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Articolo 2 della Legge 2 marzo 1987, n. 106
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Legge 2 marzo 1987, n. 106
Articolo 2 della Legge 2 marzo 1987, n. 106
Versione
26 marzo 1987
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987
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