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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere nel giudizio di appello iscritto al n. 4561/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 445/2022, pubblicata l'11.4.2022 (procedimento iscritto al n. R.G. 160/2018) tra nato a [...] il [...] residente in [...] Maggiore n° 14 (c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via di C.F._1 Villa Chigi n° 97, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavacece del foro di Roma, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giulia Cavacece
APPELLANTE
e nata a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 C.F. elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 140 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Piergiorgio De Luca, rappresentata e difesa dall' avv. Barbara La Rosa C.F.
C.F._3
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 160 / 2018 depositata in cancelleria in data 04 aprile 2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia il Giudice del Riesame, in riforma della impugnata sentenza, assegnare al Sig. l'unità abitativa distinta con il n° 11/B, sita in Via Parte_1 Settevene – Trevignano – nella considerazione che l'alloggio di cui si chiede la disponibilità è autonomo e distinto dai manufatti individuati con la numerazione 11/a e 11/c Con la compensazione delle spese legali”.
Per l'appellata:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 445/2022 del Tribunale di Pt_1 Civitavecchia. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Il P.G. in data 12 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2018 aveva chiesto al Tribunale di Parte_1
Civitavecchia di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in data 3 dicembre 1995 con dall'unione con la quale erano nati i figli (27 dicembre 1986), CP_1 Per_1
(13 marzo 1988), (15 ottobre 1992) e (10 febbraio 1997). Per_2 Per_3 Per_4
Il ricorrente aveva premesso che con sentenza n. 95/10 del 28 gennaio 2010 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la separazione personale dei predetti coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli ancora minori alla madre, il diritto di visita del padre, l'assegnazione alla della casa coniugale, composta dagli immobili ubicati ai nn. Civici CP_1 11/a, 11/b e 11/c di Via Settevene Ovest, Trevignano Romano, e l'obbligo per l' di Pt_1 versare mensilmente alla moglie € 400,00 al mese quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli ancora minorenni, ed € 200,00 al mese per ciascuno dei figli maggiorenni.
Nel ricorso depositato in primo grado l' aveva inoltre precisato che dei tre immobili Pt_1 costituenti l'abitazione familiare, quello individuato come civico n. 11/b non era mai stato abitato ed era libero e vuoto, evidenziando di essere pensionato e di vivere in un immobile preso in locazione.
Aveva quindi concluso chiedendo di dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio, disponendo che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento, e di assegnare al ricorrente l'appartamento distinto con il civico 11/b di Via Settevene Ovest, Trevignano Romano.
, costituendosi in giudizio, non si era opposta alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio ma aveva contestato nel merito le altre domande proposte dal ricorrente, deducendo che: - non lavorava e non percepiva alcun emolumento economico, assegno di pensione o altra elargizione;
- aveva sempre provveduto da sola a crescere i suoi quattro figli, con l'apporto economico della propria famiglia di origine;
- il marito era stato condannato nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. n. 1597/2011 per la violazione dell'art. 570, I e II comma n. 2 c.p.; - la figlia frequentava la Facoltà di Chimica e Tecnologie Per_4 Farmaceutiche all'Università di Roma, riuscendo a pagarsi gli studi con borse di studio e per il resto essendo a suo carico;
- il figlio frequentava ingegneria industriale Per_3 all'Università di Viterbo, mentre il figlio stava lavorando all'estero con contratto a Per_1 termine ed il figlio svolgeva attività di fisioterapista in proprio;
- la casa a lei assegnata Per_2 era quella sita in Trevignano Romano alla Via Settevene Ovest 11/b, dove la stessa abitava con i figli e , essendo gli altri immobili descritti nel ricorso introduttivo (11/a e Per_4 Per_3 11/c) completamente abusivi e privi di titoli abilitativi, come da documentazione dell'Ufficio Gestione del Territorio presso il Comune di Trevignano, nonché sfornite di energia elettrica, acqua e scarichi;
- il rapporto con l' era stato negli anni molto difficile e caratterizzato Pt_1 da un clima di violenza e minaccia, con varie denunce e accessi al Pronto Soccorso, ed episodi di turbativa, come quello in cui, dopo l'assegnazione della casa coniugale, il ricorrente aveva deturpato detto immobile;
- la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente doveva essere rigettata, in quanto la resistente vi abitava con i figli più piccoli, essendo gli altri immobili abusivi e non abitabili e sussistendo la necessità di vivere lontano dall' il quale in occasione dei loro incontri era violento ed aggressivo. La aveva Pt_1 CP_1 concluso chiedendo l'assegnazione a sé degli immobili contraddistinti con i numeri 11/a, 11/b e 11/c.
In seguito alla celebrazione dell'udienza presidenziale dell'11 settembre 2018, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari data, aveva emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la revoca degli assegni posti a carico di per i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 essendo questi, per età e posizione lavorativa, autonomi, la conferma degli assegni per i figli più piccoli, maggiorenni ma non autosufficienti, la conferma dell'assegnazione della casa alla con tutte le pertinenze. CP_1
All'udienza del 24 febbraio 2021 era stato raccolto l'interrogatorio formale di CP_1 la quale aveva dichiarato di vivere a Trevignano Romano insieme ai figli e Per_4 Per_2
, nella casa assegnatale dal Tribunale. Nel corso della stessa udienza era stata sentita Per_3 come teste la figlia la quale aveva dichiarato che frequentava l'università e Testimone_1 che la madre provvedeva a pagarle i libri universitari e a mantenerla, che il fratello Per_3 lavorava da circa un anno come informatico, studiava all'Università di Viterbo era domiciliato a Dublino e rientrava a Trevignano Romano per gli esami universitari, e infine che ella abitava nella casa familiare insieme alla madre e al fratello . Per_2
Infine, con la sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale di Civitavecchia aveva così deciso:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 03/12/1995 tra Pt_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], trascritto nel
[...] CP_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00248, Parte II, Serie C03, Anno 1995;
2) rigetta la domanda svolta da di assegnazione dell'immobile sito in Parte_1 Trevignano Romano, Via Settevene Ovest 11/b per quanto dedotto in motivazione;
3) rigetta la domanda subordinata svolta da di assegnazione di uno degli Parte_1 immobili siti in Trevignano Romano, Via Settevene Ovest 11/a e11/c, per quanto dedotto in motivazione;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Trevignano Romano, Via Settevene Ovest 11 (11/a, 11/b e 11/c), a che vi continuerà ad abitare con i figli CP_1 maggiorenni non ancora autonomi ed economicamente autosufficienti;
5) dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
6) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_4 maggiorenne ma non ancora autonoma e autosufficiente, con la corresponsione di € 200,00 da pagare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare CP_1 annualmente secondo indice ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza, ed inoltre con il pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
7) spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5 agosto 2022 ha proposto appello Parte_1 avanti a questa Corte avverso la suddetta sentenza (n. 445/2022, pubblicata l'11.4.2022, nel procedimento iscritto al n. R.G. 160/2018).
L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza con il quale era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale interamente alla (4) rilevando che nel caso di CP_1 specie era emerso dalla svolta istruttoria che la figlia sebbene maggiorenne, non era Per_4 ancora autosufficiente, sicché sussistevano le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale in favore della con la quale la ragazza conviveva. Tuttavia, secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, il provvedimento emesso dal primo giudice non risultava conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'applicazione dell'articolo 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 d. lgs. 154/2013, non avendo il primo giudice considerato che la superficie complessiva dei tre manufatti che componevano l'abitazione familiare era eccessiva rispetto alle esigenze abitative dei componenti del nucleo, da ritenersi composto dalla sola figlia e dal genitore con lei convivente, non potendo Per_4 essere assicurata la permanenza nell'ambiente domestico degli altri figli, economicamente autosufficienti o non più conviventi (il figlio viveva da tre anni a Dublino e aveva un Per_3 proprio lavoro, il figlio viveva da tee anni a Sidney e aveva un proprio lavoro, il figlio Per_1
svolgeva l'attività di fisioterapista e viveva con i suoceri ad Anguillara). Per_2
L'appellante ha quindi concluso chiedendo “Voglia il Giudice del Riesame, in riforma della impugnata sentenza, assegnare al Sig. l'unità abitativa distinta con il n° 11/B, Parte_1 sita in Via Settevene – Trevignano – nella considerazione che l'alloggio di cui si chiede la disponibilità è autonomo e distinto dai manufatti individuati con la numerazione 11/a e 11/c. Con la compensazione delle spese legali”.
Con decreto del 14 settembre 2022 il Presidente di questa Sezione, rilevato che erroneamente l'impugnazione era stata proposta con atto di citazione, anziché con ricorso, ha fissato per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio l'udienza del 23 maggio 2024, successivamente differita di ufficio (a causa del trasferimento del primo precedente Consigliere relatore e della nomina del secondo a componente della Commissione per il Concorso in Magistratura) fino all'11 settembre 2025, assegnando all'appellante termine fino al 23 luglio 2023 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 23 febbraio 2024 per il deposito di memoria di costituzione.
si è costituita in giudizio in data 1° marzo 2023 contestando i motivi di appello CP_1 e chiedendone il rigetto. Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 16 giugno 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione del Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco (in esonero perché componente della Commissione del Concorso in Magistratura), con il Consigliere dott.ssa Sofia Rotunno, differendo l'udienza già fissata del 26 giugno 2025 all'11 settembre 2025.
Con successivo decreto del Presidente di Sezione in data 21 luglio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs.vo n. 149/2022, dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di brevi note.
Il P.G. in data 12 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,
“La casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente” (Cass. n. 33610 del 11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
Con riferimento agli interessi dei genitori, la Corte di legittimità ha precisato che
“la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cass. n. 25604/2018).
Con riferimento alla possibilità di assegnazione solo parziale dell'immobile in questione, la Cassazione ha affermato che “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile” (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22266). La stessa Corte ha anche precisato che “L'art. 155 quater, c.c. tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza dell'assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori” (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11783).
Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che è stato dimostrato, e non costituisce oggetto di contestazione da parte dell' che ha espressamente ammesso la relativa Pt_1 circostanza, il fatto che la figlia della coppia non è ancora Per_4 Parte_2 autosufficiente economicamente e convive tuttora con la madre nella casa familiare, ubicata a Trevignano Romano, Via Settevene Ovest, composta dalle unità corrispondenti ai civici 11/a, 11/b e 11/c, assegnati dalla sia in sede di separazione che con la sentenza di CP_1 scioglimento del matrimonio.
L' sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto l'assegnazione di una Pt_1 parte della casa coniugale, e specificamente dell'unità contraddistinta dal civico 11/b, deducendo di essere pensionato e di dover versare un canone di locazione per l'abitazione ove attualmente egli vive.
Il primo giudice ha escluso tale soluzione, non ritenendo opportuno che gli ex coniugi possano risiedere in unità abitative contigue, a causa della forte conflittualità e dei difficili pregressi rapporti tra i due. A tal fine, il Tribunale ha richiamato le numerose denunce sporte dalla nei confronti dell' i referti del Pronto Soccorso e gli scritti ingiuriosi CP_1 Pt_1 dell'uomo, prodotti in primo grado dalla resistente.
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza impugnata sia corretta e vada confermata. Ed invero, l'assegnazione della casa coniugale alla risponde pienamente all'esigenza CP_1 di assicurare l'habitat domestico alla prole (attualmente costituita dalla sola figlia Per_4 maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico).
Correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità di una assegnazione parziale dell'immobile all' in ragione della forte conflittualità della coppia, documentata in Pt_1 primo grado dalla odierna appellante, mediante produzione di idonea documentazione sostanzialmente non contestata dal ricorrente.
La contiguità abitativa tra gli ex coniugi, che verrebbe a realizzarsi nella ipotesi di assegnazione all' di una parte dell'immobile, inciderebbe quindi in maniera negativa sui Pt_1 già deteriorati rapporti tra gli odierni contendenti, sicché deve ritenersi che correttamente il Tribunale, nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciutigli nella specifica materia, abbia deciso di escludere una siffatta soluzione.
Al riguardo, le difficoltà economiche prospettate, ma non documentate, dall' non Pt_1 possono certamente ritenersi prevalenti rispetto agli interessi della prole al mantenimento di un sano equilibrio psichico.
Né può dirsi, come sostiene l'appellante, che la casa familiare ecceda le necessità dell'attuale nucleo che la abita, posto che madre e figlia occupano soltanto una parte della intera consistenza, stante la inagibilità delle altre due, e tale ultima circostanza, idoneamente dimostrata in primo grado dalla resistente, non è stata contrastata da prova contraria, a cura della parte che in tal senso sarebbe stata onerata.
L'appello deve essere pertanto respinto, con condanna dell' al rimborso, in favore della Pt_1
delle spese del presente grado, da liquidarsi come in dispositivo e da distrarsi in CP_1 favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Al rigetto del gravame consegue il raddoppio del contributo già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con atto di citazione iscritto a ruolo il 5 Parte_1 agosto 2022, avverso la sentenza n. 445/2022, pubblicata l'11 aprile 2022, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Barbara La Rosa, qualificatasi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere nel giudizio di appello iscritto al n. 4561/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 445/2022, pubblicata l'11.4.2022 (procedimento iscritto al n. R.G. 160/2018) tra nato a [...] il [...] residente in [...] Maggiore n° 14 (c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via di C.F._1 Villa Chigi n° 97, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavacece del foro di Roma, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giulia Cavacece
APPELLANTE
e nata a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 C.F. elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 140 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Piergiorgio De Luca, rappresentata e difesa dall' avv. Barbara La Rosa C.F.
C.F._3
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 160 / 2018 depositata in cancelleria in data 04 aprile 2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia il Giudice del Riesame, in riforma della impugnata sentenza, assegnare al Sig. l'unità abitativa distinta con il n° 11/B, sita in Via Parte_1 Settevene – Trevignano – nella considerazione che l'alloggio di cui si chiede la disponibilità è autonomo e distinto dai manufatti individuati con la numerazione 11/a e 11/c Con la compensazione delle spese legali”.
Per l'appellata:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 445/2022 del Tribunale di Pt_1 Civitavecchia. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Il P.G. in data 12 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2018 aveva chiesto al Tribunale di Parte_1
Civitavecchia di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in data 3 dicembre 1995 con dall'unione con la quale erano nati i figli (27 dicembre 1986), CP_1 Per_1
(13 marzo 1988), (15 ottobre 1992) e (10 febbraio 1997). Per_2 Per_3 Per_4
Il ricorrente aveva premesso che con sentenza n. 95/10 del 28 gennaio 2010 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la separazione personale dei predetti coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli ancora minori alla madre, il diritto di visita del padre, l'assegnazione alla della casa coniugale, composta dagli immobili ubicati ai nn. Civici CP_1 11/a, 11/b e 11/c di Via Settevene Ovest, Trevignano Romano, e l'obbligo per l' di Pt_1 versare mensilmente alla moglie € 400,00 al mese quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli ancora minorenni, ed € 200,00 al mese per ciascuno dei figli maggiorenni.
Nel ricorso depositato in primo grado l' aveva inoltre precisato che dei tre immobili Pt_1 costituenti l'abitazione familiare, quello individuato come civico n. 11/b non era mai stato abitato ed era libero e vuoto, evidenziando di essere pensionato e di vivere in un immobile preso in locazione.
Aveva quindi concluso chiedendo di dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio, disponendo che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento, e di assegnare al ricorrente l'appartamento distinto con il civico 11/b di Via Settevene Ovest, Trevignano Romano.
, costituendosi in giudizio, non si era opposta alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio ma aveva contestato nel merito le altre domande proposte dal ricorrente, deducendo che: - non lavorava e non percepiva alcun emolumento economico, assegno di pensione o altra elargizione;
- aveva sempre provveduto da sola a crescere i suoi quattro figli, con l'apporto economico della propria famiglia di origine;
- il marito era stato condannato nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. n. 1597/2011 per la violazione dell'art. 570, I e II comma n. 2 c.p.; - la figlia frequentava la Facoltà di Chimica e Tecnologie Per_4 Farmaceutiche all'Università di Roma, riuscendo a pagarsi gli studi con borse di studio e per il resto essendo a suo carico;
- il figlio frequentava ingegneria industriale Per_3 all'Università di Viterbo, mentre il figlio stava lavorando all'estero con contratto a Per_1 termine ed il figlio svolgeva attività di fisioterapista in proprio;
- la casa a lei assegnata Per_2 era quella sita in Trevignano Romano alla Via Settevene Ovest 11/b, dove la stessa abitava con i figli e , essendo gli altri immobili descritti nel ricorso introduttivo (11/a e Per_4 Per_3 11/c) completamente abusivi e privi di titoli abilitativi, come da documentazione dell'Ufficio Gestione del Territorio presso il Comune di Trevignano, nonché sfornite di energia elettrica, acqua e scarichi;
- il rapporto con l' era stato negli anni molto difficile e caratterizzato Pt_1 da un clima di violenza e minaccia, con varie denunce e accessi al Pronto Soccorso, ed episodi di turbativa, come quello in cui, dopo l'assegnazione della casa coniugale, il ricorrente aveva deturpato detto immobile;
- la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente doveva essere rigettata, in quanto la resistente vi abitava con i figli più piccoli, essendo gli altri immobili abusivi e non abitabili e sussistendo la necessità di vivere lontano dall' il quale in occasione dei loro incontri era violento ed aggressivo. La aveva Pt_1 CP_1 concluso chiedendo l'assegnazione a sé degli immobili contraddistinti con i numeri 11/a, 11/b e 11/c.
In seguito alla celebrazione dell'udienza presidenziale dell'11 settembre 2018, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari data, aveva emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la revoca degli assegni posti a carico di per i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 essendo questi, per età e posizione lavorativa, autonomi, la conferma degli assegni per i figli più piccoli, maggiorenni ma non autosufficienti, la conferma dell'assegnazione della casa alla con tutte le pertinenze. CP_1
All'udienza del 24 febbraio 2021 era stato raccolto l'interrogatorio formale di CP_1 la quale aveva dichiarato di vivere a Trevignano Romano insieme ai figli e Per_4 Per_2
, nella casa assegnatale dal Tribunale. Nel corso della stessa udienza era stata sentita Per_3 come teste la figlia la quale aveva dichiarato che frequentava l'università e Testimone_1 che la madre provvedeva a pagarle i libri universitari e a mantenerla, che il fratello Per_3 lavorava da circa un anno come informatico, studiava all'Università di Viterbo era domiciliato a Dublino e rientrava a Trevignano Romano per gli esami universitari, e infine che ella abitava nella casa familiare insieme alla madre e al fratello . Per_2
Infine, con la sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale di Civitavecchia aveva così deciso:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 03/12/1995 tra Pt_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], trascritto nel
[...] CP_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00248, Parte II, Serie C03, Anno 1995;
2) rigetta la domanda svolta da di assegnazione dell'immobile sito in Parte_1 Trevignano Romano, Via Settevene Ovest 11/b per quanto dedotto in motivazione;
3) rigetta la domanda subordinata svolta da di assegnazione di uno degli Parte_1 immobili siti in Trevignano Romano, Via Settevene Ovest 11/a e11/c, per quanto dedotto in motivazione;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Trevignano Romano, Via Settevene Ovest 11 (11/a, 11/b e 11/c), a che vi continuerà ad abitare con i figli CP_1 maggiorenni non ancora autonomi ed economicamente autosufficienti;
5) dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
6) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_4 maggiorenne ma non ancora autonoma e autosufficiente, con la corresponsione di € 200,00 da pagare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare CP_1 annualmente secondo indice ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza, ed inoltre con il pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
7) spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5 agosto 2022 ha proposto appello Parte_1 avanti a questa Corte avverso la suddetta sentenza (n. 445/2022, pubblicata l'11.4.2022, nel procedimento iscritto al n. R.G. 160/2018).
L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza con il quale era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale interamente alla (4) rilevando che nel caso di CP_1 specie era emerso dalla svolta istruttoria che la figlia sebbene maggiorenne, non era Per_4 ancora autosufficiente, sicché sussistevano le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale in favore della con la quale la ragazza conviveva. Tuttavia, secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, il provvedimento emesso dal primo giudice non risultava conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'applicazione dell'articolo 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 d. lgs. 154/2013, non avendo il primo giudice considerato che la superficie complessiva dei tre manufatti che componevano l'abitazione familiare era eccessiva rispetto alle esigenze abitative dei componenti del nucleo, da ritenersi composto dalla sola figlia e dal genitore con lei convivente, non potendo Per_4 essere assicurata la permanenza nell'ambiente domestico degli altri figli, economicamente autosufficienti o non più conviventi (il figlio viveva da tre anni a Dublino e aveva un Per_3 proprio lavoro, il figlio viveva da tee anni a Sidney e aveva un proprio lavoro, il figlio Per_1
svolgeva l'attività di fisioterapista e viveva con i suoceri ad Anguillara). Per_2
L'appellante ha quindi concluso chiedendo “Voglia il Giudice del Riesame, in riforma della impugnata sentenza, assegnare al Sig. l'unità abitativa distinta con il n° 11/B, Parte_1 sita in Via Settevene – Trevignano – nella considerazione che l'alloggio di cui si chiede la disponibilità è autonomo e distinto dai manufatti individuati con la numerazione 11/a e 11/c. Con la compensazione delle spese legali”.
Con decreto del 14 settembre 2022 il Presidente di questa Sezione, rilevato che erroneamente l'impugnazione era stata proposta con atto di citazione, anziché con ricorso, ha fissato per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio l'udienza del 23 maggio 2024, successivamente differita di ufficio (a causa del trasferimento del primo precedente Consigliere relatore e della nomina del secondo a componente della Commissione per il Concorso in Magistratura) fino all'11 settembre 2025, assegnando all'appellante termine fino al 23 luglio 2023 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 23 febbraio 2024 per il deposito di memoria di costituzione.
si è costituita in giudizio in data 1° marzo 2023 contestando i motivi di appello CP_1 e chiedendone il rigetto. Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 16 giugno 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione del Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco (in esonero perché componente della Commissione del Concorso in Magistratura), con il Consigliere dott.ssa Sofia Rotunno, differendo l'udienza già fissata del 26 giugno 2025 all'11 settembre 2025.
Con successivo decreto del Presidente di Sezione in data 21 luglio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs.vo n. 149/2022, dell'udienza dell'11 settembre 2025 con il deposito di brevi note.
Il P.G. in data 12 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,
“La casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente” (Cass. n. 33610 del 11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
Con riferimento agli interessi dei genitori, la Corte di legittimità ha precisato che
“la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cass. n. 25604/2018).
Con riferimento alla possibilità di assegnazione solo parziale dell'immobile in questione, la Cassazione ha affermato che “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile” (Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22266). La stessa Corte ha anche precisato che “L'art. 155 quater, c.c. tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza dell'assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori” (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11783).
Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che è stato dimostrato, e non costituisce oggetto di contestazione da parte dell' che ha espressamente ammesso la relativa Pt_1 circostanza, il fatto che la figlia della coppia non è ancora Per_4 Parte_2 autosufficiente economicamente e convive tuttora con la madre nella casa familiare, ubicata a Trevignano Romano, Via Settevene Ovest, composta dalle unità corrispondenti ai civici 11/a, 11/b e 11/c, assegnati dalla sia in sede di separazione che con la sentenza di CP_1 scioglimento del matrimonio.
L' sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto l'assegnazione di una Pt_1 parte della casa coniugale, e specificamente dell'unità contraddistinta dal civico 11/b, deducendo di essere pensionato e di dover versare un canone di locazione per l'abitazione ove attualmente egli vive.
Il primo giudice ha escluso tale soluzione, non ritenendo opportuno che gli ex coniugi possano risiedere in unità abitative contigue, a causa della forte conflittualità e dei difficili pregressi rapporti tra i due. A tal fine, il Tribunale ha richiamato le numerose denunce sporte dalla nei confronti dell' i referti del Pronto Soccorso e gli scritti ingiuriosi CP_1 Pt_1 dell'uomo, prodotti in primo grado dalla resistente.
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza impugnata sia corretta e vada confermata. Ed invero, l'assegnazione della casa coniugale alla risponde pienamente all'esigenza CP_1 di assicurare l'habitat domestico alla prole (attualmente costituita dalla sola figlia Per_4 maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico).
Correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità di una assegnazione parziale dell'immobile all' in ragione della forte conflittualità della coppia, documentata in Pt_1 primo grado dalla odierna appellante, mediante produzione di idonea documentazione sostanzialmente non contestata dal ricorrente.
La contiguità abitativa tra gli ex coniugi, che verrebbe a realizzarsi nella ipotesi di assegnazione all' di una parte dell'immobile, inciderebbe quindi in maniera negativa sui Pt_1 già deteriorati rapporti tra gli odierni contendenti, sicché deve ritenersi che correttamente il Tribunale, nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciutigli nella specifica materia, abbia deciso di escludere una siffatta soluzione.
Al riguardo, le difficoltà economiche prospettate, ma non documentate, dall' non Pt_1 possono certamente ritenersi prevalenti rispetto agli interessi della prole al mantenimento di un sano equilibrio psichico.
Né può dirsi, come sostiene l'appellante, che la casa familiare ecceda le necessità dell'attuale nucleo che la abita, posto che madre e figlia occupano soltanto una parte della intera consistenza, stante la inagibilità delle altre due, e tale ultima circostanza, idoneamente dimostrata in primo grado dalla resistente, non è stata contrastata da prova contraria, a cura della parte che in tal senso sarebbe stata onerata.
L'appello deve essere pertanto respinto, con condanna dell' al rimborso, in favore della Pt_1
delle spese del presente grado, da liquidarsi come in dispositivo e da distrarsi in CP_1 favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Al rigetto del gravame consegue il raddoppio del contributo già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con atto di citazione iscritto a ruolo il 5 Parte_1 agosto 2022, avverso la sentenza n. 445/2022, pubblicata l'11 aprile 2022, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Barbara La Rosa, qualificatasi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Sofia Rotunno)