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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A DEFINITIVA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'08/07/2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter cpc nel proc. n. 3210 anno 2024 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), proposta D A
- difesa e rappresentata dall'avv. PATRIZIA CARAMIA Parte_1 E difeso e rappresentato dall'avv. DE LUCA FABIANA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 18/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che il giorno 06.06.2015 avevano contratto matrimonio in Grottaglie (Ta) e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. Va rilevato che per l'udienza del 10.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti. Con sentenza n. 680/2024 pubblicata il 16/12/2024 veniva omologata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti. All'udienza dell'08.07.2025 tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note difensive depositate l'08.07.2025 cui ci si riporta. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza emessa da questo Tribunale n. 680/2024 pubblicata il 16/12/2024 con cui veniva omologata la separazione dei coniugi. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle successive note difensive depositate in data 08.07.2025 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_2 A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grottaglie il 06.06.2015 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_2 (Ta) il 22.05.1983, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Grottaglie, dell'anno 2015, parte II, Serie A, v. 1 n. 16, Uff.1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note difensive dell'08.07.2025 qui integralmente richiamati;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 08.07.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A DEFINITIVA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'08/07/2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter cpc nel proc. n. 3210 anno 2024 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), proposta D A
- difesa e rappresentata dall'avv. PATRIZIA CARAMIA Parte_1 E difeso e rappresentato dall'avv. DE LUCA FABIANA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 18/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che il giorno 06.06.2015 avevano contratto matrimonio in Grottaglie (Ta) e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. Va rilevato che per l'udienza del 10.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti. Con sentenza n. 680/2024 pubblicata il 16/12/2024 veniva omologata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti. All'udienza dell'08.07.2025 tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note difensive depositate l'08.07.2025 cui ci si riporta. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza emessa da questo Tribunale n. 680/2024 pubblicata il 16/12/2024 con cui veniva omologata la separazione dei coniugi. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle successive note difensive depositate in data 08.07.2025 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_2 A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grottaglie il 06.06.2015 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_2 (Ta) il 22.05.1983, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Grottaglie, dell'anno 2015, parte II, Serie A, v. 1 n. 16, Uff.1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note difensive dell'08.07.2025 qui integralmente richiamati;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 08.07.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi