Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
È improponibile davanti alla corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato ancora "sub judice" ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, rimanendo aperta, in tale eventualità, soltanto la possibilità che la continuazione venga applicata in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2004, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/10/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1360
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43550/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OS RG;
avverso la sentenza del 2/12/2002 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LEONASI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensore avv.ti C. Di Zenzo e F. Minacci che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Il Tribunale di Roma dichiarò OR MO colpevole del reato di cui agli artt. 117-317 C.P.- perché in concorso con pubblici ufficiali non identificati in servizio presso il Comune di Roma costringeva il costruttore UG EL a promettere indebitamente il pagamento di L. 180 milioni in cambio dello "sblocco" di una pratica relativa a concessione edilizia - condannandolo a pena di legge. La vicenda processuale aveva preso avvio dalle dichiarazioni accusatorie rese dal predetto EL e dal fratello RE in occasione di altre indagini relative a irregolarità nella lottizzazione in zona Giardini del Pescaccio e a ipotesi di truffe commesse dagli stessi in danno di promissari acquirenti delle unità immobiliari da realizzare.
Su impugnazione dell'imputato la Corte d'appello di Roma riformò parzialmente, ritenendo il tentativo di concussione. Quanto ai profili giuridici, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, la concussione ambientale (per dati notori, confermati da RE EL e non esclusi dallo stesso RA, vi era all'epoca un sistema di illegalità diffuso in alcune sfere di attività della pubblica amministrazione), donde il facile gioco di RA, LA e MO - uomini del mondo politico che agivano d'intesa tra loro - nell'indurre gli EL, che ben conoscevano le regole "codificate", a versare un "contributo" al loro partito politico;
dall'altro, il semplice tentativo, essendo emerso che la promessa di pagamento fu simulata o resa con riserva mentale e che pur tuttavia la condotta dell'imputato ebbe a determinare "una situazione idonea in astratto" a indurre "quello stato di soggezione che,se si fosse in concreto verificato, avrebbe fatto pervenire a consumazione il reato".
Col proposto ricorso per AS il difensore lamenta una serie di violazioni di legge - via via collegate anche a mancanza o manifesta illogicità della motivazione - che si possono riassumere come appresso e per quanto richiesto dall'art. 173 disp.att. c.p.p.. 1) Erroneamente la Corte avrebbe giudicato superflue le residue testimonianze - già ammesse e poi escluse dal Tribunale - anche se ha riconosciuto che si trattava di dati di fatto dai quali sarebbero potute discendere valutazioni negative sulla personalità dei dichiaranti. Tali dati riguardavano sostanzialmente i rapporti di affari che legavano gli EL a esponenti del clan AL e più in generale relazioni commerciali non corrette intrattenute dai denunzianti in epoca precedente ai fatti per cui è processo. 2) Il giudizio di attendibilità e credibilità degli accusatori sarebbe stato formulato in mancanza di qualsiasi riscontro. Erroneamente la Corte territoriale afferma che i predetti (riesaminati nel giudizio di merito anche a sensi dell'art. 210 c.p.p.) avrebbero potuto deporre senza le relative garanzie, non risultando "alcuna effettiva connessione o collegamento" tra questo processo e quello nel quale erano a loro volta indagati: in realtà - precisa il ricorrente - vi è un indubbio collegamento probatorio giacché gli stessi, dovendo rispondere di truffa, avevano dichiarato che la costruzione dei fabbricati era stata sospesa dal momento che la pratica per la convenzione urbanistica era stata ostacolata per diventare oggetto di mercimonio (non solo ma la questione processuale riguardante la veste da assegnare ai dichiaranti EL era stata già decisa dalla sentenza di primo grado senza essere devoluta coi motivi di gravame, di guisa che si era venuta a verificare una atipica reformatio in peius). La valutazione del narrato degli EL si sarebbe dovuta quindi compiere nel rispetto dei noti criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per le persone che versano in quella certa situazione processuale. Così la Corte territoriale avrebbe non solo trascurato la genesi della testimonianza, ma non avrebbe addirittura considerato, quanto ai riscontri, un elemento di segno negativo, cioè che neanche dopo l'uscita dalla scena politica di essi LA, MO e RA la pratica venne definita ed anzi si dovette attendere il dicembre 1996 per il conseguimento della concessione. Il ricorrente passa quindi in rassegna le contraddizioni delle dichiarazioni che, segnalate in sede di appello, non avrebbero trovato risposta da parte del secondo giudice, contraddizioni che riguardano: a) l'attività "di indirizzo" svolta da RA (RE A. prima afferma, poi nega che l'assessore disse di prendere contatto con LA;
UG A., per sua parte, conferma l'invito rivolto da RA e soggiunge che fu lui a dargli il numero di telefono di LA;
b) la causale della dazione e il luogo dell'appuntamento (UG A. ha attribuito a MO la frase: "io non è che voglio tangenti, un'offerta per la DC romana..."; RE A. afferma che la somma doveva essere pagata per sveltire l'iter, salvo poi contraddirsi con l'asserire che MO "non ha mai detto che questi 180 milioni dovevamo pagarli per sbloccare la pratica"); c) il soggetto che avrebbe materialmente chiesto il contributo per il partito (secondo UG A. il MO, per l'altro dichiarante LA;
d) modalità di pagamento (interamente in contanti ovvero parte con assegni, contraddizione nella quale cadono gli stessi giudici del merito); e) le versioni sui motivi della mancata edificazione (non realizzata riscossione di un mutuo, ovvero estorsione ad opera del clan AL o ancora "ostruzionismi urbanistici"). Si lamenta inoltre travisamento del fatto, quanto ai contatti fra RA e EL, giacché il primo non ha mai dichiarato di avere avuto "continui contatti" con gli altri, ne' di aver parlato della pratica in questione o di aver dirottato gli interessati verso LA;
ancora travisamento sul fenomeno di illegalità diffusa, in quanto il RA si è limitato ad affermare: "per quello che mi consta cioè finché sono stato io assessore al piano regolatore io non ho consentito a LA di potere attuare i suoi...le sue faccende diciamo nefaste su Roma". Illogicità di motivazione lamenta ancora il ricorrente circa la ritenuta genuinità delle dichiarazioni degli EL: i quali anzi sarebbero interessati ad accreditare la tesi della costrizione-induzione sia per respingere ogni ipotesi di corresponsabilità, sia perché - pressati da centinaia di persone truffate - debbono comunque trovare una giustificazione plausibile per la mancata costruzione dei villini (ved. accenni a foll. 20, 24 e 25 app.).
3) Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato. Si contesta anzitutto la configurabilità nel nostro sistema della c.d. concussione ambientale, ipotizzata in un disegno di legge mai approvato e anzi implicitamente esclusa dal legislatore quando, con la legge n. 86/90, è stata introdotta la figura di istigazione alla corruzione da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio;
d'altra parte, attribuire l'idoneità intimidatoria (metus publicae potestatis) al sistema significherebbe riconoscere rilevanza a un elemento che non fa parte della struttura tipica del reato ma ne resta addirittura fuori;
anche ad ammettere che nella concussione ambientale è pur sempre il p.u. che fa "comprendere al privato che non ha alternative rispetto alla richiesta" (sent. Pancheri del 1998), neppure questa realtà si rinviene nel processo con riguardo al comportamento di MO, riducendosi la ricostruzione fetta in sentenza al suggerimento di RA di rivolgersi a LA, all'invito di questi a contattare MO e alla mera richiesta di quest'ultimo di pagare delle somme. Quindi, a tutto concedere, si tratterebbe di un finanziamento al partito.
4) Ancora errore della sentenza impugnata nell'aver ritenuto configurabile il tentativo. Essendo necessario, a questi fini, valutare l'adeguatezza della condotta attraverso la c.d. prognosi postuma, si deve convenire che la condotta di MO non aveva alcuna idoneità in questo senso, considerato tra l'altro che gli EL, per loro stessa dichiarazione, erano abituali frequentatori dell'ufficio del piano regolatore, oltre che persone smaliziate e bene in grado di versare la somma richiesta se effettivamente lo avessero voluto.
5) L'imputato non avrebbe comunque concorso nel reato. La sentenza non dice se la materialità della condotta concussiva sia riferibile a RA, a LA ovvero a MO;
nelle prime due ipotesi l'imputato sarebbe intervenuto in un momento successivo alla consumazione del reato con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare il previo concerto (senza trascurare il fatto che MO, al momento dell'incontro, addirittura sconosceva quanto accaduto prima); nella terza ipotesi - quella che vedrebbe nel MO il solo autore di condotta penalmente rilevante (richiesta di un contributo per il partito) - si sarebbe dovuto dare conto degli elementi fondanti di un accordo dell'extraneus con gli altri concorrenti (accordo che la sentenza presume assertivamente, senza considerare che all'epoca, per dichiarazione dello stesso RA, vi era una spaccatura politica netta fra la sua corrente e quella di LA).
6) Errore della sentenza nel non avere ritenuto il diverso reato di corruzione, quando gli stessi giudici parlano di semplici suggerimenti dati da RA e da RD e quando gli stessi EL sapevano, per dichiarazioni rese, che l'iter di una pratica di quel tipo era di regola molto lungo (minimo cinque anni), sicché il loro intento non era di "sbloccarla" ma di ottenere una indebita accelerazione: ciò è tanto vero che il convenzionamento urbanistico venne approvato solo nel dicembre 1996, quando i tre protagonisti di parte politica non rivestivano più alcuna carica;
gli EL, anzi, sapevano che sino all'ottobre 1991 gli uffici del P.R.G. erano stati impegnati nella redazione della variante di salvaguardia e che un ordine del giorno aveva disposto la sospensione dell'istruttoria della pratica di convenzione urbanistica. Gli EL, in sostanza, avrebbe agito su un piano di parità coi referenti della P.A. e per conseguire indebiti vantaggi.
7) Posto che la sentenza ammette che l'asserita richiesta di denaro non fu presa sul serio da EL, la condotta dell'imputato non può che essere inquadrata nella sollecitazione alla corruzione, essendo escluso ogni significato di induzione o di costrizione e potendosi quindi ricorrere soltanto al novellato art. 322 C.P. dove sono configurate ipotesi di sola richiesta di compenso da parte del p.u. escludenti l'applicabilità dell'art. 317.
8) Se proprio si voglia argomentare nel senso che RA abbia artificiosamente prospettato ad EL la possibilità di sbloccare la pratica con il pagamento di una somma e che quindi il MO abbia dato un suo contributo a questa attività, si dovrebbe ritenere il reato di truffa.
9) La sentenza ancora non darebbe conto della ragione per la quale non ha ritenuto il reato di illecito finanziamento al partito, visto che lo stesso UG EL attribuisce a MO la richiesta di un'offerta per la DC e soggiunge che ci fu un "tira e molla" prima dell'accordo sui 180 milioni;
visto che RE A. precisa che MO non disse mai che la somma doveva servire per sbloccare la pratica;
considerato infine che la forma di pagamento che, secondo la sentenza di primo grado, doveva avvenire parzialmente con assegni, non si concilia certo con una ipotesi di concussione. 10) Omessa concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto e comunque di quella di cui al secondo comma dell'art. 116 C.P.: a questo proposito si ricorda come per potersi ritenere responsabile un concorrente per un reato diverso e più grave di quello voluto, quest'ultimo dev'essere presente nella mente di lui come uno degli sviluppi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit: cosa che certamente non è avvenuta ne' poteva avvenire per il MO il quale, anche se fosse stato a conoscenza, secondo quanto dichiarato da UG EL, della pratica amministrativa che lo riguardava, sarebbe stato al più consapevole di una già consumata corruzione.
Nell'ultima parte del ricorso si chiede, naturalmente in via subordinata, l'applicazione della continuazione fra questo reato e quello di ricettazione di cui a precedente sentenza aro 445/2001 della Corte d'appello di Milano, divenuta esecutiva in pendenza di questo giudizio di legittimità. Ricordata la giurisprudenza che ammette in tesi la possibilità di tale valutazione, sia pure in casi limiti come questo, anche da parte della Corte di AS, il ricorrente sottolinea nel merito come la ricettazione sia stata commessa sempre con riferimento a fatti legati alla destinazione di somme al partito, in un torno di tempo ravvicinato e quindi con unico disegno criminoso.
DIRITTO
Il ricorso non ha fondamento.
1^. Il giudice può nel corso del dibattimento, a sensi dell'art. 495, 4 co. c.p.p., revocare il provvedimento ammissivo di prova che in rapporto al materiale istruttorio già acquisito gli risulti ormai superflua: con ciò si avvale evidentemente, e proprio in virtù dell'accresciuto patrimonio conoscitivo, di poteri ben più ampi di quelli che nelle precedenti fasi sono riservati al presidente del tribunale o della corte (secondo comma dell'art. 468) o, nella fase che immediatamente precede la istruzione dibattimentale, al giudice stesso (art. 495, richiamante tra l'altro il primo comma dell'art. 190). Ora, poiché la sentenza di appello prende in esame la questione e conferma (quinto foglio) la superfluità delle testimonianze non espletate, con un giudizio maturato all'esito della valutazione dell'attendibilità degli EL, la censura che ancora si propone non può che essere giudicata al limite dell'ammissibilità in questa sede: non senza trascurare che - proprio al fatto che il primo giudice aveva ritenuto di sentire gli EL ex art. 210 c.p.p., era conseguente l'averli collocati in una condizione di credibilità intrinseca in qualche modo discutibile, perciò meritevole di particolari controlli, a prescindere da rapporti di affarismo con soggetti appartenenti a un certo mondo deviato. Non ha alcun pregio poi l'assunto che l'attribuzione di quella qualità ai dichiaranti sarebbe ormai oggetto di una sorta di giudicato atipico, anche in considerazione di quanto immediatamente su dirà sul trattamento riservato agli EL in fase di appello.
2.a. Occorre evitare un equivoco e fare una premessa. Essendo stati i denunzianti sentiti in primo grado con le garanzie previste dall'art. 210, le loro dichiarazioni furono necessariamente valutate secondo le regole di cui al terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p.; il giudice di appello ben lungi dal rinnovare, totalmente o parzialmente, gli esami, circostanza che forse oggi avrebbe potuto indurre diverse valutazioni - si è limitato a prendere atto del modus procedendi già adottato ed ha aggiunto - a ragione o a torto - quel passaggio, sostanzialmente un obiter dictum, sulla non ravvisabilità di connessione o collegamento tra questo processo e quello che vede coinvolti gli EL come indagati;
ma di fatto ha seguito (la Corte territoriale) il criterio del primo giudice circa la valutazione di costoro col rigore prescritto per i dichiaranti che non sono testi in senso stretto.
La premessa - che in parte riguarda anche altri motivi - è che, come si sa da giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte nella vigenza del nuovo codice di rito, i vizi di mancanza e illogicità della motivazione deducibili in sede di legittimità debbono risultare all'evidenza dal testo del provvedimento impugnato senza che basti "opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (SS.UU. n. 16/96 Di Francesco); deve, certo, il sindacato di legittimità stabilire anche se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e dato convincente risposta alle deduzioni delle parti, sempre che, però, si tratti di elementi che abbiano un chiaro e inequivoco carattere di decisività nel senso che la loro valutazione avrebbe necessariamente portato a una diversa e più favorevole decisione (ogni altra soluzione comporterebbe un esame non ab extrinseco dell'apparato argomentativo col rischio di trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito). In particolare, in tema di valutazione di prove orali come quelle all'esame, il giudice di legittimità ha soltanto il compito di verificare la correttezza dei criteri giuridici adottati (verifica di attendibilità non solo per i requisiti intrinseci delle propalazioni accusatorie ma anche sulla base di riscontri esterni) e la coerenza logica della motivazione circa la valenza e il collegamento reciproco dei vari elementi di prova, non essendogli consentita valutazione del contenuto di ogni singola dichiarazione o di ogni possibile elemento utilizzato dal giudice del merito (cfr. sez. 6^, 2/11/1998 a 1472, Archesso ed altri, rv. 213444 e inoltre sez. 2^, rv. 216528). Fermo quanto detto, va ancora ricordato che nell'attuale sistema il travisamento del fatto è vizio deducibile in sede di legittimità nei limiti in cui possa essere inquadrato nelle ipotesi tassativamente previste dalla lettera e) dell'art. 606 cpp. Per il che esso richiede che il ricorrente dimostri - non con riferimento agli atti processuali ai quali comunque non ha accesola Corte regolatrice, ma - con riguardo all'atto di appello che in tale sede è stato denunziato il detto travisamento (di fatti da indicare specificamente anche ai fini della rilevanza) e il giudice non ne ha tenuto conto (cfr., tra le altre, SS.UU. 1997, Dessimone e altri). Non mancano in questo parte del ricorso riferimenti non corretti al vizio di travisamento.
Per rimanere dunque al secondo motivo, va ricordato che la Corte territoriale ha innanzi tutto dato atto dell'attendibilità dei fratelli EL, rispetto ai quali non risulta individuabile alcun interesse ad accusare falsamente MO e, si dovrebbe aggiungere, RA e LA: sarebbe stato, questo si, comportamento in se illogico per persone che quotidianamente debbono rapportarsi a certi pubblici ufficiali per esigenze di lavoro e che architettano una grave calunnia nella presunta necessità di giustificare inadempimenti contrattuali nei confronti di terzi;
ha dato poi atto la Corte della precisione dimostrata dagli stessi dichiaranti nel citare le frasi - s'intende quelle significative - pronunziate dai loro interlocutori nei vari incontri (se ne rammenteranno alcune di seguito); ha spiegato ancora il contrasto apparentemente più forte tra i dichiaranti (circa la persona che li indirizzo da LA):
entrambi parlano di RA, solo che mentre UG dice della minaccia ("... qui tutte le attività... vanno definite con LA, controlla tutto quello che avviene nel Comune di Roma..."), RE conferma in un primo momento (necessità di "un santo protettore") mentre in una successiva udienza - fol. 6 della sentenza - pone con qualche dubbio la specifica frase minacciosa, senza però smentire - quel che conta - l'invito di RA a prendere contatto con LA (di qui la non arbitraria conclusione della sostanziale coincidenza (e convergenza) delle dichiarazioni, sulla vicenda penalmente rilevante che qui interessa. È poi ovvio - osserva ancora la Corte - che RA doveva tenersi molto cauto nel dare conferma di quanto riferito dagli EL, avendo ragione di temere un suo personale coinvolgimento (e gli sviluppi processuali, con la trasmissione degli atti al P.M. disposta dal giudice di appello, gli hanno dato conferma): certo è che RA non ha negato i suoi continui contatti con gli EL (sia pure giustificati da ragioni del suo ufficio di assessore al ramo) e la possibilità che questi gli avessero parlato anche della "pratica" alla quale erano interessati. Com'è certo che il numero di telefono di LA fu proprio lui a darlo: elemento, questo, di riscontro - ammesso che ce ne fosse bisogno - di notevole peso, considerato anche che nessuno da alternativa spiegazione dell'appuntamento, segnato sull'agenda EL, per l'incontro allo studio privato di LA. Non scende poi la Corte territoriale su altre "contraddizioni" che la difesa del ricorrente continua a segnalare circa la "causale" della dazione di denaro (tangente per le persone ovvero "offerta" per la DC romana), collegamento espresso o meno fra la dazione e lo "sveltimento" della pratica, modalità del pagamento, soggetto che esplicitamente ne fece richiesta o addirittura luogo preciso dell'appuntamento (piazza Nicosia o piazza UG Imperatore, entrambe comunque comprese in una zona ben circoscritta del centro cittadino): e non era in effetti tenuta a darsi carico di ogni possibile dettaglio, avendo motivato in modo congruo il proprio libero convincimento con il collocare le dichiarazioni degli accusatori persino sullo sfondo di un sistema di illegalità piuttosto diffuso all'epoca in alcuni settori dell'amministrazione comunale romana (su questo si dovrà tornare per un momento, come si dovrà accennare che buona parte dei cennati contrasti fattuali sono addirittura irrilevanti sul piano della qualificazione giuridica del fatto).
Su detta corretta enucleazione dei mezzi di prova, i giudici del merito ricostruiscono la vicenda in termini che si possono così riassumere. Gli EL si rivolsero a RA, assessore competente del Comune, quando si avvidero che la pratica, pure avendo completato il suo iter, aveva cominciato "a non muoversi" (RE EL dice di una serie di ostruzionismi che aveva incontrato, in particolare sulla convenzione finale di obbligo, fatta ripetere quattro volte); l'assessore rispose che occorreva che parlassero con LA e, alle rimostranze di UG EL, soggiunse:
"...guardate qui tutte le attività che si svolgono su Roma edilizie, industriali, commerciali, eccetera, poi vanno definite,trattate con LA, controlla tutto quello che avviene nel comune di Roma";
battute simili vengono attribuite a RA da RE EL ("RA ci disse di prendere contatto con LA... la pratica stava andando avanti, era arrivata al punto che doveva andare in convenzione, per andare in convenzione senza questi pagamenti non ci sarebbe mai andata"). Nel successivo incontro con LA, che all'epoca era anche parlamentare con forte influenza sulla DC romana, furono invitati a rivolgersi al MO che, come "stretto collaboratore", aveva incarico di riscuotere tangenti secondo tariffa prestabilita;
quest'ultimo richiese il pagamento della somma per fare in modo che la pratica procedesse;
raggiunto l'accordo su 180 milioni di lire (in ragione di tremila lire per metro cubo di costruzione), UG A. tornò da RA per informarlo. Della cosa non risulta altro seguito e non c'è ragione di smentire quanto l'imputato afferma, cioè che la concessione fu rilasciata solo nel dicembre 1996, epoca in cui RA e gli altri non rivestivano più ruoli istituzionali o politici.
3.a - 4.a. - 6.a.
7.a. (motivi da esaminare congiuntamente siccome logicamente connessi). A questo punto occorre collocare il fatto nella corretta cornice giuridica, operazione che nel caso appare abbastanza semplice. È noto che nel reato di concussione il requisito del metus si atteggia diversamente a seconda che il soggetto passivo soggiaccia a una vera e propria costrizione ovvero alla induzione per persuasione o ancora all'induzione mediante frode;
nel primo caso il timore è riflesso del danno che viene minacciato in modo esplicito (o implicito ma inequivoco), potendo in un reato a forma libera esprimersi nei termini più disparati di coartazione psicologica: più specificamente, e sempre per rimanere alla prima ipotesi di metus, si prospetta alla vittima un male ingiusto, ponendola nell'alternativa secca se accettarlo oppure evitarlo con l'indebita dazione o promessa (è appena il caso di citare, tra tante, sez. 6^ 11/2/1998, De Salvo;
5/11/1998, Refolo;
5/10/1998, Sacco); quando il male ingiusto viene prospettato e sentito come tale dal destinatario, non mette più conto stabilire se i soggetti si siano mossi su piano di parità o meno, e se il privato intenda perseguire l'una o l'altra finalità (quel che si esprime generalmente con le note formule "certat de lucro captando" / "certat de damno vitando", oggi peraltro ritenute non sempre decisive neppure ai fini della individuazione delle altre due forme di concussione ovvero per ravvisare diverse figure di reato).
Ora, nel momento in cui si disse esplicitamente dall'assessore RA - e fu di fatto confermato dal contegno di LA e di MO - che la pratica, ormai arrivata all'ultimo passaggio (stipula della convenzione), non sarebbe "mai andata avanti" senza il pagamento, non si fece altro che prospettare un male ingiusto, così ponendosi l'alternativa secca della quale si diceva. In questo senso (del resto correttamente espresso già nella contestazione) va rettificata la motivazione della sentenza là dove riguarda il reato in termini di induzione, facendo anche ricorso (sotto questo profilo inutile) alla figura della concussione ambientale: la battuta sul controllo ferreo esercitato da LA su tutte le attività economiche romane era all'evidenza diretta a rafforzare il timore delle controparti e a spingerle sulla via dell'accettazione del ricatto. Ed è proprio sotto questo aspetto che può ribadirsi l'assoluta irrilevanza, nel caso, dell'assunto, peraltro in fatto, che gli EL agissero de lucro captando: non si trattava - per essere chiari - di accelerare il corso del procedimento, magari sopravanzando indebitamente altri richiedenti destinati ad attendere i tempi non brevi della burocrazia urbanistica;
il rischio serio era quello di non conseguire affatto la concessione e di vedere così vanificati rilevanti impegni e sviluppi di carattere economico;
e infatti, venuta meno la promessa di pagamento, la concessione potè essere rilasciata solo con l'allontanamento dei tre personaggi dalla vita pubblica. È appena da dire poi della giuridica ininfluenza della destinazione della somma (a una persona, a più persone ovvero al partito) dal momento che la norma non richiede affatto che favorito dal mercimonio della carica pubblica sia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ovvero un estraneo o addirittura chi non abbia preso parte all'illecito rapporto.
Resta evidentemente superato da quanto detto anche il riferimento del ricorso a ipotesi di istigazione alla corruzione, mentre infondata appare la stessa censura riguardante la inidoneità degli atti ai fini del ritenuto tentativo. Non conta su quest'ultimo piano che il soggetto passivo abbia espresso - per usare la terminologia della sentenza impugnata - una "promessa di pagamento simulata o affetta da riserva mentale": in tema di tentativo di concussione occorre solo verificare l'oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), senza necessità d'indagine sul fatto che l'agente abbia creato in concreto uno stato di timore nel privato;
sicché non può parlarsi di desistenza o di inidoneità degli atti nel caso in cui non si arrivi alla consumazione del reato per la resistenza del soggetto passivo (così sez. 6^, n. 3022/1996, rv. 204790; n. 6113/1994 rv. 198497 e ancora rv. 191403, orientamento ripetuto dal quale non c'è ragione di discostarsi). A questo principio, sia pure enunciandolo in estrema sintesi, la Corte territoriale si è attenuta: ed è anzi da dire che in passaggi precedenti dell'iter argomentativo la Corte romana ha offerto elementi (rimostranze di UG EL già nel momento in cui RA gli propose l'incontro con LA, accettazione di questa proposta dopo che gli fu chiarito lo stato delle cose pubbliche romane, successione degli incontri, qualche trattativa sulla misura della tangente, ritorno da RA per riferire) di ampia smentita dell'ipotesi che gli EL addirittura non avessero preso sul serio la richiesta (e la minaccia) loro dirette. Sicché - ancora una volta - è ininfluente che non abbiano pagato per valutazione del rapporto costo-vantaggi, per mancanza di denaro o, cosa meno probabile nella situazione data, per deliberato proposito di non cedere.
5a.
8.a. - In tema di concorso di persone il nostro legislatore ha, come si sa, eliminato antiche figure e classificazioni (compartecipazione, correità, complicità, ecc.) per far luogo, in adesione alla teoria monistica del reato, al principio dell'equivalenza delle cause, così ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, quale che possa essere stato il contributo (materiale, psichico, di semplice rafforzamento del proposito e simili) fornito da ciascuno;
necessario (e sufficiente) è soltanto che ogni agente abbia consapevolezza di aderire all'altrui attività (o segmento di attività) delittuosa, essendosi anche superata da tempo ogni esigenza di "previo concerto"; quando poi si sia verificata una situazione penalmente rilevante non è neppure necessario, proprio per quanto appena detto, stabilire chi abbia tenuto la condotta tipica ("autore" del fatto). Tutto questo si è dovuto accennare solo per dare conto minimo della assoluta inconsistenza sul piano giuridico delle censure all'esame: la prova - non si dice della consapevolezza ma addirittura, se si vuole - del previo concerto (RA, LA, MO) la sentenza trae, com'è ovvio, dallo stesso automatismo dei vari incontri, dopo che RA aveva rivolto il primo pressante invito dall'assoluta sicurezza di lui (e di LA) di trovare valido e decisivo sostegno in MO che certo non avrebbe potuto avanzare la richiesta di un "contributo" di quella misura se non avesse saputo, anche in ragione del suo ruolo, che il correo (pubblico ufficiale) disponeva di un formidabile strumento di minaccia (questi,per sua parte, non aveva bisogno di dettagliare il prezzo, ben sapendo che il compito era di altri). Ma il MO ha fatto di più, avendo insistito per il pagamento anche con telefonate fatte nei giorni successivi e che nessuno smentisce: con il che non fece che rafforzare e l'altrui iniziativa delittuosa e lo stato di timore dei concussi.
Non sì vede quindi su quali basi fattuali possa costruirsi una ipotesi come quella prospettata della truffa, ne' si scorge la possibilità di censurare in questa sede la motivazione sopra succintamente riferita, facendo leva su argomenti come quello, peraltro in fatto, dei contrasti politici tra le correnti di LA e di MO o l'altro del pagamento pattuito solo in parte in contanti. Non è comunque fuor di luogo rammentare - al di là dei limiti del sindacato proprio di questa sede - che nessun elemento di censura a una sentenza può essere utilmente impiegato estrapolandolo dal contesto e ciò specialmente quando la stessa sentenza impugnata non abbia ritenuto di doverlo approfondire, avendo aliunde raggiunto il convincimento. 7
9.a. Anche per quanto detto nell'esame del terzo e degli altri motivi collegati la Corte territoriale non aveva alcuna necessità di motivazione specifica in ordine alla esclusione di ogni ipotesi di illecito finanziamento al partito: una volta assodato che la illecita richiesta di denaro, accompagnata da minaccia, era strettamente funzionale al rilascio della concessione edilizia, la concussione (rectius la tentata concussione) era tecnicamente realizzatala, salva forse qualche concorrente figura marginale di violazione formale nella tenuta della contabilità del partito (che qui non interessa). 10.a. Tutto quanto si è venuto dicendo esclude di per sè la configurabilità dell'attenuante della minima partecipazione, mentre inappropriato risulta il richiamo al cpv. dell'art. 116 C.P., versandosi puramente e semplicemente in ipotesi di concorso di estraneo in reato proprio del pubblico ufficiale (art. 117 C.P.), non certo in tema di concorso anomalo.
Con memoria pervenuta il 5 ott. 2004 i difensori hanno ripercorso i suesposti motivi senza apprezzabili elementi di novità, anzi svolgendo rilievi che sono in fatto o che comunque, sotto l'apparenza della denunzia di illogicità della motivazione, esprimono vere e proprie censure di merito (tra l'altro trascurando che il vizio di illogicità ha rilevanza solo quando risulti in modo manifesto dal testo del provvedimento). E così, seguendo per sommi capi la linea del documento difensivo, è a dirsi: per l'assunto della plausibile giustificazione da offrire ai promissari acquirenti dei costruendo appartamenti;
per i contrasti, non certo riguardanti, per come ritenuto dai giudici del merito, punti significativi delle condotte attribuite all'una o all'altra delle persone accusate;
per la battuta di UG EL circa la decisione di non versare nulla (già si è detto come tale intento sia irrilevante ai fini del ritenuto tentativo di reato); sulla non sottoposizione del pubblico ufficiale autore degli atti concussivi a procedimento penale (anche in questo la Corte d'appello ha deciso con coerenza, avendo adottato l'unica soluzione possibile, ossia quella già accennata della trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la posizione di RA). Va da sè, poi, che la possibile applicazione della figura di cui all'art. 322 co. 4^ C.P., si è dovuta escludere proprio in ragione dell'attività concussiva svolta mediante costrizione accertata nei confronti del prevenuto in concorso (la sentenza 21 gennaio 2003 di questa sezione citata dalla difesa presuppone appunto il difetto di costrizione o di induzione).
Resta da dire della richiesta subordinata di cui all'ultima parte del ricorso, da giudicare peraltro improponibile in questa sede. Vigente il codice di rito del 1930 si riteneva, da un lato, che la richiesta di applicazione della continuazione non potesse essere proposta per la prima volta col ricorso per AS (cfr. da Cass. 14/11/1980, Ciprina a 11/7/1989, Pintore, rv. 182393), facendosi eccezione al principio devolutivo solo quando, per ragioni obiettive (tipico il tempestivo mancato passaggio in giudicato della sentenza precedente, caso che corrisponderebbe appunto a quello oggi all'esame), non fosse stato possibile proporre la questione davanti al giudice di merito, in primo grado o in appello (per tutte SS.UU. 21/4/1979, Pelosi) e in questo senso non mancò qualche decisione (3/5/1976, Mancone e 24/11/1983 Tarallo) che addirittura ritenne possibile pronuncia diretta da parte della Corte di AS in virtù di applicazione analogica dell'allora art. 538 c.p.p.. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito e quindi della disposizione di cui all'art. 671, la questione sembrava avere perduto importanza. E tuttavia alcune decisioni (cfr. sez. 2^, 13/4/1995, Palma e sez. 3^, 13/6/1996, Baiano, citate anche dal ricorrente) si sono tenute ancora sulla linea della proponibilità della questione in cassazione (nel caso appunto che si alleghi una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia di quella attualmente gravata di ricorso e sempre che non vi sia stata decisione da parte del giudice del merito), giudicando non mutato il quadro normativo: ciò perché - si dice - la disciplina ex art. 671 c.p.p. 1989 ha carattere sussidiario e comunque incontra delle limitazioni (artt. 187 e 188 disp. Art.) non esistenti in sede cognitiva. Questa Corte ritiene, peraltro, di dover seguire la linea più rigorosa impostata subito dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina codicistica da sez. 5^, 2/3/1990, Achilli, dove si è tra l'altro sottolineato che, mancando in precedenza una espressa disposizione di legge, doveva pur percorrersi in qualche modo strada che non vanificasse il diritto dell'imputato a fruire del trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole previsto dall'art. 81 C.P.; oggi, al contrario, proseguiva quella decisione, vi è l'altra esigenza di rispetto del principio della celerità del procedimento, assunta a cardine del nostro sistema processuale con l'operata ratifica della CEDU. Attualmente, si può aggiungere, un annullamento con rinvio (di una sentenza che al momento della pronunzia non presentava pecche di sorta) confliggerebbe anche col principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), mentre sarebbe un'evidente forzatura la pronuncia di una decisione sostanzialmente di merito da parte della Corte di AS (possibilità di questo tipo sono rarissime e tassativamente previste, come nell'art. 706 c.p.p. ovvero nell'art. 5, 3 co. legge n. 134/03); per altro verso, l'art. 619, 2 co. - corrispondente al vecchio art. 538 - non sembra potersi dilatare nel suo contenuto fino a comprendere la determinazione di una pena del tutto nuova e in virtù di un giudizio discrezionale (per non dire che,in definitiva, la forzatura potrebbe anche ridondare a danno dell'interessato, privato di un grado di giurisdizione). La natura pacificamente sussidiaria della disciplina prevista dall'art. 671 significa soltanto che gli istituti della continuazione (come del concorso formale di reati) debbano trovare applicazione quando, per qualsiasi ragione, il giudice del merito non si sia pronunciato, non certo che una decisione si possa richiedere per la prima volta anche in cassazione (SS.UU. 2000/Tuzzolino, richiamata dal ricorrente, accenna alla sussidiarietà ma con riguardo a ipotesi nella quale il giudice del merito aveva omesso pronuncia sulla chiesta continuazione, omissione ritenuta non giustificata dalla presenza di una norma come quella di cui all'art. 671). Quanto poi alle indicate limitazioni correlate all'applicazione dell'istituto in sede esecutiva, le stesse - legate come sono ai diversi sviluppi temporali propri di ogni processo non sembra possano far premio sugli altri principi del sistema via via richiamati e in ogni modo, nei casi marginali nei quali tali limitazioni risultassero rilevanti, potrebbe porsi, ma sempre nella sede esecutiva, una questione di legittimità costituzionali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così decisa in Roma il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005