CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 7554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7554 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23042-2018 proposto da: CLUB COSTA BIANCA OSTUNI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D ROMAGNOSI 1 B, presso lo studio dell'avvocato AT CALAPRICE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAIO VITINIO CASULLI;
- ricorrente -
contro AP MO, quale titolare dell’agenzia immobiliare MIMMO AP INTERMEDIAZIONI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ANDREA D'AGOSTO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 757/2018 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 03.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.05.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7554 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 15/03/2023 Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -2- letta la relazione scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che si è espresso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. OS ZI, titolare dell’agenzia immobiliare IM ZI Intermediazioni, adiva il Tribunale di Bari al fine di sentire condannare Club Costa Bianca di Ostuni s.r.l. (CCBO) al pagamento delle provvigioni nella misura del 3% sul prezzo di vendita di un immobile, in virtù dell’attività di mediazione svolta. L’attore affermava di aver ricevuto l’incarico, da parte dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, di favorire il trasferimento di suolo con sovrastante fabbricato rurale sito in Ostuni. Riferiva di aver messo in contatto il venditore con il rappresentante legale del CCBO tramite un costruttore ostunese e che, in conseguenza del suo intervento, in data 13.12.2002 le parti avevano concluso un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile de quo, al prezzo di €1.187.850,00. 1.1. Parte convenuta si costituiva negando la configurabilità della mediazione, in considerazione del mandato che legava l’attore all’Arcidiocesi. Espletate le prove orali, il Tribunale di Bari nel giugno 2012 rigettava la domanda, ritenendo non provata l’attività di mediazione asseritamente svolta da IM ZI Intermediazioni. 2. OS ZI interponeva gravame innanzi la Corte d’Appello di Bari, la quale – con sentenza n. 757/2018 - accoglieva l’appello riconoscendo il ruolo di mediatore svolto dall’appellante; condannava la CCBO a corrispondere al mediatore la metà della percentuale complessivamente dovuta a titolo di provvigioni (1,5%, avendo parte venditrice già corrisposto eguale misura), ossia €17.817,75 (oltre IVA ed interessi legali). Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -3- A fondamento della decisione la Corte territoriale affermava che: - la mediazione tipica, ai sensi dell’art. 1754 cod. civ., è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il mediatore e una delle parti: nel caso ciò avvenga, il c.d. mediatore-mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, ma solo dal mandante;
- nel caso di specie non sussisteva procura da parte della venditrice in capo al mediatore: inoltre, doveva ritenersi dimostrata la sua attività di intermediazione, nonché sussistente il nesso causale rispetto alla conclusione del preliminare di compravendita. 3. La CCBO ricorreva per cassazione, affidando il ricorso a tre motivi. ZI Intermediazioni resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità dell’udienza parte ricorrente depositava memoria. Dalla documentazione prodotta non risulta l’ammissione al gratuito patrocinio del controricorrente per il giudizio di cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE I. IC AL 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce «violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame e vizio di motivazione su un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla «messa in relazione delle parti», travisando le dichiarazioni dei testi. Ammissibilità del vizio di motivazione in assenza della «doppia conforme», ex art. 348-ter cod. proc. civ. Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per gli errori di metodo della Corte d’Appello di Bari che ha operato con superficialità nell’individuazione del fatto». Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -4- 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1754 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., laddove il giudice ha ritenuto sussistente la mediazione nonostante la mancata messa in relazione dei contraenti e la mancata manifestazione della qualità di mediatore da parte del sig. OS ZI». In particolare, la CCBO si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente l’attività di mediazione nonostante non fosse stata dimostrata l’esistenza del requisito soggettivo della consapevolezza della qualità di mediatore dell’ZI in capo al legale rappresentante della ricorrente. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1754 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc., nella parte in cui il giudice di seconde cure ha riconosciuto la sussistenza della mediazione nonostante l’esistenza di un contratto di mandato tra l’Arcidiocesi e il sig. OS ZI». Nella prospettazione della ricorrente, il non contestato incarico di mediazione conferito dall’Arcidiocesi al sig. ZI deve configurarsi come mandato, o al più come mediazione atipica: come tale esso esclude la posizione di terzietà rispetto alla CCBO e, quindi, la maturazione del diritto al compenso provvigionale per la vendita del terreno di proprietà dell’Arcidiocesi. 4. E’ opportuno esaminare in primo luogo questo terzo motivo, il quale propone una tesi che, se accolta, renderebbe superfluo l’esame degli altri. Esso, infatti, esclude in radice la configurabilità di una attività mediatoria allorquando vi sia il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile. In tal caso, secondo la giurisprudenza invocata da parte ricorrente (Cass. 16382/09 - Rv. 609184), l’incarico «dà vita ad un Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -5- contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; etc…». 4.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni» (Cass. Sez. U, n. 19161/2017, ripresa dalla sentenza 10 gennaio 2019, n. 482). È stato anche affermato da Cass n. 4107 del 12/02/2019 che affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è necessario che l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà. Ove, per contro, il mediatore celi tale sua veste, presentandosi formalmente come mandatario di una delle parti (cosiddetta "mediazione occulta") egli non ha diritto alla provvigione. Ed ancora, che «sussiste il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -6- procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico» (Cass. 25 giugno 2020, n. 12651). 4.2. E’, pertanto, errata la tesi prospettata, secondo la quale laddove vi sia incarico di reperire l’acquirente da parte di uno dei contraenti (il venditore, nel caso di specie) debba per ciò solo configurarsi un mandato ed escludere la possibilità che si instauri una mediazione con il futuro acquirente e il conseguente diritto alla provvigione. 5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono fondati. Occorre preliminarmente precisare che sono riservate al giudice del merito la valutazione come la scelta delle varie risultanze probatorie (ex plurimis: Cass. Sez. 6-3, n. 16467 del 04.07.2017 - Rv. 644812 – 01; Cass. Sez. 1, n. 11511 del 23.05.2014), tuttavia, nella fattispecie di cui è causa viene in rilievo un problema di qualificazione giuridica del contratto quale mediazione atipica ovvero mandato. Orbene, è orientamento costante di questa Corte che in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi. La prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale. La seconda fase - concernente Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -7- l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati (ex plurimis: Cass. 5.12.2017, n. 29111; Cass. 5 civ., 04.10.2017, n. 23171; Cass. 3 civ., 14.07.2016, n. 14355). E', quindi, pienamente ammissibile, in questa sede, la verifica della correttezza delle affermazioni formulate dalla Corte di appello di Bari circa la configurabilità dell’attività di intermediazione svolta dal sig. ZI. Deve essere, perciò, disattesa la censura di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente e rilevato che, peraltro, anche le doglianze che riflettono una censura motivazionale sono esaminabili allorquando siano ravvisabili i presupposti della motivazione apparente, per evidente illogicità, tautologia, contraddittorietà intrinseca, (cfr. Cass SU 8053/2014 sub § 14.8.1 e 14.8.2) come nella specie verificatosi. 5.1. Nel caso che ci occupa, ai fini della sussistenza di un rapporto di mediazione la Corte d’Appello di Bari ha affermato – muovendo dalla circostanza pacifica dell’incarico di ricercare un acquirente del suolo e del sovrastante fabbricato rurale conferito in data 29.07.2002 (cfr. controricorso pag. 2) dall’Arcidiocesi venditrice al sig. ZI - la qualità di intermediario neutro ed imparziale di quest’ultimo (p. 7, rigo 14). A tal fine, ha fatto leva sulle deposizioni testimoniali, sulla mancanza di una procura da parte della venditrice (p. 8, rigo 1 punto b); su astratte congetture, formulate ai punti c) e d), relative alla «difficile ipotizzabilità» che l’attore avesse svolto la mediazione senza che la sua qualità emergesse e, con proposizione oscura, sulla mancanza di prova del fatto che l’ZI avesse «potuto ingenerare nella parte appellata una falsa rappresentazione della qualità di Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -8- mediatore attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell’affare». Palese è la illogicità di queste ultime osservazioni, che contrastano con la qualità spesa dal ricorrente, che si era presentato come «incaricato di vendere il suolo dell’Arcidiocesi in C.Da Pontore» (pag 6 rigo 4 della sentenza) e ha ammesso tale ruolo in citazione, il che imponeva a lui l’onere di dimostrare la percezione esterna del suo ruolo di mediatore imparziale. Anche «la mancanza di procura da parte della venditrice in capo al mediatore» si risolve in un’asserzione inconferente, poiché non si può far carico al compratore – che è controparte del rappresentante del venditore - di non disporre della procura eventualmente conferita a quest’ultimo dall’altro contraente. Ciò soprattutto ove si muova dal presupposto che il procacciatore/intermediario si sia presentato come incaricato del venditore di procacciare la vendita. Sul punto, parte ricorrente ha buon gioco (pag. 18-19 del ricorso) nel sostenere che in tal senso – e non in quello logicamente capovolto voluto della sentenza - era univocamente da intendere la deposizione del teste che aveva segnalato all’acquirente l’opportunità di acquisto e che aveva procurato l’incontro con altro soggetto a conoscenza diretta dell’operazione, incontro al quale l’odierno resistente si era presentato nella veste anzidetta. 5.2. Il primo motivo coglie nel segno anche laddove censura l’irragionevolezza insostenibile dell’apprezzamento della deposizione del SI, il quale, stando alla sentenza, aveva addirittura escluso che in occasione della stipula del compromesso qualcuno avesse riferito dell’incarico di mediazione attribuito al controricorrente dall’Arcidiocesi, e aveva aggiunto di averlo appreso dal legale rappresentante della ricorrente solo dopo la richiesta di compensi da questi ricevuta. La Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -9- risultanza probatoria, che poneva una presunzione di assenza di informazione circa il ruolo di mediatore imparziale dell’ZI, è stata capovolta dai giudici di appello, osservando che da essa non emergeva che la conoscenza del ruolo di ZI sussistesse in capo alla società in epoca precedente. Ma questa assenza probatoria specifica non incombeva sulla parte che aveva arrecato elementi a favore della non conoscenza, bensì su quella – il mediatore - che avrebbe dovuto provare l’esterna percezione del suo ruolo, come imposto dalla giurisprudenza citata nel rigettare il terzo motivo. 5.3. E’, dunque, evidente che, come lamentato dal primo e secondo motivo di ricorso, la motivazione resa dalla Corte di appello si appalesa come incongrua secondo i parametri di cui all’insegnamento delle Sezioni Unite circa il vizio di motivazione, in quanto inidonea sotto ogni profilo a fondare l’inquadramento giuridico che può consentire la configurabilità del diritto alla provvigione. Ciò sia secondo il diritto vivente e, per molti aspetti, anche se si segue la lettura, non corrispondente pienamente alla giurisprudenza recepita dalla stessa sentenza impugnata alle pp. 7 e 8. 6. Dall’accoglimento del primo e secondo motivo discende la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione alla Corte di appello di Bari la quale, decidendo in diversa composizione, dovrà attenersi ai principi di diritto ribaditi esaminando il terzo motivo e nuovamente valutare l’insieme delle risultanze istruttorie alla luce dei motivi accolti. II. IC INCIDENTALE 7. Con unico motivo, il ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1755, comma 2, cod. civ. e degli artt. 6, comma 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39. Si censura la sentenza nella parte in cui non riconosce la provvigione del 3% da corrispondersi a Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -10- favore dell’ZI a carico di ciascuna delle parti, come stabilito dalla raccolta usi della camera di commercio di Brindisi. 7.1. Avendo il Collegio accolto il ricorso principale relativo all’an debeatur, il ricorso incidentale resta assorbito. 8. In definitiva, il ricorso principale va accolto, la sentenza della Corte d’Appello di Bari va cassata con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il terzo motivo di ricorso e, in accoglimento del primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione
- ricorrente -
contro AP MO, quale titolare dell’agenzia immobiliare MIMMO AP INTERMEDIAZIONI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ANDREA D'AGOSTO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 757/2018 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 03.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.05.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7554 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 15/03/2023 Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -2- letta la relazione scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che si è espresso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. OS ZI, titolare dell’agenzia immobiliare IM ZI Intermediazioni, adiva il Tribunale di Bari al fine di sentire condannare Club Costa Bianca di Ostuni s.r.l. (CCBO) al pagamento delle provvigioni nella misura del 3% sul prezzo di vendita di un immobile, in virtù dell’attività di mediazione svolta. L’attore affermava di aver ricevuto l’incarico, da parte dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, di favorire il trasferimento di suolo con sovrastante fabbricato rurale sito in Ostuni. Riferiva di aver messo in contatto il venditore con il rappresentante legale del CCBO tramite un costruttore ostunese e che, in conseguenza del suo intervento, in data 13.12.2002 le parti avevano concluso un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile de quo, al prezzo di €1.187.850,00. 1.1. Parte convenuta si costituiva negando la configurabilità della mediazione, in considerazione del mandato che legava l’attore all’Arcidiocesi. Espletate le prove orali, il Tribunale di Bari nel giugno 2012 rigettava la domanda, ritenendo non provata l’attività di mediazione asseritamente svolta da IM ZI Intermediazioni. 2. OS ZI interponeva gravame innanzi la Corte d’Appello di Bari, la quale – con sentenza n. 757/2018 - accoglieva l’appello riconoscendo il ruolo di mediatore svolto dall’appellante; condannava la CCBO a corrispondere al mediatore la metà della percentuale complessivamente dovuta a titolo di provvigioni (1,5%, avendo parte venditrice già corrisposto eguale misura), ossia €17.817,75 (oltre IVA ed interessi legali). Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -3- A fondamento della decisione la Corte territoriale affermava che: - la mediazione tipica, ai sensi dell’art. 1754 cod. civ., è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il mediatore e una delle parti: nel caso ciò avvenga, il c.d. mediatore-mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, ma solo dal mandante;
- nel caso di specie non sussisteva procura da parte della venditrice in capo al mediatore: inoltre, doveva ritenersi dimostrata la sua attività di intermediazione, nonché sussistente il nesso causale rispetto alla conclusione del preliminare di compravendita. 3. La CCBO ricorreva per cassazione, affidando il ricorso a tre motivi. ZI Intermediazioni resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità dell’udienza parte ricorrente depositava memoria. Dalla documentazione prodotta non risulta l’ammissione al gratuito patrocinio del controricorrente per il giudizio di cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE I. IC AL 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce «violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame e vizio di motivazione su un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla «messa in relazione delle parti», travisando le dichiarazioni dei testi. Ammissibilità del vizio di motivazione in assenza della «doppia conforme», ex art. 348-ter cod. proc. civ. Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per gli errori di metodo della Corte d’Appello di Bari che ha operato con superficialità nell’individuazione del fatto». Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -4- 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1754 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., laddove il giudice ha ritenuto sussistente la mediazione nonostante la mancata messa in relazione dei contraenti e la mancata manifestazione della qualità di mediatore da parte del sig. OS ZI». In particolare, la CCBO si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente l’attività di mediazione nonostante non fosse stata dimostrata l’esistenza del requisito soggettivo della consapevolezza della qualità di mediatore dell’ZI in capo al legale rappresentante della ricorrente. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1754 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc., nella parte in cui il giudice di seconde cure ha riconosciuto la sussistenza della mediazione nonostante l’esistenza di un contratto di mandato tra l’Arcidiocesi e il sig. OS ZI». Nella prospettazione della ricorrente, il non contestato incarico di mediazione conferito dall’Arcidiocesi al sig. ZI deve configurarsi come mandato, o al più come mediazione atipica: come tale esso esclude la posizione di terzietà rispetto alla CCBO e, quindi, la maturazione del diritto al compenso provvigionale per la vendita del terreno di proprietà dell’Arcidiocesi. 4. E’ opportuno esaminare in primo luogo questo terzo motivo, il quale propone una tesi che, se accolta, renderebbe superfluo l’esame degli altri. Esso, infatti, esclude in radice la configurabilità di una attività mediatoria allorquando vi sia il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile. In tal caso, secondo la giurisprudenza invocata da parte ricorrente (Cass. 16382/09 - Rv. 609184), l’incarico «dà vita ad un Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -5- contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; etc…». 4.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni» (Cass. Sez. U, n. 19161/2017, ripresa dalla sentenza 10 gennaio 2019, n. 482). È stato anche affermato da Cass n. 4107 del 12/02/2019 che affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è necessario che l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà. Ove, per contro, il mediatore celi tale sua veste, presentandosi formalmente come mandatario di una delle parti (cosiddetta "mediazione occulta") egli non ha diritto alla provvigione. Ed ancora, che «sussiste il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -6- procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico» (Cass. 25 giugno 2020, n. 12651). 4.2. E’, pertanto, errata la tesi prospettata, secondo la quale laddove vi sia incarico di reperire l’acquirente da parte di uno dei contraenti (il venditore, nel caso di specie) debba per ciò solo configurarsi un mandato ed escludere la possibilità che si instauri una mediazione con il futuro acquirente e il conseguente diritto alla provvigione. 5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono fondati. Occorre preliminarmente precisare che sono riservate al giudice del merito la valutazione come la scelta delle varie risultanze probatorie (ex plurimis: Cass. Sez. 6-3, n. 16467 del 04.07.2017 - Rv. 644812 – 01; Cass. Sez. 1, n. 11511 del 23.05.2014), tuttavia, nella fattispecie di cui è causa viene in rilievo un problema di qualificazione giuridica del contratto quale mediazione atipica ovvero mandato. Orbene, è orientamento costante di questa Corte che in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi. La prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale. La seconda fase - concernente Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -7- l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati (ex plurimis: Cass. 5.12.2017, n. 29111; Cass. 5 civ., 04.10.2017, n. 23171; Cass. 3 civ., 14.07.2016, n. 14355). E', quindi, pienamente ammissibile, in questa sede, la verifica della correttezza delle affermazioni formulate dalla Corte di appello di Bari circa la configurabilità dell’attività di intermediazione svolta dal sig. ZI. Deve essere, perciò, disattesa la censura di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente e rilevato che, peraltro, anche le doglianze che riflettono una censura motivazionale sono esaminabili allorquando siano ravvisabili i presupposti della motivazione apparente, per evidente illogicità, tautologia, contraddittorietà intrinseca, (cfr. Cass SU 8053/2014 sub § 14.8.1 e 14.8.2) come nella specie verificatosi. 5.1. Nel caso che ci occupa, ai fini della sussistenza di un rapporto di mediazione la Corte d’Appello di Bari ha affermato – muovendo dalla circostanza pacifica dell’incarico di ricercare un acquirente del suolo e del sovrastante fabbricato rurale conferito in data 29.07.2002 (cfr. controricorso pag. 2) dall’Arcidiocesi venditrice al sig. ZI - la qualità di intermediario neutro ed imparziale di quest’ultimo (p. 7, rigo 14). A tal fine, ha fatto leva sulle deposizioni testimoniali, sulla mancanza di una procura da parte della venditrice (p. 8, rigo 1 punto b); su astratte congetture, formulate ai punti c) e d), relative alla «difficile ipotizzabilità» che l’attore avesse svolto la mediazione senza che la sua qualità emergesse e, con proposizione oscura, sulla mancanza di prova del fatto che l’ZI avesse «potuto ingenerare nella parte appellata una falsa rappresentazione della qualità di Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -8- mediatore attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell’affare». Palese è la illogicità di queste ultime osservazioni, che contrastano con la qualità spesa dal ricorrente, che si era presentato come «incaricato di vendere il suolo dell’Arcidiocesi in C.Da Pontore» (pag 6 rigo 4 della sentenza) e ha ammesso tale ruolo in citazione, il che imponeva a lui l’onere di dimostrare la percezione esterna del suo ruolo di mediatore imparziale. Anche «la mancanza di procura da parte della venditrice in capo al mediatore» si risolve in un’asserzione inconferente, poiché non si può far carico al compratore – che è controparte del rappresentante del venditore - di non disporre della procura eventualmente conferita a quest’ultimo dall’altro contraente. Ciò soprattutto ove si muova dal presupposto che il procacciatore/intermediario si sia presentato come incaricato del venditore di procacciare la vendita. Sul punto, parte ricorrente ha buon gioco (pag. 18-19 del ricorso) nel sostenere che in tal senso – e non in quello logicamente capovolto voluto della sentenza - era univocamente da intendere la deposizione del teste che aveva segnalato all’acquirente l’opportunità di acquisto e che aveva procurato l’incontro con altro soggetto a conoscenza diretta dell’operazione, incontro al quale l’odierno resistente si era presentato nella veste anzidetta. 5.2. Il primo motivo coglie nel segno anche laddove censura l’irragionevolezza insostenibile dell’apprezzamento della deposizione del SI, il quale, stando alla sentenza, aveva addirittura escluso che in occasione della stipula del compromesso qualcuno avesse riferito dell’incarico di mediazione attribuito al controricorrente dall’Arcidiocesi, e aveva aggiunto di averlo appreso dal legale rappresentante della ricorrente solo dopo la richiesta di compensi da questi ricevuta. La Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -9- risultanza probatoria, che poneva una presunzione di assenza di informazione circa il ruolo di mediatore imparziale dell’ZI, è stata capovolta dai giudici di appello, osservando che da essa non emergeva che la conoscenza del ruolo di ZI sussistesse in capo alla società in epoca precedente. Ma questa assenza probatoria specifica non incombeva sulla parte che aveva arrecato elementi a favore della non conoscenza, bensì su quella – il mediatore - che avrebbe dovuto provare l’esterna percezione del suo ruolo, come imposto dalla giurisprudenza citata nel rigettare il terzo motivo. 5.3. E’, dunque, evidente che, come lamentato dal primo e secondo motivo di ricorso, la motivazione resa dalla Corte di appello si appalesa come incongrua secondo i parametri di cui all’insegnamento delle Sezioni Unite circa il vizio di motivazione, in quanto inidonea sotto ogni profilo a fondare l’inquadramento giuridico che può consentire la configurabilità del diritto alla provvigione. Ciò sia secondo il diritto vivente e, per molti aspetti, anche se si segue la lettura, non corrispondente pienamente alla giurisprudenza recepita dalla stessa sentenza impugnata alle pp. 7 e 8. 6. Dall’accoglimento del primo e secondo motivo discende la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione alla Corte di appello di Bari la quale, decidendo in diversa composizione, dovrà attenersi ai principi di diritto ribaditi esaminando il terzo motivo e nuovamente valutare l’insieme delle risultanze istruttorie alla luce dei motivi accolti. II. IC INCIDENTALE 7. Con unico motivo, il ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1755, comma 2, cod. civ. e degli artt. 6, comma 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39. Si censura la sentenza nella parte in cui non riconosce la provvigione del 3% da corrispondersi a Ric. 2018 n. 23042 sez. S2 - ud. 11-05-2022 -10- favore dell’ZI a carico di ciascuna delle parti, come stabilito dalla raccolta usi della camera di commercio di Brindisi. 7.1. Avendo il Collegio accolto il ricorso principale relativo all’an debeatur, il ricorso incidentale resta assorbito. 8. In definitiva, il ricorso principale va accolto, la sentenza della Corte d’Appello di Bari va cassata con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il terzo motivo di ricorso e, in accoglimento del primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione