, unificando le particelle prima censite al catasto terreni nell'ente urbano 84 e trasformando la particella 42a in ente urbano con l'attribuzione da parte ELl'ufficio EL n. 84, ente urbano collegato all'unico fabbricato che vi sorge, di proprietà dei fratelli Pt_6
I convenuti, poi, hanno sottolineato la natura pertinenziale EL terreno di cui alla particella 84 all'immobile donato agli soccorrendo non solo la presunzione Pt_6
ELl'art. 818 c.c. ma anche il fatto che tale terreno non solo è funzionale ontologicamente, in via esclusiva, all'immobile, ma è anche sempre stato considerato ed utilizzato come tale dai donanti e dai donatari, i quali hanno altresì ricevuto in donazione la cappella sorgente su mappale confinante l'angolo esterno verso sud est ELla particella 84, particella nella quale sono altresì compresi il viale di accesso alla cappella ed il sagrato;
hanno ritenuto irrilevante la mancata indicazione ELla particella negli atti di donazione come anche la distinzione, operata da controparte, tra catasto fabbricati e catasto terreni, osservando che l'attribuzione effettuata dai donanti - prima ELla donazione - ELla qualifica di ente urbano alle particelle 84 ed 85 dimostra inequivocabilmente la volontà degli stessi di asservire funzionalmente tali terreni agli immobili su di essi insistenti (diversamente avrebbero dovuto procedere allo stralcio dei terreni, assegnando una diversa qualificazione alle rispettive parcelle).
Essi hanno parimenti valutato privo di pregio il riferimento alle coerenze indicate negli atti di donazione, sostenendo trattarsi di mero refuso in sede di redazione degli atti
(redatti dal rogante nello stesso momento e formalizzati in due successive sedute, facendo sempre riferimento alla situazione originaria), come anche la tesi attorea ELla irrilevanza EL dato catastale: hanno insistito nell'affermare che il fatto che i donanti abbiano creato nel 1992 evidenzia la volontà di chiarire anche a livello Parte_16
catastale una pertinenzialità in essere, ovvero tenere insieme la casa padronale, i suoi pagina 9 di 34 giardini, la cappella, il selciato ed i terreni compresi tra casa e cappella (ed invero nelle dichiarazioni di successione ex adverso depositate non v'è traccia ELle particelle 84 e
85, essendo gli attori consapevoli che esse non erano cadute in successione).
Ancora, parte convenuta ha replicato alla prospettazione di una disparità di trattamento tra famiglie - per l'ipotesi di accoglimento ELla propria tesi (quanto al mappale 84) - evidenziando come non solo non sussista un <>, ma anche come la scelta dei nonni era pienamente equa se guardata con riferimento non ai nuclei famigliari ma ai singoli NI, essendo quattro gli due i e due i Pt_6 Pt_2
, ed essendo intenzione dei nonni che ciascun nipote avesse una parte di pari Pt_5
valore EL patrimonio immobiliare (tanto che a causa ELle lamentele ELla figlia in ordine alla situazione creatasi in ST PE, la NN aveva Parte_1
convinto l'altra figlia a cedere ai fratelli i suoi diritti di proprietà su un alloggio in Piazza
Solferino); ha poi precisato che la donante aveva sostenuto gli oneri in quanto usufruttuaria e successivamente al suo decesso sono state sostenute congiuntamente le spese per le sole parti effettivamente in comunione, non in relazione ai lavori relativi agli (ed invero la manutenzione relativa alla particella 84 era stata sempre Parte_16
effettuata esclusivamente dai convenuti che ne hanno sostenuto da soli i relativi costi).
Ritenute pertanto le particelle 84 e 85 non oggetto di divisione, essendo la prima di proprietà esclusiva dei fratelli la seconda in comunione tra i cugini, i convenuti Pt_6
hanno poi contestato il vincolo di pertinenzialità invocato dagli attori e la descrizione ELle pertinenze da loro effettuata, in quanto ritenuta un tentativo di superare il dato fattuale relativo all'attribuzione ELle particella 84 in via esclusiva ai fratelli ELla Pt_6
particella 85 pro quota a tutti gli otto NI;
si sono poi opposti alla domanda di usucapione svolta dagli attori, non solo evidenziando la contraddittorietà nelle relative allegazioni - tali da non comprendere chi avesse posseduto cosa e da quando, ma soprattutto ritenendo dirimente il fatto che avendo la NN posseduto come usufruttuaria sino al 2017, pacificamente era da escludersi qualsiasi usucapione per mancato decorso EL termine di legge: hanno comunque contestato tutte le allegazioni avversarie sul possesso, ritenendo in sintesi non configurabile alcuna usucapione, e si sono infine opposti al progetto di divisione proposto dagli attori, ritenuto non congruo quanto ai terreni ed errato quanto all'ente urbano per le ragioni tutte esposte con pagina 10 di 34 riferimento all'ente urbano 85 (secondo la tesi di parte convenuta in comunione tra i cugini) e alla particella 84 (di proprietà esclusiva degli;
hanno pertanto assunto Pt_6
le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ritenuta la necessità di accertare preliminarmente l'esatta composizione ELla massa ereditaria con riferimento al compendio sito in NO, ST PE n. 119, 121 e 121 bis nonché l'oggetto ELle donazioni, è stata fissata udienza di precisazione ELle conclusioni;
rimessa la causa in istruttoria e disposta CTU per individuare le aree funzionalmente collegate agli immobili di proprietà dei NI da definirsi pertinenze, sostituito il Giudice titolare a seguito di concorso interno ordinario, è stata fissata udienza di comparizione ELle parti e EL CTU al fine di chiarire l'incarico conferito al tecnico nominato dal Giudice, e ciò a seguito ELle incomprensioni sorte nel corso ELle operazioni peritali e ELle istanze formulate dalle parti.
Quindi, precisato il contenuto ELl'incarico peritale con riferimento al quesito 2, depositata la CTU, all'esito ELl'udienza di disamina, permanendo le contestazioni in ordine alla individuazione ELle cd. pertinenze e quindi all'oggetto ELla massa ereditaria,
è stata fissata udienza per la precisazione ELle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: viste le note scritte depositate dalle parti, sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
Oggetto EL presente giudizio è lo scioglimento ELla comunione ereditaria – e in parte ordinaria – esistente tra i fratelli , e , per Parte_1 CP_1 Parte_4 successione legittima dei genitori, e : nell'ambito EL CP_3 Controparte_4
compendio ereditario sono compresi i terreni siti nel complesso immobiliare di NO,
ST PE n. 119-121-121 bis, all'interno EL quale insistono i fabbricati di proprietà esclusiva dei figli dei coeredi, in forza ELle donazioni poste in essere dai nonni in favore dei NI.
Proprio in considerazione di tali donazioni vi è contestazione tra le parti in ordine all'esatta consistenza ELla comunione ereditaria: in particolare, risulta contestata tra i coeredi l'inclusione o meno - nella massa ereditaria oggetto di divisione - ELle particelle pagina 11 di 34 censite al Foglio 1360 n. 84 e 85, essendo, parimenti, contestato l'oggetto ELle donazioni in favore dei NI con riferimento alle ritenute (da parte degli attori)
“pertinenze” dei fabbricati donati.
Per tali motivi, ovvero in ragione di tali contestazioni, occorrendo accertare preliminarmente – rispetto alle operazioni divisionali - l'esatta composizione ELla massa ereditaria con riferimento al compendio sito in NO, ST PE n. 119, 121 e 121 bis, e quindi accertare l'oggetto ELle donazioni poste in essere dai de cuius (per poi predisporre un progetto di divisione coerente), è stata disposta CTU al fine (in sintesi) di descrivere lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai mappali 84 e 85, ed individuare quali aree, insistenti su tali mappali, possano ritenersi pertinenze degli immobili in quanto funzionalmente collegate ai fabbricati di proprietà dei NI;
all'esito, permanendo le contestazioni tra le parti in ordine alla composizione ELla comunione ereditaria, è stata fissata udienza di precisazione ELle conclusioni.
Prima di procedere nella disamina ELle questioni oggetto ELla presente decisione, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
Con riferimento all'eccezione di nullità ELl'atto di citazione (ribadita dai convenuti nelle proprie conclusioni), rileva richiamare l'insegnamento ELla Suprema Corte secondo cui
“La nullità ELl'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi ELl'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, EL contenuto complessivo ELl'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo EL requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, ELla natura ELl'oggetto e ELle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. n. 1681/15 e Cass. n.
2912/19): nel caso di specie le pertinenze 'rivendicate' sono state chiaramente identificate dagli attori, inserendo nell'atto di citazione la planimetria e la documentazione fotografica inerente, con la chiara indicazione dei mappali su cui insistono (ovvero le particelle 84 e 85) e le relative didascalie (cfr. pag. 18); i convenuti, poi, hanno svolto nel merito le proprie difese (cfr. par. 3 comparsa costituzione), motivando le contestazioni alla tesi attorea in ordine al 'vincolo di pertinenzialità invocato dagli attori in relazione alle porzioni dagli stessi evidenziate' (cfr. pag. 15 e ss. comparsa).
pagina 12 di 34 Quanto poi all'asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei consorti dei tre coeredi (ovvero dei fratelli , e – cfr. Parte_1 Parte_4 Controparte_1
pag. 21 comparsa), non se ne ravvisano i presupposti: le conclusioni assunte, in subordine, dagli attori concernono l'accertamento ELl'intervenuta usucapione ELle aree
- indicate come pertinenze degli immobili loro donati - da parte dei donatari e Pt_3
, e , nonché ELl'usucapione ELla “proprietà in Parte_2 Pt_5 Parte_5 comunione pro indiviso (con la signora )” ELle ulteriori aree (rispetto Controparte_1
a quelle ritenute pertinenze dei fabbricati donati) “da parte dei signori e Parte_1
”, dunque senza alcun riferimento 'anche agli altri membri ELle Parte_4
famiglie'.
*************
1. L'oggetto degli atti di donazione dei nonni e in favore dei CP_3 CP_4
NI con particolare riferimento ai mappali 84 e 85
Prima di esaminare gli atti di donazione compiuti dai nonni in favore degli otto NI (i fratelli figli di , i fratelli figli di , i Pt_2 Parte_1 Pt_5 Parte_4
fratelli figli di ), appare opportuno puntualizzare quanto Pt_6 Controparte_1
segue.
Come noto, nell'interpretare il contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale ELle parole e ELle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c., occorrendo quindi “indagare quale sia stata la comune intenzione ELle parti e non limitarsi al senso letterale ELle parole” (art. 1362 c.c.), interpretare le clausole “le une per mezzo ELle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso ELl'atto” (art. 1363 c.c.), ed applicare il criterio secondo cui “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare” (art. 1364 c.c.): “A norma ELl'art. 1362
c.c., il dato testuale EL contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini ELla ricostruzione ELla volontà ELle parti, giacché il significato ELle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine EL processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale ELle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di
pagina 13 di 34 per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo ELle parti;
ne consegue che l'interpretazione EL contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi EL testo, di ricostruire in base ad essa
l'intenzione ELle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni EL contratto e con la condotta ELle parti medesime” (cfr. Cass. n.
32786/22).
Quanto alla nozione di 'pertinenza' ex art. 817 c.c., l'accertamento EL rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l'esistenza “di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione EL bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione ELla res al servizio o all'ornamento EL bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni” (cfr. Cass. n. 30039/22); ancora, “per potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti ed autonomi, è necessario che il proprietario ELla cosa principale abbia la piena disponibilità anche ELla cosa accessoria e che la destinazione pertinenziale, specie quando essa derivi da un atto non negoziale, sia attuale ed effettiva (e non meramente potenziale) e possa essere fatta risalire ad un comportamento oggettivamente valutabile che destini l'una cosa al servizio o all'ornamento ELl'altra, postulando, peraltro, il vincolo anche l'esclusività ELla funzione accessoria ELl'un bene rispetto all'altro. Pertanto, ove tale requisito manchi ed il bene accessorio sia adibito contemporaneamente a servizio di diversi beni appartenenti a soggetti differenti non si configura una pertinenza, ma un caso di proprietà comune EL bene accessorio, ovvero un caso di servitù imposta su di esso” (v. Cass. n. 14559/04 e
Cass. n. 27302/13).
Vengono dunque in esame gli atti di donazione disposti dai nonni in favore dei Pt_5
NI, figli dei loro tre figli , e . Parte_1 Parte_4 CP_1
Con atti di donazione 5.6.1998 (rogito Notaio , rep. n. 213263 e rep. n. Per_1
213264), e hanno donato ai NI e CP_3 CP_4 Controparte_5
“la quota di 1/2 in nuda proprietà riservandosi gli stessi l'usufrutto vita Parte_3
pagina 14 di 34 natural durante con diritto di accrescimento reciproco degli immobili di cui infra, siti in
Comune di NO, ST di PE n. 121 e precisamente ...”; segue la descrizione EL
“fabbricato ad uso civile abitazione” oggetto ELla donazione, ELla sua composizione e dei relativi dati catastali, ovvero NCEU foglio 140, n. 93, subalterni 20, 11, 12 e 7; per ciascuna unità vengono indicate le coerenze, ovvero “restante proprietà dei donanti a tutti i lati”, e si dispone che “I locali suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”.
Con atti di donazione 5.6.1998 (rogito Notaio , rep. n. 213265 e n. Per_1
213266), e hanno donato ai NI e CP_3 CP_4 Parte_5
“la quota di 1/2 in nuda proprietà riservandosi gli stessi l'usufrutto vita Parte_5
natural durante con diritto di accrescimento reciproco degli immobili di cui infra, siti in
Comune di NO, ST di PE n. 121 e precisamente ...”; segue quindi la descrizione dei “fabbricato ad uso civile abitazione” oggetto ELla donazione, ELla sua composizione e dei relativi dati catastali, ovvero NCEU foglio 140, n. 93, subalterni 4, 5,
16, 15, 10, 13 e 14; per ciascuna unità vengono indicate le coerenze, ovvero – sempre -
“restante proprietà dei donanti a tutti i lati”, e si prevede che “I locali suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”.
Con atti di donazione 12.6.1998 (rogito Notaio , rep. n. 213293, 213294, Per_1
213295 e 213296), e hanno donato ai NI , CP_3 CP_4 Parte_6
, e “la quota di 1/4 in nuda proprietà riservandosi gli Parte_7 Pt_8 Parte_9
stessi l'usufrutto vita natural durante con diritto di accrescimento reciproco degli immobili di cui infra, siti in Comune di NO, ST di PE n. 121 e precisamente ...”; segue la descrizione EL “fabbricato ad uso civile abitazione” oggetto ELla donazione, ELla sua composizione e dei relativi dati catastali, ovvero NCEU foglio 140, n. 93, subalterni 18,
19, n. B (cappella privata) e sub 17; per ciascuna unità vengono indicate le coerenze, ovvero – sempre - “restante proprietà dei donanti a tutti i lati”, ed ancora è inserita la clausola in forza ELla quale “I locali suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di
pagina 15 di 34 diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”.
Alcuni elementi letterali/testuali sono da evidenziare.
In primo luogo, gli immobili oggetto di donazione, per le quote di nuda proprietà rispettivamente indicate, sono fabbricati censiti al N.C.E.U, come tali sono descritti negli atti di donazione, in cui non sono mai indicati i terreni censiti al FG. 1360 mappali 84 e
85 all'epoca già esistenti con tali identificativi (in forza ELla denuncia di cambiamento EL 1992 su cui si tornerà più avanti): più precisamente, tali mappali non risultano espressamente riportati, descritti o inseriti negli atti di donazione in favore dei NI redatti sette giorni dopo rispetto a quelli in favore degli altri quattro NI), atti in Pt_6
cui invece rimane il 'generico' richiamo alle pertinenze (di cui alla clausola sopra riportata).
Un altro elemento concerne l'indicazione ELle coerenze degli immobili oggetto degli atti di donazione, recanti – come già detto - la medesima data quelli in favore dei NI
e dei NI , di una settimana successiva quelli in favore dei NI Pt_2 Pt_5
Pt_6
Per ciascuna ELle unità donate le coerenze sono sempre indicate con la medesima descrizione, ovvero “restante proprietà dei donanti a tutti i lati” e ciò anche negli atti di donazione a favore dei NI stipulati dal medesimo notaio rogante ma una Pt_6
settimana dopo rispetto a quelli in favore degli altri NI, e quindi rispetto alla
'variazione' intervenuta in forza dei precedenti atti di donazione.
Ora, esaminando la mappa EL compendio immobiliare di ST EL PE (si veda ad esempio la foto 37 allegata alla relazione peritale EL maggio 2024), appare evidente come effettivamente i singoli fabbricati sono tutti circondati dai terreni costituenti i mappali 84 e 85, tale essendo (dunque) la “restante proprietà dei donanti a tutti i lati”.
Rileva poi sottolineare l'importanza che assume l'indicazione ELle coerenze nella descrizione degli immobili: per giurisprudenza costante, “ai fini ELl'individuazione ELl'immobile oggetto EL contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo EL titolo ed ai confini indicati nell'atto, dovendo gli estremi di identificazione catastale essere piuttosto integrati con l'indicazione ELle cosiddette coerenze, costituite dagli esatti confini perimetrali EL bene, ad eccezione
pagina 16 di 34 solamente EL caso in cui le parti abbiano fatto esclusivo riferimento ai dati catastali per descrivere l'immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini EL bene
(Cass. n. 3996 EL 2017; n. 817 EL 2014; n. 7138 EL 1990; n. 3398 EL 1984)” (cfr.
Cass. n. 21103/23).
Occorre a questo punto esaminare le risultanze ELla CTU disposta in corso di causa.
Al CTU è stato chiesto, innanzitutto, di descrivere lo stato dei luoghi con particolare riferimenti ai mappali 84 e 85, “precisando se gli stessi presentino graffature riferibili, quantomeno in parte, agli immobili oggetto di donazione, ricostruendo – anche alla luce ELla documentazione prodotta dalle parti e ELle relazioni tecniche di parte attrice – le modifiche e le trasformazioni catastali e di destinazione, che abbiano interessato i mappali in oggetto prima e dopo gli atti di donazione”.
La formulazione EL quesito appena riportato è conseguenza ELle diverse prospettazioni ELle parti in ordine alla identificazione catastale ELle aree di cui si tratta: secondo il perito attoreo, il cambiamento catastale, intervenuto nel 1992, avrebbe portato all'unificazione EL mappale 84 con l'adiacente mappale 85 “avendosi così un unico mappale in coerenza con quanto risulta al catasto fabbricati, ove gli edifici oggetto ELle donazioni sono rappresentati tutti su un'unica area circostante individuata con il solo mappale 93 EL foglio 140 NCEU”, mappale per l'appunto richiamato negli atti di donazione;
tale tesi – ovvero il fatto che le particelle 84 e 85 sarebbero divenute Ente
Urbano Unico – è fortemente contestata dai convenuti, secondo cui esistono due enti urbani, il mappale 84 collegato e pertinenziale all'unico fabbricato che vi sorge, di proprietà dei NI rapporto pertinenziale reso evidente dalla graffatura Pt_6
risultante dalla mappa catastale, e il mappale 85 su cui invece insistono diversi fabbricati, oggetto di donazione (per la nuda proprietà) e (ora) di proprietà dei figli dei tre fratelli . Pt_5
Ebbene, il CTU ha descritto i principali avvenimenti che hanno interessato i terreni oggetto ELl'incarico ricevuto (censiti al CT al FG. 1360 mappale 84, Ente Urbano di
6810 mq, Foglio 1360 mappale 85, Ente Urbano di 9.175 mq) secondo un'analisi cronologia, a far data dalla Mappa Catasto Terreni e Mappa Catasto Fabbricati valide sino al 1985-1989, descrivendo quindi quanto risultante dalla Mappa Catasto Terreni
pagina 17 di 34 valida fino al 1989, soffermandosi poi sulla “Denuncia di cambiamento al Catasto
Terreni n. 5404” EL 1992 rilevante “in quanto ha generato i mappali n. 84 ed 85 oggetto di causa”, sulla “Denuncia di cambiamento al Catasto Terreni protocollo n. 32412” presentata nel 1995 a seguito di ampliamento EL fabbricato ad est EL complesso di proprietà e , ampliamento “graffato al mappale 85”, ed infine sulla “ Pt_6 Pt_2
Denuncia di cambiamento al Catasto Terreni protocollo n. 12697” EL 1998, per ampliamento ELla villa padronale e ELla tettoia EL mappale 43.
Nella relazione, poi, si precisa che le proprietà oggetto degli atti di donazione hanno accesso da ST PE n. 119 e 121: in particolare i NI hanno accesso Pt_5
dall'ingresso, pedonale e carraio, EL civico n. 119; gli stessi e gli altri hanno accesso pedonale e carraio dal civico 121 “mediante strada interna che … grava sia su parte EL mappale 84 e sia su parte EL mappale 85”, mappali come visto generati mediante la denuncia di cambiamento catastale n. 5404 EL 9.7.1992.
La relazione peritale prosegue poi con la seguente descrizione: “sul mappale 84 grava la (cosiddetta villa padronale in atti) … Il vialetto pedonale di accesso Persona_5
alla casa padronale grava sul mappale 84, e risulta pressoché parallelo alla Pt_6 casa costituente il mappale 43 (fabbricato proprietà )”, fabbricato che “non Pt_2 grava catastalmente sul mappale 84 ma sul mappale 43”; la cappella (oggetto di donazione a favore dei NI “costituisce autonomo mappale al NCEU e non fa Pt_6 parte EL mappale 84 … Il giardino antistante casa costituisce parte EL Pt_2
mappale 84 ed è recintato mediante siepe. Parte EL mappale 84 è oggi ELimitato da blocchi forati e recinzione metallica per costituire un'aia … Sul mappale 84 si trova anche il sedime ELl'unica strada interna, che consente l'accesso alle porzioni immobiliari e un'area pressoché piana, fruita anche a parcheggio. Le porzioni di mappale 84, libere da costruzioni, risultano parzialmente recintate mediante siepi e recinzioni in paletti in ferro e rete. La destinazione principale, al netto EL sedime stradale e aree di manovra, è destinata prevalentemente a giardino (aree verdi, con piantumazioni di alberi e piante). Sul mappale 85 gravano” i fabbricati di proprietà dei cugini descritti nella relazione.
Le indicazioni sopra riportate assumono particolare rilievo rendendo di chiara evidenza quanto già riscontrabile sulla base dalla mera disamina ELla planimetria inserita nella pagina 18 di 34 CTU (cfr. foto 37 relazione peritale depositata il 15.5.2024): non solo il cd. mappale 84 ha una estensione rilevante, non limitata all'area occupata dal cd. fabbricato SI (e come si vedrà più avanti, il CTU ha riscontrato, in sede di operazioni peritali, l'uso esclusivo di porzioni dei mappali 84 e 85 da parte di alcune ELle proprietà in esame); soprattutto, su tale mappale insiste 'il sedime ELl'unica strada interna che consente l'accesso alle porzioni immobiliari'.
Ne deriva la seguente considerazione: se la volontà dei donanti fosse stata quella di trasferire solo ai NI il mappale 84, ovvero l'area su cui appunto insiste l'unica Pt_6
strada interna di accesso alle varie porzioni immobiliari (donate dai nonni pressoché contestualmente agli otto NI), allora si sarebbe necessariamente posto (o si sarebbe dovuto porre) il problema ELle servitù (di passaggio) gravanti su tale mappale in favore degli altri immobili donati e ELla conseguente necessaria regolamentazione;
nulla invece è previsto al riguardo negli atti di donazione in favore dei NI e pare Pt_6
difficile ritenere che i donanti, i quali evidentemente conoscevano lo stato dei luoghi, non potessero non avere presente lo stato dei luoghi (ove effettivamente avessero inteso donare solo agli l mappale 84). Pt_6
Del resto, non vi sono elementi per sostenere che la volontà dei donanti fosse quella di riservare ai NI na porzione più ampia rispetto a quella donata agli altri NI: Pt_6
con gli atti di donazione i nonni hanno costituito tre distinte comunioni, l'una tra i NI figli di (a ciascuno 1/2 degli immobili loro donati), l'altra tra i figli di Parte_1
(per la quota di 1/2 ciascuno) e quindi tra i quattro figli di Parte_4 CP_1
(a ciascuno la quota di 1/4), così palesando l'intenzione di suddividere i
[...]
fabbricati per stirpe, con suddivisione interna a ciascuna stirpe con l'accordo dei partecipanti (circostanza questa ultima – ovvero l'accordo interno – non oggetto di contestazione).
Non appaiono poi dirimenti le considerazioni svolte da parte convenuta, la quale a sostegno ELla tesi ELla donazione agli ELla particella 84 richiama alcune Pt_6
missive inviate da alla sorella : nella lettera 13.10.2015 Parte_4 CP_1
(doc. 10 e 13 fasc. parte convenuta) egli premette che i 'terreni non sono stati oggetto di donazione', aggiunge che 'alcune particelle, che comprendono le parti più in discussione, sono accatastate come ente urbano e pertanto allo stato apparterrebbero
pagina 19 di 34 all'immobile di riferimento' (il corsivo è EL presente estensore), prosegue rilevando che
'la particella 85 è collegata alle proprietà di e 'La particella 84 è Pt_5 Pt_5
collegata alla proprietà Non ci sono particelle collegate alla proprietà Pt_6 Parte_2
quindi nella lettera successiva (doc. 11) osserva 'Essenzialmente la particella su cui lavorare è la numero 84 che così com è è collegata a causa tua. Ma è evidente che così non può essere'.
Deve poi rilevarsi l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti sul punto da parte convenuta
(capp. 1, 2 e 3 memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.): se - come capitolato - i donanti effettivamente avevano precisato al Notaio rogante che la loro intenzione era di donare la particella 84 ai NI tale intenzione non ha però trovato specifico Pt_6 riscontro negli atti di donazione relativi i quali (come già detto) in nulla – se non nella descrizione dei fabbricati donati e dei relativi dati catastali – si differenziano da quelli in favore degli altri NI.
Analizzata quindi la documentazione catastale, il CTU ha dato atto che la particella 84 è stata creata con la denuncia di cambiamento EL 1992 (attribuendo tale identificativo al mapp. 42/a EL Fgl. 1360 a seguito di frazionamento) e che con la stessa denuncia le particelle 39/b, 48/b, 48/c e 42/b, unite ad altre particelle, hanno generato la nuova particella 85 di complessi 91,47 are;
ha evidenziato che le due nuove particelle
84 et 85 sono state censite come Ente Urbano (rendendo pertanto “il terreno non più utilizzabile per fini agricoli, ma esclusivamente per finalità urbane”) e che per effetto ELla denuncia di cambiamento EL 1995 la particella n. 85 è venuta ad avere un incremento (seppure minimo) ELla superficie;
ha poi posto in evidenza quanto segue:
“la linea di confine tra i mappali 84 e 85, che nella pratica catastale EL 1992 era indicata come “cancellata”, viene ora rappresentata come presente. I mappali 84 et 85 sono chiaramente individuati e tra loro separati dalla linea di confine preesistente. Il fabbricato ad est (confinante con il mappale 83) “SI13 e Cravetto14” comprensivo ELl'ampliamento [Fg. 140, n. 93, Sub. 17] è graffato (con cediglia) al mappale 85
(indicata nel cerchio viola nella sottostante fotografia), così come i fabbricati “ ”. Pt_5
Con tale pratica il fabbricato oggetto di ampliamento viene graffato (con cediglia) al mappale 85. Il fabbricato principale “ resta l'unico graffato al mappale 84. Il Pt_6 fabbricato “ ” costituisce sempre mappale autonomo (n. 43)”. Pt_2
pagina 20 di 34 Quindi, la relazione peritale prosegue con riferimento alla denuncia di cambiamento EL
1998, “Tale pratica catastale è relativa esclusivamente al mappale 84. Si tratta infatti di inserimento in mappa catastale dei terreni, la tettoia Cravetto15 e l'ampliamento ELla villa padronale (al NCEU Fg. 140, n. 93, sub. 18 et 19). Si conferma la graffatura ELla sola villa padronale al mappale 84”, per poi concludere (rispondendo al quesito 1): “Il mappale 84 è un terreno, creato con la pratica catastale EL 1992 (ex 42/a) ed attualmente è censito come segue: Catasto Terreni al Fg. 1360, n. 84, Ente urbano di
68,10 are. Sullo stesso terreno, grava solo il fabbricato censito al catasto fabbricati al
NCEU al Fg. 140 mappale 93, sub. 18 et 19 ( . Il mappale 85 è un terreno, Pt_6
censito al catasto Terreni al Fg. 1360, quale Ente Urbano di 91,75 are. Tale mappale
85 è stato creato con la pratica catastale EL 1992 (quale fusione di diversi terreni). Sullo stesso terreno, gravano le seguenti porzioni immobiliari censito al catasto fabbricati al
Fg. 140, n. 93, Sub. 4,5,7, 10,11,12,13,14,15,16 et 17”.
Dunque, i terreni di cui si tratta hanno autonomi identificativi catastali e sono censiti al CT al fg. 1360 n. 84 e fg. 1360 n. 85; come già detto, di tali terreni e di tali dati catastali non viene fatta menzione alcuna negli atti di donazione, aventi invece ad oggetto (si ribadisce) i fabbricati in ciascun atto descritti, censiti al NCEU al fg. 140 n. 93
(e rispettivi subalterni), con le 'relative pertinenze'.
La CTU – nel rispondere al quesito 1 – si è soffermata sulla cd. 'graffatura', spiegando quanto segue: “La graffatura in ambito catastale viene indicata con una “graffa” o cediglia (a forma di “S”) che indica l'area di pertinenza di un immobile. Graficamente viene rappresentato il fabbricato (campito con un tratteggio) nonché l'area scoperta ad esso associata;
la cediglia posta a “cavalcioni” di entrambi, indica l'associazione EL fabbricato e EL terreno. Ogni fabbricato graffato, costituito da particella e subalterno/i e caratterizzate da identificativo univoco, sono a tutti gli effetti un'unica entità, con una sola rendita effettiva, una sola consistenza e una sola classe catastale. Si parla in pratica di una rappresentazione grafica ELle pertinenze che intercorrono tra terreno circostante e struttura edificata, in ambito cartografico. … la graffatura da sola non può costituire prova ELla situazione civilistica. La graffatura svolge soltanto il compito di individuare l'area di pertinenza EL fabbricato a cui è graffato.”
pagina 21 di 34 Ancora, “Dall'estratto di mappa attuale, reperito dal CTU (allegato n. 18) si evince
l'esistenza di un solo fabbricato graffato al mappale 84”: “i anno donato ai NI Per_6
un fabbricato (denominato fabbricato patronale in atti). Dalla documentazione Pt_6 sopra esposta, si evince che il fabbricato “ ” (donato agli è sempre Persona_5 Pt_6
stato graffato al terreno (ora mappale 84, in precedenza 42/a) (la cediglia è collocata sempre nella medesima posizione). Nello specifico la particella 84 (EL Catasto Terreni al Fg. 1360) è un Ente Urbano (si evidenzia che da quando è stata costituita nel 1992
(prot. 5404) è stata censita come Ente Urbano), e mediante cediglia è pertinenza EL fabbricato SI (al NCEU Fg. 140, n. 93, Sub. 18 et 19). Si ribadisce che la graffatura
(cediglia) ha l'esclusiva funzione di individuare l'area di pertinenza al fabbricato. Detto in altre parole la cediglia (o graffatura) unifica il terreno (quale Ente Urbano) al fabbricato mediante legame di pertinenzialità. Pertanto, il mappale 84 costituisce area di pertinenza EL fabbricato I fabbricati (Sub. 4-5; 10-15-16; 13-14) sono Pt_6 Pt_5
sempre stati graffati al mappale 85, seppur non mancano alcune imprecisioni grafiche catastali minori. Nello specifico la particella 85 (EL Catasto Terreni al Fg. 1360) è un
Ente Urbano (si evidenzia che da quando è stata costituita nel 1992 Prot. 5404 è stata censita come Ente Urbano)”.
Quanto poi al fabbricato posto ad est EL complesso (a confine con l'attuale mappale
83), “Parte ELlo stesso è stato donato dai NI ai NI (Sub. 11 et 12) Pt_2
mentre una parte ai NI (Sub. 7 et 17). Nella mappa in vigore prima ELla Pt_6
pratica catastale EL 1992, era individuato come terreno autonomo ed era sovrastato da fabbricato, privo di graffatura (mappale n. 45). Nella tabella B ELla pratica catastale EL
1992 si evince che il mappale 45 viene fuso e va a costituire la particella 85. Nel moELlo 51 ELla pratica catastale EL 1992, (come enunciato anche negli atti di causa), vi è una evidente erronea graffatura;
il fabbricato mappale 45 ampliato, infatti, risulta graffato sia al mappale 84 (in contrasto con la tabella) sia al n. 85 (in conformità con la tabella – mappali n. 84 et 85 appena generati). Nel moELlo 51 ELla pratica catastale EL 1995, il fabbricato ex 45 viene graffato unicamente al mappale 85. Il moELlo 51 ELla pratica catastale EL 1998 non è significativo in quanto rappresenta graficamente quanto riguarda il solo mappale 84. Tra i beni graffati al mappale 84 non vi è il fabbricato ex n. 45. L'estratto di mappa EL 28.01.2020 presenta una erronea graffatura EL
pagina 22 di 34 fabbricato ex 45, al mappale 84. L'attuale estratto di mappa, reperito dal CTU, riporta correttamente - in conformità con i MoELli 51 EL 1995 et 1998 nonché con la Tabella B ELla pratica catastale EL 1992 (il fabbricato e mappale 45 confluiscono nel mappale
85), - la graffatura EL fabbricato ex 45 (ad est EL compendio) al solo mappale 85.”
Nella prima relazione (maggio 2024), si legge poi: “la pertinenza ELl'edificio – dal punto di vista catastale – è l'ente urbano a cui è graffato (si evidenzia che il terreno Ente urbano è pertinenza EL fabbricato e non EL proprietario ELl'immobile). Pertanto, il mappale 84 costituisce pertinenza al fabbricato (sub. 18 e19). Il mappale 85 Pt_6 costituisce pertinenza ai fabbricati ad esso graffati (Ferrando-Cravetto-SI)”.
Ora, come si legge in diverse pronunce ELle Commissioni Tributarie, la sussistenza ELla cosiddetta “graffatura”, che per prassi catastale unisce l'area di pertinenza al fabbricato bene principale, certifica il principio di pertinenzialità e semplifica l'attività di controllo da parte ELl'Ufficio al fine di meglio verificare i requisiti necessari per applicare le agevolazioni consentite dalle norme tributarie, ma “pur certificando un vincolo funzionale di un terreno con l'immobile principale, non ne costituisce necessariamente unico presupposto di certezza di pertinenzialità” (cfr. Comm. Trib. Prov.le Sondrio
20.1.2022 n. 21), dovendosi ritenere “la irrilevanza ELla graffatura al fine ELla classificazione di un bene come pertinenziale o meno, tenuto conto che essa rappresenta esclusivamente un simbolo utilizzato nelle cartografie catastali per rappresentare l'unicità di un elemento catastale nonostante la pluralità di mappali o di subalterni, il quale non ha rilevanza giuridica al fine ELla qualificazione di un bene ai sensi ELl'art. 817 c.c.” (cfr. Comm. Trib. Reg. Milano Sez. VIII 11.1.2022 n. 64).
Tali pronunce sono in linea con l'insegnamento ELla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
18470/16 e Cass. n. 8367/16): l'esistenza di graffatura catastale può dunque rafforzare un accertamento positivo di pertinenzialità, ma non surrogarne gli elementi costitutivi mancanti.
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “La nozione di "pertinenza", in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell'art 817 EL codice civile, cui il D.Lgs. 504 EL 1992 rinvia, recependone anche il regime sostanziale, per cui l'area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime EL
pagina 23 di 34 fabbricato, bene principale. Il regime in esame trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta validata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall'art. 817 c.c., e cioè dalla destinazione effettiva e concreta ELla cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole (criterio soggettivo)” (cfr. Cass. n. 17674/24 e Cass.
n. 6316/22).
Rileva infine mettere in evidenza un ulteriore dato 'catastale'.
Parte attrice ha prodotto (allegate alla perizia di parte doc. 19) le visure catastali dei terreni Foglio 1360 part. 84 e Foglio 1360 part. 85, per i quali risultano indicati quali
'Mappali fabbricati Correlati' Foglio 140 Particella 93 (senza indicare i subalterni, in particolare senza indicare i soli subalterni 18 e 19, ovvero i fabbricati;
parimenti, Pt_6
nelle visure catastali dei fabbricati donati ai NI , e sempre Pt_2 Pt_5 Pt_6
nella prima pagina di ognuna, per tutti i fabbricati sono annotati, come 'Mappali Terreni
Correlati', quelli censiti al Foglio 1360 Particella 43, Foglio 1360 particella 84 e Foglio
1360 Particella 85.
*************
2. La domanda attorea relativa alle pertinenze dei fabbricati donati
Ritenuto dunque il valore meramente formale ELla qualificazione catastale EL bene, viene ora in esame il quesito n. 2 ELl'ordinanza con cui è stato dato incarico al
CTU nominato: tale quesito è stato formulato in considerazione ELla clausola contenuta negli atti di donazione (gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, “con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”), tale per cui il trasferimento in favore di ciascun nipote da parte dei nonni deve ritenersi abbia comportato il trasferimento anche ELle pertinenze ( non descritte negli atti di donazione).
Il quesito è stato poi precisato in corso di causa disponendosi che il CTU “tenuto conto dei principi di cui all'art. 817 c.c., ELla collocazione, ELl'estensione e ELla titolarità degli immobili donati” provvedesse ad individuare “secondo le cognizioni e competenze tecniche necessarie e dando conto EL percorso argomentativo seguito – quali aree, eventualmente insistenti sui mappali 84 e 85, possono ritenersi pertinenze degli immobili oggetto di donazione, descrivendole anche sommariamente con ausilio di
pagina 24 di 34 documentazione fotografica e schema planimetrico”: quindi, allo stato, senza necessità di individuarne i confini esatti, senza richiedere all'esperto EL Giudice la descrizione ELlo stato dei luoghi risalente alla data ELle donazioni, ma al fine di descrivere le aree, presenti sui mappali indicati, a servizio/ornamento/utilità degli immobili oggetto di donazione, per poi consentire al Giudice di verificare se e da quali elementi desumere altresì l'elemento soggettivo ELl'atto di destinazione ELla cosa secondaria al bene principale.
Come noto, “Nel rapporto pertinenziale il collegamento tra la res principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla legge non già come connessione materiale, ma come relazione economico giuridica di strumentalità e complementarietà funzionale.
Ai fini ELla sussistenza EL vincolo pertinenziale, in particolare, è necessaria la presenza sia EL requisito soggettivo, consistente nella effettiva volontà EL titolare EL diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare uno al servizio o all'ornamento ELl'altro, sia di quello oggettivo ELla contiguità, anche solo di servizio, tra
i due cespiti, con la precisazione che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non (o almeno non solo) al proprietario ELlo stesso” (cfr. Cass. n. 2316/18).
Ancora, “La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale ELl'una al servizio ELl'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima.
… Ai sensi EL plesso normativo costituito dagli artt. 817 e 819 c.c., la volontà di destinare in modo durevole una cosa al servizio o ad ornamento di un'altra, così come quella di far cessare il rapporto pertinenziale già costituito, non necessita di forme particolari o solenni, ma può essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto idoneo a tal fine dal giudice di merito ...” (cfr. Cass. n. 16914/11).
Ebbene, nella relazione depositata l'11.10.2024 il CTU ha premesso una descrizione più dettagliata dei fabbricati e ELle porzioni oggetto di causa, rilevando che sui mappali 84 et 85 sono presenti (come già sopra evidenziato) diversi fabbricati e più precisamente sul mappale 85:
. nella zona a nord EL complesso immobiliare due “fabbricati residenziali NI
” circondati da un'area destinata prevalentemente a verde e cortile, ai quali si Pt_5 accede “mediante la strada che si sviluppa all'interno EL complesso immobiliare e che
pagina 25 di 34 si diparte dal c.n. 121 nonché in modo carraio da una strada - il cui accesso dalla via pubblica avviene dal c.n. 119 - il cui sedime è posto al di fuori dei mappali 84 et 852”;
. a sud di tale area una zona adibita ad orto (questi ultimi oggetto di causa);
. a sud, nella planimetria, un vecchio fabbricato accessorio dei NI , Pt_5
composto da locali depositi, tettoie ed un piccolo vecchio alloggio.
Sul mappale 84 insistono:
. tra il fabbricato dei “NI ” sopra descritto ed il “fabbricato SI”, un'area a Pt_5
cielo libero, recintato e fruito come aia per galline, accessibile unicamente pedonalmente da un deposito EL fabbricato “NI ” e da un cancelletto Pt_5
pedonale dal mappale 85;
. a est EL complesso edilizio un fabbricato in parte di proprietà dei “NI ” e in Pt_2 parte dei “NI , elevato a due piani fuori terra prospiciente la strada interna;
Pt_6
. al centro EL complesso immobiliare, un fabbricato residenziale dei “NI Pt_6 denominato (cd. “casa padronale”), dotato di accessi dal mappale 84, Persona_5
con la scala principale di accesso al centro EL lato sud, al fondo di un vialetto con pavimentazione in pietra;
. tra tale vialetto (accesso fabbricato e il fabbricato 'NI la cd. Pt_6 Parte_2
'TR di TT, un'area stretta e lunga “collocata nella zona compresa tra il vialetto di accesso al fabbricato il camminamento ovest EL fabbricato ”; Pt_6 Pt_2
. più a sud EL fabbricato il “fabbricato ”, fabbricato residenziale Pt_6 Pt_2
gravante su autonomo mappale (mapp. 43) e con una tettoia esterna (sul prospetto nord), gravante sul mappale 84 ma parte EL subalterno oggetto di donazione ai NI
; Pt_2
. antistante l'ingresso principale EL “fabbricato ”, un'area a verde (giardino Pt_2
), ELimitata in parte da piantumazioni e in parte da muretto basso, con Pt_2 all'interno un forno costituente autonomo mappale 44, area “in gran parte ELimitata dalla strada costituente viabilità carraia interna al complesso edilizio”.
Il CTU ha poi ribadito quanto già sopra valorizzato, ovvero le proprietà hanno accesso da ST PE n. 119 e 121: in particolare, i NI hanno accesso Pt_5
dall'ingresso pedonale e carraio dal civico 119, tutti gli altri NI dal civico 121
“mediante strada interna che grava sul mappale 84 e parte EL mappale 85 ...” con la pagina 26 di 34 viabilità descritta nella relazione;
infine ha descritto la cappella esistente a sud EL mappale 84, ma costituente autonomo mappale e oggetto di donazione ai NI Pt_6
Così descritto lo stato dei luoghi (come sopra riportato in sintesi), il CTU ha quindi individuato le aree gravanti sui mappali 84 e 85, da potersi ritenere pertinenze degli immobili oggetto di donazione, ciò sulla base degli accertamenti effettuati in loco nel contraddittorio con i CTP e secondo la metodologia illustrata nella relazione.
Di seguito vengono quindi descritte (seguendo la numerazione ELla relazione peritale) e valutate, ai fini di causa, le aree individuate dal CTU quali possibili pertinenze dei fabbricati donati dai nonni ai NI e (tale essendo l'accertamento Pt_2 Pt_5
richiesto nel presente giudizio).
La descrizione che segue deve essere letta tenendo conto di quanto precisato dagli attori al paragrafo 2.1 ELla memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. là dove si legge che “3 (tre) sono le pertinenze EL fabbricato donato ai NI ”, ovvero la c.d. Pt_2
'striscia TT' collegata al fabbricato tramite una scalinata che dal terrazzino Pt_2
conduce all'area sottostante, la zona ELla tettoia, il giardino;
due le pertinenze dei fabbricati , ovvero il giardino e “il manufatto in cemento, mattoni e pietra che Pt_5 costituisce la parte giorno EL c.d. ”. Pt_17
(1) Il CTU ha descritto la tettoia posta in aderenza al fabbricato donato ai NI
, costituente in parte copertura di parte EL fabbricato (“ove Pt_2 Pt_2 catastalmente sono collocati 'dispensa', 'dis' e un piccolo wc”), con un camino corpo aggettante rispetto alla muratura perimetrale EL fabbricato e parte EL fabbricato donato ai NI : “l'area sottostante la tettoia” può “essere ritenuta a servizio EL camino Pt_2 NI ”. Pt_2
Al riguardo, deve rilevarsi, il rapporto pertinenziale ELla tettoia in questione non è stato oggetto di contestazione alcuna da parte dei convenuti, i quali anzi hanno espressamente dato atto che “la tettoia fa parte ELla sagoma ELl'edifico di proprietà
ed è a questo pertinente” (punto b memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di Pt_2
parte convenuta).
Dunque, se la tettoia è – pacificamente – pertinenza ELl'edificio di proprietà , lo Pt_2
è l'area sottostante (insistente sul mappale 84) quale descritta dal CTU: “la zona posta al di sotto ELla tettoia (detto in altre parole il sedime posto in proiezione verticale ELla
pagina 27 di 34 tettoia) è pianeggiante e presenta pavimentazione in pietra (pus incertum) in prosecuzione di quella ELle zone adiacenti. Su lato nord ovest è presente una fioriera, rivestita in pietra, che si estende sino al muro esterno di camminamento EL fabbricato NI Il CTU ritiene che l'area sottostante la tettoia possa essere ritenuta a Pt_6 servizio EL camino”.
(2) E' stato quindi descritto il camminamento esterno gravante sul mappale 84, nella zona retrostante EL fabbricato NI , ELimitato da una recinzione e da un Pt_2 cancelletto in ferro, camminamento che “nella zona sud-ovest EL fabbricato si allarga creando un terrazzino” con due gradini “che rendono comunicanti il camminamento e il terrazzino con” la cd. TR di TT (di cui al successivo punto), camminamento e terrazzino tali da potersi considerare come elementi a servizio EL fabbricato in Pt_2 quanto “sono posti in aderenza al prospetto Ovest” di tale fabbricato, su di essi si affacciano finestre e porte ELlo stesso.
Si condivide la valutazione di pertinenzialità compiuta dal CTU, considerata l'estensione di tali aree (“Il camminamento risulta ELla larghezza di circa 1,20 ml per uno sviluppo di circa 12,00 ml … la zona più ampia EL terrazzo risulta di circa 3,00 x 4,00 ml”) e la loro funzione, in sostanza, di marciapiede aderente al fabbricato sino al confine con la vegetazione (cfr. fotografie allegate alla relazione): si tratta quindi di aree funzionalmente ed esclusivamente al servizio EL fabbricato principale.
Vi è poi da aggiungere che le allegazioni di parte attrice sul punto (capo 49 ELl'atto di citazione) sono integrate dalle fotografie indicate in narrativa (in particolare docc. 24 e
25) e tra queste l'ultima ritrae proprio il terrazzo in questione con i due scalini (di collegamento alla striscia di ): rispetto a tali manufatti (come anche rispetto agli CP_6
altri, con la precisazione che seguirà quanto ai giardini) non vi è stata in comparsa di costituzione (e neppure nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.) alcuna specifica contestazione in ordine ad un mutamento ELlo stato dei luoghi rispetto alla situazione esistente alla data ELle donazioni (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione).
(3) Viene poi in esame l'area denominata “TR di TT” (dal cane ELla famiglia che ha occupato questa porzione di terreno), posta a ovest EL fabbricato Pt_2
, a cui si accede dal camminamento di tale fabbricato, parallela a detto Pt_2
pagina 28 di 34 camminamento, tale da potersi considerare “a servizio EL fabbricato oppure Pt_2 EL fabbricato . Pt_6
Ora, premessa l'assoluta irrilevanza ELle precisazioni su chi abbia acquistato il cane
TT (il nipote o la NN per donarglielo) e sul periodo in cui Parte_2
quell'area (già esistente) è stata utilizzata per il cane (sì da venire poi denominata
'striscia di TT', in quanto lì era stato realizzato il ricovero per ), appaiono, CP_6
invece, rilevanti le seguenti considerazioni: l'area in questione è parallela al cd. camminamento, ovvero al marciapiede in aderenza al fabbricato NI , al di Pt_2 sotto di tale fabbricato, quindi ribassata rispetto al camminamento esterno;
“sul Pt_2
lato sud è parzialmente ELimitato da una breve scaletta la quale è costituita da soli due gradini e collega il camminamento fabbricato NI con l'area di ...”; “sul Pt_2 CP_6
lato ovest la striscia di TT è ELimitata dal vialetto lastricato di accesso al fabbricato NI . Pt_6
L'area, poi, ha una larghezza di circa 3 ml, ELimitata in sostanza dal camminamento EL fabbricato e dal vialetto pedonale lastricato di accesso al fabbricato di Pt_2 Pt_6
chiara evidenza la fotografia allegata alla relazione peritale (fot. 65), che ritrae in primo piano il vialetto lastricato di accesso al fabbricato (alla cd. villa padronale – nella Pt_6
foto in fondo, in corrispondenza ELla scalinata), quindi a lato una parte non lastricata
(fatta eccezione per un breve camminamento – pare - in cemento, perpendicolare al viale), larga appunto pochi metri (circa 3 ml si legge nella CTU) e quindi il fabbricato
. Pt_2
La situazione dei luoghi appena descritta – rispetto alla quale i convenuti nulla hanno dedotto in ordine ad una intervenuta una modificazione nel corso degli anni (hanno sostenuto essere l'area più ristretta, ma non risulta sia mai stato modificato il viale di accesso alla casa padronale) - rende evidente il collegamento funzionale di tale area con il fabbricato;
la stessa parte convenuta ha osservato come “l'unica Pt_2
funzione di questa striscia, venuto meno il cane, è quella di offrire protezione e verde all'abitazione” e l'abitazione adiacente la striscia in questione è il fabbricato . Pt_2
(4) Viene poi in esame il giardino 'NI ovvero un'area verde pianeggiante, Parte_2
con all'interno un forno in muratura (mapp. 44), in parte ELimitato da muretto con soprastante recinzione e in parte da arbusti, per la sua collocazione in 'rapporto di pagina 29 di 34 servizio/ornamento' rispetto al fabbricato , ELimitato a sud est dallo slargo Pt_2
costituente area a parcheggio nonché dalla strada interna, a nord est da area destinata a parcheggio, ad est dal fabbricato NI che “si affaccia sul giardino mediante Pt_2 finestrature ed una porta di accesso al fabbricato stesso”.
Pacificamente tale area, così come descritta dal CTU, è stata realizzata o meglio 'creata' nel 2003: non è possibile dunque ritenere che alla data ELle donazioni il giardino circostante il fabbricato avesse la consistenza attuale, fosse ad esclusivo Pt_2
servizio di quel fabbricato, o piuttosto giardino comune ai tre fabbricati avendo i nonni mantenuto la proprietà dei mappali circondanti i fabbricati, ad oggi indivisi.
(5) Viene quindi in esame l'aia per galline gravante sul mappale 84: si tratta di un'area pianeggiante esterna alle costruzioni, “posta in aderenza al fabbricato donato ai NI
(figli di ) che ne costituisce parte ELla ELimitazione … Dalla Pt_5 Parte_4
recinzione si può osservare che l'aia è suddivisa in tre porzioni mediante muretti bassi e rete metallica, andando a costituire tre porzioni, planimetricamente ad andamento tra loro parallelo;
ciascuna ELle quali è collegata a quella adiacente mediante una porticina posta in corrispondenza EL ribassamento EL muretto. Le porzioni più esterne sono accessibili solo pedonalmente … sia dal magazzino EL fabbricato NI … sia Pt_5 dal mappale 85”.
Il CTU ha ritenuto che l'aia “per le sue caratteristiche finora descritta possa essere ritenuta pertinenza ELl'ambiente fruito come pollaio e facente parte EL fabbricato NI
”. Pt_5
Ora, vi è agli atti la domanda di sanatoria presentata dall' Parte_18
, riguardante 'edificio rurale con annessa una falegnameria e pollaio sito in
[...]
NO, Str. Comunale di PE n. 121': edificio ad un piano fuori terra, 'composto da un locale adibito a pollaio, due locali adibiti al ricovero degli animali (conigli e suino), un locale adibito a falegnameria (ammessa all'attività agricola) ed alcuni locali destinati alla residenza (casa colonica)'; ancora - si legge - il pollaio 'risulta di costruzione settecentesca', ed 'è stato risanato senza intervenire o alterare in alcun modo le caratteristiche costruttive originarie'.
Ora, è vero che nel vocabolario Treccani per 'pollaio' si intende “luogo cintato e coperto, piccolo fabbricato rurale, o parte di un fabbricato, dove si allevano polli, galline ed
pagina 30 di 34 eventualmente altri volatili di cortile, o dove questi si radunano per dormire;
anche
l'insieme dei polli e ELle galline”; è altrettanto vero che il fornisce la Controparte_7
definizione di 'pollaio' quale 'ambiente destinato all'allevamento o al ricovero dei polli' e intendendosi per 'aia' il 'terreno (rassodato e spianato) dinnanzi alle case coloniche'.
La valutazione EL CTU è pertanto pienamente condivisa.
(6) Rimane l'area giardino circostante i fabbricati NI , gravante su (ampia) Pt_5
parte EL mappale 85: area per la quale valgono le considerazioni già sopra svolte per il giardino . Pt_2
Proprio con riferimento ai giardini, rileva qui richiamare quanto esposto dagli stessi attori nell'atto introduttivo, ovvero “non tutte queste pertinenze sono passate ai nudi proprietari per effetto ELle donazioni, essendo infatti accaduto che i donanti, successivamente alle donazioni, hanno mutato la conformazione ELl'ente urbano enucleando dalla ampia zona di loro proprietà alcune porzioni di terreno (come detto, si tratta di giardini) per metterle a servizio e ornamento di alcuni dei fabbricati;
questi peraltro essendo comportamenti che in modo oggettivo ed incontrovertibile dimostrano come i coniugi
e , anche dopo gli atti di donazione, abbiano ritenuto di CP_3 CP_4
continuare ad essere (e si siano comportati da) proprietari ELle aree limitrofe ai fabbricati donati;
sentendosi essi liberi di intervenire sull'ente urbano modificandone la morfologia e la sua consistenza quantitativa”: ciò con riferimento ad aree (quelle corrispondenti ai giardini) comprese nei mappali 84 e 85, rimaste di proprietà dei donanti e quindi non trasferite ai donatari quali pertinenze dei relativi fabbricati, non esistendo pertanto a quella data – ovvero alla data ELle donazioni – il rapporto pertinenziale con riferimento alle (ampie) zone poi destinate a giardino (nella attuale consistenza).
Come precisato dalla Suprema Corte, poi, “L'accertamento EL rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione EL bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione ELla res al servizio o all'ornamento EL bene
pagina 31 di 34 principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni” (cfr. Cass. n. 30039/22).
Inoltre, già con ordinanze 28.6.2022 e 24.3.2023 è stata posta in evidenza la necessità di accertare l'esatta composizione ELla massa ereditaria con riferimento alle particelle censite al Foglio 1360 n. 84 e 85 “oggetto di reciproche domande di accertamento ELla titolarità da parte dei donatari” essendo contestata tra i coeredi l'inclusione o meno nella massa ereditaria (e sul punto si è argomentato nel senso ELla inclusione nel compendio ereditario), nonché di determinare l'oggetto ELle donazione “con riferimento alle ritenute pertinenze dei fabbricati donati”, non esattamente individuate negli atti di donazione nei quali la clausola - secondo la quale gli immobili vengono trasferiti “con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze ...” - induce a ritenere “che il trasferimento dai de cuius a favore di ciascun nipote degli immobili meglio identificati in atti abbia comportato il trasferimento anche ELle pertinenze”: ELle pertinenze evidentemente esistenti al momento ELl'atto di donazione.
Non appare poi ultroneo evidenziare come in comparsa conclusionale gli stessi attori descrivano la situazione di diritto da loro ELineata nei termini di 'donazione dei soli fabbricati e di piccole pertinenze ad esse limitrofe', le quali ultime – ovvero le 'piccole pertinenze limitrofe' - non paiono corrispondere alla (ben più ampia) parte di terreno adibito a giardino, prospiciente e circondante i fabbricati e . Pt_2 Pt_5
Rimane poi da osservare quanto segue.
Con riferimento all'accertamento appena compiuto in punto pertinenze ( e Pt_2
) alla data degli atti di donazione, i capitoli di prova dedotti da parte convenuta Pt_5
nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. (capp. 4-10) appaiono irrilevanti ed inconferenti (oltre che relativi a circostanze già sopra esaminate ed inoltre per lo più generici), ed i capitoli di prova formulati dagli attori nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. da un lato risultano superflui alla luce di quanto sopra ritenuto (capp. a - i), dall'altro lato sono comunque riferiti a circostanze successive alle donazioni ed irrilevanti
(capp. da j ad aa).
Infine, se gli attori hanno chiesto l'accertamento EL rapporto pertinenziale ELle aree descritte in citazione rispetto ai fabbricati donati, analoga domanda non è stata svolta dai convenuti i quali hanno sostenuto la tesi ELla proprietà esclusiva EL Pt_6
pagina 32 di 34 mappale 84, ma non hanno (in subordine) chiesto l'accertamento di aree più ristrette
(diverse da quelle sopra esaminate, oggetto ELla domanda attorea) da ritenersi comunque di pertinenza esclusiva dei fabbricati loro donati (fermo restando quanto già esposto in ordine ai giardini).
*************
In definitiva, per le considerazioni tutte sopra svolte deve ritenersi quanto segue:
. i mappali censiti al Fg. 1360 n. 84 e 85 costituiscono oggetto ELla comunione ereditaria esistente tra , e;
Parte_1 Parte_4 Controparte_1
. sussiste la destinazione effettiva di porzioni di tali terreni al servizio ovvero all'ornamento EL fabbricato corrispondente secondo quanto stabilito dall'art. 817 c.c., ossia il vincolo pertinenziale, già esistente al momento EL trasferimento in favore dei donatari e , con riferimento alle aree di cui ai punti (1), (2) e (3), (5) Pt_2 Pt_5
sopra elencati.
Ne deriva pertanto il rigetto ELle domande svolte da parte convenuta aventi ad oggetto l'accertamento ELla proprietà esclusiva EL mappale 84 in capo ai fratelli e EL Pt_6
mappale 85 in capo ai cugini (fratelli fratelli e fratelli ), nonchè Pt_6 Per_4 Pt_5
l'accoglimento ELla domanda attorea in punto accertamento EL rapporto pertinenziale nei termini sopra indicati.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per procedere alla valutazione ELle ulteriori domande ELle parti e quindi alle operazioni divisionali: con separata ordinanza si dispone pertanto in ordine alla prosecuzione EL giudizio.
Ogni determinazione in punto spese viene rimessa in sede di sentenza definitiva, giacchè la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi ELl'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito ELla definitività.
*************
P.Q.M.
Il Tribunale di NO in composizione monocratica, non definitivamente pronunciato nel contraddittorio ELle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta in quanto infondate le domande di parte convenuta dirette ad accertare che il terreno identificato al CT al Foglio 1360, particella 84 è di proprietà esclusiva dei pagina 33 di 34 convenuti e che il terreno identificato al CT al Foglio 1360, particella 85 è di Pt_6
proprietà esclusiva dei cugini e;
Pt_6 Pt_2 Pt_5
- dichiara la natura pertinenziale ELle aree descritte ai punti (1), (2), (3) e (5) ELla CTU depositata in data 11.10.2024 come da motivazione;
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione EL giudizio.
Così deciso in NO, in data 26.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 34 di 34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona EL Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13715/21 R.G., promossa da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, c.f. , c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
e c.f. , tutti C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in NO, Corso Marconi n. 10, presso e nello studio degli avv.ti Mario Napoli, Sabrina Mautino e Marco Di Lorenzo, che li rappresentano e difendono per procura speciale alle liti 12.3.2021 (i primi tre) e 11.6.2021 (gli altri) su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI -
-
contro
-
c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._7 Parte_6
, , c.f. , C.F._8 Parte_7 CodiceFiscale_9 [...]
, c.f. e , c.f. tutti Pt_8 C.F._10 Parte_9 C.F._11
elettivamente domiciliati in NO, Via Perrone n. 14, presso e nello studio degli avv.ti
Carlo Boetti Villanis Audifredi e Ottavio Tosco, che li rappresentano e difendono per ELeghe 10.11.2021 in calce in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo depositate in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni
pagina 1 di 34 Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, 1) pregiudizialmente e con efficacia di giudicato, previa se EL caso (e nella non creduta ipotesi in cui le prove documentali illustrate in atti dagli attori non siano ritenute sufficienti) ammissione ELla prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. EL 16 febbraio 2022 sub capi da a) a w) con i testi ivi indicati, nonché, nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova avversari, ammissione ELla prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. EL 7 marzo 2022 con i testi ivi indicati (punto 7, pag. 11 di tale atto),
- accertare e dichiarare la pertinenzialità ELle aree dei terreni ELl'ente urbano come individuate dagli attori in atti (aree rosse e verdi EL doc. 21 in atti);
- in subordine, accertare e dichiarare il possesso esclusivo ininterrotto ultradecennale (e comunque ultraventennale) e, dunque, accertare e dichiarare l'usucapione ELle predette aree da parte dei signori e (aree rosse) e e Pt_3 Parte_2 Pt_5
(aree verdi); accertare e dichiarare il compossesso ininterrotto Parte_5
ultradecennale (e comunque ultraventennale) e dunque accertare e dichiarare l'usucapione ELla proprietà in comunione pro indiviso (con la signora CP_1
) ELle ulteriori aree ELl'ente urbano (ulteriori rispetto a quelle rosse e verdi) da
[...]
parte dei signori e;
Parte_1 Parte_4
- in ogni caso rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande dei convenuti volte (i) all'accertamento ELla asserita proprietà esclusiva in comunione pro indiviso nella misura ELla quota di ¼ cadauno, dei Siggri Parte_6 Parte_7
e EL terreno identificato al Catasto Terreni EL
[...] Parte_8 Parte_6
Comune di NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 84 e (ii) all'accertamento ELla proprietà esclusiva in comunione pro indiviso EL terreno identificato al Catasto Terreni EL Comune di NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 85, dei Siggri e Parte_6 Parte_7 Parte_8
(IG , (IG ) Parte_9 Pt_6 Parte_2 Parte_3 Pt_2 [...]
, ( ) nella misura rispettivamente EL Parte_5 Parte_5 Parte_10
46% in favore dei IG EL 42% in favore dei figli e EL 12% in favore Pt_6 Pt_5
dei ; Parte_11
pagina 2 di 34 2) disporre lo scioglimento ELla comunione esistente tra i signori , Parte_4
e dei Beni in Comunione Ordinaria (come Parte_1 Controparte_1 definiti e precisati alle pagine 3 e 4 ELl'atto di citazione) e dei Beni Ereditari (come precisati alle pagine 3, 4, e 5 ELl'atto di citazione - con l'esclusione dei beni siti in
NO, Alassio e Borgofranco di Ivrea indicati nella nota a piè di pagina(1) in quanto alienati e non facenti più parte ELla massa - e come risultanti dalle statuizioni pregiudiziali di cui sopra) e, per l'effetto, procedere all'assegnazione dei beni secondo il progetto di divisione che verrà determinato in corso di causa ex art. 789 c.p.c. tenendo conto dei principi e ELle richieste enunciati in atto di citazione, oltre che dei progetti di divisione prodotti sub docc. 26 (e i particolari di cui ai docc. 27 e 28) e 29 (ed i particolari di cui ai docc. 30 e 31); in via istruttoria con riferimento alla domanda di divisione:
- ammettersi, ove ritenuta necessaria, la prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 6 c.p.c. EL 16 febbraio 2022 sub capi da x) ad aa) di cui al paragrafo 26 con i testi ivi indicati,
- disporre la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata specificamente a:
. tentare la conciliazione ELle parti affinché sia trovato un progetto divisionale che soddisfi gli interessi di tutte le parti in causa;
. descrivere i beni immobili oggetto di divisione;
. descrivere le aree immediatamente circostanti ai fabbricati donati ai NI e Pt_2
, di cui costoro hanno chiesto accertarsi la pertinenzialità ai fabbricati loro Pt_5
donati dai nonni;
. verificata la comoda divisibilità in natura di tutto ciò che è esterno alle suddette pertinenze, predisporre il progetto di divisione con la formazione dei relativi lotti tenendo conto: dei principi enunciati al paragrafo VII ELl'atto di citazione ed al paragrafo IV ELla seconda memoria istruttoria degli attori;
ELle proposte di progetti di divisione prodotti dagli attori con l'atto di citazione;
indicando, se EL caso, (i) rispetto a quali unità immobiliari sarebbe necessario provvedere al frazionamento, oltre che, (ii) gli eventuali diritti reali di servitù, oneri, pesi, e quant'altro dovesse occorrere per separare e rendere autonome le une dalle altre le abitazioni insistenti nel medesimo comprensorio di strada pagina 3 di 34 comunale di PE 121, con eventuali conguagli in denaro rispetto agli altri beni oggetto di divisione. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari EL giudizio.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così provvedere In via preliminare, rilevata la nullità ELla citazione per indeterminatezza, per i motivi di cui alle precedenti difese, fissare, ai sensi ELl'art. 164 comma quinto cpc, un termine per la integrazione ELla stessa;
disporre inoltre, se ritenuta opportuna, l'integrazione EL contraddittorio nei confronti dei Sigg.ri Parte_12
e NEL MERITO
[...] Parte_13 Parte_14
- accertare e dichiarare che il terreno identificato al Catasto Terreni EL Comune di
NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 84, è di proprietà esclusiva, in comunione pro indiviso nella misura ELla quota di ¼ cadauno, dei Sig.ri
[...]
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_6
- accertare e dichiarare che il terreno identificato al Catasto Terreni EL Comune di
NO, quale Ente Urbano, al Foglio 1360, particella 85, è di proprietà esclusiva, in comunione pro indiviso, dei Sig.ri Parte_6 Parte_7
e (IG , (IG Parte_8 Parte_9 Pt_6 Parte_2 Parte_3
) , ( ) nella misura Pt_2 Parte_5 Parte_5 Parte_10
rispettivamente EL 46% in favore dei EL 42% in favore dei e Parte_15 Parte_10
EL 12% in favore dei . Parte_11
- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda attorea di declaratoria di pertinenzialità ELle aree dei terreni ELl'ente urbano come individuate dagli attori in atti
(aree rosse e verdi EL doc. 21 attoreo);
- Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, le avversarie domande di usucapione tutte proposte dagli attori;
- disporre la esclusione, dalla presente divisione, dei terreni di cui ai mappali 84 ed 85 EL Foglio 1360, sopra citati, per le ragioni di cui alle precedenti difese.
- Ferme restando le esclusioni predette, disporre lo scioglimento ELla comunione esistente tra i signori , e Parte_4 Parte_1 [...]
e dei Beni Ereditari, e per l'effetto procedere Controparte_2 all'assegnazione dei beni secondo il progetto di divisione che verrà determinato in corso pagina 4 di 34 di causa ex art. 789 c.p.c., senza tenere in alcun conto, per le ragioni esposte sopra, ELle proposte divisionali attoree, e con riserva di formulare progetto di divisione all'esito ELla esatta determinazione, ad opera di questo Ill.mo Tribunale, ELle proprietà oggetto di divisione (e di quelle invece ad essa escluse per le ragioni di cui sopra).
- Con vittoria di spese, diritti, ed onorari …
In via istruttoria … (cfr. note scritte 7.1.2025).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori , e , , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno promosso il presente giudizio in relazione alla
[...] Parte_5
controversia insorta tra i fratelli , e , figli di Parte_1 Parte_4 Controparte_1
e , relativamente ai beni immobili per una prima maggior CP_3 CP_4
parte in comunione ereditaria tra i tre fratelli per successione legittima dei genitori e per una seconda minor parte in comunione ordinaria sempre tra le stesse parti: essi hanno quindi precisato di chiedere la predisposizione di un progetto divisionale (e quindi di ottenere lo scioglimento ELla comunione) avente ad oggetto entrambe le masse, con la formazione di tre lotti da assegnare a ciascuno dei condividenti, ed hanno ritenuto opportuna la partecipazione al giudizio dei rispettivi figli ( e figli di Pt_2 Parte_3
, e figli di , Parte_1 Pt_5 Parte_5 Parte_4
, , e figli di ). Parte_6 Parte_7 Pt_3 Parte_8 Controparte_1
Gli attori hanno esposto quanto segue in ordine alla individuazione dei beni oggetto di divisione e alle parti EL presente giudizio:
. con riferimento ai beni in comunione ordinaria, la situazione di contitolarità esiste su due appartamenti ed un'autorimessa siti in NO, Corso Massimo d'Azeglio n. 109, i primi derivanti dalla divisione di un precedente unico appartamento pervenuto ai fratelli in virtù di scrittura di compravendita 16.6.1973 (registrata il 29.11.1982 e poi regolarizzata per la trascrizione con rogito Notaio 24.3.1999 rep. 214265), la Per_1
seconda pervenuta ai condividenti in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio
30.10.1991 rep. 195498; Per_1
. i beni ereditari (di cui alle dichiarazioni relative alla successione materna e a quella integrativa EL padre) sono in particolare i terreni costituenti un ampio compendio immobiliare sito nella zona collinare di NO (strada di PE, nn. 119, 121, 121 bis), i pagina 5 di 34 terreni posti nelle vicinanze in strada Val San Martino Superiore, un alloggio in Alassio, un monolocale in NO Piazza Albarello 2, un terreno sito nel comune di Frabosa
Soprana, altre minute unità immobiliare (singole cantine, piccoli appezzamenti di terreno e altro) site in NO e in Borgofranco di Ivrea, e sempre in tale comune una unità di un certo pregio (cd. ); Per_2
. e , e , , , e Pt_2 Parte_3 Pt_5 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_3
sono proprietari dei fabbricati e ELle relative pertinenze insistenti nel Parte_8
compendio di ST di PE n. 119, 121 e 121 bis, in quanto loro pervenuti direttamente dai nonni, e , con atti di donazione;
CP_3 CP_4
. oggetto ELlo scioglimento ELla comunione ereditaria è pertanto detto compendio immobiliare, al netto dei fabbricati donati dai nonni ai NI e ELle relative pertinenze, fabbricati e pertinenze la cui prossimità al compendio da dividere è causa ELla controversia insorta tra le parti, avendo la convenuta e i di lei figli avanzato pretese proprietarie esclusive anche su porzioni di terreno che non sono in proprietà esclusiva dei convenuti, ciò con riferimento al mapp. 84 EL foglio 1360, donde la ritenuta necessità di un coinvolgimento nel giudizio anche dei figli dei condividenti, al fine di fare chiarezza su quali porzioni EL compendio di ST di PE siano pertinenza dei fabbricati degli uni e degli altri, e su quali si sia invece costituita la comunione ereditaria.
Ancora, gli attori hanno spiegato che i convenuti sostengono di essere proprietari esclusivi ELl'area contraddistinta a Catasto Terreno al fg. n. 1360 mapp. 84 in quanto
'graffata' a catasto all'immobile donato dai nonni ai figli di , tesi Controparte_1
fortemente contestata da parte attrice: secondo la prospettazione attorea i nonni donanti, in tutti gli atti di donazione, hanno trasferito ai donatari la nuda proprietà di
'fabbricati', senza alcuna indicazione (in tutti e ciascuno degli atti) di trasferimento di nuda proprietà di porzioni di terreno, e senza menzionare il mappale 84 EL catasto terreni (menzionandosi il mappale 93 EL foglio 140 per individuare i fabbricati oggetto di donazione come censiti al catasto fabbricati).
Gli attori hanno pertanto sostenuto che i terreni circostanti i fabbricati sono rimasti in piena proprietà ai donanti, come testimoniato dalla dizione degli atti di donazione ed anche confermato dalla indicazione ELle coerenze (“coerenti: restante proprietà dei donanti a tutti i lati”): coerenze evidentemente diverse da quelle da indicarsi nel caso di pagina 6 di 34 trasferimento ai NI - insieme alla nuda proprietà dei fabbricati - anche ELla Pt_6
nuda proprietà dei terreni circostanti, in considerazione ELle precedenti donazioni eseguite il 5 giugno (dunque coerenti avrebbero dovuto essere non già i 'donanti a tutti i lati', bensì ad un lato gli altri donatari e , e Pt_5 Parte_5 Pt_2 [...]
, ad un altro lato la strada comunale di PE). Pt_3
Parte attrice ha poi insistito sulle previsioni degli atti di donazione: in particolare, in essi la particella di riferimento ELl'area su cui insistono i fabbricati donati porta un unico numero, n. 93 foglio 140 NCEU (ed i fabbricati sono identificati con i subalterni); coerenti sono sempre e soltanto i donanti a tutti i lati, dovendosi ritenere la irrilevanza ELla cd.
'graffatura' invocata dai convenuti;
a tal proposito hanno sostenuto che i coniugi
, avendo intenzione di trasferire ai NI la nuda proprietà dei fabbricati, Persona_3
ebbero cura di enucleare dai vasti terreni circostanti i fabbricati oggetto di donazione una minor (ma sempre ampia) zona di terreni mutandone la destinazione (ai fini fiscali e catastali – con denuncia di cambiamento ELlo stato dei terreni protocollo n. 5404 EL 9 luglio 1992), creando un unico mappale qualificato al catasto terreni come ente urbano.
Gli elementi tutti sopra indicati, secondo la tesi attorea, sono tali da rendere evidente la volontà dei nonni di donare ai NI la nuda proprietà dei fabbricati, mantenendo la proprietà dei terreni, confidando che le tre famiglie (e così anche i tre gruppi di NI) avrebbero continuato a vivere nel compendio immobiliare di ST PE 119, 121 e
121bis, e ciò senza privilegiare alcuni NI (i figli di ) rispetto agli altri con CP_1
l'attribuire solo ai primi una porzione consistente ELl'ente urbano su cui insistono i fabbricati: al riguardo, gli attori hanno aggiunto che tutti gli oneri di manutenzione ELl'ente urbano sono stati sempre sostenuti dalla sig.ra e poi in misura paritetica CP_4
tra i tre condividenti (così gli oneri EL custode, le spese di potatura dei viali di accesso alla proprietà, le spese di sostituzione ELle piante).
Gli attori hanno poi evidenziato altre due questioni pregiudiziali: l'una riguardante l'individuazione ELle pertinenze;
poiché gli atti di donazione recitano che con i fabbricati sono trasferite anche le pertinenze, hanno provveduto quindi a descrivere quelle che ritengono essere pertinenze dei fabbricati di proprietà esclusiva di e Pt_2 [...]
, nonché di e . Pt_3 Pt_5 Parte_5
pagina 7 di 34 L'altra, subordinata, questione pregiudiziale è stata posta dagli attori per l'ipotesi in cui i convenuti insistano nella tesi secondo cui i terreni corrispondenti al fg. 1360 mapp. 84 sono stati trasferiti dai donanti ai soli NI per tale ipotesi essi hanno svolto Pt_6
domanda subordinata di usucapione, con riferimento tanto al mappale 84 quanto al mappale 85: hanno osservano che i terreni che i cugini e indicano Pt_2 Pt_5
come pertinenza dei fabbricati loro donati (individuate rispettivamente in rosso e in verde nella planimetria inserita in citazione) sono stati da loro ininterrottamente posseduti in via esclusiva quantomeno a far tempo dagli atti di donazione e dunque per un periodo ininterrotto ultradecennale, mentre gli altri terreni dei mappali 84 e 85 (che essi non considerano come pertinenze dei fabbricati loro donati) sono stati ininterrottamente composseduti dalle tre famiglie (in quanto pacificamente ritenute aree comuni EL compendio immobiliare) per un periodo ultradecennale e comunque ultraventennale dopo le donazioni che secondo i convenuti avrebbero trasferito quantomeno il mappale 84 ai soli NI hanno pertanto ritenuto, in forza di tale Pt_6
situazione di possesso esclusivo e di tale compossesso, di vantare un diritto di proprietà esclusiva sulle aree ritenute loro pertinenze (sussistendo corpus ed anumis possidendi)
e di includere nel progetto divisionale quelle parti ELl'ente urbano non oggetto di possesso esclusivo, avendo acquisito la comproprietà in comunione pro indiviso ELle restanti aree EL mappale 84 e 85.
Gli attori hanno infine proposto alcune indicazioni ai fini ELlo scioglimento ELla comunione, ereditaria ed ordinaria, e predisposto progetti divisionali dei terreni e degli altri beni, ed hanno concluso chiedendo l'accertamento ELla pertinenzialità dei terreni indicati, in subordine l'accertamento ELl'intervenuta usucapione ELle predette aree (nei termini sopra descritti) e quindi lo scioglimento ELle comunioni.
, , , e si Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Pt_3 Parte_8
sono costituiti in giudizio, eccependo la nullità ELla citazione per indeterminatezza ELla domanda attorea e svolgendo nel merito le seguenti difese.
Con riferimento alla questione relativa alla rivendicazione, da parte dei convenuti
(rectius dei fratelli dei mappali 84 e 85 EL Foglio 1360, essi hanno precisato di Pt_6
ritenere la loro proprietà esclusiva solo in relazione alla particella 84, in quanto riferibile esclusivamente agli immobili loro donati, costituenti fabbricato unico cui è graffata la pagina 8 di 34 particella 84, mentre quanto al mappale 85 trattasi di ente urbano su cui insistono i fabbricati donati dai nonni ai NI e quindi di proprietà comune ai predetti in proporzione alla dimensione degli immobili di rispettiva proprietà (46% in favore dei fratelli 42% in favore dei fratelli e 12% in favore dei figli di Pt_6 Per_4 Parte_4
): hanno pertanto contestato che le particelle 84 e 85 costituiscano Ente
[...]
Urbano Unico in quanto circostanza smentita dai documenti EL 1992 allorquando i due enti urbani furono costituiti, unificando le particelle prima censite al catasto terreni nell'ente urbano 84 e trasformando la particella 42a in ente urbano con l'attribuzione da parte ELl'ufficio EL n. 84, ente urbano collegato all'unico fabbricato che vi sorge, di proprietà dei fratelli Pt_6
I convenuti, poi, hanno sottolineato la natura pertinenziale EL terreno di cui alla particella 84 all'immobile donato agli soccorrendo non solo la presunzione Pt_6
ELl'art. 818 c.c. ma anche il fatto che tale terreno non solo è funzionale ontologicamente, in via esclusiva, all'immobile, ma è anche sempre stato considerato ed utilizzato come tale dai donanti e dai donatari, i quali hanno altresì ricevuto in donazione la cappella sorgente su mappale confinante l'angolo esterno verso sud est ELla particella 84, particella nella quale sono altresì compresi il viale di accesso alla cappella ed il sagrato;
hanno ritenuto irrilevante la mancata indicazione ELla particella negli atti di donazione come anche la distinzione, operata da controparte, tra catasto fabbricati e catasto terreni, osservando che l'attribuzione effettuata dai donanti - prima ELla donazione - ELla qualifica di ente urbano alle particelle 84 ed 85 dimostra inequivocabilmente la volontà degli stessi di asservire funzionalmente tali terreni agli immobili su di essi insistenti (diversamente avrebbero dovuto procedere allo stralcio dei terreni, assegnando una diversa qualificazione alle rispettive parcelle).
Essi hanno parimenti valutato privo di pregio il riferimento alle coerenze indicate negli atti di donazione, sostenendo trattarsi di mero refuso in sede di redazione degli atti
(redatti dal rogante nello stesso momento e formalizzati in due successive sedute, facendo sempre riferimento alla situazione originaria), come anche la tesi attorea ELla irrilevanza EL dato catastale: hanno insistito nell'affermare che il fatto che i donanti abbiano creato nel 1992 evidenzia la volontà di chiarire anche a livello Parte_16
catastale una pertinenzialità in essere, ovvero tenere insieme la casa padronale, i suoi pagina 9 di 34 giardini, la cappella, il selciato ed i terreni compresi tra casa e cappella (ed invero nelle dichiarazioni di successione ex adverso depositate non v'è traccia ELle particelle 84 e
85, essendo gli attori consapevoli che esse non erano cadute in successione).
Ancora, parte convenuta ha replicato alla prospettazione di una disparità di trattamento tra famiglie - per l'ipotesi di accoglimento ELla propria tesi (quanto al mappale 84) - evidenziando come non solo non sussista un <>, ma anche come la scelta dei nonni era pienamente equa se guardata con riferimento non ai nuclei famigliari ma ai singoli NI, essendo quattro gli due i e due i Pt_6 Pt_2
, ed essendo intenzione dei nonni che ciascun nipote avesse una parte di pari Pt_5
valore EL patrimonio immobiliare (tanto che a causa ELle lamentele ELla figlia in ordine alla situazione creatasi in ST PE, la NN aveva Parte_1
convinto l'altra figlia a cedere ai fratelli i suoi diritti di proprietà su un alloggio in Piazza
Solferino); ha poi precisato che la donante aveva sostenuto gli oneri in quanto usufruttuaria e successivamente al suo decesso sono state sostenute congiuntamente le spese per le sole parti effettivamente in comunione, non in relazione ai lavori relativi agli (ed invero la manutenzione relativa alla particella 84 era stata sempre Parte_16
effettuata esclusivamente dai convenuti che ne hanno sostenuto da soli i relativi costi).
Ritenute pertanto le particelle 84 e 85 non oggetto di divisione, essendo la prima di proprietà esclusiva dei fratelli la seconda in comunione tra i cugini, i convenuti Pt_6
hanno poi contestato il vincolo di pertinenzialità invocato dagli attori e la descrizione ELle pertinenze da loro effettuata, in quanto ritenuta un tentativo di superare il dato fattuale relativo all'attribuzione ELle particella 84 in via esclusiva ai fratelli ELla Pt_6
particella 85 pro quota a tutti gli otto NI;
si sono poi opposti alla domanda di usucapione svolta dagli attori, non solo evidenziando la contraddittorietà nelle relative allegazioni - tali da non comprendere chi avesse posseduto cosa e da quando, ma soprattutto ritenendo dirimente il fatto che avendo la NN posseduto come usufruttuaria sino al 2017, pacificamente era da escludersi qualsiasi usucapione per mancato decorso EL termine di legge: hanno comunque contestato tutte le allegazioni avversarie sul possesso, ritenendo in sintesi non configurabile alcuna usucapione, e si sono infine opposti al progetto di divisione proposto dagli attori, ritenuto non congruo quanto ai terreni ed errato quanto all'ente urbano per le ragioni tutte esposte con pagina 10 di 34 riferimento all'ente urbano 85 (secondo la tesi di parte convenuta in comunione tra i cugini) e alla particella 84 (di proprietà esclusiva degli;
hanno pertanto assunto Pt_6
le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ritenuta la necessità di accertare preliminarmente l'esatta composizione ELla massa ereditaria con riferimento al compendio sito in NO, ST PE n. 119, 121 e 121 bis nonché l'oggetto ELle donazioni, è stata fissata udienza di precisazione ELle conclusioni;
rimessa la causa in istruttoria e disposta CTU per individuare le aree funzionalmente collegate agli immobili di proprietà dei NI da definirsi pertinenze, sostituito il Giudice titolare a seguito di concorso interno ordinario, è stata fissata udienza di comparizione ELle parti e EL CTU al fine di chiarire l'incarico conferito al tecnico nominato dal Giudice, e ciò a seguito ELle incomprensioni sorte nel corso ELle operazioni peritali e ELle istanze formulate dalle parti.
Quindi, precisato il contenuto ELl'incarico peritale con riferimento al quesito 2, depositata la CTU, all'esito ELl'udienza di disamina, permanendo le contestazioni in ordine alla individuazione ELle cd. pertinenze e quindi all'oggetto ELla massa ereditaria,
è stata fissata udienza per la precisazione ELle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: viste le note scritte depositate dalle parti, sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
Oggetto EL presente giudizio è lo scioglimento ELla comunione ereditaria – e in parte ordinaria – esistente tra i fratelli , e , per Parte_1 CP_1 Parte_4 successione legittima dei genitori, e : nell'ambito EL CP_3 Controparte_4
compendio ereditario sono compresi i terreni siti nel complesso immobiliare di NO,
ST PE n. 119-121-121 bis, all'interno EL quale insistono i fabbricati di proprietà esclusiva dei figli dei coeredi, in forza ELle donazioni poste in essere dai nonni in favore dei NI.
Proprio in considerazione di tali donazioni vi è contestazione tra le parti in ordine all'esatta consistenza ELla comunione ereditaria: in particolare, risulta contestata tra i coeredi l'inclusione o meno - nella massa ereditaria oggetto di divisione - ELle particelle pagina 11 di 34 censite al Foglio 1360 n. 84 e 85, essendo, parimenti, contestato l'oggetto ELle donazioni in favore dei NI con riferimento alle ritenute (da parte degli attori)
“pertinenze” dei fabbricati donati.
Per tali motivi, ovvero in ragione di tali contestazioni, occorrendo accertare preliminarmente – rispetto alle operazioni divisionali - l'esatta composizione ELla massa ereditaria con riferimento al compendio sito in NO, ST PE n. 119, 121 e 121 bis, e quindi accertare l'oggetto ELle donazioni poste in essere dai de cuius (per poi predisporre un progetto di divisione coerente), è stata disposta CTU al fine (in sintesi) di descrivere lo stato dei luoghi con particolare riferimento ai mappali 84 e 85, ed individuare quali aree, insistenti su tali mappali, possano ritenersi pertinenze degli immobili in quanto funzionalmente collegate ai fabbricati di proprietà dei NI;
all'esito, permanendo le contestazioni tra le parti in ordine alla composizione ELla comunione ereditaria, è stata fissata udienza di precisazione ELle conclusioni.
Prima di procedere nella disamina ELle questioni oggetto ELla presente decisione, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
Con riferimento all'eccezione di nullità ELl'atto di citazione (ribadita dai convenuti nelle proprie conclusioni), rileva richiamare l'insegnamento ELla Suprema Corte secondo cui
“La nullità ELl'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi ELl'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, EL contenuto complessivo ELl'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo EL requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, ELla natura ELl'oggetto e ELle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. n. 1681/15 e Cass. n.
2912/19): nel caso di specie le pertinenze 'rivendicate' sono state chiaramente identificate dagli attori, inserendo nell'atto di citazione la planimetria e la documentazione fotografica inerente, con la chiara indicazione dei mappali su cui insistono (ovvero le particelle 84 e 85) e le relative didascalie (cfr. pag. 18); i convenuti, poi, hanno svolto nel merito le proprie difese (cfr. par. 3 comparsa costituzione), motivando le contestazioni alla tesi attorea in ordine al 'vincolo di pertinenzialità invocato dagli attori in relazione alle porzioni dagli stessi evidenziate' (cfr. pag. 15 e ss. comparsa).
pagina 12 di 34 Quanto poi all'asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei consorti dei tre coeredi (ovvero dei fratelli , e – cfr. Parte_1 Parte_4 Controparte_1
pag. 21 comparsa), non se ne ravvisano i presupposti: le conclusioni assunte, in subordine, dagli attori concernono l'accertamento ELl'intervenuta usucapione ELle aree
- indicate come pertinenze degli immobili loro donati - da parte dei donatari e Pt_3
, e , nonché ELl'usucapione ELla “proprietà in Parte_2 Pt_5 Parte_5 comunione pro indiviso (con la signora )” ELle ulteriori aree (rispetto Controparte_1
a quelle ritenute pertinenze dei fabbricati donati) “da parte dei signori e Parte_1
”, dunque senza alcun riferimento 'anche agli altri membri ELle Parte_4
famiglie'.
*************
1. L'oggetto degli atti di donazione dei nonni e in favore dei CP_3 CP_4
NI con particolare riferimento ai mappali 84 e 85
Prima di esaminare gli atti di donazione compiuti dai nonni in favore degli otto NI (i fratelli figli di , i fratelli figli di , i Pt_2 Parte_1 Pt_5 Parte_4
fratelli figli di ), appare opportuno puntualizzare quanto Pt_6 Controparte_1
segue.
Come noto, nell'interpretare il contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale ELle parole e ELle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c., occorrendo quindi “indagare quale sia stata la comune intenzione ELle parti e non limitarsi al senso letterale ELle parole” (art. 1362 c.c.), interpretare le clausole “le une per mezzo ELle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso ELl'atto” (art. 1363 c.c.), ed applicare il criterio secondo cui “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare” (art. 1364 c.c.): “A norma ELl'art. 1362
c.c., il dato testuale EL contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini ELla ricostruzione ELla volontà ELle parti, giacché il significato ELle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine EL processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale ELle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di
pagina 13 di 34 per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo ELle parti;
ne consegue che l'interpretazione EL contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi EL testo, di ricostruire in base ad essa
l'intenzione ELle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni EL contratto e con la condotta ELle parti medesime” (cfr. Cass. n.
32786/22).
Quanto alla nozione di 'pertinenza' ex art. 817 c.c., l'accertamento EL rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l'esistenza “di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione EL bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione ELla res al servizio o all'ornamento EL bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni” (cfr. Cass. n. 30039/22); ancora, “per potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti ed autonomi, è necessario che il proprietario ELla cosa principale abbia la piena disponibilità anche ELla cosa accessoria e che la destinazione pertinenziale, specie quando essa derivi da un atto non negoziale, sia attuale ed effettiva (e non meramente potenziale) e possa essere fatta risalire ad un comportamento oggettivamente valutabile che destini l'una cosa al servizio o all'ornamento ELl'altra, postulando, peraltro, il vincolo anche l'esclusività ELla funzione accessoria ELl'un bene rispetto all'altro. Pertanto, ove tale requisito manchi ed il bene accessorio sia adibito contemporaneamente a servizio di diversi beni appartenenti a soggetti differenti non si configura una pertinenza, ma un caso di proprietà comune EL bene accessorio, ovvero un caso di servitù imposta su di esso” (v. Cass. n. 14559/04 e
Cass. n. 27302/13).
Vengono dunque in esame gli atti di donazione disposti dai nonni in favore dei Pt_5
NI, figli dei loro tre figli , e . Parte_1 Parte_4 CP_1
Con atti di donazione 5.6.1998 (rogito Notaio , rep. n. 213263 e rep. n. Per_1
213264), e hanno donato ai NI e CP_3 CP_4 Controparte_5
“la quota di 1/2 in nuda proprietà riservandosi gli stessi l'usufrutto vita Parte_3
pagina 14 di 34 natural durante con diritto di accrescimento reciproco degli immobili di cui infra, siti in
Comune di NO, ST di PE n. 121 e precisamente ...”; segue la descrizione EL
“fabbricato ad uso civile abitazione” oggetto ELla donazione, ELla sua composizione e dei relativi dati catastali, ovvero NCEU foglio 140, n. 93, subalterni 20, 11, 12 e 7; per ciascuna unità vengono indicate le coerenze, ovvero “restante proprietà dei donanti a tutti i lati”, e si dispone che “I locali suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”.
Con atti di donazione 5.6.1998 (rogito Notaio , rep. n. 213265 e n. Per_1
213266), e hanno donato ai NI e CP_3 CP_4 Parte_5
“la quota di 1/2 in nuda proprietà riservandosi gli stessi l'usufrutto vita Parte_5
natural durante con diritto di accrescimento reciproco degli immobili di cui infra, siti in
Comune di NO, ST di PE n. 121 e precisamente ...”; segue quindi la descrizione dei “fabbricato ad uso civile abitazione” oggetto ELla donazione, ELla sua composizione e dei relativi dati catastali, ovvero NCEU foglio 140, n. 93, subalterni 4, 5,
16, 15, 10, 13 e 14; per ciascuna unità vengono indicate le coerenze, ovvero – sempre -
“restante proprietà dei donanti a tutti i lati”, e si prevede che “I locali suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”.
Con atti di donazione 12.6.1998 (rogito Notaio , rep. n. 213293, 213294, Per_1
213295 e 213296), e hanno donato ai NI , CP_3 CP_4 Parte_6
, e “la quota di 1/4 in nuda proprietà riservandosi gli Parte_7 Pt_8 Parte_9
stessi l'usufrutto vita natural durante con diritto di accrescimento reciproco degli immobili di cui infra, siti in Comune di NO, ST di PE n. 121 e precisamente ...”; segue la descrizione EL “fabbricato ad uso civile abitazione” oggetto ELla donazione, ELla sua composizione e dei relativi dati catastali, ovvero NCEU foglio 140, n. 93, subalterni 18,
19, n. B (cappella privata) e sub 17; per ciascuna unità vengono indicate le coerenze, ovvero – sempre - “restante proprietà dei donanti a tutti i lati”, ed ancora è inserita la clausola in forza ELla quale “I locali suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di
pagina 15 di 34 diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”.
Alcuni elementi letterali/testuali sono da evidenziare.
In primo luogo, gli immobili oggetto di donazione, per le quote di nuda proprietà rispettivamente indicate, sono fabbricati censiti al N.C.E.U, come tali sono descritti negli atti di donazione, in cui non sono mai indicati i terreni censiti al FG. 1360 mappali 84 e
85 all'epoca già esistenti con tali identificativi (in forza ELla denuncia di cambiamento EL 1992 su cui si tornerà più avanti): più precisamente, tali mappali non risultano espressamente riportati, descritti o inseriti negli atti di donazione in favore dei NI redatti sette giorni dopo rispetto a quelli in favore degli altri quattro NI), atti in Pt_6
cui invece rimane il 'generico' richiamo alle pertinenze (di cui alla clausola sopra riportata).
Un altro elemento concerne l'indicazione ELle coerenze degli immobili oggetto degli atti di donazione, recanti – come già detto - la medesima data quelli in favore dei NI
e dei NI , di una settimana successiva quelli in favore dei NI Pt_2 Pt_5
Pt_6
Per ciascuna ELle unità donate le coerenze sono sempre indicate con la medesima descrizione, ovvero “restante proprietà dei donanti a tutti i lati” e ciò anche negli atti di donazione a favore dei NI stipulati dal medesimo notaio rogante ma una Pt_6
settimana dopo rispetto a quelli in favore degli altri NI, e quindi rispetto alla
'variazione' intervenuta in forza dei precedenti atti di donazione.
Ora, esaminando la mappa EL compendio immobiliare di ST EL PE (si veda ad esempio la foto 37 allegata alla relazione peritale EL maggio 2024), appare evidente come effettivamente i singoli fabbricati sono tutti circondati dai terreni costituenti i mappali 84 e 85, tale essendo (dunque) la “restante proprietà dei donanti a tutti i lati”.
Rileva poi sottolineare l'importanza che assume l'indicazione ELle coerenze nella descrizione degli immobili: per giurisprudenza costante, “ai fini ELl'individuazione ELl'immobile oggetto EL contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo EL titolo ed ai confini indicati nell'atto, dovendo gli estremi di identificazione catastale essere piuttosto integrati con l'indicazione ELle cosiddette coerenze, costituite dagli esatti confini perimetrali EL bene, ad eccezione
pagina 16 di 34 solamente EL caso in cui le parti abbiano fatto esclusivo riferimento ai dati catastali per descrivere l'immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini EL bene
(Cass. n. 3996 EL 2017; n. 817 EL 2014; n. 7138 EL 1990; n. 3398 EL 1984)” (cfr.
Cass. n. 21103/23).
Occorre a questo punto esaminare le risultanze ELla CTU disposta in corso di causa.
Al CTU è stato chiesto, innanzitutto, di descrivere lo stato dei luoghi con particolare riferimenti ai mappali 84 e 85, “precisando se gli stessi presentino graffature riferibili, quantomeno in parte, agli immobili oggetto di donazione, ricostruendo – anche alla luce ELla documentazione prodotta dalle parti e ELle relazioni tecniche di parte attrice – le modifiche e le trasformazioni catastali e di destinazione, che abbiano interessato i mappali in oggetto prima e dopo gli atti di donazione”.
La formulazione EL quesito appena riportato è conseguenza ELle diverse prospettazioni ELle parti in ordine alla identificazione catastale ELle aree di cui si tratta: secondo il perito attoreo, il cambiamento catastale, intervenuto nel 1992, avrebbe portato all'unificazione EL mappale 84 con l'adiacente mappale 85 “avendosi così un unico mappale in coerenza con quanto risulta al catasto fabbricati, ove gli edifici oggetto ELle donazioni sono rappresentati tutti su un'unica area circostante individuata con il solo mappale 93 EL foglio 140 NCEU”, mappale per l'appunto richiamato negli atti di donazione;
tale tesi – ovvero il fatto che le particelle 84 e 85 sarebbero divenute Ente
Urbano Unico – è fortemente contestata dai convenuti, secondo cui esistono due enti urbani, il mappale 84 collegato e pertinenziale all'unico fabbricato che vi sorge, di proprietà dei NI rapporto pertinenziale reso evidente dalla graffatura Pt_6
risultante dalla mappa catastale, e il mappale 85 su cui invece insistono diversi fabbricati, oggetto di donazione (per la nuda proprietà) e (ora) di proprietà dei figli dei tre fratelli . Pt_5
Ebbene, il CTU ha descritto i principali avvenimenti che hanno interessato i terreni oggetto ELl'incarico ricevuto (censiti al CT al FG. 1360 mappale 84, Ente Urbano di
6810 mq, Foglio 1360 mappale 85, Ente Urbano di 9.175 mq) secondo un'analisi cronologia, a far data dalla Mappa Catasto Terreni e Mappa Catasto Fabbricati valide sino al 1985-1989, descrivendo quindi quanto risultante dalla Mappa Catasto Terreni
pagina 17 di 34 valida fino al 1989, soffermandosi poi sulla “Denuncia di cambiamento al Catasto
Terreni n. 5404” EL 1992 rilevante “in quanto ha generato i mappali n. 84 ed 85 oggetto di causa”, sulla “Denuncia di cambiamento al Catasto Terreni protocollo n. 32412” presentata nel 1995 a seguito di ampliamento EL fabbricato ad est EL complesso di proprietà e , ampliamento “graffato al mappale 85”, ed infine sulla “ Pt_6 Pt_2
Denuncia di cambiamento al Catasto Terreni protocollo n. 12697” EL 1998, per ampliamento ELla villa padronale e ELla tettoia EL mappale 43.
Nella relazione, poi, si precisa che le proprietà oggetto degli atti di donazione hanno accesso da ST PE n. 119 e 121: in particolare i NI hanno accesso Pt_5
dall'ingresso, pedonale e carraio, EL civico n. 119; gli stessi e gli altri hanno accesso pedonale e carraio dal civico 121 “mediante strada interna che … grava sia su parte EL mappale 84 e sia su parte EL mappale 85”, mappali come visto generati mediante la denuncia di cambiamento catastale n. 5404 EL 9.7.1992.
La relazione peritale prosegue poi con la seguente descrizione: “sul mappale 84 grava la (cosiddetta villa padronale in atti) … Il vialetto pedonale di accesso Persona_5
alla casa padronale grava sul mappale 84, e risulta pressoché parallelo alla Pt_6 casa costituente il mappale 43 (fabbricato proprietà )”, fabbricato che “non Pt_2 grava catastalmente sul mappale 84 ma sul mappale 43”; la cappella (oggetto di donazione a favore dei NI “costituisce autonomo mappale al NCEU e non fa Pt_6 parte EL mappale 84 … Il giardino antistante casa costituisce parte EL Pt_2
mappale 84 ed è recintato mediante siepe. Parte EL mappale 84 è oggi ELimitato da blocchi forati e recinzione metallica per costituire un'aia … Sul mappale 84 si trova anche il sedime ELl'unica strada interna, che consente l'accesso alle porzioni immobiliari e un'area pressoché piana, fruita anche a parcheggio. Le porzioni di mappale 84, libere da costruzioni, risultano parzialmente recintate mediante siepi e recinzioni in paletti in ferro e rete. La destinazione principale, al netto EL sedime stradale e aree di manovra, è destinata prevalentemente a giardino (aree verdi, con piantumazioni di alberi e piante). Sul mappale 85 gravano” i fabbricati di proprietà dei cugini descritti nella relazione.
Le indicazioni sopra riportate assumono particolare rilievo rendendo di chiara evidenza quanto già riscontrabile sulla base dalla mera disamina ELla planimetria inserita nella pagina 18 di 34 CTU (cfr. foto 37 relazione peritale depositata il 15.5.2024): non solo il cd. mappale 84 ha una estensione rilevante, non limitata all'area occupata dal cd. fabbricato SI (e come si vedrà più avanti, il CTU ha riscontrato, in sede di operazioni peritali, l'uso esclusivo di porzioni dei mappali 84 e 85 da parte di alcune ELle proprietà in esame); soprattutto, su tale mappale insiste 'il sedime ELl'unica strada interna che consente l'accesso alle porzioni immobiliari'.
Ne deriva la seguente considerazione: se la volontà dei donanti fosse stata quella di trasferire solo ai NI il mappale 84, ovvero l'area su cui appunto insiste l'unica Pt_6
strada interna di accesso alle varie porzioni immobiliari (donate dai nonni pressoché contestualmente agli otto NI), allora si sarebbe necessariamente posto (o si sarebbe dovuto porre) il problema ELle servitù (di passaggio) gravanti su tale mappale in favore degli altri immobili donati e ELla conseguente necessaria regolamentazione;
nulla invece è previsto al riguardo negli atti di donazione in favore dei NI e pare Pt_6
difficile ritenere che i donanti, i quali evidentemente conoscevano lo stato dei luoghi, non potessero non avere presente lo stato dei luoghi (ove effettivamente avessero inteso donare solo agli l mappale 84). Pt_6
Del resto, non vi sono elementi per sostenere che la volontà dei donanti fosse quella di riservare ai NI na porzione più ampia rispetto a quella donata agli altri NI: Pt_6
con gli atti di donazione i nonni hanno costituito tre distinte comunioni, l'una tra i NI figli di (a ciascuno 1/2 degli immobili loro donati), l'altra tra i figli di Parte_1
(per la quota di 1/2 ciascuno) e quindi tra i quattro figli di Parte_4 CP_1
(a ciascuno la quota di 1/4), così palesando l'intenzione di suddividere i
[...]
fabbricati per stirpe, con suddivisione interna a ciascuna stirpe con l'accordo dei partecipanti (circostanza questa ultima – ovvero l'accordo interno – non oggetto di contestazione).
Non appaiono poi dirimenti le considerazioni svolte da parte convenuta, la quale a sostegno ELla tesi ELla donazione agli ELla particella 84 richiama alcune Pt_6
missive inviate da alla sorella : nella lettera 13.10.2015 Parte_4 CP_1
(doc. 10 e 13 fasc. parte convenuta) egli premette che i 'terreni non sono stati oggetto di donazione', aggiunge che 'alcune particelle, che comprendono le parti più in discussione, sono accatastate come ente urbano e pertanto allo stato apparterrebbero
pagina 19 di 34 all'immobile di riferimento' (il corsivo è EL presente estensore), prosegue rilevando che
'la particella 85 è collegata alle proprietà di e 'La particella 84 è Pt_5 Pt_5
collegata alla proprietà Non ci sono particelle collegate alla proprietà Pt_6 Parte_2
quindi nella lettera successiva (doc. 11) osserva 'Essenzialmente la particella su cui lavorare è la numero 84 che così com è è collegata a causa tua. Ma è evidente che così non può essere'.
Deve poi rilevarsi l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti sul punto da parte convenuta
(capp. 1, 2 e 3 memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.): se - come capitolato - i donanti effettivamente avevano precisato al Notaio rogante che la loro intenzione era di donare la particella 84 ai NI tale intenzione non ha però trovato specifico Pt_6 riscontro negli atti di donazione relativi i quali (come già detto) in nulla – se non nella descrizione dei fabbricati donati e dei relativi dati catastali – si differenziano da quelli in favore degli altri NI.
Analizzata quindi la documentazione catastale, il CTU ha dato atto che la particella 84 è stata creata con la denuncia di cambiamento EL 1992 (attribuendo tale identificativo al mapp. 42/a EL Fgl. 1360 a seguito di frazionamento) e che con la stessa denuncia le particelle 39/b, 48/b, 48/c e 42/b, unite ad altre particelle, hanno generato la nuova particella 85 di complessi 91,47 are;
ha evidenziato che le due nuove particelle
84 et 85 sono state censite come Ente Urbano (rendendo pertanto “il terreno non più utilizzabile per fini agricoli, ma esclusivamente per finalità urbane”) e che per effetto ELla denuncia di cambiamento EL 1995 la particella n. 85 è venuta ad avere un incremento (seppure minimo) ELla superficie;
ha poi posto in evidenza quanto segue:
“la linea di confine tra i mappali 84 e 85, che nella pratica catastale EL 1992 era indicata come “cancellata”, viene ora rappresentata come presente. I mappali 84 et 85 sono chiaramente individuati e tra loro separati dalla linea di confine preesistente. Il fabbricato ad est (confinante con il mappale 83) “SI13 e Cravetto14” comprensivo ELl'ampliamento [Fg. 140, n. 93, Sub. 17] è graffato (con cediglia) al mappale 85
(indicata nel cerchio viola nella sottostante fotografia), così come i fabbricati “ ”. Pt_5
Con tale pratica il fabbricato oggetto di ampliamento viene graffato (con cediglia) al mappale 85. Il fabbricato principale “ resta l'unico graffato al mappale 84. Il Pt_6 fabbricato “ ” costituisce sempre mappale autonomo (n. 43)”. Pt_2
pagina 20 di 34 Quindi, la relazione peritale prosegue con riferimento alla denuncia di cambiamento EL
1998, “Tale pratica catastale è relativa esclusivamente al mappale 84. Si tratta infatti di inserimento in mappa catastale dei terreni, la tettoia Cravetto15 e l'ampliamento ELla villa padronale (al NCEU Fg. 140, n. 93, sub. 18 et 19). Si conferma la graffatura ELla sola villa padronale al mappale 84”, per poi concludere (rispondendo al quesito 1): “Il mappale 84 è un terreno, creato con la pratica catastale EL 1992 (ex 42/a) ed attualmente è censito come segue: Catasto Terreni al Fg. 1360, n. 84, Ente urbano di
68,10 are. Sullo stesso terreno, grava solo il fabbricato censito al catasto fabbricati al
NCEU al Fg. 140 mappale 93, sub. 18 et 19 ( . Il mappale 85 è un terreno, Pt_6
censito al catasto Terreni al Fg. 1360, quale Ente Urbano di 91,75 are. Tale mappale
85 è stato creato con la pratica catastale EL 1992 (quale fusione di diversi terreni). Sullo stesso terreno, gravano le seguenti porzioni immobiliari censito al catasto fabbricati al
Fg. 140, n. 93, Sub. 4,5,7, 10,11,12,13,14,15,16 et 17”.
Dunque, i terreni di cui si tratta hanno autonomi identificativi catastali e sono censiti al CT al fg. 1360 n. 84 e fg. 1360 n. 85; come già detto, di tali terreni e di tali dati catastali non viene fatta menzione alcuna negli atti di donazione, aventi invece ad oggetto (si ribadisce) i fabbricati in ciascun atto descritti, censiti al NCEU al fg. 140 n. 93
(e rispettivi subalterni), con le 'relative pertinenze'.
La CTU – nel rispondere al quesito 1 – si è soffermata sulla cd. 'graffatura', spiegando quanto segue: “La graffatura in ambito catastale viene indicata con una “graffa” o cediglia (a forma di “S”) che indica l'area di pertinenza di un immobile. Graficamente viene rappresentato il fabbricato (campito con un tratteggio) nonché l'area scoperta ad esso associata;
la cediglia posta a “cavalcioni” di entrambi, indica l'associazione EL fabbricato e EL terreno. Ogni fabbricato graffato, costituito da particella e subalterno/i e caratterizzate da identificativo univoco, sono a tutti gli effetti un'unica entità, con una sola rendita effettiva, una sola consistenza e una sola classe catastale. Si parla in pratica di una rappresentazione grafica ELle pertinenze che intercorrono tra terreno circostante e struttura edificata, in ambito cartografico. … la graffatura da sola non può costituire prova ELla situazione civilistica. La graffatura svolge soltanto il compito di individuare l'area di pertinenza EL fabbricato a cui è graffato.”
pagina 21 di 34 Ancora, “Dall'estratto di mappa attuale, reperito dal CTU (allegato n. 18) si evince
l'esistenza di un solo fabbricato graffato al mappale 84”: “i anno donato ai NI Per_6
un fabbricato (denominato fabbricato patronale in atti). Dalla documentazione Pt_6 sopra esposta, si evince che il fabbricato “ ” (donato agli è sempre Persona_5 Pt_6
stato graffato al terreno (ora mappale 84, in precedenza 42/a) (la cediglia è collocata sempre nella medesima posizione). Nello specifico la particella 84 (EL Catasto Terreni al Fg. 1360) è un Ente Urbano (si evidenzia che da quando è stata costituita nel 1992
(prot. 5404) è stata censita come Ente Urbano), e mediante cediglia è pertinenza EL fabbricato SI (al NCEU Fg. 140, n. 93, Sub. 18 et 19). Si ribadisce che la graffatura
(cediglia) ha l'esclusiva funzione di individuare l'area di pertinenza al fabbricato. Detto in altre parole la cediglia (o graffatura) unifica il terreno (quale Ente Urbano) al fabbricato mediante legame di pertinenzialità. Pertanto, il mappale 84 costituisce area di pertinenza EL fabbricato I fabbricati (Sub. 4-5; 10-15-16; 13-14) sono Pt_6 Pt_5
sempre stati graffati al mappale 85, seppur non mancano alcune imprecisioni grafiche catastali minori. Nello specifico la particella 85 (EL Catasto Terreni al Fg. 1360) è un
Ente Urbano (si evidenzia che da quando è stata costituita nel 1992 Prot. 5404 è stata censita come Ente Urbano)”.
Quanto poi al fabbricato posto ad est EL complesso (a confine con l'attuale mappale
83), “Parte ELlo stesso è stato donato dai NI ai NI (Sub. 11 et 12) Pt_2
mentre una parte ai NI (Sub. 7 et 17). Nella mappa in vigore prima ELla Pt_6
pratica catastale EL 1992, era individuato come terreno autonomo ed era sovrastato da fabbricato, privo di graffatura (mappale n. 45). Nella tabella B ELla pratica catastale EL
1992 si evince che il mappale 45 viene fuso e va a costituire la particella 85. Nel moELlo 51 ELla pratica catastale EL 1992, (come enunciato anche negli atti di causa), vi è una evidente erronea graffatura;
il fabbricato mappale 45 ampliato, infatti, risulta graffato sia al mappale 84 (in contrasto con la tabella) sia al n. 85 (in conformità con la tabella – mappali n. 84 et 85 appena generati). Nel moELlo 51 ELla pratica catastale EL 1995, il fabbricato ex 45 viene graffato unicamente al mappale 85. Il moELlo 51 ELla pratica catastale EL 1998 non è significativo in quanto rappresenta graficamente quanto riguarda il solo mappale 84. Tra i beni graffati al mappale 84 non vi è il fabbricato ex n. 45. L'estratto di mappa EL 28.01.2020 presenta una erronea graffatura EL
pagina 22 di 34 fabbricato ex 45, al mappale 84. L'attuale estratto di mappa, reperito dal CTU, riporta correttamente - in conformità con i MoELli 51 EL 1995 et 1998 nonché con la Tabella B ELla pratica catastale EL 1992 (il fabbricato e mappale 45 confluiscono nel mappale
85), - la graffatura EL fabbricato ex 45 (ad est EL compendio) al solo mappale 85.”
Nella prima relazione (maggio 2024), si legge poi: “la pertinenza ELl'edificio – dal punto di vista catastale – è l'ente urbano a cui è graffato (si evidenzia che il terreno Ente urbano è pertinenza EL fabbricato e non EL proprietario ELl'immobile). Pertanto, il mappale 84 costituisce pertinenza al fabbricato (sub. 18 e19). Il mappale 85 Pt_6 costituisce pertinenza ai fabbricati ad esso graffati (Ferrando-Cravetto-SI)”.
Ora, come si legge in diverse pronunce ELle Commissioni Tributarie, la sussistenza ELla cosiddetta “graffatura”, che per prassi catastale unisce l'area di pertinenza al fabbricato bene principale, certifica il principio di pertinenzialità e semplifica l'attività di controllo da parte ELl'Ufficio al fine di meglio verificare i requisiti necessari per applicare le agevolazioni consentite dalle norme tributarie, ma “pur certificando un vincolo funzionale di un terreno con l'immobile principale, non ne costituisce necessariamente unico presupposto di certezza di pertinenzialità” (cfr. Comm. Trib. Prov.le Sondrio
20.1.2022 n. 21), dovendosi ritenere “la irrilevanza ELla graffatura al fine ELla classificazione di un bene come pertinenziale o meno, tenuto conto che essa rappresenta esclusivamente un simbolo utilizzato nelle cartografie catastali per rappresentare l'unicità di un elemento catastale nonostante la pluralità di mappali o di subalterni, il quale non ha rilevanza giuridica al fine ELla qualificazione di un bene ai sensi ELl'art. 817 c.c.” (cfr. Comm. Trib. Reg. Milano Sez. VIII 11.1.2022 n. 64).
Tali pronunce sono in linea con l'insegnamento ELla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
18470/16 e Cass. n. 8367/16): l'esistenza di graffatura catastale può dunque rafforzare un accertamento positivo di pertinenzialità, ma non surrogarne gli elementi costitutivi mancanti.
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “La nozione di "pertinenza", in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell'art 817 EL codice civile, cui il D.Lgs. 504 EL 1992 rinvia, recependone anche il regime sostanziale, per cui l'area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime EL
pagina 23 di 34 fabbricato, bene principale. Il regime in esame trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta validata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall'art. 817 c.c., e cioè dalla destinazione effettiva e concreta ELla cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole (criterio soggettivo)” (cfr. Cass. n. 17674/24 e Cass.
n. 6316/22).
Rileva infine mettere in evidenza un ulteriore dato 'catastale'.
Parte attrice ha prodotto (allegate alla perizia di parte doc. 19) le visure catastali dei terreni Foglio 1360 part. 84 e Foglio 1360 part. 85, per i quali risultano indicati quali
'Mappali fabbricati Correlati' Foglio 140 Particella 93 (senza indicare i subalterni, in particolare senza indicare i soli subalterni 18 e 19, ovvero i fabbricati;
parimenti, Pt_6
nelle visure catastali dei fabbricati donati ai NI , e sempre Pt_2 Pt_5 Pt_6
nella prima pagina di ognuna, per tutti i fabbricati sono annotati, come 'Mappali Terreni
Correlati', quelli censiti al Foglio 1360 Particella 43, Foglio 1360 particella 84 e Foglio
1360 Particella 85.
*************
2. La domanda attorea relativa alle pertinenze dei fabbricati donati
Ritenuto dunque il valore meramente formale ELla qualificazione catastale EL bene, viene ora in esame il quesito n. 2 ELl'ordinanza con cui è stato dato incarico al
CTU nominato: tale quesito è stato formulato in considerazione ELla clausola contenuta negli atti di donazione (gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, “con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive inerenti”), tale per cui il trasferimento in favore di ciascun nipote da parte dei nonni deve ritenersi abbia comportato il trasferimento anche ELle pertinenze ( non descritte negli atti di donazione).
Il quesito è stato poi precisato in corso di causa disponendosi che il CTU “tenuto conto dei principi di cui all'art. 817 c.c., ELla collocazione, ELl'estensione e ELla titolarità degli immobili donati” provvedesse ad individuare “secondo le cognizioni e competenze tecniche necessarie e dando conto EL percorso argomentativo seguito – quali aree, eventualmente insistenti sui mappali 84 e 85, possono ritenersi pertinenze degli immobili oggetto di donazione, descrivendole anche sommariamente con ausilio di
pagina 24 di 34 documentazione fotografica e schema planimetrico”: quindi, allo stato, senza necessità di individuarne i confini esatti, senza richiedere all'esperto EL Giudice la descrizione ELlo stato dei luoghi risalente alla data ELle donazioni, ma al fine di descrivere le aree, presenti sui mappali indicati, a servizio/ornamento/utilità degli immobili oggetto di donazione, per poi consentire al Giudice di verificare se e da quali elementi desumere altresì l'elemento soggettivo ELl'atto di destinazione ELla cosa secondaria al bene principale.
Come noto, “Nel rapporto pertinenziale il collegamento tra la res principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla legge non già come connessione materiale, ma come relazione economico giuridica di strumentalità e complementarietà funzionale.
Ai fini ELla sussistenza EL vincolo pertinenziale, in particolare, è necessaria la presenza sia EL requisito soggettivo, consistente nella effettiva volontà EL titolare EL diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare uno al servizio o all'ornamento ELl'altro, sia di quello oggettivo ELla contiguità, anche solo di servizio, tra
i due cespiti, con la precisazione che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non (o almeno non solo) al proprietario ELlo stesso” (cfr. Cass. n. 2316/18).
Ancora, “La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale ELl'una al servizio ELl'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima.
… Ai sensi EL plesso normativo costituito dagli artt. 817 e 819 c.c., la volontà di destinare in modo durevole una cosa al servizio o ad ornamento di un'altra, così come quella di far cessare il rapporto pertinenziale già costituito, non necessita di forme particolari o solenni, ma può essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto idoneo a tal fine dal giudice di merito ...” (cfr. Cass. n. 16914/11).
Ebbene, nella relazione depositata l'11.10.2024 il CTU ha premesso una descrizione più dettagliata dei fabbricati e ELle porzioni oggetto di causa, rilevando che sui mappali 84 et 85 sono presenti (come già sopra evidenziato) diversi fabbricati e più precisamente sul mappale 85:
. nella zona a nord EL complesso immobiliare due “fabbricati residenziali NI
” circondati da un'area destinata prevalentemente a verde e cortile, ai quali si Pt_5 accede “mediante la strada che si sviluppa all'interno EL complesso immobiliare e che
pagina 25 di 34 si diparte dal c.n. 121 nonché in modo carraio da una strada - il cui accesso dalla via pubblica avviene dal c.n. 119 - il cui sedime è posto al di fuori dei mappali 84 et 852”;
. a sud di tale area una zona adibita ad orto (questi ultimi oggetto di causa);
. a sud, nella planimetria, un vecchio fabbricato accessorio dei NI , Pt_5
composto da locali depositi, tettoie ed un piccolo vecchio alloggio.
Sul mappale 84 insistono:
. tra il fabbricato dei “NI ” sopra descritto ed il “fabbricato SI”, un'area a Pt_5
cielo libero, recintato e fruito come aia per galline, accessibile unicamente pedonalmente da un deposito EL fabbricato “NI ” e da un cancelletto Pt_5
pedonale dal mappale 85;
. a est EL complesso edilizio un fabbricato in parte di proprietà dei “NI ” e in Pt_2 parte dei “NI , elevato a due piani fuori terra prospiciente la strada interna;
Pt_6
. al centro EL complesso immobiliare, un fabbricato residenziale dei “NI Pt_6 denominato (cd. “casa padronale”), dotato di accessi dal mappale 84, Persona_5
con la scala principale di accesso al centro EL lato sud, al fondo di un vialetto con pavimentazione in pietra;
. tra tale vialetto (accesso fabbricato e il fabbricato 'NI la cd. Pt_6 Parte_2
'TR di TT, un'area stretta e lunga “collocata nella zona compresa tra il vialetto di accesso al fabbricato il camminamento ovest EL fabbricato ”; Pt_6 Pt_2
. più a sud EL fabbricato il “fabbricato ”, fabbricato residenziale Pt_6 Pt_2
gravante su autonomo mappale (mapp. 43) e con una tettoia esterna (sul prospetto nord), gravante sul mappale 84 ma parte EL subalterno oggetto di donazione ai NI
; Pt_2
. antistante l'ingresso principale EL “fabbricato ”, un'area a verde (giardino Pt_2
), ELimitata in parte da piantumazioni e in parte da muretto basso, con Pt_2 all'interno un forno costituente autonomo mappale 44, area “in gran parte ELimitata dalla strada costituente viabilità carraia interna al complesso edilizio”.
Il CTU ha poi ribadito quanto già sopra valorizzato, ovvero le proprietà hanno accesso da ST PE n. 119 e 121: in particolare, i NI hanno accesso Pt_5
dall'ingresso pedonale e carraio dal civico 119, tutti gli altri NI dal civico 121
“mediante strada interna che grava sul mappale 84 e parte EL mappale 85 ...” con la pagina 26 di 34 viabilità descritta nella relazione;
infine ha descritto la cappella esistente a sud EL mappale 84, ma costituente autonomo mappale e oggetto di donazione ai NI Pt_6
Così descritto lo stato dei luoghi (come sopra riportato in sintesi), il CTU ha quindi individuato le aree gravanti sui mappali 84 e 85, da potersi ritenere pertinenze degli immobili oggetto di donazione, ciò sulla base degli accertamenti effettuati in loco nel contraddittorio con i CTP e secondo la metodologia illustrata nella relazione.
Di seguito vengono quindi descritte (seguendo la numerazione ELla relazione peritale) e valutate, ai fini di causa, le aree individuate dal CTU quali possibili pertinenze dei fabbricati donati dai nonni ai NI e (tale essendo l'accertamento Pt_2 Pt_5
richiesto nel presente giudizio).
La descrizione che segue deve essere letta tenendo conto di quanto precisato dagli attori al paragrafo 2.1 ELla memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. là dove si legge che “3 (tre) sono le pertinenze EL fabbricato donato ai NI ”, ovvero la c.d. Pt_2
'striscia TT' collegata al fabbricato tramite una scalinata che dal terrazzino Pt_2
conduce all'area sottostante, la zona ELla tettoia, il giardino;
due le pertinenze dei fabbricati , ovvero il giardino e “il manufatto in cemento, mattoni e pietra che Pt_5 costituisce la parte giorno EL c.d. ”. Pt_17
(1) Il CTU ha descritto la tettoia posta in aderenza al fabbricato donato ai NI
, costituente in parte copertura di parte EL fabbricato (“ove Pt_2 Pt_2 catastalmente sono collocati 'dispensa', 'dis' e un piccolo wc”), con un camino corpo aggettante rispetto alla muratura perimetrale EL fabbricato e parte EL fabbricato donato ai NI : “l'area sottostante la tettoia” può “essere ritenuta a servizio EL camino Pt_2 NI ”. Pt_2
Al riguardo, deve rilevarsi, il rapporto pertinenziale ELla tettoia in questione non è stato oggetto di contestazione alcuna da parte dei convenuti, i quali anzi hanno espressamente dato atto che “la tettoia fa parte ELla sagoma ELl'edifico di proprietà
ed è a questo pertinente” (punto b memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di Pt_2
parte convenuta).
Dunque, se la tettoia è – pacificamente – pertinenza ELl'edificio di proprietà , lo Pt_2
è l'area sottostante (insistente sul mappale 84) quale descritta dal CTU: “la zona posta al di sotto ELla tettoia (detto in altre parole il sedime posto in proiezione verticale ELla
pagina 27 di 34 tettoia) è pianeggiante e presenta pavimentazione in pietra (pus incertum) in prosecuzione di quella ELle zone adiacenti. Su lato nord ovest è presente una fioriera, rivestita in pietra, che si estende sino al muro esterno di camminamento EL fabbricato NI Il CTU ritiene che l'area sottostante la tettoia possa essere ritenuta a Pt_6 servizio EL camino”.
(2) E' stato quindi descritto il camminamento esterno gravante sul mappale 84, nella zona retrostante EL fabbricato NI , ELimitato da una recinzione e da un Pt_2 cancelletto in ferro, camminamento che “nella zona sud-ovest EL fabbricato si allarga creando un terrazzino” con due gradini “che rendono comunicanti il camminamento e il terrazzino con” la cd. TR di TT (di cui al successivo punto), camminamento e terrazzino tali da potersi considerare come elementi a servizio EL fabbricato in Pt_2 quanto “sono posti in aderenza al prospetto Ovest” di tale fabbricato, su di essi si affacciano finestre e porte ELlo stesso.
Si condivide la valutazione di pertinenzialità compiuta dal CTU, considerata l'estensione di tali aree (“Il camminamento risulta ELla larghezza di circa 1,20 ml per uno sviluppo di circa 12,00 ml … la zona più ampia EL terrazzo risulta di circa 3,00 x 4,00 ml”) e la loro funzione, in sostanza, di marciapiede aderente al fabbricato sino al confine con la vegetazione (cfr. fotografie allegate alla relazione): si tratta quindi di aree funzionalmente ed esclusivamente al servizio EL fabbricato principale.
Vi è poi da aggiungere che le allegazioni di parte attrice sul punto (capo 49 ELl'atto di citazione) sono integrate dalle fotografie indicate in narrativa (in particolare docc. 24 e
25) e tra queste l'ultima ritrae proprio il terrazzo in questione con i due scalini (di collegamento alla striscia di ): rispetto a tali manufatti (come anche rispetto agli CP_6
altri, con la precisazione che seguirà quanto ai giardini) non vi è stata in comparsa di costituzione (e neppure nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.) alcuna specifica contestazione in ordine ad un mutamento ELlo stato dei luoghi rispetto alla situazione esistente alla data ELle donazioni (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione).
(3) Viene poi in esame l'area denominata “TR di TT” (dal cane ELla famiglia che ha occupato questa porzione di terreno), posta a ovest EL fabbricato Pt_2
, a cui si accede dal camminamento di tale fabbricato, parallela a detto Pt_2
pagina 28 di 34 camminamento, tale da potersi considerare “a servizio EL fabbricato oppure Pt_2 EL fabbricato . Pt_6
Ora, premessa l'assoluta irrilevanza ELle precisazioni su chi abbia acquistato il cane
TT (il nipote o la NN per donarglielo) e sul periodo in cui Parte_2
quell'area (già esistente) è stata utilizzata per il cane (sì da venire poi denominata
'striscia di TT', in quanto lì era stato realizzato il ricovero per ), appaiono, CP_6
invece, rilevanti le seguenti considerazioni: l'area in questione è parallela al cd. camminamento, ovvero al marciapiede in aderenza al fabbricato NI , al di Pt_2 sotto di tale fabbricato, quindi ribassata rispetto al camminamento esterno;
“sul Pt_2
lato sud è parzialmente ELimitato da una breve scaletta la quale è costituita da soli due gradini e collega il camminamento fabbricato NI con l'area di ...”; “sul Pt_2 CP_6
lato ovest la striscia di TT è ELimitata dal vialetto lastricato di accesso al fabbricato NI . Pt_6
L'area, poi, ha una larghezza di circa 3 ml, ELimitata in sostanza dal camminamento EL fabbricato e dal vialetto pedonale lastricato di accesso al fabbricato di Pt_2 Pt_6
chiara evidenza la fotografia allegata alla relazione peritale (fot. 65), che ritrae in primo piano il vialetto lastricato di accesso al fabbricato (alla cd. villa padronale – nella Pt_6
foto in fondo, in corrispondenza ELla scalinata), quindi a lato una parte non lastricata
(fatta eccezione per un breve camminamento – pare - in cemento, perpendicolare al viale), larga appunto pochi metri (circa 3 ml si legge nella CTU) e quindi il fabbricato
. Pt_2
La situazione dei luoghi appena descritta – rispetto alla quale i convenuti nulla hanno dedotto in ordine ad una intervenuta una modificazione nel corso degli anni (hanno sostenuto essere l'area più ristretta, ma non risulta sia mai stato modificato il viale di accesso alla casa padronale) - rende evidente il collegamento funzionale di tale area con il fabbricato;
la stessa parte convenuta ha osservato come “l'unica Pt_2
funzione di questa striscia, venuto meno il cane, è quella di offrire protezione e verde all'abitazione” e l'abitazione adiacente la striscia in questione è il fabbricato . Pt_2
(4) Viene poi in esame il giardino 'NI ovvero un'area verde pianeggiante, Parte_2
con all'interno un forno in muratura (mapp. 44), in parte ELimitato da muretto con soprastante recinzione e in parte da arbusti, per la sua collocazione in 'rapporto di pagina 29 di 34 servizio/ornamento' rispetto al fabbricato , ELimitato a sud est dallo slargo Pt_2
costituente area a parcheggio nonché dalla strada interna, a nord est da area destinata a parcheggio, ad est dal fabbricato NI che “si affaccia sul giardino mediante Pt_2 finestrature ed una porta di accesso al fabbricato stesso”.
Pacificamente tale area, così come descritta dal CTU, è stata realizzata o meglio 'creata' nel 2003: non è possibile dunque ritenere che alla data ELle donazioni il giardino circostante il fabbricato avesse la consistenza attuale, fosse ad esclusivo Pt_2
servizio di quel fabbricato, o piuttosto giardino comune ai tre fabbricati avendo i nonni mantenuto la proprietà dei mappali circondanti i fabbricati, ad oggi indivisi.
(5) Viene quindi in esame l'aia per galline gravante sul mappale 84: si tratta di un'area pianeggiante esterna alle costruzioni, “posta in aderenza al fabbricato donato ai NI
(figli di ) che ne costituisce parte ELla ELimitazione … Dalla Pt_5 Parte_4
recinzione si può osservare che l'aia è suddivisa in tre porzioni mediante muretti bassi e rete metallica, andando a costituire tre porzioni, planimetricamente ad andamento tra loro parallelo;
ciascuna ELle quali è collegata a quella adiacente mediante una porticina posta in corrispondenza EL ribassamento EL muretto. Le porzioni più esterne sono accessibili solo pedonalmente … sia dal magazzino EL fabbricato NI … sia Pt_5 dal mappale 85”.
Il CTU ha ritenuto che l'aia “per le sue caratteristiche finora descritta possa essere ritenuta pertinenza ELl'ambiente fruito come pollaio e facente parte EL fabbricato NI
”. Pt_5
Ora, vi è agli atti la domanda di sanatoria presentata dall' Parte_18
, riguardante 'edificio rurale con annessa una falegnameria e pollaio sito in
[...]
NO, Str. Comunale di PE n. 121': edificio ad un piano fuori terra, 'composto da un locale adibito a pollaio, due locali adibiti al ricovero degli animali (conigli e suino), un locale adibito a falegnameria (ammessa all'attività agricola) ed alcuni locali destinati alla residenza (casa colonica)'; ancora - si legge - il pollaio 'risulta di costruzione settecentesca', ed 'è stato risanato senza intervenire o alterare in alcun modo le caratteristiche costruttive originarie'.
Ora, è vero che nel vocabolario Treccani per 'pollaio' si intende “luogo cintato e coperto, piccolo fabbricato rurale, o parte di un fabbricato, dove si allevano polli, galline ed
pagina 30 di 34 eventualmente altri volatili di cortile, o dove questi si radunano per dormire;
anche
l'insieme dei polli e ELle galline”; è altrettanto vero che il fornisce la Controparte_7
definizione di 'pollaio' quale 'ambiente destinato all'allevamento o al ricovero dei polli' e intendendosi per 'aia' il 'terreno (rassodato e spianato) dinnanzi alle case coloniche'.
La valutazione EL CTU è pertanto pienamente condivisa.
(6) Rimane l'area giardino circostante i fabbricati NI , gravante su (ampia) Pt_5
parte EL mappale 85: area per la quale valgono le considerazioni già sopra svolte per il giardino . Pt_2
Proprio con riferimento ai giardini, rileva qui richiamare quanto esposto dagli stessi attori nell'atto introduttivo, ovvero “non tutte queste pertinenze sono passate ai nudi proprietari per effetto ELle donazioni, essendo infatti accaduto che i donanti, successivamente alle donazioni, hanno mutato la conformazione ELl'ente urbano enucleando dalla ampia zona di loro proprietà alcune porzioni di terreno (come detto, si tratta di giardini) per metterle a servizio e ornamento di alcuni dei fabbricati;
questi peraltro essendo comportamenti che in modo oggettivo ed incontrovertibile dimostrano come i coniugi
e , anche dopo gli atti di donazione, abbiano ritenuto di CP_3 CP_4
continuare ad essere (e si siano comportati da) proprietari ELle aree limitrofe ai fabbricati donati;
sentendosi essi liberi di intervenire sull'ente urbano modificandone la morfologia e la sua consistenza quantitativa”: ciò con riferimento ad aree (quelle corrispondenti ai giardini) comprese nei mappali 84 e 85, rimaste di proprietà dei donanti e quindi non trasferite ai donatari quali pertinenze dei relativi fabbricati, non esistendo pertanto a quella data – ovvero alla data ELle donazioni – il rapporto pertinenziale con riferimento alle (ampie) zone poi destinate a giardino (nella attuale consistenza).
Come precisato dalla Suprema Corte, poi, “L'accertamento EL rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione EL bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione ELla res al servizio o all'ornamento EL bene
pagina 31 di 34 principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni” (cfr. Cass. n. 30039/22).
Inoltre, già con ordinanze 28.6.2022 e 24.3.2023 è stata posta in evidenza la necessità di accertare l'esatta composizione ELla massa ereditaria con riferimento alle particelle censite al Foglio 1360 n. 84 e 85 “oggetto di reciproche domande di accertamento ELla titolarità da parte dei donatari” essendo contestata tra i coeredi l'inclusione o meno nella massa ereditaria (e sul punto si è argomentato nel senso ELla inclusione nel compendio ereditario), nonché di determinare l'oggetto ELle donazione “con riferimento alle ritenute pertinenze dei fabbricati donati”, non esattamente individuate negli atti di donazione nei quali la clausola - secondo la quale gli immobili vengono trasferiti “con tutti gli annessi, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze ...” - induce a ritenere “che il trasferimento dai de cuius a favore di ciascun nipote degli immobili meglio identificati in atti abbia comportato il trasferimento anche ELle pertinenze”: ELle pertinenze evidentemente esistenti al momento ELl'atto di donazione.
Non appare poi ultroneo evidenziare come in comparsa conclusionale gli stessi attori descrivano la situazione di diritto da loro ELineata nei termini di 'donazione dei soli fabbricati e di piccole pertinenze ad esse limitrofe', le quali ultime – ovvero le 'piccole pertinenze limitrofe' - non paiono corrispondere alla (ben più ampia) parte di terreno adibito a giardino, prospiciente e circondante i fabbricati e . Pt_2 Pt_5
Rimane poi da osservare quanto segue.
Con riferimento all'accertamento appena compiuto in punto pertinenze ( e Pt_2
) alla data degli atti di donazione, i capitoli di prova dedotti da parte convenuta Pt_5
nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. (capp. 4-10) appaiono irrilevanti ed inconferenti (oltre che relativi a circostanze già sopra esaminate ed inoltre per lo più generici), ed i capitoli di prova formulati dagli attori nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. da un lato risultano superflui alla luce di quanto sopra ritenuto (capp. a - i), dall'altro lato sono comunque riferiti a circostanze successive alle donazioni ed irrilevanti
(capp. da j ad aa).
Infine, se gli attori hanno chiesto l'accertamento EL rapporto pertinenziale ELle aree descritte in citazione rispetto ai fabbricati donati, analoga domanda non è stata svolta dai convenuti i quali hanno sostenuto la tesi ELla proprietà esclusiva EL Pt_6
pagina 32 di 34 mappale 84, ma non hanno (in subordine) chiesto l'accertamento di aree più ristrette
(diverse da quelle sopra esaminate, oggetto ELla domanda attorea) da ritenersi comunque di pertinenza esclusiva dei fabbricati loro donati (fermo restando quanto già esposto in ordine ai giardini).
*************
In definitiva, per le considerazioni tutte sopra svolte deve ritenersi quanto segue:
. i mappali censiti al Fg. 1360 n. 84 e 85 costituiscono oggetto ELla comunione ereditaria esistente tra , e;
Parte_1 Parte_4 Controparte_1
. sussiste la destinazione effettiva di porzioni di tali terreni al servizio ovvero all'ornamento EL fabbricato corrispondente secondo quanto stabilito dall'art. 817 c.c., ossia il vincolo pertinenziale, già esistente al momento EL trasferimento in favore dei donatari e , con riferimento alle aree di cui ai punti (1), (2) e (3), (5) Pt_2 Pt_5
sopra elencati.
Ne deriva pertanto il rigetto ELle domande svolte da parte convenuta aventi ad oggetto l'accertamento ELla proprietà esclusiva EL mappale 84 in capo ai fratelli e EL Pt_6
mappale 85 in capo ai cugini (fratelli fratelli e fratelli ), nonchè Pt_6 Per_4 Pt_5
l'accoglimento ELla domanda attorea in punto accertamento EL rapporto pertinenziale nei termini sopra indicati.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per procedere alla valutazione ELle ulteriori domande ELle parti e quindi alle operazioni divisionali: con separata ordinanza si dispone pertanto in ordine alla prosecuzione EL giudizio.
Ogni determinazione in punto spese viene rimessa in sede di sentenza definitiva, giacchè la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi ELl'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito ELla definitività.
*************
P.Q.M.
Il Tribunale di NO in composizione monocratica, non definitivamente pronunciato nel contraddittorio ELle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta in quanto infondate le domande di parte convenuta dirette ad accertare che il terreno identificato al CT al Foglio 1360, particella 84 è di proprietà esclusiva dei pagina 33 di 34 convenuti e che il terreno identificato al CT al Foglio 1360, particella 85 è di Pt_6
proprietà esclusiva dei cugini e;
Pt_6 Pt_2 Pt_5
- dichiara la natura pertinenziale ELle aree descritte ai punti (1), (2), (3) e (5) ELla CTU depositata in data 11.10.2024 come da motivazione;
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione EL giudizio.
Così deciso in NO, in data 26.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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