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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 120/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Sabrina Boghetti e Massimo Martinelli, per procura in atti appellante ed appellato incidentale
CONTRO
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Simone Ricci, per procura in atti appellata ed appellante incidentale
Oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 25.4.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 22.11.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 7 agosto 2019, il signor in Parte_2 qualità di “procuratore” di , Controparte_1 ha rappresentato di aver sottoscritto con il signor un “patto di Parte_1 fedeltà e non concorrenza” con clausola penale in caso di sua violazione e che il signor si era dimesso con quattro anni in anticipo senza Pt_1
preavviso ed in data precedente alle dimissioni aveva iniziato a distrarre la clientela dell'agenzia. Il ricorrente ha aggiunto che il signor aveva Pt_1
anche causato altri danni alla Società, meritevoli di un risarcimento, chiedendo quindi il pagamento della somma di € 81.658,99.
Il signor si è costituito, preliminarmente eccependo il difetto di Parte_1
competenza del giudice adito per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa ed in subordine la carenza di legittimazione attiva della Società ricorrente, nel merito chiedendo di respingere il ricorso.
Con sentenza n. 27 del 2024 il Tribunale di Massa ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando “l'avvenuta violazione da parte di delle Parte_1
pattuizioni di cui agli artt. 8 e 9 del contratto da lui sottoscritto in data
10.3.2016”, condannando di conseguenza lo stesso “al pagamento, quale penale stabilita dal succitato art. 9 del menzionato contratto della somma di
€. 5.000,00”, compensando la spese al 50%.
Il signor ha proposto appello. Pt_1
Si è costituita la , chiedendo di respingere l'appello e proponendo CP_2
appello incidentale.
All'udienza del 5.12.2024, questa Corte ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un rinvio per poterla valutare.
Con successive memorie, le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio, avendo accettato la proposta conciliativa, per poter formalizzare il relativo accordo.
Le stesse parti hanno quindi confermato di aver raggiunto l'accordo, in sede stragiudiziale e che di conseguenza nessuno sarebbe comparso alla fissata udienza in data 8.5.2025.
A tale udienza, in effetti, nessuno è comparso e quindi è stato disposto un rinvio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
All'udienza in data 15.5.2025, nuovamente le parti non sono comparse e questa Corte ha deciso come da dispositivo.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Stante la rituale comunicazione del provvedimento di rinvio all'udienza in data 15.5.2025, la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c..
L'estinzione del processo comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P. Q. M.
Visti gli artt. 437 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Genova 15.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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