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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2287/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2287 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.I. , in persona del liquidatore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Davide Perrotta come da procura in atti ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante ONroparte_1 P.IVA_2
"pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Pierfelice come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la liquidazione (di seguito , in Parte_1 Pt_1
persona del liquidatore, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la ONroparte_2
[..
[...] ON (di seguito , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e – premesso che
[...]
entrambe le parti operavano nel settore della vendita di energia elettrica e gas;
che, per un lungo ON periodo, aveva operato quale “reseller”, acquistando energia da in favore della propria Pt_1 clientela;
che, in particolare, nell'anno 2014 SE era subentrata nella fornitura di energia elettrica di circa 1.400 punti di prelievo, già oggetto di servizio di dispacciamento da parte di con altro Pt_1
“reseller”, con decorrenza 1.12.2014 e fino al 31.3.2015; che il 3.2.2015 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale la convenuta aveva riconosciuto il debito maturato verso impegnandosi al versamento rateale del corrispettivo delle forniture effettuate Pt_1 dall'attrice dal 1° dicembre 2014 al 31 marzo 2015; che da tale contratto era derivato un rilevante credito di sostanzialmente riconosciuto dalla convenuta;
che, nell'anno 2017, allorquando la Pt_1
società attrice aveva presentato istanza di concordato preventivo, i principali distributori territoriali ed avevano risolto i contratti di trasporto in essere con ONroparte_4 CP_5 Pt_1
ON medesima;
che si era offerta di provvedere alla relativa fornitura nell'interesse di per Pt_1 garantire la continuità del servizio nei confronti dei clienti finali di quest'ultima; che, quindi la convenuta era a sua volta divenuta titolare di un controcredito nei confronti di per un periodo Pt_1 oggetto di periodiche compensazioni con il maggior credito dell'attrice medesima;
che le parti non ON erano riuscite a raggiungere un accordo in quanto non intendeva corrispondere alla controparte
ON la quota interessi;
che, dunque, il rapporto di fornitura e dispacciamento di in favore di si Pt_1 era interrotto, avendo quest'ultima intrapreso rapporti commerciali con altro operatore abilitato;
ON che, nella fase delle trattative (poi naufragate) e dello scioglimento del rapporto, aveva posto in essere condotte contrarie a buona fede, avendo in particolare emesso fatture di importo stimato di gran lunga superiore ai consumi effettivi, inserendo per alcune di esse condizioni di prezzo maggiorate;
che aveva altresì omesso di trasmettere moltissimi flussi attestanti i volumi di fornitura effettivi (a consuntivo e/o conguaglio) e, conseguentemente, omesso di emettere le relative note di credito a storno dei maggiori crediti fatturati, per un importo complessivo di circa euro 300.000,00; che essa attrice vantava alla data del 29 febbraio 2020 un credito residuo verso la controparte di euro 787.043,19, oltre ulteriori interessi – tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a far data dal 1 marzo 2020 fino al soddisfo.
ON L'istante chiedeva, altresì, la condanna di all'emissione di note di credito in proprio favore a storno dei maggiori importi sovra-fatturati per volumi di fornitura di energia elettrica non effettivamente resa.
2 Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava l'assunto avversario, precisando che dai propri registri contabili risultava un debito residuo in favore di di euro 232.165,72 - a fronte Pt_1 del maggior debito riscontrato dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice di euro
255.391,85 -, dato dalla differenza tra il proprio debito di euro 1.179.527,85 e il controcredito di euro 947.362,13, differenza, peraltro, corrispondente al “rimborso/risarcimento/indennizzo” di ON 250.000,00 (riconosciuto dall'attrice) concordato in favore di per asseriti errori nelle letture dei consumi fatturati e nei calcoli degli stessi e/o dei costi connessi e che avrebbe dovuto essere portato in compensazione con il debito dalla stessa maturato per la fornitura di energia elettrica da parte di
Pt_1
Aggiungeva la convenuta che in ragione di tanto aveva sospeso i pagamenti in scadenza, con acquiescenza di e che il rapporto risalente alla scrittura privata del febbraio 2015 aveva avuto Pt_1
ON completa esecuzione, tanto da esser state restituite a le polizze (fideiussoria e assicurativa) poste a garanzia delle obbligazioni dedotte in contratto;
precisava, altresì, che la somma di circa
5.000/6.000 euro doveva essere ulteriormente stornata per “l'illegittimo addebito di €. 1,00 a produzione per oneri amministrativi sulle posizioni già pacificamente annullate con note di credito”
e che vi erano evidenti inesattezze nella quantificazione degli interessi di mora così come calcolati dall'attrice, mentre prive di pregio erano le contestazioni relative ai volumi fatturati.
Sulla base di tanto, la convenuta riteneva che nulla fosse dovuto a e concludeva per il rigetto Pt_1 dell'avversa domanda, con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attrice contestava il raggiungimento dell'accordo di rimborso/risarcimento/indennizzo della somma di euro 250.000,00, precisando che nel marzo
2017 erano state avviate trattative per lo stralcio del predetto importo (a fronte dell'ingente debito di ON
, che tuttavia non avevano avuto esito a causa della procedura concorsuale instaurata.
Così compendiati i fatti di causa, il giudicante ritiene opportuno ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, così come risultanti dalla documentazione versata in atti.
ON Ed allora, il legame tra e trae origine da un accordo quadro del 16 giugno 2010, in virtù Pt_1
ON del quale la prima, in qualità di utente di dispacciamento, metteva a disposizione di vendendogliela, energia elettrica per la somministrazione, da parte della convenuta, nei confronti dei clienti finali della stessa.
Verso la fine dell'anno 2014 SE subentrava ad altro “reseller”, sostituendosi a quest'ultimo ed impegnandosi a pagare le forniture effettuate nei confronti della clientela di detto rivenditore, come
3 da accordo sottoscritto il 3 febbraio 2015, il quale, per ciò che rileva nel presente giudizio, prevedeva le seguenti condizioni contrattuali:
- “A garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie disciplinate nell'art. 3 che precede, si impegna a consegnare a ntro il termine Parte_2 Parte_1
essenziale del 1 aprile 2015, garanzia fideiussoria assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni, di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00=), rilasciata da parte di primario operatore del settore. In caso di mancata consegna da parte di
[...]
della garanzia fideiussoria assicurativa che precede, la stessa Parte_2 [...]
sarà immediatamente tenuta a corrispondere in favore di Parte_2 [...]
a titolo di penale e salva la risarcibilità del maggior danno, la somma di € 50.000,00 Pt_1
(euro cinquantamila/00=).” (art. 5 scrittura privata del 3 febbraio 2015)
- “ONestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, salvo buon fine del tempestivo adempimento di tutte le tranches di pagamento dell'obbligazione pecuniaria di cui al precedente articolo 3, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai normali Pt_1 termini di pagamento contrattuali ed agli interessi di mora.” (art. 6 scrittura privata del 3 febbraio 2015)
Successivamente alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo di e a causa Pt_1 dell'interruzione dei contratti di trasporto/distribuzione subita dalla medesima società, la convenuta
- che nel frattempo aveva acquisito la qualifica di utente di dispacciamento – acquistava energia elettrica nei confronti di così maturando un controcredito verso quest'ultima, senza mai Pt_1
giungere alla formale regolamentazione di tale ultimo rapporto di fornitura a parti invertite, in costanza di concordato preventivo.
In considerazione della complessità dei descritti rapporti commerciali, l'attrice ha chiesto di accertare il credito residuo dalla stessa vantato verso la controparte, previa compensazione.
Ciò posto, ai fini della decisione non si può prescindere dalla disposta CTU che, esauriente ed immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.
Ed allora l'ausiliare, nel rispondere al primo quesito - “…ricostruire nel dettaglio i rapporti ON intercorsi tra e dunque a determinare l'entità del credito vantato da nei Parte_1 Pt_1
ON confronti di per l'attività di vendita di energia elettrica e gas in un primo tempo effettuata dalla ON prima in favore della seconda e il controcredito vantato da nei confronti di per l'attività Pt_1
di distribuzione e trasporto dalla prima svolta in favore dei clienti finali della seconda con
4 decorrenza dal luglio 2017 e fino al luglio 2019…” -, ha ricostruito i rapporti dare/avere tra le parti sia applicando gli interessi di mora sia omettendone l'applicazione, alla luce dell'eccezione sollevata sul punto dalla società convenuta.
In particolare, nell'espletamento dell'indagine demandatagli il CTU ha dapprima rilevato di aver utilizzato principalmente la documentazione codificata dalla parte attrice quale docc. 11.1, 11.2,
11.3, 11.4 ed 11.5”, precisando “che il debito complessivo emergente dai suddetti prospetti
[...] pari ad € 1.178.992,55 risulta non contestato da anzi riportato in comparsa di Pt_1 CP_6 costituzione a pagina 8 come emerge dalla propria contabilità”.
Sul punto, infatti, la convenuta si è limitata ad osservare che dai propri mastrini contabili risultavano un proprio debito di €. 1.179.527,85 e un credito di €. 947.362,13, con differenza di complessivi €. 232.165,72, importo di poco inferiore alla quantificazione operata dall'attrice (euro
255.391,85).
Quindi, il CTU ha proceduto come segue:
“Al fine di ricostruire le pretese di parte attrice, in ossequio al quesito, è stato determinato dapprima il credito maturato da verso sulla scorta dei soli valori delle poste di Pt_1 CP_6
credito e di debito per poi rideterminare il credito maturato da calcolando gli interessi ex Pt_1
D. Lgs. 231/2002 secondo i criteri di applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. (pag. 16 della relazione)”;
ON
“Il credito sopra determinato è stato compensato con il debito di vs. per complessivi € Pt_1
ON 947.362,13. Le fatture e note di credito emesse da a nel periodo dato, hanno generato Pt_1 poste a credito ed a debito che alla data del 05/06/2019 generano un credito di € 947.362,13.
Conseguentemente, al fine di compensare le poste di credito di con i nuovi debiti di Pt_1 quest'ultima, sono stati calcolati gli interessi a credito di che alla data del 05/06/2019 Pt_1 ammontano ad € 251.622,83” (pag. 17);
Pertanto - prosegue il CTU - “Il credito iniziale di € 1.178.992,55 oltre gli interessi di € 251.622,83 al netto del credito di SE per € 947.362,13 determina il residuo credito di che alla CP_7 data del 05/06/2019 è di € 483.253,25”;
Infine, “Il credito alla data del 05/06/2016 è stato aggiornato con l'applicazione degli interessi ex
D.Lgs. 231/2002 alla data della presente Relazione al 30/09/2022 nella misura di € 128.373,25;
“Il credito di verso SE al 30/09/2022 ammonta ad € 611.626,50”. Pt_1
5 In conclusione, il CTU è giunto alla determinazione dei seguenti valori:
- “Il credito vantato da vs SE al 30/09/2022 considerando le poste di credito e debito Pt_1 intercorse tra le due società applicando gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 ammonta ad €
611.626,50”;
- “Il credito vantato da al 30/09/2022 considerando le poste di credito e debito CP_7 intercorse tra le due società senza l'applicazione degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 ammonta ad €
231.630,42” (pag. 20 dell'elaborato).
A fronte di tali conclusioni, la società convenuta sostiene che quale che sia il credito di (euro Pt_1
231.630,42, come accertato dal CTU, ovvero la maggiore somma di euro 255.391,85, secondo i conteggi della stessa attrice), nulla in realtà le spetterebbe trattandosi di importo pressoché
ON corrispondente a quello di euro 250.000,00 che proprio avrebbe riconosciuto in favore di Pt_1 titolo di “rimborso/risarcimento/indennizzo” per errori commessi dall'attrice medesima nella fatturazione in danno della convenuta;
in sostanza, il credito di sarebbe pari a zero. Pt_1
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa, mancando la prova sia di un danno tale da far
ON scaturire l'asserito diritto al risarcimento in favore di sia di un riconoscimento di tale diritto da parte di Pt_1
A tale ultimo proposito, è sufficiente rilevare che le bozze di accordo allegate, in cui è effettivamente previsto lo stralcio del debito di euro 250.000,00, non sono sottoscritte e che, in ogni caso, le stesse parti hanno ammesso di non essere mai addivenute ad una transazione.
Né, per altro verso, la prova del riconoscimento potrebbe desumersi dalla condotta di con Pt_1
specifico riferimento alle due liberatorie rilasciate in data 26.10.2015 e 15.12.2015, con annessa restituzione delle fideiussioni a garanzia del proprio credito;
dette garanzie, infatti, sono state rilasciate non al fine di ristorare gli asseriti (e comunque non provati) danni bensì a garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie di cui alla scrittura privata del 3 febbraio 2015.
Ogni ulteriore assunto della convenuta per cui il credito dell'attrice sarebbe pari a zero è stato ON smentito dalla CTU che, al contrario, ha riconosciuto un credito di nei confronti di Pt_1
provvedendo alla relativa quantificazione, come sopra meglio specificato.
ON In definitiva, quanto eccepito da anche con riferimento alla debenza e, comunque, al conteggio degli interessi moratori, deve ritenersi destituito di fondamento, avendo diritto ad ottenere Pt_1
l'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sul credito oggetto di causa, così come
6 quantificati dal CTU il quale ha tenuto conto, nell'effettuare i relativi conteggi, anche di quanto previsto dall'art. 6 della citata scrittura privata (laddove è prevista la rinuncia agli interessi di mora da parte di , come specificato in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta. Pt_1
Il credito vantato da viene dunque quantificato nella misura di euro 611.626,50, oltre interessi Pt_1
maturati dal 1° ottobre 2022 al saldo.
Resta, a questo punto, da esaminare l'ulteriore questione relativa all'esatta quantificazione dei volumi di energia effettivamente consumata da per il periodo corrente dal luglio 2017 a luglio Pt_1
2019 e la conseguente necessità di accertare l'eventuale maggior credito dell'istante.
ON Ebbene, a tale proposito, con ordinanza del 19 marzo 2021, il Tribunale ha ordinato a “e per essa e per suo tramite ai singoli distributori territorialmente competenti: in particolare
[...]
(ciascuno dei quali competente per ONroparte_8 CP_5 CP_9 CP_10
singoli ambiti territoriali oggetto di forniture a clienti , la produzione dei flussi attestanti i Pt_1
volumi di fornitura effettivamente resi in favore dei clienti forniti da (ovvero delle relative Pt_1 fatture del servizio di trasporto, attestanti anch'esse i volumi di fornitura), per il periodo corrente da luglio 2017 al luglio 2019 (periodo di competenza delle forniture), di cui all'elenco POD (punti di prelievo che individuano le singole forniture), quali risultanti dal documento n. 13 prodotto da parte
ON opponente, riforniti attraverso il servizio di dispacciamento di;
quindi, il precedente istruttore ON ha disposto che fosse la a procurare dai suindicati singoli distributori la documentazione domandata.
Ora, l'ausiliare, nel rispondere al quesito sul punto, ha rappresentato che e ONroparte_4
IRETI consegnavano al sottoscritto CTU i flussi di misurazione richiesti rispettivamente tramite un dispositivo USB e n. 240 file inoltrati tramite wetransfer;
e depositava nel CP_5 CP_9 fascicolo di causa i flussi richiesti”; ha altresì precisato che “La documentazione acquisita dai vari distributori risulta incompleta sia in ordine ai flussi rapportati ai POD in esame sia in ordine temporale, in quanto mancano per alcuni mesi le misurazioni” (p.18 dell'elaborato peritale).
Ed ancora, il CTU ha rilevato che tra i suoi atti non risulta aver prodotto le fatture ricevute da Pt_1
ON per la vendita dell'energia di cui è causa, non consentendo una verifica degli scostamenti di ON energia tra i flussi forniti dai distributori ed i flussi fatturati da a ”, per poi concludere: Pt_1
“In merito al secondo quesito si conclude rilevando l'impossibilità di determinare l'esatto valore dei wKh addebitati dal a in quanto, pur avendo recuperato la informazione, CP_6 Parte_1
anche se parzialmente completa dai distributori, non risultano prodotte agli atti le fatture emesse da
7 ON a da utilizzare quale termine di confronto per quantificare una eventuale differenza di Pt_1
ON fatturazione tra i flussi forniti dai distributori con i flussi fatturati da ” (p. 20). Pt_1
A tali conclusioni, ribadite anche all'esito delle osservazioni del consulente di parte attrice, il
Tribunale intende uniformarsi.
In definitiva, la domanda di va parzialmente accolta, essendo stato accertato il proprio diritto Pt_1
di credito limitatamente alla somma di euro 611.626,50, oltre interessi maturati successivamente alla CTU (dal 1° ottobre 2022 al saldo).
Il ridotto accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; la residua frazione viene posta a carico della convenuta, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di cui alla disposta CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona del liquidatore, nei confronti di Parte_1 ONroparte_2
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed
[...]
eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda, accerta che il credito vantato da
[...]
è pari ad euro 611.626,50 e, per l'effetto, condanna Parte_1 ONroparte_2
al pagamento del relativo importo, oltre interessi maturati dal 1ottobre 2022 al saldo;
[...]
2) compensa le spese del giudizio in ragione della metà, e condanna la convenuta al pagamento, in favore della controparte, della residua frazione, che liquida nella misura di euro 14.596,50 per metà compenso professionale ed euro 856,50 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate con decreto del 29 ottobre 2022.
Così deciso in Pescara, il 27 giugno 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2287 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.I. , in persona del liquidatore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Davide Perrotta come da procura in atti ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante ONroparte_1 P.IVA_2
"pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Pierfelice come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la liquidazione (di seguito , in Parte_1 Pt_1
persona del liquidatore, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la ONroparte_2
[..
[...] ON (di seguito , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e – premesso che
[...]
entrambe le parti operavano nel settore della vendita di energia elettrica e gas;
che, per un lungo ON periodo, aveva operato quale “reseller”, acquistando energia da in favore della propria Pt_1 clientela;
che, in particolare, nell'anno 2014 SE era subentrata nella fornitura di energia elettrica di circa 1.400 punti di prelievo, già oggetto di servizio di dispacciamento da parte di con altro Pt_1
“reseller”, con decorrenza 1.12.2014 e fino al 31.3.2015; che il 3.2.2015 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale la convenuta aveva riconosciuto il debito maturato verso impegnandosi al versamento rateale del corrispettivo delle forniture effettuate Pt_1 dall'attrice dal 1° dicembre 2014 al 31 marzo 2015; che da tale contratto era derivato un rilevante credito di sostanzialmente riconosciuto dalla convenuta;
che, nell'anno 2017, allorquando la Pt_1
società attrice aveva presentato istanza di concordato preventivo, i principali distributori territoriali ed avevano risolto i contratti di trasporto in essere con ONroparte_4 CP_5 Pt_1
ON medesima;
che si era offerta di provvedere alla relativa fornitura nell'interesse di per Pt_1 garantire la continuità del servizio nei confronti dei clienti finali di quest'ultima; che, quindi la convenuta era a sua volta divenuta titolare di un controcredito nei confronti di per un periodo Pt_1 oggetto di periodiche compensazioni con il maggior credito dell'attrice medesima;
che le parti non ON erano riuscite a raggiungere un accordo in quanto non intendeva corrispondere alla controparte
ON la quota interessi;
che, dunque, il rapporto di fornitura e dispacciamento di in favore di si Pt_1 era interrotto, avendo quest'ultima intrapreso rapporti commerciali con altro operatore abilitato;
ON che, nella fase delle trattative (poi naufragate) e dello scioglimento del rapporto, aveva posto in essere condotte contrarie a buona fede, avendo in particolare emesso fatture di importo stimato di gran lunga superiore ai consumi effettivi, inserendo per alcune di esse condizioni di prezzo maggiorate;
che aveva altresì omesso di trasmettere moltissimi flussi attestanti i volumi di fornitura effettivi (a consuntivo e/o conguaglio) e, conseguentemente, omesso di emettere le relative note di credito a storno dei maggiori crediti fatturati, per un importo complessivo di circa euro 300.000,00; che essa attrice vantava alla data del 29 febbraio 2020 un credito residuo verso la controparte di euro 787.043,19, oltre ulteriori interessi – tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a far data dal 1 marzo 2020 fino al soddisfo.
ON L'istante chiedeva, altresì, la condanna di all'emissione di note di credito in proprio favore a storno dei maggiori importi sovra-fatturati per volumi di fornitura di energia elettrica non effettivamente resa.
2 Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava l'assunto avversario, precisando che dai propri registri contabili risultava un debito residuo in favore di di euro 232.165,72 - a fronte Pt_1 del maggior debito riscontrato dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice di euro
255.391,85 -, dato dalla differenza tra il proprio debito di euro 1.179.527,85 e il controcredito di euro 947.362,13, differenza, peraltro, corrispondente al “rimborso/risarcimento/indennizzo” di ON 250.000,00 (riconosciuto dall'attrice) concordato in favore di per asseriti errori nelle letture dei consumi fatturati e nei calcoli degli stessi e/o dei costi connessi e che avrebbe dovuto essere portato in compensazione con il debito dalla stessa maturato per la fornitura di energia elettrica da parte di
Pt_1
Aggiungeva la convenuta che in ragione di tanto aveva sospeso i pagamenti in scadenza, con acquiescenza di e che il rapporto risalente alla scrittura privata del febbraio 2015 aveva avuto Pt_1
ON completa esecuzione, tanto da esser state restituite a le polizze (fideiussoria e assicurativa) poste a garanzia delle obbligazioni dedotte in contratto;
precisava, altresì, che la somma di circa
5.000/6.000 euro doveva essere ulteriormente stornata per “l'illegittimo addebito di €. 1,00 a produzione per oneri amministrativi sulle posizioni già pacificamente annullate con note di credito”
e che vi erano evidenti inesattezze nella quantificazione degli interessi di mora così come calcolati dall'attrice, mentre prive di pregio erano le contestazioni relative ai volumi fatturati.
Sulla base di tanto, la convenuta riteneva che nulla fosse dovuto a e concludeva per il rigetto Pt_1 dell'avversa domanda, con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attrice contestava il raggiungimento dell'accordo di rimborso/risarcimento/indennizzo della somma di euro 250.000,00, precisando che nel marzo
2017 erano state avviate trattative per lo stralcio del predetto importo (a fronte dell'ingente debito di ON
, che tuttavia non avevano avuto esito a causa della procedura concorsuale instaurata.
Così compendiati i fatti di causa, il giudicante ritiene opportuno ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, così come risultanti dalla documentazione versata in atti.
ON Ed allora, il legame tra e trae origine da un accordo quadro del 16 giugno 2010, in virtù Pt_1
ON del quale la prima, in qualità di utente di dispacciamento, metteva a disposizione di vendendogliela, energia elettrica per la somministrazione, da parte della convenuta, nei confronti dei clienti finali della stessa.
Verso la fine dell'anno 2014 SE subentrava ad altro “reseller”, sostituendosi a quest'ultimo ed impegnandosi a pagare le forniture effettuate nei confronti della clientela di detto rivenditore, come
3 da accordo sottoscritto il 3 febbraio 2015, il quale, per ciò che rileva nel presente giudizio, prevedeva le seguenti condizioni contrattuali:
- “A garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie disciplinate nell'art. 3 che precede, si impegna a consegnare a ntro il termine Parte_2 Parte_1
essenziale del 1 aprile 2015, garanzia fideiussoria assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni, di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00=), rilasciata da parte di primario operatore del settore. In caso di mancata consegna da parte di
[...]
della garanzia fideiussoria assicurativa che precede, la stessa Parte_2 [...]
sarà immediatamente tenuta a corrispondere in favore di Parte_2 [...]
a titolo di penale e salva la risarcibilità del maggior danno, la somma di € 50.000,00 Pt_1
(euro cinquantamila/00=).” (art. 5 scrittura privata del 3 febbraio 2015)
- “ONestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, salvo buon fine del tempestivo adempimento di tutte le tranches di pagamento dell'obbligazione pecuniaria di cui al precedente articolo 3, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai normali Pt_1 termini di pagamento contrattuali ed agli interessi di mora.” (art. 6 scrittura privata del 3 febbraio 2015)
Successivamente alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo di e a causa Pt_1 dell'interruzione dei contratti di trasporto/distribuzione subita dalla medesima società, la convenuta
- che nel frattempo aveva acquisito la qualifica di utente di dispacciamento – acquistava energia elettrica nei confronti di così maturando un controcredito verso quest'ultima, senza mai Pt_1
giungere alla formale regolamentazione di tale ultimo rapporto di fornitura a parti invertite, in costanza di concordato preventivo.
In considerazione della complessità dei descritti rapporti commerciali, l'attrice ha chiesto di accertare il credito residuo dalla stessa vantato verso la controparte, previa compensazione.
Ciò posto, ai fini della decisione non si può prescindere dalla disposta CTU che, esauriente ed immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.
Ed allora l'ausiliare, nel rispondere al primo quesito - “…ricostruire nel dettaglio i rapporti ON intercorsi tra e dunque a determinare l'entità del credito vantato da nei Parte_1 Pt_1
ON confronti di per l'attività di vendita di energia elettrica e gas in un primo tempo effettuata dalla ON prima in favore della seconda e il controcredito vantato da nei confronti di per l'attività Pt_1
di distribuzione e trasporto dalla prima svolta in favore dei clienti finali della seconda con
4 decorrenza dal luglio 2017 e fino al luglio 2019…” -, ha ricostruito i rapporti dare/avere tra le parti sia applicando gli interessi di mora sia omettendone l'applicazione, alla luce dell'eccezione sollevata sul punto dalla società convenuta.
In particolare, nell'espletamento dell'indagine demandatagli il CTU ha dapprima rilevato di aver utilizzato principalmente la documentazione codificata dalla parte attrice quale docc. 11.1, 11.2,
11.3, 11.4 ed 11.5”, precisando “che il debito complessivo emergente dai suddetti prospetti
[...] pari ad € 1.178.992,55 risulta non contestato da anzi riportato in comparsa di Pt_1 CP_6 costituzione a pagina 8 come emerge dalla propria contabilità”.
Sul punto, infatti, la convenuta si è limitata ad osservare che dai propri mastrini contabili risultavano un proprio debito di €. 1.179.527,85 e un credito di €. 947.362,13, con differenza di complessivi €. 232.165,72, importo di poco inferiore alla quantificazione operata dall'attrice (euro
255.391,85).
Quindi, il CTU ha proceduto come segue:
“Al fine di ricostruire le pretese di parte attrice, in ossequio al quesito, è stato determinato dapprima il credito maturato da verso sulla scorta dei soli valori delle poste di Pt_1 CP_6
credito e di debito per poi rideterminare il credito maturato da calcolando gli interessi ex Pt_1
D. Lgs. 231/2002 secondo i criteri di applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. (pag. 16 della relazione)”;
ON
“Il credito sopra determinato è stato compensato con il debito di vs. per complessivi € Pt_1
ON 947.362,13. Le fatture e note di credito emesse da a nel periodo dato, hanno generato Pt_1 poste a credito ed a debito che alla data del 05/06/2019 generano un credito di € 947.362,13.
Conseguentemente, al fine di compensare le poste di credito di con i nuovi debiti di Pt_1 quest'ultima, sono stati calcolati gli interessi a credito di che alla data del 05/06/2019 Pt_1 ammontano ad € 251.622,83” (pag. 17);
Pertanto - prosegue il CTU - “Il credito iniziale di € 1.178.992,55 oltre gli interessi di € 251.622,83 al netto del credito di SE per € 947.362,13 determina il residuo credito di che alla CP_7 data del 05/06/2019 è di € 483.253,25”;
Infine, “Il credito alla data del 05/06/2016 è stato aggiornato con l'applicazione degli interessi ex
D.Lgs. 231/2002 alla data della presente Relazione al 30/09/2022 nella misura di € 128.373,25;
“Il credito di verso SE al 30/09/2022 ammonta ad € 611.626,50”. Pt_1
5 In conclusione, il CTU è giunto alla determinazione dei seguenti valori:
- “Il credito vantato da vs SE al 30/09/2022 considerando le poste di credito e debito Pt_1 intercorse tra le due società applicando gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 ammonta ad €
611.626,50”;
- “Il credito vantato da al 30/09/2022 considerando le poste di credito e debito CP_7 intercorse tra le due società senza l'applicazione degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 ammonta ad €
231.630,42” (pag. 20 dell'elaborato).
A fronte di tali conclusioni, la società convenuta sostiene che quale che sia il credito di (euro Pt_1
231.630,42, come accertato dal CTU, ovvero la maggiore somma di euro 255.391,85, secondo i conteggi della stessa attrice), nulla in realtà le spetterebbe trattandosi di importo pressoché
ON corrispondente a quello di euro 250.000,00 che proprio avrebbe riconosciuto in favore di Pt_1 titolo di “rimborso/risarcimento/indennizzo” per errori commessi dall'attrice medesima nella fatturazione in danno della convenuta;
in sostanza, il credito di sarebbe pari a zero. Pt_1
Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa, mancando la prova sia di un danno tale da far
ON scaturire l'asserito diritto al risarcimento in favore di sia di un riconoscimento di tale diritto da parte di Pt_1
A tale ultimo proposito, è sufficiente rilevare che le bozze di accordo allegate, in cui è effettivamente previsto lo stralcio del debito di euro 250.000,00, non sono sottoscritte e che, in ogni caso, le stesse parti hanno ammesso di non essere mai addivenute ad una transazione.
Né, per altro verso, la prova del riconoscimento potrebbe desumersi dalla condotta di con Pt_1
specifico riferimento alle due liberatorie rilasciate in data 26.10.2015 e 15.12.2015, con annessa restituzione delle fideiussioni a garanzia del proprio credito;
dette garanzie, infatti, sono state rilasciate non al fine di ristorare gli asseriti (e comunque non provati) danni bensì a garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie di cui alla scrittura privata del 3 febbraio 2015.
Ogni ulteriore assunto della convenuta per cui il credito dell'attrice sarebbe pari a zero è stato ON smentito dalla CTU che, al contrario, ha riconosciuto un credito di nei confronti di Pt_1
provvedendo alla relativa quantificazione, come sopra meglio specificato.
ON In definitiva, quanto eccepito da anche con riferimento alla debenza e, comunque, al conteggio degli interessi moratori, deve ritenersi destituito di fondamento, avendo diritto ad ottenere Pt_1
l'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sul credito oggetto di causa, così come
6 quantificati dal CTU il quale ha tenuto conto, nell'effettuare i relativi conteggi, anche di quanto previsto dall'art. 6 della citata scrittura privata (laddove è prevista la rinuncia agli interessi di mora da parte di , come specificato in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta. Pt_1
Il credito vantato da viene dunque quantificato nella misura di euro 611.626,50, oltre interessi Pt_1
maturati dal 1° ottobre 2022 al saldo.
Resta, a questo punto, da esaminare l'ulteriore questione relativa all'esatta quantificazione dei volumi di energia effettivamente consumata da per il periodo corrente dal luglio 2017 a luglio Pt_1
2019 e la conseguente necessità di accertare l'eventuale maggior credito dell'istante.
ON Ebbene, a tale proposito, con ordinanza del 19 marzo 2021, il Tribunale ha ordinato a “e per essa e per suo tramite ai singoli distributori territorialmente competenti: in particolare
[...]
(ciascuno dei quali competente per ONroparte_8 CP_5 CP_9 CP_10
singoli ambiti territoriali oggetto di forniture a clienti , la produzione dei flussi attestanti i Pt_1
volumi di fornitura effettivamente resi in favore dei clienti forniti da (ovvero delle relative Pt_1 fatture del servizio di trasporto, attestanti anch'esse i volumi di fornitura), per il periodo corrente da luglio 2017 al luglio 2019 (periodo di competenza delle forniture), di cui all'elenco POD (punti di prelievo che individuano le singole forniture), quali risultanti dal documento n. 13 prodotto da parte
ON opponente, riforniti attraverso il servizio di dispacciamento di;
quindi, il precedente istruttore ON ha disposto che fosse la a procurare dai suindicati singoli distributori la documentazione domandata.
Ora, l'ausiliare, nel rispondere al quesito sul punto, ha rappresentato che e ONroparte_4
IRETI consegnavano al sottoscritto CTU i flussi di misurazione richiesti rispettivamente tramite un dispositivo USB e n. 240 file inoltrati tramite wetransfer;
e depositava nel CP_5 CP_9 fascicolo di causa i flussi richiesti”; ha altresì precisato che “La documentazione acquisita dai vari distributori risulta incompleta sia in ordine ai flussi rapportati ai POD in esame sia in ordine temporale, in quanto mancano per alcuni mesi le misurazioni” (p.18 dell'elaborato peritale).
Ed ancora, il CTU ha rilevato che tra i suoi atti non risulta aver prodotto le fatture ricevute da Pt_1
ON per la vendita dell'energia di cui è causa, non consentendo una verifica degli scostamenti di ON energia tra i flussi forniti dai distributori ed i flussi fatturati da a ”, per poi concludere: Pt_1
“In merito al secondo quesito si conclude rilevando l'impossibilità di determinare l'esatto valore dei wKh addebitati dal a in quanto, pur avendo recuperato la informazione, CP_6 Parte_1
anche se parzialmente completa dai distributori, non risultano prodotte agli atti le fatture emesse da
7 ON a da utilizzare quale termine di confronto per quantificare una eventuale differenza di Pt_1
ON fatturazione tra i flussi forniti dai distributori con i flussi fatturati da ” (p. 20). Pt_1
A tali conclusioni, ribadite anche all'esito delle osservazioni del consulente di parte attrice, il
Tribunale intende uniformarsi.
In definitiva, la domanda di va parzialmente accolta, essendo stato accertato il proprio diritto Pt_1
di credito limitatamente alla somma di euro 611.626,50, oltre interessi maturati successivamente alla CTU (dal 1° ottobre 2022 al saldo).
Il ridotto accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; la residua frazione viene posta a carico della convenuta, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di cui alla disposta CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona del liquidatore, nei confronti di Parte_1 ONroparte_2
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed
[...]
eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda, accerta che il credito vantato da
[...]
è pari ad euro 611.626,50 e, per l'effetto, condanna Parte_1 ONroparte_2
al pagamento del relativo importo, oltre interessi maturati dal 1ottobre 2022 al saldo;
[...]
2) compensa le spese del giudizio in ragione della metà, e condanna la convenuta al pagamento, in favore della controparte, della residua frazione, che liquida nella misura di euro 14.596,50 per metà compenso professionale ed euro 856,50 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate con decreto del 29 ottobre 2022.
Così deciso in Pescara, il 27 giugno 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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