Articolo 2 della Legge 2 marzo 1987, n. 106
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 marzo 1987
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987