CASS
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2024, n. 27455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27455 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AD nato a [...] il [...] LI ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ES CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
uditi gli avvocati FILIPPO CIMA e NICOLA POLI, rispettivamente nell'interesse dei ricorrenti AD IN e ES LI, che hanno illustrato le ragioni dei correlati ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 10 marzo 2023, riformava parzialmente quella del G.u.p. del Tribunale di Lucca, dichiarando l'estinzione per morte dell'imputato quanto a CO OL, nonché riducendo nella durata le pene accessorie fallimentari per gli attuali ricorrenti, DA QU e SC OL, in ordine ai quali confermava la responsabilità penale in Penale Sent. Sez. 5 Num. 27455 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI ES Data Udienza: 25/03/2024 relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale specifica di tipo societario, con riferimento alla fallita CLT Costruzioni Meccaniche di RV BO. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di DA QU e SC OL constano rispettivamente di due e tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Quanto al ricorso nell'interesse di DA QU. 3.1 Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall. e vizio di motivazione. La doglianza si concentra sulla circostanza che non vi sarebbe stata adeguata applicazione dei principi in tema di amministratore di fatto, in quanto la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la necessità che la QU avrebbe dovuto svolgere funzioni deliberative, e non meramente esecutive, non bastando il riferimento ai «profili amministrativi» a integrare la necessaria significatività e continuità delle funzioni, che devono essere espressione di poteri di rilievo, mentre invece l'accertamento limitato alla consegna delle buste paga risulterebbe avere i caratteri della occasionalità e della natura esecutiva e non gestoria. Inoltre, il provvedimento impugnato sconterebbe un deficit motivazionale, in quanto basato sul punto sia sulla querela della amministratrice di diritto, RV — sporta a distanza di tempo dai fatti e in prossimità della dichiarazione di fallimento, a fronte di una accertata incapacità di intendere e volere della querelante — sia sulle dichiarazioni dei fornitori e sugli accertamenti presso il Centro per l'impiego, che non afferiscono al ruolo della QU. Anche illogica risulterebbe l'attribuzione della responsabilità fondata sulla piena consapevolezza della comune gestione della società, qualificata di fatto come condotta dell'extranea, a fronte di una debolezza implicita del quadro probatorio a carico della ricorrente. 3.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 219 legge fall. quanto alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, non essendo stato indicato l'importo distratto, dovendo ritenersi che l'unico valore di 17nnila circa per le fatture attive emesse dalla società fallita non sia comprovato sia stato oggetto di distrazione e, comunque, risulterebbe rispondere ai caratteri di tenuità. Per altro, sul punto, omette ogni motivazione la Corte di appello a fronte di un motivo specifico di impugnazione. 4. In ordine al ricorso nell'interesse di SC OL. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 2639 cod. civ. e vizio di motivazione, quanto alla qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Il ricorrente rileva come sia censurabile l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto a chi viene ritenuto coordinatore e gestore di parte del personale destinato alla produzione, risultando che OL non si sia mai ingerito nelle scelte gestionali o di rappresentanza esterna. Incorrerebbe in un travisamento la Corte territoriale, valorizzando le risultanze probatorie a supporto della qualità di amministratore di fatto, che invece vanno nella direzione di un ruolo esecutivo. 4.2 n secondo motivo di ricorso riguarda violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto la motivazione, facendo riferimento ad un ruolo di coordinamento del personale non gestorio, quanto alla destinazione dei beni aziendali e alla tenuta delle scritture contabili, di fatto ritiene la responsabilità per omissione ex art. 40 cod. pen., senza che tale modalità sia stata contestata nella imputazione, il che integra diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato. 4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e alla determinazione della pena, risultando la valutazione operata dalla Corte di appello cumulativa per tutti gli imputati e non personalizzata, come avrebbe richiesto la natura non commissiva ma omissiva dei delitti contestati. 5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta di uno dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, di. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 3 2. Il primo motivo del ricorso QU e i primi due del ricorso OL, afferenti al ruolo di amministratore di fatto dei ricorrenti, devono essere trattati congiuntamente. A ben vedere i motivi non si confrontano con le risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza impugnata, a cominciare dalla circostanza che gli attuali ricorrenti, con il CO OL, padre dell'uno e marito dell'altra, ora deceduto, furono già raggiunti da una sentenza di applicazione di pena concordata per la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla impresa DA di DA IO IE. Tale impresa costituiva quella che ebbe a precedere la attuale fallita, CLT di CE BO, alla quale era stato trasferito tutto il personale e il compendio aziendale per l'attività di carpenteria e che vedeva gli attuali imputati transitare dalla gestione dell'una a quella dell'altra, come anche a quella successiva, la CLT Italia di LO CO e C. S.a.s. Quanto a quest'ultima Di LO, marito della RV, pur svolgendo l'attività di operaio era — come la RV amministratrice di diritto ma testa di legno — ritenuto dalla Corte di appello analogamente testa di legno, pur essendo socio accomandatario, mentre gli attuali imputati risultavano quali soci accomandanti. A ben vedere, i motivi non si confrontano con tali risultanze probatorie richiamate dalla Corte di appello, che sostanzialmente individua in modo non manifestamente illogico, sia per le dichiarazioni della RV, testa di legno, per altre riscontrata dal subentro del marito nella successiva società, sia anche dalle dichiarazioni convergenti dei soggetti impiegati nella fallita, e prima e dopo nelle altre imprese, che la gestione di fatto delle imprese tutte era rimessa a OL CO, alla moglie QU DA e ai figli SC e IA (così i testi Ferrari, Ghitera, Amore, TO), corroborate tali dichiarazioni anche da un fornitore che individuava in SC OL, e nella sorella IA, il suo referente per gli interventi di manutenzione. Non è manifestamente illogico il risultato probatorio tratto dalla Corte di appello, che ha ritenuto il ricorrente SC OL dedito al settore produzione, unitamente al padre, oltre che al licenziamento e all'assunzione del personale, tanto da essere indicato come referente per due richieste rivolte al centro per l'impiego, quindi alla relativa gestione dei due settori. Quanto alla QU, che veniva annoverata fra coloro che 'comandavano' (così il teste TO), viene indicata concordemente da tutti i testimoni valutati dalla Corte di appello come colei si occupava dei profili amministrativi provvedendo al pagamento degli stipendi. In tal contesto neanche manifestamente illogica è la conclusione della Corte territoriale, attaccata dal motivo di ricorso della QU, per cui il ruolo assunto 4 da quest'ultima fosse stato svolto nella piena consapevolezza della comune gestione della società: la gestione familiare, per quanto emerge dal compendio probatorio valutato senza aporie logiche, risulta rappresentare il comune coinvolgimento nelle attività di gestione, seppur con divisione di compiti di ciascuno dei componenti della famiglia OL. Non a caso la Corte evidenzia come tutto il gruppo familiare fosse di riferimento quanto alla gestione, nel passaggio da una impresa all'altra, tanto che il teste TO riferiva, riporta la sentenza impugnata, che QU gli rispose in malo modo a fronte dell'obiezione sul pagamento con assegni personali di OL SC. Tanto premesso, le conclusioni cui giunge la Corte di appello, quindi, vedono una gestione comune della società con assegnazione di settori ai vari familiari, il che risulta in sintonia con i principi in tema di amministrazione di fatto. Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). E dunque, la valutazione operata dalla Corte territoriale attribuisce proprio nei settori di gestione del personale e di rapporti esterni, come anche di amministrazione, per SC OL e DA QU, il ruolo di amministratori di fatto, anche perché quelli di diritto, nella impresa fallita come anche nella società che succedeva alla stessa, risultavano essere teste di legno. Va anche evidenziato come, chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., l'amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). Nel caso in esame, a ben vedere, come osserva la Procura generale, non vi è alcun riferimento a una condotta omissiva quanto alla bancarotta patrimoniale 5 nella sentenza impugnata, che invece, senza vizi logici, attribuisce agli imputati un ruolo di cogestione di fatto attiva, cosicché anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. risulta aspecifica, in quanto non si confronta con l'impugnata sentenza. Per altro, l'imputazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, di distruzione e sottrazione delle scritture e dei libri contabili, è già formulata con riferimento alla violazione dell'art. 40 cod. pen., cosicché in relazione a tale imputazione i ricorrenti hanno avuto modo di difendersi: non rileva se costoro avessero o meno il compito di tenuta delle scritture, avendo il dovere di vigilare sulla corretta tenuta delle stesse. Anche la doglianza rivolta alla sostanziale inattendibilità della RV, perché la querela sporta era tardiva e la querelante era incapace, risulta attaccare un profilo non decisivo, a fronte di un compendio ben più composito, rispetto al quale la deduzione non ha forza disarticolante. Ne consegue la genericità e l'infondatezza manifesta dei motivi esaminati. 3. Quanto al secondo motivo del ricorso QU, deve evidenziarsi come la Corte di appello abbia fatto un ben più ampio riferimento, rispetto a quello rappresentato, relativamente alle ragioni per cui le condotte non siano meritevoli dell'attenuante speciale invocata. Difatti, il motivo di ricorso non si confronta con le considerazioni della Corte territoriale che oltre alla bancarotta patrimoniale analizza anche il danno prodotto con la bancarotta documentale, non essendo stati rinvenuti i libri contabili, che hanno impedito la ricostruzione delle movimentazioni e l'individuazione proprio della destinazione delle risorse e dei beni aziendali. A buona ragione, quindi, la Procura generale richiama il pertinente orientamento per cui la censura relativa alla tenuità del danno avrebbe dovuto rivolgersi anche al contesto complessivo e non solo al valore della distrazione accertata, dovendo riferirsi anche alla bancarotta documentale, per la quale il passivo di euro 80mila risultava accertato, evidentemente, a seguito di insinuazioni e non attraverso le scritture contabili, la cui tenuta ne aveva reso impossibile la ricostruzione. Pertanto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi 6 creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 - 01; mass. conf. N. 7888 del 2019 Rv. 275345 - 01). Pertanto, il motivo resta generico, oltre che manifestamente infondato. 4. Quanto al terzo motivo del ricorso OL, la valutazione della pena risulta individualizzata, facendo riferimento la sentenza impugnata oltre che al precedente penale, anche al ruolo di rilievo svolto dall'imputato nella gestione di fatto, cosicché la pena base determinata in anni quattro di reclusione — aumentata per la pluralità dei fatti di bancarotta ad anni quattro e mesi sei e ridotta per il rito abbreviato — risulta ampiamente motivata. D'altro canto, si tratta di quantificazione prossima al minimo, certamente inferiore alla media edittale, cosicché, per consolidato orientamento, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di manifesta infondatezza del motivo. 5. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Così deciso in Roma, 25/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ES CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
uditi gli avvocati FILIPPO CIMA e NICOLA POLI, rispettivamente nell'interesse dei ricorrenti AD IN e ES LI, che hanno illustrato le ragioni dei correlati ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 10 marzo 2023, riformava parzialmente quella del G.u.p. del Tribunale di Lucca, dichiarando l'estinzione per morte dell'imputato quanto a CO OL, nonché riducendo nella durata le pene accessorie fallimentari per gli attuali ricorrenti, DA QU e SC OL, in ordine ai quali confermava la responsabilità penale in Penale Sent. Sez. 5 Num. 27455 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI ES Data Udienza: 25/03/2024 relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale specifica di tipo societario, con riferimento alla fallita CLT Costruzioni Meccaniche di RV BO. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di DA QU e SC OL constano rispettivamente di due e tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Quanto al ricorso nell'interesse di DA QU. 3.1 Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall. e vizio di motivazione. La doglianza si concentra sulla circostanza che non vi sarebbe stata adeguata applicazione dei principi in tema di amministratore di fatto, in quanto la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la necessità che la QU avrebbe dovuto svolgere funzioni deliberative, e non meramente esecutive, non bastando il riferimento ai «profili amministrativi» a integrare la necessaria significatività e continuità delle funzioni, che devono essere espressione di poteri di rilievo, mentre invece l'accertamento limitato alla consegna delle buste paga risulterebbe avere i caratteri della occasionalità e della natura esecutiva e non gestoria. Inoltre, il provvedimento impugnato sconterebbe un deficit motivazionale, in quanto basato sul punto sia sulla querela della amministratrice di diritto, RV — sporta a distanza di tempo dai fatti e in prossimità della dichiarazione di fallimento, a fronte di una accertata incapacità di intendere e volere della querelante — sia sulle dichiarazioni dei fornitori e sugli accertamenti presso il Centro per l'impiego, che non afferiscono al ruolo della QU. Anche illogica risulterebbe l'attribuzione della responsabilità fondata sulla piena consapevolezza della comune gestione della società, qualificata di fatto come condotta dell'extranea, a fronte di una debolezza implicita del quadro probatorio a carico della ricorrente. 3.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 219 legge fall. quanto alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, non essendo stato indicato l'importo distratto, dovendo ritenersi che l'unico valore di 17nnila circa per le fatture attive emesse dalla società fallita non sia comprovato sia stato oggetto di distrazione e, comunque, risulterebbe rispondere ai caratteri di tenuità. Per altro, sul punto, omette ogni motivazione la Corte di appello a fronte di un motivo specifico di impugnazione. 4. In ordine al ricorso nell'interesse di SC OL. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 2639 cod. civ. e vizio di motivazione, quanto alla qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Il ricorrente rileva come sia censurabile l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto a chi viene ritenuto coordinatore e gestore di parte del personale destinato alla produzione, risultando che OL non si sia mai ingerito nelle scelte gestionali o di rappresentanza esterna. Incorrerebbe in un travisamento la Corte territoriale, valorizzando le risultanze probatorie a supporto della qualità di amministratore di fatto, che invece vanno nella direzione di un ruolo esecutivo. 4.2 n secondo motivo di ricorso riguarda violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto la motivazione, facendo riferimento ad un ruolo di coordinamento del personale non gestorio, quanto alla destinazione dei beni aziendali e alla tenuta delle scritture contabili, di fatto ritiene la responsabilità per omissione ex art. 40 cod. pen., senza che tale modalità sia stata contestata nella imputazione, il che integra diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato. 4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e alla determinazione della pena, risultando la valutazione operata dalla Corte di appello cumulativa per tutti gli imputati e non personalizzata, come avrebbe richiesto la natura non commissiva ma omissiva dei delitti contestati. 5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta di uno dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, di. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 3 2. Il primo motivo del ricorso QU e i primi due del ricorso OL, afferenti al ruolo di amministratore di fatto dei ricorrenti, devono essere trattati congiuntamente. A ben vedere i motivi non si confrontano con le risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza impugnata, a cominciare dalla circostanza che gli attuali ricorrenti, con il CO OL, padre dell'uno e marito dell'altra, ora deceduto, furono già raggiunti da una sentenza di applicazione di pena concordata per la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla impresa DA di DA IO IE. Tale impresa costituiva quella che ebbe a precedere la attuale fallita, CLT di CE BO, alla quale era stato trasferito tutto il personale e il compendio aziendale per l'attività di carpenteria e che vedeva gli attuali imputati transitare dalla gestione dell'una a quella dell'altra, come anche a quella successiva, la CLT Italia di LO CO e C. S.a.s. Quanto a quest'ultima Di LO, marito della RV, pur svolgendo l'attività di operaio era — come la RV amministratrice di diritto ma testa di legno — ritenuto dalla Corte di appello analogamente testa di legno, pur essendo socio accomandatario, mentre gli attuali imputati risultavano quali soci accomandanti. A ben vedere, i motivi non si confrontano con tali risultanze probatorie richiamate dalla Corte di appello, che sostanzialmente individua in modo non manifestamente illogico, sia per le dichiarazioni della RV, testa di legno, per altre riscontrata dal subentro del marito nella successiva società, sia anche dalle dichiarazioni convergenti dei soggetti impiegati nella fallita, e prima e dopo nelle altre imprese, che la gestione di fatto delle imprese tutte era rimessa a OL CO, alla moglie QU DA e ai figli SC e IA (così i testi Ferrari, Ghitera, Amore, TO), corroborate tali dichiarazioni anche da un fornitore che individuava in SC OL, e nella sorella IA, il suo referente per gli interventi di manutenzione. Non è manifestamente illogico il risultato probatorio tratto dalla Corte di appello, che ha ritenuto il ricorrente SC OL dedito al settore produzione, unitamente al padre, oltre che al licenziamento e all'assunzione del personale, tanto da essere indicato come referente per due richieste rivolte al centro per l'impiego, quindi alla relativa gestione dei due settori. Quanto alla QU, che veniva annoverata fra coloro che 'comandavano' (così il teste TO), viene indicata concordemente da tutti i testimoni valutati dalla Corte di appello come colei si occupava dei profili amministrativi provvedendo al pagamento degli stipendi. In tal contesto neanche manifestamente illogica è la conclusione della Corte territoriale, attaccata dal motivo di ricorso della QU, per cui il ruolo assunto 4 da quest'ultima fosse stato svolto nella piena consapevolezza della comune gestione della società: la gestione familiare, per quanto emerge dal compendio probatorio valutato senza aporie logiche, risulta rappresentare il comune coinvolgimento nelle attività di gestione, seppur con divisione di compiti di ciascuno dei componenti della famiglia OL. Non a caso la Corte evidenzia come tutto il gruppo familiare fosse di riferimento quanto alla gestione, nel passaggio da una impresa all'altra, tanto che il teste TO riferiva, riporta la sentenza impugnata, che QU gli rispose in malo modo a fronte dell'obiezione sul pagamento con assegni personali di OL SC. Tanto premesso, le conclusioni cui giunge la Corte di appello, quindi, vedono una gestione comune della società con assegnazione di settori ai vari familiari, il che risulta in sintonia con i principi in tema di amministrazione di fatto. Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). E dunque, la valutazione operata dalla Corte territoriale attribuisce proprio nei settori di gestione del personale e di rapporti esterni, come anche di amministrazione, per SC OL e DA QU, il ruolo di amministratori di fatto, anche perché quelli di diritto, nella impresa fallita come anche nella società che succedeva alla stessa, risultavano essere teste di legno. Va anche evidenziato come, chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., l'amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). Nel caso in esame, a ben vedere, come osserva la Procura generale, non vi è alcun riferimento a una condotta omissiva quanto alla bancarotta patrimoniale 5 nella sentenza impugnata, che invece, senza vizi logici, attribuisce agli imputati un ruolo di cogestione di fatto attiva, cosicché anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. risulta aspecifica, in quanto non si confronta con l'impugnata sentenza. Per altro, l'imputazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, di distruzione e sottrazione delle scritture e dei libri contabili, è già formulata con riferimento alla violazione dell'art. 40 cod. pen., cosicché in relazione a tale imputazione i ricorrenti hanno avuto modo di difendersi: non rileva se costoro avessero o meno il compito di tenuta delle scritture, avendo il dovere di vigilare sulla corretta tenuta delle stesse. Anche la doglianza rivolta alla sostanziale inattendibilità della RV, perché la querela sporta era tardiva e la querelante era incapace, risulta attaccare un profilo non decisivo, a fronte di un compendio ben più composito, rispetto al quale la deduzione non ha forza disarticolante. Ne consegue la genericità e l'infondatezza manifesta dei motivi esaminati. 3. Quanto al secondo motivo del ricorso QU, deve evidenziarsi come la Corte di appello abbia fatto un ben più ampio riferimento, rispetto a quello rappresentato, relativamente alle ragioni per cui le condotte non siano meritevoli dell'attenuante speciale invocata. Difatti, il motivo di ricorso non si confronta con le considerazioni della Corte territoriale che oltre alla bancarotta patrimoniale analizza anche il danno prodotto con la bancarotta documentale, non essendo stati rinvenuti i libri contabili, che hanno impedito la ricostruzione delle movimentazioni e l'individuazione proprio della destinazione delle risorse e dei beni aziendali. A buona ragione, quindi, la Procura generale richiama il pertinente orientamento per cui la censura relativa alla tenuità del danno avrebbe dovuto rivolgersi anche al contesto complessivo e non solo al valore della distrazione accertata, dovendo riferirsi anche alla bancarotta documentale, per la quale il passivo di euro 80mila risultava accertato, evidentemente, a seguito di insinuazioni e non attraverso le scritture contabili, la cui tenuta ne aveva reso impossibile la ricostruzione. Pertanto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi 6 creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 - 01; mass. conf. N. 7888 del 2019 Rv. 275345 - 01). Pertanto, il motivo resta generico, oltre che manifestamente infondato. 4. Quanto al terzo motivo del ricorso OL, la valutazione della pena risulta individualizzata, facendo riferimento la sentenza impugnata oltre che al precedente penale, anche al ruolo di rilievo svolto dall'imputato nella gestione di fatto, cosicché la pena base determinata in anni quattro di reclusione — aumentata per la pluralità dei fatti di bancarotta ad anni quattro e mesi sei e ridotta per il rito abbreviato — risulta ampiamente motivata. D'altro canto, si tratta di quantificazione prossima al minimo, certamente inferiore alla media edittale, cosicché, per consolidato orientamento, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di manifesta infondatezza del motivo. 5. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Così deciso in Roma, 25/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente