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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/09/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6126/2021 R.G., proposta
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Piscitelli Angelo e Piscitelli Luca, giusta mandato in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Gabriella Nocco, giusta mandato in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
Conclusioni: quelle rassegnate a mezzo di note di trattazione scritta per l'udienza del
18.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ex art 617 c.p.c., notificato in data 15.07.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio per ottenere l'accertamento della Controparte_2 illegittimità, nonché della nullità e del conseguente diritto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 1868/5918 del 22.01.2018, Registro particolare n. 246 Registro Generale n.
2482, conosciuta in data 01.07.2021 con l'ispezione ipotecaria n. T112364.
Premesse le ragioni per le quali ritiene radicata la giurisdizione del Giudice adito, a sostegno delle proprie ragioni ha eccepito la nullità dell'iscrizione ipotecaria a fronte della mancata notifica della medesima e degli atti della procedura ed ha quindi concluso chiedendo al giudice di voler: “1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria repertorio
n. 1868/5918 del 22.01.2018, Registro Particolare n. 246 Registro Generale n. 2482, stante la mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia
l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ad esclusione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria repertorio n.
1868/5918 del 22.01.2018, Registro Particolare n. 246 Registro Generale n. 2482, stante le motivazioni esposte in atti;
3) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge”, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Si è costituita , eccependo – stante la natura dei crediti Controparte_2 sottesi- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e l'incompetenza funzionale dello stesso a favore del giudice del lavoro;
la tardività dell'impugnazione; la corretta notifica della comunicazione preventiva e dei titoli sottesi, avvenuta a mezzo pec, nonché dell'intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/73, chiedendo all'intestato Tribunale di voler “
1 - in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore della Commissione tributaria, per i crediti di natura tributaria, ed in favore del Giudice del Lavoro, per quelli di natura previdenziale;
2 - ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto;
3 - nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”
All'udienza del 7.12.2021, il giudice concedeva i termini per il deposito di note ex art. 183.
A quella successiva del 18.2.2025, dopo vari rinvii disposti per consentire all'attore-opponente di munirsi di nuovo difensore stante la rinuncia del precedente procuratore, le parti pagina 2 di 5 precisavano le proprie conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, e il giudice tratteneva la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opponente ha impugnato la comunicazione preventiva oggetto di causa deducendone la mancata notifica. Dall'esame della documentazione offerta in produzione di P_
, risulta accertato per tabulas (vds. all. 2 comparsa di costituzione e risposta, relativo
[...] alla comunicazione di iscrizione ipotecaria) che tali atti recano a fondamento cartelle esattoriali relative a crediti di diversa natura, e in particolare: le cartelle n.
05920140012657942000, 05920140016233788000, 059201400217334290000,
05920150017976616000, parte della 0592015002238299000, 05920160011646026000,
05920160014444922000, 05920160018292791000, 05920160021555677000 recano crediti di natura tributaria, mentre le restanti crediti di natura contributivo-previdenziale.
Tanto premesso, la questione di giurisdizione sollevata da , avente Controparte_2 carattere preliminare ed assorbente, è fondata.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022, Cass. Sez. Unite,
Ordinanza n. 7034 del 24-03-2009).
L'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 riconduce alla giurisdizione del giudice tributario “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio” con esclusione delle sole “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, l'opposizione presentata da non può costituire - Parte_1 relativamente ai titoli di natura tributaria - oggetto di vaglio nel merito per difetto di giurisdizione del Tribunale, dovendo la controversia essere rimessa alla cognizione Giudice
Tributario.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO relativamente ai debiti di natura tributaria, dovendo la controversia essere devoluta (eventualmente con atto di riassunzione nei termini di legge) alla Corte di Giustizia tributaria di Lecce.
Quanto, invece, ai titoli di natura previdenziale, sussiste la competenza del G.O. in funzione di giudice del lavoro: “in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (Regola competenza)” (Cass. civ.
Sez. VI – Lavoro Ord., 30-04-2014, n. 9553; nello stesso senso Tribunale di Lecce -sez. commerciale, sent. n. 570 del 01.03.2022).
Poiché trattasi di eccezione di incompetenza funzionale ritualmente sollevata da parte convenuta, con riguardo ai già menzionati crediti contributivi non può, allo stato, ritenersi radicata la competenza di questo giudicante in favore del giudice del lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 6126/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per le cartelle nn.
05920140012657942000, 05920140016233788000, 059201400217334290000,
05920150017976616000, parte della 0592015002238299000, 05920160011646026000,
05920160014444922000, 05920160018292791000, 05920160021555677000;
2) Dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del giudice del lavoro, per parte della cartella n. 0592015002238299000 e per le cartelle nn. 35920140001678774000,
35920140002427226000, 35920150003363976000, 35920150003492863000,
35920160001172088000, 35920160002363001000, 35920160002699417000,
35920160004089763000, 05920160012488278000;
pagina 4 di 5 3) Condanna al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 2.906,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti, da distrarsi a favore dell'avvocato Michela Gabriella Nocco, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lecce, 08 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6126/2021 R.G., proposta
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Piscitelli Angelo e Piscitelli Luca, giusta mandato in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Gabriella Nocco, giusta mandato in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
Conclusioni: quelle rassegnate a mezzo di note di trattazione scritta per l'udienza del
18.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ex art 617 c.p.c., notificato in data 15.07.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio per ottenere l'accertamento della Controparte_2 illegittimità, nonché della nullità e del conseguente diritto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 1868/5918 del 22.01.2018, Registro particolare n. 246 Registro Generale n.
2482, conosciuta in data 01.07.2021 con l'ispezione ipotecaria n. T112364.
Premesse le ragioni per le quali ritiene radicata la giurisdizione del Giudice adito, a sostegno delle proprie ragioni ha eccepito la nullità dell'iscrizione ipotecaria a fronte della mancata notifica della medesima e degli atti della procedura ed ha quindi concluso chiedendo al giudice di voler: “1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria repertorio
n. 1868/5918 del 22.01.2018, Registro Particolare n. 246 Registro Generale n. 2482, stante la mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia
l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ad esclusione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria repertorio n.
1868/5918 del 22.01.2018, Registro Particolare n. 246 Registro Generale n. 2482, stante le motivazioni esposte in atti;
3) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge”, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Si è costituita , eccependo – stante la natura dei crediti Controparte_2 sottesi- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e l'incompetenza funzionale dello stesso a favore del giudice del lavoro;
la tardività dell'impugnazione; la corretta notifica della comunicazione preventiva e dei titoli sottesi, avvenuta a mezzo pec, nonché dell'intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/73, chiedendo all'intestato Tribunale di voler “
1 - in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore della Commissione tributaria, per i crediti di natura tributaria, ed in favore del Giudice del Lavoro, per quelli di natura previdenziale;
2 - ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto;
3 - nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”
All'udienza del 7.12.2021, il giudice concedeva i termini per il deposito di note ex art. 183.
A quella successiva del 18.2.2025, dopo vari rinvii disposti per consentire all'attore-opponente di munirsi di nuovo difensore stante la rinuncia del precedente procuratore, le parti pagina 2 di 5 precisavano le proprie conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, e il giudice tratteneva la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'opponente ha impugnato la comunicazione preventiva oggetto di causa deducendone la mancata notifica. Dall'esame della documentazione offerta in produzione di P_
, risulta accertato per tabulas (vds. all. 2 comparsa di costituzione e risposta, relativo
[...] alla comunicazione di iscrizione ipotecaria) che tali atti recano a fondamento cartelle esattoriali relative a crediti di diversa natura, e in particolare: le cartelle n.
05920140012657942000, 05920140016233788000, 059201400217334290000,
05920150017976616000, parte della 0592015002238299000, 05920160011646026000,
05920160014444922000, 05920160018292791000, 05920160021555677000 recano crediti di natura tributaria, mentre le restanti crediti di natura contributivo-previdenziale.
Tanto premesso, la questione di giurisdizione sollevata da , avente Controparte_2 carattere preliminare ed assorbente, è fondata.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022, Cass. Sez. Unite,
Ordinanza n. 7034 del 24-03-2009).
L'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 riconduce alla giurisdizione del giudice tributario “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio” con esclusione delle sole “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, l'opposizione presentata da non può costituire - Parte_1 relativamente ai titoli di natura tributaria - oggetto di vaglio nel merito per difetto di giurisdizione del Tribunale, dovendo la controversia essere rimessa alla cognizione Giudice
Tributario.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO relativamente ai debiti di natura tributaria, dovendo la controversia essere devoluta (eventualmente con atto di riassunzione nei termini di legge) alla Corte di Giustizia tributaria di Lecce.
Quanto, invece, ai titoli di natura previdenziale, sussiste la competenza del G.O. in funzione di giudice del lavoro: “in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (Regola competenza)” (Cass. civ.
Sez. VI – Lavoro Ord., 30-04-2014, n. 9553; nello stesso senso Tribunale di Lecce -sez. commerciale, sent. n. 570 del 01.03.2022).
Poiché trattasi di eccezione di incompetenza funzionale ritualmente sollevata da parte convenuta, con riguardo ai già menzionati crediti contributivi non può, allo stato, ritenersi radicata la competenza di questo giudicante in favore del giudice del lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 6126/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per le cartelle nn.
05920140012657942000, 05920140016233788000, 059201400217334290000,
05920150017976616000, parte della 0592015002238299000, 05920160011646026000,
05920160014444922000, 05920160018292791000, 05920160021555677000;
2) Dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del giudice del lavoro, per parte della cartella n. 0592015002238299000 e per le cartelle nn. 35920140001678774000,
35920140002427226000, 35920150003363976000, 35920150003492863000,
35920160001172088000, 35920160002363001000, 35920160002699417000,
35920160004089763000, 05920160012488278000;
pagina 4 di 5 3) Condanna al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 2.906,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti, da distrarsi a favore dell'avvocato Michela Gabriella Nocco, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lecce, 08 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5