Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10442 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 04 42 /0 1 IN NOM DEL OLO TALIA JO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARS, INADEMPIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente- R.G.N. 6842/99 Cron. 73060 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep. 3517 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S E N TENZA 6000 per diritti L sul ricorso proposto da: CELLIE IMM. MARISTELLA S.r.l. in persona del suo Amm.re 35 13000 CRENNA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che lo difende unitamente all'avvocato FACCHINO CARLO ALBERTO, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
VECO S.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.A. MICHELI 78 2001 presso lo studio dell'avvocato UGO FERRARI che li 496 difende unitamente agli avvocati SALA GIUSEPPE, DECIO -1- LUIGI, giusta delega in atti;
B controricorrente - avverso la sentenza n. 452/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Vittorio CAPPUCCILLI, per delega dell'avv. TARTAGLIA, depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ugo FERRARI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 6842/99 Oggetto: Contratto preliminare-inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11 maggio e 6 giugno 1988 la s.r.l. Veco conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano la s.p.a. in liquidazione Milano Parco Est 4° ed il Dr. Francesco Cristina, di custode nella sua qualità di beni immobili di proprietà di quest'ultima società ed oggetto di sequestro penale, e, premesso che la convenuta si era resa inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo, in esecuzione del preliminare stipulato con cui la il 14-3-1985 e successive pattuizioni s.p.a. Milano Parco Est 4° si era impegnata a vendere ad essa attrice beni immobili in Comune di Peschiera Borromeo per il prezzo 'a corpo" di lire 400.000.000, di cui erano state già versate lire 15.915.653 all'atto della sottoscrizione del preliminare -, e premesso, altresì, che con decreto n.793/85 F.R.G.G.I. del giudice istruttore di quel tribunale era stato disposto il sequestro dei beni immobili della promittente venditrice, tra cui i terreni oggetto del preliminare;
tutto ciò 2 premesso, chiedeva, l'attrice, che, accertatosi l'inadempimento della convenuta, fosse emessa sentenza ex art.2932 c.c., con trasferimento della proprietà all'attrice medesima ○ a persona da nominare dei beni in questione, previo pagamento del residuo prezzo. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta, pur dichiarando la sua disponibilità a dare esecuzione ai contratti stipulati con l'attrice, deduceva, l'impossibilità di concludere il peraltro, definitivo, stante il sequestro penale gravante sugli immobili, e chiedeva, pertanto, la sospensione del procedimento, in attesa della quanto meno,definizione del giudizio penale fino alla revoca del sequestro. Si legge anche, nella sentenza impugnata, che "il custode giudiziario in forza del sequestro penale Dr.OV RU rimaneva contumace". Con sentenza del 22 ottobre 1991-12 ottobre 1992, il tribunale di Milano respingeva la domanda. Proponeva appello la Veco s.r.l.; resisteva la Milano Parco Est 4°. Interveniva la s.r.l. OIKOS, la quale, premesso di essersi resa promissaria acquirente degli stessi immobili oggetto del preliminare per cui è causa 3 dalla s.r.l.ZELA, che si era resa, a sua volta, promissaria acquirente dalla S.r.l. Veco, chiedeva che fosse disposto il trasferimento in suo favore dei predetti immobili. Con sentenza depositata il 20 febbraio 1998, la corte di appello di Milano, seconda sezione civile, dichiarato inammissibiile l'intervento in appello della OIKOS s.r.l., ha così deciso: " trasferisce alla VECO s.r.l. la proprietà degli immobili menzionati nel contratto preliminare stipulato tra la VECO.s.r.l. e la Milano Parco Est 4° in data 14- 3-1985, previo versamento del residuo prezzo previsto nel predetto preliminare"; ed ha condannato la Milano Parco Est 4° a rifondere alla VECO S.r .
1. le spese di entrambi i gradi del giudizio, "liquidate come sopra" (cioè, in motivazione). Ha ordinato, infine, al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la decisione. La corte territoriale è pervenuta a tale decisione, in quanto ha ritenuto che il motivo per cui il tribunale aveva rigettato la domanda della Veco s.r.l, di pronunciare la sentenza ex art.2932 c.c., condizionandone gli effetti alla previa revoca del sequestro penale gravante sui beni, per l'asserita 4 impossibilità di pronunciare sentenza costitutiva condizionata, quale sarebbe stata quella richiesta dall'attrice, era superato, dal momento che nel corso del procedimento di secondo grado il provvedimento di sequestro dei beni del 28 maggio 1986, trascritto il giorno successivo, e quello del 9 settembre 1991, erano stati revocati, e la revoca era stata annotata nei registri immobiliari. Né può ritenersi fondata, secondo la corte milanese, l'eccezione, sollevata dalla Milano Parco Est 4° s.p.a., di tardività della produzione dei documenti attestanti tale annotazione, avvenuta soltanto dopo la rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore, in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti in tale fase riguarda i documenti già esistenti insemplicemente precedenza, e non quelli formati successivamente al momento della rimessione della causa al collegio. Il giudice di appello ha escluso, infine, qualsiasi preteso inadempimento della Veco s.r.l., essendo risultato che il rogito a mezzo del notaio Quaggia non fu stipulato per cause non certamente imputabili alla promissaria acquirente, la quale aveva, invece, manifestato in maniera seria la volontà di eseguire il pagamento, sia con l'invito 5 all'altra parte a comparire davanti al notaio e con la successiva domanda giudiziale di pronuncia di sentenza ex art.2932 c.c., sia con l'offerta della controprestazione fatta nel giudizio di appello, nonché con la costituzione di un deposito, effettuato presso il notaio Quaggia a garanzia del pagamento del prezzo. E' risultata, viceversa, per il giudice di appello, inadempiente la Milano Parco Est 4° s.p.a., la quale Si era opposta fino all'udienza di discussione al trasferimento dei beni, non solo per il superato motivo dell'esistenza dei sequestri, ma anche per le presunte ed inesistenti inadempienze di controparte. Ricorre per la cassazione della sentenza la Immobiliare Maristella s.r.l., che ha incorporato con atto del notaio Dr.Bruno Marchetti di Asti in data 16 novembre 1998, n.rep.42937, la Milano Parco Est IV s.p.a., deducendo quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso la VECO s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 359 c.p.c. (nel testo che regge i giudizi già pendenti al 30 aprile 1995) e 87 disp.att.c.p.c., in relazione all'art.360 nn. 3 e 4 stesso codice, per avere, la corte di appello, posto a base della sua decisione la documentazione relativa alla revoca del sequestro penale dei beni immobili di cui al preliminare del 14 marzo 1985, prodotta irritualmente nel giudizio di appello dalla Veco dopo la rimessione della causa al collegio, nonostante che la Milano Parco Est avesse tempestivamente denunciato l'irritualità della nuova produzione già nella comparsa di costituzione, non consentendosi, così, un adeguato contraddittorio in merito alle nuove prove. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.2932 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere pronunciato, il giudice di appello, sentenza ex art.2932 c.c., con la quale è stato disposto il дам trasferimento dei terreni di cui al menzionato preliminare, nonostante l'indeterminatezza dell' oggetto", sottratto, fin dall'inizio del giudizio, alla disponibilità delle parti, e, quindi non trasferibile, in quanto sottoposto a sequestro 7 penale, e benchè la promissaria acquirente non avesse mai offerto la sua prestazione nei modi di legge. 3) Violazione dell'art.112 c.p.c.; ancora violazione e falsa applocazione dell'art.2932 C.C., in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura si riferisce alla errata statuizione ed alla contraddittoria motivazione con cui la corte territoriale ha ritenuto di dovere disporre il trasferimento del bene oggetto del preliminare, pur in mancanza dei dati e dei documenti catastali ed ipotecari necessari alla redazione del contratto, che, infatti, proprio per tale causa non era stato possibile stipulare, prima dell'inizio del giudizio, davanti al notaio all'uopo incaricato. D'altra parte, la sopravvenuta impossibilità di concludere il contratto a causa del sequestro aveva indotto la ricorrente a nonpenale dei beni insistere nella richiesta di verifica dell'esistenza degli altri presupposti di cui Atten all'art.2932 c.c. ed a non svolgere le difese più rispondenti al proprio interesse, eventualmente anche attraverso la formulazione di una domanda 8 riconvenzionale di adeguamento del prezzo. 4) Violazione degli artt. 132, 163 e 164 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt.2659, 2826 e 2932 c.c., in relazione agli artt. 360, nn.3 e 4, e 59 c.p.c. Quest'ultima censura si riferisce alla omessa indicazione e specificazione, nel dispositivo della sentenza impugnata, di tutti laquegli elementi che sono richiesti per stipulazione di un contratto di vendita, specialmente se esso ha per oggetto, come nella fattispecie, beni immobili del quale la sentenza - ex art.2932 c.c. deve appunto produrre gli effetti;
con la conseguenza che, in mancanza di siffatti elementi, la sentenza stessa, come non è idonea а determinare il trasferimento della proprietà di alcun bene, così non è neppure trascrivibile, e dunque, è nulla. Il ricorso è infondato. Con riguardo al primo motivo, si osserva che non sussiste la violazione di legge denunciata dalla Am ricorrente, con riferimento alla tardiva produzione della documentazione relativa alla revoca del sequestro dei terreni di cui al preliminare di vendita del 14 marzo 1985, atteso che, essendo 9 divenuta irrevocabile la sentenza del tribunale di Milano, quinta sezione penale, con la quale era stata disposta la revoca del secondo sequestro dei beni in questione, dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio come ha chiarito la resistente -, quest'ultima ha avuto la possibilità di produrre in giudizio la documentazione attestante siffatta revoca soltanto nel momento in cui la stessa, con l'eliminazione, a mezzo dell'intervenuta statuizione definitiva del indisponibilità giudice penale, del vincolo di gravante sui beni, si è potuta "formare" e si è resa disponibile per la promissaria acquirente;
la quale non ha modificato, quindi, con la tardiva produzione, in alcun modo né la domanda né le ragioni poste a base delle sue pretese, chiaramente espresse nell'atto introduttivo del giudizio, e men che meno ha sottoposto surrettiziamente ed irritualmente all'esame del giudice "nuove prove". La decisone della corte territoriale, criticata dalla ricorrente sotto il profilo qui esaminato, non è, pertanto, contra legem, ponendosi essa sostanzialmente in linea con precedenti pronunce di questa Suprema Corte, con le quali si è ribadito che alla regola, secondo cui dopo che il giudice ha 10 rimesso la causa al collegio non è ammessa la si deve derogareproduzione di nuovi documenti, quando si tratti di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre nelle precedenti fasi di giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; fatto sempre salvo, ben inteso, il diritto dell'altra parte di interloquire nel merito delle nuove produzioni, richiedendo anche, eventualmente, che la causa sia rimessa davanti all'istruttore, per il pieno rispetto del principio del contraddittorio (sent.n.5835/81; n. 4214/75; n.101/71). Ora, nel caso in esame risulta, per quanto è dato desumere dallo stesso ricorso, che l'odierna ricorrente, dopo la produzione della documentazione in questione, ha controde Coto, sia con l a comparsa conclusionale sia in sede di discussione, in merito alla produzione stessa, senza, peraltro, contestare la validità dei documenti prodotti dall'appellante, odierna resistente, a dimostrazione che non vi erano più ostacoli di carattere giuridico (sequestro penale) al trasferimento dei beni promessi in vendita;
e, dunque, nessuna violazione del principio del contradditorio, a presidio del quale sono poste le norme richiamate dalla 11 ricorrente (artt.184 e 359 c.p.c. previgenti), in definitiva è riscontrabile nella statuizione della corte di appello. Sono parimenti prive di pregio le censure di cui al secondo motivo del ricorso, atteso che la circostanza della indisponibilità, al momento della proposizione della domanda per la pronuncia della sentenza ex art.2932 C.C., del bene promesso in nel caso in esame, per effetto divendita - - non impedisce al giudice di sequestro penale emettere la pronuncia richiesta, che produrrà gli effetti del contratto di vendita non concluso, unico presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica di concludere il contratto essendo quello della titolarità, in capo al promittente, della proprietà del bene oggetto del contratto preliminare (sent. 12633/95; 5119/91); presupposto la cui sussistenza, nella fattispecie, non risulta contestata. Quanto, poi, agli altri rilievi della ricorrente, concernenti la mancata esecuzione ○ la mancata offerta di esecuzione, da parte della promissaria acquirente, della sua prestazione, che sarebbe stata di ostacolo all'accoglimento della domanda, va osservato che la corte di appello, dopo avere 12 ricordato che la impossibilità di concludere il contratto non è ascrivibile, come è risultato dagli atti, ad inadempienza inequivocabilmente della s.r.l. Veco, ha dato atto che quest'ultima ha offerto di eseguire la propria prestazione, ponendo in essere atti ritenuti assolutamente idonei a manifestare una seria volontà di adempiere e reiterando tale offerta nel corso del giudizio, fino а costituire, presso il notaio Quaggia, un deposito del saldo del prezzo, cosicchè può ritenersi che si sia senz'altro realizzata - correttamente è stata ritenuta realizzata dal giudice di appello - la condizione prevista dall'art.2932, comma 2, c.c., per la pronuncia della sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. Il terzo motivo è manifestamente infondato, non essendo chiare le ragioni per le quali, una volta esclusa qualsiasi inadempienza della Veco, e riconosciutasi, altresì, da parte del giudice di ен merito la serietà dell'offerta fatta dalla stessa, di puntuale esecuzione della propria prestazione, come si è appena ricordato, il giudice medesimo non avrebbe potuto emettere la richiesta pronuncia in presenza di tutti i presupposti voluti dalla legge. 13 Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo, si Osserva che, nell'emettere "sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso" ex art.2932 C.C., ben può il giudice richiamare, ad integrazione delle statuizioni contenute nel dispositivo, il preliminare stipulato dalle stesse parti che sono state presenti nel giudizio, nel caso in cui il contratto non concluso avrebbe dovuto essere stipulato alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti nel preliminare. Ne deriva, con riferimento alla fattispecie in esame, che, non essendovi contestazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del contratto di compravendita, che, in adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti con quello preliminare, avrebbe dovuto essere stipulato, e non è stato, invece, stipulato, non coglie nel segno la ricorrente, quando denuncia violazione di legge con riguardo all'asserita genericità del dispositivo che, tra l'altro, impedirebbe, a suo dire, la Th -1 atteso che questa, trascrizione della sentenza integrandosi, per quanto sopra detto, con il preliminare, per l'espresso richiamo fattone dal giudice nel dispositivo, contiene tutti gli elementi che avrebbero consentito la stipulazione 14 del contratto, con la conseguenza della piena eseguibilità delle sue statuizioni. Il ricorso, in definitiva, va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese. 109T 250.000
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la 456T 80000 La Corte TOT. 33000 ricorrente alle spese, che liquida in lire 3490, oltre a lire 10.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, 21 marzo 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino)Schettino (Dr.Mario Spadone) Ain Colettheuns Кровки IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico colerico DEPOSITATS 1 AGO. 2001 Le lezico MA 2 UFFICIO DELLE SET. 2001 37 Serie 4 Registrato in data 350.000 (life trecento tentonle 11.42796 . versale al n. p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPE) Responsabile Servizio Atti Gluptuary (Dr. M. RACCICHING 15