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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3416/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.to SPEZIO BENEDETTO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap grave con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite della precedente fase di ATP, che le stesse vadano compensate, stante il parziale accoglimento della domanda.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. della fase di ATP e a CP_1 carico della parte ricorrente le spese della c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente , già riconosciuta Parte_1 portatrice di handicap grave, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento;
dichiara interamente compensate le spese di lite della fase di ATP, stante il parziale accoglimento della domanda;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite della presente CP_1 fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate con CP_1 separato decreto;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3416/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.to SPEZIO BENEDETTO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap grave con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite della precedente fase di ATP, che le stesse vadano compensate, stante il parziale accoglimento della domanda.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. della fase di ATP e a CP_1 carico della parte ricorrente le spese della c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente , già riconosciuta Parte_1 portatrice di handicap grave, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento;
dichiara interamente compensate le spese di lite della fase di ATP, stante il parziale accoglimento della domanda;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite della presente CP_1 fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate con CP_1 separato decreto;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)