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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giovanni Salina Presidente Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2063/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv. FAZIO MONICA e FAZIO IVANO con domicilio eletto presso il loro studio in MILANO VIA SAN BARNABA 30 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. FABBRI GUIDO con domicilio eletto presso il suo studio RAVENNA VIALE DELLA LIRICA 15
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 826/2023 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 08.07.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 826/2023, pubblicata in data 13/11/23, condannare il (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Fabbri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE DELLA LIRICA N. 15 48124 RAVENNA, al pagamento in favore di
[...] delle seguenti somme: CP_2 € 18.567,31 a titolo di residua sorte capitale, alla data del 8/05/25, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, pari, alla data del 8/05/25, ad € 12.927,38 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 5.439,29 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritta nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 11.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 16 fatture) che alle fatture (n. 268 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 284 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 11.360,00). IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 Cpc e si oppone alle avversarie istanze per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
- Per la parte appellata-appellante incidentale: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni di cui in narrativa, Respingere l'appello proposto da controparte e rigettare tutte le domande da questa formulate, sia per capitale che per interessi che per danni o spese di recupero credito;
in via alternativa, in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare valido, vincolante ed opponibile a controparte il divieto di cessione contrattualmente pattuito tra Controparte_3 ed il , nonché inserito nelle condizioni di gara Intercent e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, rigettare le domande di controparte sia per capitale che per interessi che per danni
o spese di recupero credito;
- condannare controparte alla rifusione, a favore del , delle spese e Controparte_1 dei compensi di lite, maggiorate di 15% spese generali, contributo previdenziale ed iva di legge. In via istruttoria […]” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.826/2023 del 13.11.2023 il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda proposta da
(già e , nel prosieguo anche solo CP_2 Parte_1 Parte_1 Cont
con cui chiedeva la condanna del (nel prosieguo anche solo Controparte_1 il al pagamento di somme di denaro in forza di cessioni di credito intervenute con le CP_1 società e Gala SPA per forniture di energia erogate a favore del predetto Controparte_3
CP_1
2.
Osservava il primo giudice che il aveva dichiarato di rifiutare la cessione del credito con CP_1 atto comunicato al cessionario entro il termine di legge, che tale comunicazione era idonea a determinare l'inopponibilità della cessione nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 117, D. Lgs. 163/2006, che la domanda di condanna al pagamento delle N.D.I. per interessi riguardanti fatture di era infondata in forza della predetta inopponibilità della cessione, che riguardo alle N.D.I. per CP_3 interessi conseguenti al ritardato pagamento di fatture di non vi era la prova della Parte_2 notificazione della cessione all'ente locale, con conseguente inopponibilità, che l'ulteriore richiesta di risarcimento danni per ritardato pagamento ex art.
6. comma 2, D. Lgs. 231/02 era in parte infondata e in parte priva di prova. Cont Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.12.2023 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 3 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata, con comparsa di costituzione depositata in data 3.4.2024 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato e per il caso di accoglimento dell'appello principale proponeva appello incidentale con n. 1 motivo.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 8.07.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
Con il primo motivo rubricato “Omessa ed errata valutazione della disciplina in punto cessione del credito nei confronti del – riconoscimento del credito, delle note debito interessi e del CP_1 risarcimento del danno nei confronti di ” l'appellante lamenta la mancata applicazione CP_3 della ordinaria disciplina in tema di cessione del credito ex artt.1260 e ss. c.c. in luogo della disciplina speciale di cui all'art. 9, L. 2248/1865, All. E, artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e della disciplina del codice appalti (art. 117 D. Lgs. 163/2006) ritenuta applicabile dal primo giudice che in deroga al codice civile consentono alla P.A. di rifiutare la cessione del credito.
Il motivo è infondato.
A riguardo, non si può far altro che richiamare la risolutiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, in un procedimento analogo - mutatis mutandis - che ha visto come parte Cont l'odierna appellante ha sancito che “ formula una tesi in iure che non trova Controparte_4 riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale.” E ancora, “come questa Corte ha già statuito, la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale.” (Cass. Civ. 34173/2024)
Dunque va affermato il principio che in tema di cessione di crediti della PA vale la disciplina speciale di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ed agli art. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, che stabilisce che la cessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (articolo 69 R.D. n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato) e che se il rapporto è in corso è vietata la cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima (art. 70 R.D. cit. che richiama per le somme dovute dalla P.A. per somministrazioni, forniture e appalti le disposizioni di cui all'art. 9 all. E della L. 2248/1895).
La deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) in particolare si spiega, in relazione ai rapporti di durata con la P.A. come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante il rapporto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass, civ. Sez. VI, 15.9.2021 n. 24758).
4.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in punto riconoscimento delle note debito interessi in relazione al cedente ” l'appellante deduce il Pt_2 mancato riconoscimento degli interessi prodotti dal ritardato pagamento delle sole fatture di
[...]
Pt_2
Cont Il motivo è infondato in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha provato di aver notificato al la cessione del credito con CP_1 Parte_2
Ne consegue l'inopponibilità dell'atto di cessione e la non debenza degli asseriti relativi interessi per ritardato pagamento (N.D.I.).
5.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in punto riconoscimento del danno ex art. 6 D.Lgs. n.231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12” l'appellante lamenta il mancato risarcimento dei danni ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento di 284 fatture.
Il motivo è infondato in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la pretesa risulta in parte infondata, come conseguenza del rigetto del primo motivo di appello, ed in parte sfornita di prova.
6.
L'appello incidentale subordinato resta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12) e avuto riguardo al valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000) con applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 ad € 52.000) con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo d4el versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei CP_2 confronti del con atto di appello notificato in data 22.12.2023, Controparte_1 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.826/2023 del Tribunale di Ravenna;
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore del CP_2 [...]
in persona del Sindaco pro-tempore delle spese del grado di appello, che liquida CP_1 in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giovanni Salina Presidente Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2063/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv. FAZIO MONICA e FAZIO IVANO con domicilio eletto presso il loro studio in MILANO VIA SAN BARNABA 30 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. FABBRI GUIDO con domicilio eletto presso il suo studio RAVENNA VIALE DELLA LIRICA 15
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 826/2023 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 08.07.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 826/2023, pubblicata in data 13/11/23, condannare il (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Fabbri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE DELLA LIRICA N. 15 48124 RAVENNA, al pagamento in favore di
[...] delle seguenti somme: CP_2 € 18.567,31 a titolo di residua sorte capitale, alla data del 8/05/25, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi determinati ex artt. 2 e 5 e calcolati ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, pari, alla data del 8/05/25, ad € 12.927,38 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 5.439,29 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritta nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 11.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 16 fatture) che alle fatture (n. 268 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 284 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 11.360,00). IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 Cpc e si oppone alle avversarie istanze per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
- Per la parte appellata-appellante incidentale: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni di cui in narrativa, Respingere l'appello proposto da controparte e rigettare tutte le domande da questa formulate, sia per capitale che per interessi che per danni o spese di recupero credito;
in via alternativa, in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare valido, vincolante ed opponibile a controparte il divieto di cessione contrattualmente pattuito tra Controparte_3 ed il , nonché inserito nelle condizioni di gara Intercent e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, rigettare le domande di controparte sia per capitale che per interessi che per danni
o spese di recupero credito;
- condannare controparte alla rifusione, a favore del , delle spese e Controparte_1 dei compensi di lite, maggiorate di 15% spese generali, contributo previdenziale ed iva di legge. In via istruttoria […]” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.826/2023 del 13.11.2023 il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda proposta da
(già e , nel prosieguo anche solo CP_2 Parte_1 Parte_1 Cont
con cui chiedeva la condanna del (nel prosieguo anche solo Controparte_1 il al pagamento di somme di denaro in forza di cessioni di credito intervenute con le CP_1 società e Gala SPA per forniture di energia erogate a favore del predetto Controparte_3
CP_1
2.
Osservava il primo giudice che il aveva dichiarato di rifiutare la cessione del credito con CP_1 atto comunicato al cessionario entro il termine di legge, che tale comunicazione era idonea a determinare l'inopponibilità della cessione nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 117, D. Lgs. 163/2006, che la domanda di condanna al pagamento delle N.D.I. per interessi riguardanti fatture di era infondata in forza della predetta inopponibilità della cessione, che riguardo alle N.D.I. per CP_3 interessi conseguenti al ritardato pagamento di fatture di non vi era la prova della Parte_2 notificazione della cessione all'ente locale, con conseguente inopponibilità, che l'ulteriore richiesta di risarcimento danni per ritardato pagamento ex art.
6. comma 2, D. Lgs. 231/02 era in parte infondata e in parte priva di prova. Cont Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.12.2023 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 3 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata, con comparsa di costituzione depositata in data 3.4.2024 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato e per il caso di accoglimento dell'appello principale proponeva appello incidentale con n. 1 motivo.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 8.07.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
Con il primo motivo rubricato “Omessa ed errata valutazione della disciplina in punto cessione del credito nei confronti del – riconoscimento del credito, delle note debito interessi e del CP_1 risarcimento del danno nei confronti di ” l'appellante lamenta la mancata applicazione CP_3 della ordinaria disciplina in tema di cessione del credito ex artt.1260 e ss. c.c. in luogo della disciplina speciale di cui all'art. 9, L. 2248/1865, All. E, artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e della disciplina del codice appalti (art. 117 D. Lgs. 163/2006) ritenuta applicabile dal primo giudice che in deroga al codice civile consentono alla P.A. di rifiutare la cessione del credito.
Il motivo è infondato.
A riguardo, non si può far altro che richiamare la risolutiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, in un procedimento analogo - mutatis mutandis - che ha visto come parte Cont l'odierna appellante ha sancito che “ formula una tesi in iure che non trova Controparte_4 riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale.” E ancora, “come questa Corte ha già statuito, la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale.” (Cass. Civ. 34173/2024)
Dunque va affermato il principio che in tema di cessione di crediti della PA vale la disciplina speciale di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ed agli art. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, che stabilisce che la cessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (articolo 69 R.D. n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato) e che se il rapporto è in corso è vietata la cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima (art. 70 R.D. cit. che richiama per le somme dovute dalla P.A. per somministrazioni, forniture e appalti le disposizioni di cui all'art. 9 all. E della L. 2248/1895).
La deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) in particolare si spiega, in relazione ai rapporti di durata con la P.A. come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante il rapporto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass, civ. Sez. VI, 15.9.2021 n. 24758).
4.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in punto riconoscimento delle note debito interessi in relazione al cedente ” l'appellante deduce il Pt_2 mancato riconoscimento degli interessi prodotti dal ritardato pagamento delle sole fatture di
[...]
Pt_2
Cont Il motivo è infondato in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha provato di aver notificato al la cessione del credito con CP_1 Parte_2
Ne consegue l'inopponibilità dell'atto di cessione e la non debenza degli asseriti relativi interessi per ritardato pagamento (N.D.I.).
5.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in punto riconoscimento del danno ex art. 6 D.Lgs. n.231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12” l'appellante lamenta il mancato risarcimento dei danni ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento di 284 fatture.
Il motivo è infondato in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la pretesa risulta in parte infondata, come conseguenza del rigetto del primo motivo di appello, ed in parte sfornita di prova.
6.
L'appello incidentale subordinato resta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12) e avuto riguardo al valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000) con applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 ad € 52.000) con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo d4el versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei CP_2 confronti del con atto di appello notificato in data 22.12.2023, Controparte_1 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.826/2023 del Tribunale di Ravenna;
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore del CP_2 [...]
in persona del Sindaco pro-tempore delle spese del grado di appello, che liquida CP_1 in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina