Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, PARISI SILVIA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv.ta SCARFONE MARIA ADELAIDE, CP_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 441/2022 , pubblicata in data 25/05/2022; Sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, Legge 388 del 2000.
FATTO.
1. Con ricorso al giudice del lavoro di Catanzaro del 17.02.2020, la sig.ra ha esposto CP_1 che in data 29.10.2012 aveva stipulato con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, un contratto di consulenza professionale della durata di 12 mesi per un numero di giornate pari a 104; che con nota del 10.06.2019, notificata il 20.06.2019, l' le aveva comunicato di averla iscritta Pt_1
d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.335/1995 per l'anno 2013,
1
€ 9.338,67, di cui 5.524,32 per contributi ed € 3.814,35 per sanzioni.
Assumendo infondata la pretesa dell'ente convenuto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e, in subordine, l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
2. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, respingendo Pt_1
l'eccezione di prescrizione, perché il termine quinquennale decorrente ( in forza del dpcm
13.06.2014) dal 7 luglio 2014 è stato validamente interrotto con la comunicazione bonaria del 20 giugno 2019 , ma ritenendo, condivisibilmente con la ricorrente, che le sanzioni fossero dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000 per l'ipotesi di omissione contributiva.
3.La sentenza è stata appellata dall' che ne ha lamentato l'erroneità: Pt_1
a) nella parte in cui ha negato la ricorrenza dell'evasione contributiva senza tenere conto che l'appellata, omettendo la compilazione del quadro RR sez. 2, ha impedito i controlli formali da parte dell' ; Controparte_2
b) nella parte in cui ha compensato le spese di lite che, invece, alla luce di quanto sopraprecisato, sarebbero dovute ricadere sulla quale parte totalmente soccombente. CP_1
4.L'appellata, ritualmente costituita ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
5. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6.L'appello è fondato alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata lo Pt_1 stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata> (. Cass.17970/22).
2 7. Ha dunque errato il tribunale nel valorizzare, al fine di ritenere dovute le minori sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) Legge 388/00, l'incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, mentre l'eventuale applicazione dell'art. 116, commi 10 e 15, lettera a) presupponeva comunque l'avvenuto versamento della contribuzione, ciò che nella specie non risulta essere avvenuto.
8. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con integrale rigetto del ricorso proposto da in data 17.2.20. CP_1
9. La particolarità delle questioni trattate e il sopravvenire in corso di causa della pronuncia di legittimità rilevante per la decisione della controversia giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
13/06/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 441/2022 , pubblicata in data 25/05/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto da CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/4/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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