Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
È affetta da abnormità la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poichè il giudice in tale fase è vincolato all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 46940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46940 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
missmerte 46 9 4 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da 2016 Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. Renato Grillo CC 28/09/2016- R.G.N. 51694/2016 Elisabetta Rosi Aldo Aceto Relatore Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU NA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dispone "la distruzione dell'opera" e la conferma per la restante parte. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra NA RU ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di giudizio immediato, che ha dichiarato "de plano", ai sensi dell'at. 129, cod. proc. pen., non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo B), commessi il 07/08/2006, perché estinti per prescrizione, ha revocato il decreto penale opposto ed ha ordinato la distruzione delle opere.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 25, Cost., 178, lett. c) e 469, cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che il G.i.p., su conforme richiesta del Pubblico Ministero, aveva emesso decreto penale di condanna avverso il quale aveva proposto opposizione chiedendo il giudizio immediato. Lo stesso G.i.p. pertanto non avrebbe potuto emettere la sentenza oggi impugnata senza violare il principio del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25, Cost.. Aggiunge, altresì, che il Giudice non avrebbe potuto emettere una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 469, cod. proc. pen., senza aver prima instaurato il contraddittorio tra le parti, nel caso di specie evidentemente violato. Da ultimo, censura l'ordine di demolizione, irritualmente inserito a penna in una parte graficamente estranea e successiva al dispositivo e ingiustamente disposto nonostante i reati siano prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Secondo l'arresto di Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910, la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, è affetta da abnormità genetica o funzionale poiché il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.
3.1.Il principio si pone sulla scia dell'insegnamento di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, secondo il quale l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso 2 codice , ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Soltanto la disposizione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 con procedura "de plano" ma si tratta di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall'assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali.
3.2.Ne consegue che una volta che il giudice ha emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. o di oblazione (art. 464 c.p.p.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461 comma 5 c.p.p.). Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell'azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (v. art. 464 comma 2 c.p.p.) (così in motivazione la cit. Sez. U, Zedda).
3.3.Ne consegue che la sentenza impugnata, pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice per le indagini preliminari investito del decreto di condanna, è stata emessa al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.
3.4.Si aggiunga, per completezza, che l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2009, Bifulco, Rv. 217853).
3.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. 3
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso il 28/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Jerofiele Nedo Seel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0 NOV 2016 IL CAL RE Luana Morni 4