TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3965/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Stefano MARRONE, Parte_1 C.F._1
e
EL ST (C.F. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., CodiceFiscale_2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “venga dichiarata la cessazione degli effetti civili coniugali alle seguenti
CONDIZIONI
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato di Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, potendo quindi, a titolo esemplificativo, procedere direttamente all'acquisto dei beni di uso quotidiano necessari al figlio;
pag. 1 di 4 4. i genitori, invece, dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione ed alla salute del figlio minore, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali;
5. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di riposo indicati nella turnistica di lavoro dello stesso, di dieci giorni consecutivi, anche per i periodi delle vacanze Natalizie, di Carnevale, Pasquali e delle altre festività nazionali, con accompagnamento a scuola del figlio allorquando dormirà con lui, salvo diverse esigenze della prole e diverso accordo delle parti;
6. durante le vacanze estive, il sig. trascorrerà con il figlio il periodo di riposo relativo alla propria turnistica di Parte_1 lavoro, ovvero dieci giorni anche non continuativi, concordando il relativo periodo con la sig.ra TA non appena gli verrà comunicato il relativo turno di servizio;
7. il sig. corrisponderà alla sig.ra TA l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'udienza che verrà fissata dal Tribunale, con accredito bancario, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 2026;
8. la sig.ra EL TA fa espressa rinuncia, dal mese successivo alla data d'udienza che verrà fissata dal Giudice, al pagamento diretto della suddetta somma da parte del datore di lavoro del sig. Parte_1
9. i genitori si impegnano a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio, così come individuate dal Protocollo Famiglia in essere presso il Tribunale di Venezia;
10. il genitore che anticiperà dette spese straordinarie documentandole avrà diritto al rimborso del relativo importo da parte dell'altro genitore, entro il giorno cinque del mese successivo all'esborso economico documentato;
11. i coniugi dichiarano fin d'ora di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento equipollente per il figlio minore;
12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, percependo i redditi di cui alle ultime rispettive dichiarazioni che si allegano (docc. 6, 7) rinunciando reciprocamente le parti al deposito di ogni ulteriore documentazione attesa la natura congiunta della domanda.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a MI (VE) in data
13/5/2006, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'ordinanza presidenziale del
12/12/2017, resa nella procedura di separazione giudiziale, poi conclusasi con sentenza di separazione n. 2272/2019 pubblicata il 28/10/2019.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno ribadito concordemente l'accoglimento anche con le note scritte dagli stessi depositate in sostituzione dell'udienza fissata in data 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. pag. 2 di 4 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'udienza presidenziale del procedimento di separazione consensuale e dunque ben oltre il termine di sei mesi, tale circostanza comprovando peraltro la prova presuntiva del definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica inoltre compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, garantendone le esigenze e consentendo lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Inoltre le condizioni economiche concordate appaiono congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare, ragion per cui la domanda va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ed EL ST (C.F. ) in data 13/5/2006, C.F._1 CodiceFiscale_2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 17 anno 2006 del Comune di MI (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato di Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, potendo quindi, a titolo esemplificativo, procedere direttamente all'acquisto dei beni di uso quotidiano necessari al figlio;
4. i genitori, invece, dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione ed alla salute del figlio minore, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali;
5. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di riposo indicati nella turnistica di lavoro dello stesso, di dieci giorni consecutivi, anche per i periodi delle vacanze Natalizie, di Carnevale, Pasquali e delle altre festività nazionali, con accompagnamento a scuola del figlio allorquando dormirà con lui, salvo diverse esigenze della prole e diverso accordo delle parti;
pag. 3 di 4 6. durante le vacanze estive, il sig. trascorrerà con il figlio il periodo di riposo relativo alla propria turnistica di Parte_1 lavoro, ovvero dieci giorni anche non continuativi, concordando il relativo periodo con la sig.ra TA non appena gli verrà comunicato il relativo turno di servizio;
7. il sig. corrisponderà alla sig.ra TA l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'udienza che verrà fissata dal Tribunale, con accredito bancario, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 2026;
8. la sig.ra EL TA fa espressa rinuncia, dal mese successivo alla data d'udienza che verrà fissata dal Giudice, al pagamento diretto della suddetta somma da parte del datore di lavoro del sig. Parte_1
9. i genitori si impegnano a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio, così come individuate dal Protocollo Famiglia in essere presso il Tribunale di Venezia;
10. il genitore che anticiperà dette spese straordinarie documentandole avrà diritto al rimborso del relativo importo da parte dell'altro genitore, entro il giorno cinque del mese successivo all'esborso economico documentato;
11. i coniugi dichiarano fin d'ora di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento equipollente per il figlio minore;
12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, percependo i redditi di cui alle ultime rispettive dichiarazioni che si allegano (docc. 6, 7) rinunciando reciprocamente le parti al deposito di ogni ulteriore documentazione attesa la natura congiunta della domanda.”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Stefano MARRONE, Parte_1 C.F._1
e
EL ST (C.F. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., CodiceFiscale_2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “venga dichiarata la cessazione degli effetti civili coniugali alle seguenti
CONDIZIONI
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato di Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, potendo quindi, a titolo esemplificativo, procedere direttamente all'acquisto dei beni di uso quotidiano necessari al figlio;
pag. 1 di 4 4. i genitori, invece, dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione ed alla salute del figlio minore, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali;
5. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di riposo indicati nella turnistica di lavoro dello stesso, di dieci giorni consecutivi, anche per i periodi delle vacanze Natalizie, di Carnevale, Pasquali e delle altre festività nazionali, con accompagnamento a scuola del figlio allorquando dormirà con lui, salvo diverse esigenze della prole e diverso accordo delle parti;
6. durante le vacanze estive, il sig. trascorrerà con il figlio il periodo di riposo relativo alla propria turnistica di Parte_1 lavoro, ovvero dieci giorni anche non continuativi, concordando il relativo periodo con la sig.ra TA non appena gli verrà comunicato il relativo turno di servizio;
7. il sig. corrisponderà alla sig.ra TA l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'udienza che verrà fissata dal Tribunale, con accredito bancario, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 2026;
8. la sig.ra EL TA fa espressa rinuncia, dal mese successivo alla data d'udienza che verrà fissata dal Giudice, al pagamento diretto della suddetta somma da parte del datore di lavoro del sig. Parte_1
9. i genitori si impegnano a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio, così come individuate dal Protocollo Famiglia in essere presso il Tribunale di Venezia;
10. il genitore che anticiperà dette spese straordinarie documentandole avrà diritto al rimborso del relativo importo da parte dell'altro genitore, entro il giorno cinque del mese successivo all'esborso economico documentato;
11. i coniugi dichiarano fin d'ora di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento equipollente per il figlio minore;
12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, percependo i redditi di cui alle ultime rispettive dichiarazioni che si allegano (docc. 6, 7) rinunciando reciprocamente le parti al deposito di ogni ulteriore documentazione attesa la natura congiunta della domanda.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a MI (VE) in data
13/5/2006, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'ordinanza presidenziale del
12/12/2017, resa nella procedura di separazione giudiziale, poi conclusasi con sentenza di separazione n. 2272/2019 pubblicata il 28/10/2019.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno ribadito concordemente l'accoglimento anche con le note scritte dagli stessi depositate in sostituzione dell'udienza fissata in data 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. pag. 2 di 4 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'udienza presidenziale del procedimento di separazione consensuale e dunque ben oltre il termine di sei mesi, tale circostanza comprovando peraltro la prova presuntiva del definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica inoltre compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, garantendone le esigenze e consentendo lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Inoltre le condizioni economiche concordate appaiono congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare, ragion per cui la domanda va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ed EL ST (C.F. ) in data 13/5/2006, C.F._1 CodiceFiscale_2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 17 anno 2006 del Comune di MI (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato di Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, potendo quindi, a titolo esemplificativo, procedere direttamente all'acquisto dei beni di uso quotidiano necessari al figlio;
4. i genitori, invece, dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione ed alla salute del figlio minore, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali;
5. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di riposo indicati nella turnistica di lavoro dello stesso, di dieci giorni consecutivi, anche per i periodi delle vacanze Natalizie, di Carnevale, Pasquali e delle altre festività nazionali, con accompagnamento a scuola del figlio allorquando dormirà con lui, salvo diverse esigenze della prole e diverso accordo delle parti;
pag. 3 di 4 6. durante le vacanze estive, il sig. trascorrerà con il figlio il periodo di riposo relativo alla propria turnistica di Parte_1 lavoro, ovvero dieci giorni anche non continuativi, concordando il relativo periodo con la sig.ra TA non appena gli verrà comunicato il relativo turno di servizio;
7. il sig. corrisponderà alla sig.ra TA l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'udienza che verrà fissata dal Tribunale, con accredito bancario, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 2026;
8. la sig.ra EL TA fa espressa rinuncia, dal mese successivo alla data d'udienza che verrà fissata dal Giudice, al pagamento diretto della suddetta somma da parte del datore di lavoro del sig. Parte_1
9. i genitori si impegnano a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio, così come individuate dal Protocollo Famiglia in essere presso il Tribunale di Venezia;
10. il genitore che anticiperà dette spese straordinarie documentandole avrà diritto al rimborso del relativo importo da parte dell'altro genitore, entro il giorno cinque del mese successivo all'esborso economico documentato;
11. i coniugi dichiarano fin d'ora di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento equipollente per il figlio minore;
12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, percependo i redditi di cui alle ultime rispettive dichiarazioni che si allegano (docc. 6, 7) rinunciando reciprocamente le parti al deposito di ogni ulteriore documentazione attesa la natura congiunta della domanda.”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4