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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2219/2021 R.G.
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Siracusa al V.le Scala Greca 406 C.F._2
B presso lo studio dell'avv. Roberto Trigilio, il quale li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
-opponente-
CONTRO
(C.F. , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n.63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, la (C.F. , n.q. di Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua
Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Verona, V.lo S. Bernardino 5A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-opposta- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e , adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2021, emesso dal
Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 968/2021, a mezzo del quale la , n.q. di mandataria della , Controparte_2 Controparte_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 37.190,51 oltre interessi e spese relative al procedimento monitorio.
Esponevano in premessa che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto trovava fondamento in un prestito stipulato con la PA Banca S.p.a. e che, rispetto al relativo contratto, la sig.ra aveva assunto la qualità di mero Parte_2 coobbligato. In accoglimento della spiegata opposizione eccepivano innanzitutto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non essendo questa titolare del credito sottostante al decreto. Argomentavano l'inesistenza della figura del mero coobbligato, qualificando piuttosto la posizione della sig.ra Parte_2 in termini di fideiussione omnibus, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza dell'importo massimo garantito. Contestavano, in ogni caso, la mancata allegazione della fideiussione al contratto di finanziamento e la non cedibilità della garanzia assieme al credito. Lamentavano che l'omessa comunicazione da parte del creditore garantito della morosità maturata dal debitore principale avesse poi pregiudicato l'esercizio dell'azione di rilevo da parte del fideiussore e che l'inerzia del creditore ne avesse comunque determinato la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Contestavano, infine la violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti col consumatore da parte dell'opposta nonché l'illegittimità del tasso d'interesse per superamento dei limiti fissati dalla
L. 108/1996, chiedendo, in via istruttoria, di nominarsi CTU econometrica.
pag. 2/9 Si costituiva la resistendo alla domanda. Tra le difese Controparte_2 spiegate, sosteneva la propria legittimazione attiva, stante il rapporto di mandato che la lega alla società creditrice. Contestava in particolare la configurabilità di una fideiussione, ritenendo sussistente una obbligazione di carattere solidale o, in subordine, una garanzia autonoma, precisando di avere comunque diligentemente proposto le proprie istanze nei confronti di entrambi i debitori. Eccepiva infine la genericità dell'opposizione, nonché la maturata decadenza di controparte rispetto a quanto non specificamente contestato.
Con note depositate in occasione dell'udienza cartolare del 25.10.2021, le parti insistevano nei rispettivi atti e scritti difensivi, facendo tuttavia rilevare la parte opponente il difetto di prova della intervenuta cessione del credito da parte di
PA Banca S.p.a. nonché l'omessa comunicazione della cessione ai debitori ceduti, disconoscendo a tale scopo le sottoscrizioni apposte alle ricevute delle raccomandate, stante la non comparabilità delle firme rispetto a quelle apposte al contratto, contestando tra l'altro la cessione del credito da parte di Findomestic.
Con ordinanza del 03.05.2022 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente all'opponente sig. , disponendo Pt_1 procedersi alla mediazione, la quale si concludeva con esito negativo.
All'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., veniva rigettata la richiesta di CTU formulata da parte opponente e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte opposta, con comparsa conclusionale, ribadiva che i motivi di opposizione concernevano unicamente il finanziamento n. 12634887 erogato da PA
Banca S.p.a. e la posizione del coobbligato.
Replicava parte opponente insistendo in tutte le difese previamente svolte ed evidenziando il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito contratto con
Prestitempo, al passaggio del credito da Prestitempo a e da Parte_3 quest'ultima a BANCA . _2
pag. 3/9 Sulle conclusioni così rassegnate dalle parti, la causa all'udienza del 10.06.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della molteplicità di questioni sollevate, deve opportunamente delimitarsi il thema decidendum. Innanzitutto, si rileva fondata l'eccezione con cui parte opposta rileva la decadenza in cui è incorsa parte opponente rispetto alle censure non tempestivamente formulate a mezzo del primo atto introduttivo o nella prima difesa utile. Pertanto, si palesa tardiva ed assolutamente generica la contestata cessione da parte di Findomestic. Altrettanto tardive, siccome formulate solo in sede di replica le eccezioni relative alla cessione del credito da parte della
. Si palesa, infine, inammissibile, siccome formulata in maniera Parte_3 assolutamente generica la censura mossa nei confronti dell'opposta, per avere questa violato il principio di correttezza e buona fede nei suoi rapporti con il consumatore.
Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente esaminare il prospettato difetto di legittimazione attiva della . Controparte_2
L'eccezione è infondata. Come agevolmente è dato evincersi dal tenore letterale di esso, il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della Controparte_2 non in proprio, ma n.q. di mandataria della , ossia il Controparte_1 soggetto che si assume essere titolare del credito nei confronti degli odierni opponenti. La sussistenza del rapporto di mandato trova univoco riscontro nella documentazione versata in atti. Infatti, con procura rilasciata in data 9.12.2020, N.
Rep. 42351 e N. Racc. 15678, la ebbe a nominare procuratrice la _2
, affinché quest'ultima, in nome e per conto della mandante, compisse CP_3 tutti gli atti sostanziali e processuali necessari al recupero dei crediti vantati dalla mandante stessa, compresa l'instaurazione di procedimenti giudiziali tramite il ministero dei difensori nominati (cfr. procura notarile - doc. 3 della memoria di costituzione). Si rende, inoltre, opportuno rilevare che la avrebbe poi _2
pag. 4/9 mutato la propria denominazione sociale in (cfr. Controparte_1 certificato camerale storico – doc. 1 della memoria di costituzione), mentre la avrebbe mutato la propria denominazione sociale in CP_3 [...]
(cfr. visura camerale – doc. 4 della memoria di costituzione). _2
Pertanto, la , n.q. di mandataria con rappresentanza, era Controparte_2 ed è senza dubbio legittimata a stare in giudizio, sia da un punto di vista sia sostanziale che processuale, in nome e per conto della . Controparte_1
Tanto premesso, assume rilevanza, ai fini del decidere, la corretta qualificazione della posizione giuridica occupata dalla sig.ra la quale, secondo Parte_2
l'assunto di parte opponente sarebbe assimilabile a quella del fideiussore, stante l'inesistenza della figura del mero coobbligato. Tale argomentazione, sebbene supportata dall'orientamento espresso con sentenza del 23.05.2019 dal Tribunale di Firenze, non può essere condivisa da questo Tribunale. Infatti, il Codice civile tipizza svariati negozi, certamente validi sotto il profilo causale (art. 1325, n. 2, c.c.)
e meritevoli di tutela quanto agli interessi perseguiti dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale (art. 1322, co. 2, c.c.), i quali pur non identificandosi nella fideiussione, implicano la pura e semplice assunzione del debito altrui. Ciò accade,
a titolo esemplificativo, nel caso dell'espromissione, ove il terzo, senza delegazione da parte del debitore, obbligandosi solidalmente al debitore originario ex art 1272
c.c., ne assume il debito verso il creditore.
Ciò posto, si osservi che il contratto n. 12634887, sottoscritto il 2.07.2013 ed avente ad oggetto l'erogazione del prestito personale, alla voce “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, esige espressamente in garanzia la prestazione di una “Coobbligazione”, indicando le generalità del coobbligato nella persona della sig.ra Aggiungasi che il modulo di sottoscrizione, firmato da Parte_2 entrambi gli opponenti, recita alla lettera: “I Sottoscritti, presa visione delle
Condizioni Generali riportate in questo contratto che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a PA un prestito personale per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto …”. L'art. 2 delle condizioni generali del pag. 5/9 contratto, rubricato “garanzia”, prosegue esplicitando la facoltà per PA di concedere il finanziamento subordinatamente all'acquisizione della firma di un coobbligato o alla prestazione di idonea fideiussione, configurando le due possibilità come alternative fra loro. L'alternatività e la sostanziale diversità tra le due forme di garanzia viene riconfermata nell'apposita legenda, ove alla voce
“garanzia” si distingue in maniera esplicita tra le due forme di garanzia personale.
Facendo ricorso agli ordinari canoni di interpretazione del contratto deve dunque escludersi che la sig.ra abbia inteso prestare fideiussione in favore Parte_2 del sig. e che la società abbia condizionato l'erogazione del prestito alla Pt_1 prestazione di una simile garanzia. Appare piuttosto che le parti abbiano inteso rafforzare la garanzia del creditore ricorrendo ad un contratto atipico con funzione di garanzia, costituendo così un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra il cliente e il coobbligato nei loro rapporti con il mutuante, assumendo nei confronti di quest'ultimo la medesima obbligazione restitutoria.
Le superiori considerazioni inducono a disattendere le argomentazioni di parte opponete, con conseguente assorbimento di ogni altra questione concernente l'asserita violazione della disciplina in materia di fideiussione.
Per quanto attiene alla prova della intervenuta cessione e della relativa comunicazione, deve osservarsi quanto segue.
Il contratto n. 12634887 risulta ricompreso tra i crediti venduti dalla cedente
PA alla acquirente BANCA IFIS SPA, come risulta dal contratto di cessione crediti pro soluto stipulato in data 5/06/2015 (cfr. atto di cessione crediti - doc.
4 fascicolo monitorio). Il credito sorto dal finanziamento risulta ricompreso nel perimetro della cessione, come specificato dal “Allegato A1: tabulato elenco Crediti
PA ceduti” (cfr. elenco crediti - doc. 6 memoria di costituzione). Infine, risulta che BANCA IFIS SPA ha conferito alla il ramo di azienda _2 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 9.08.2018, dal quale è dato evincersi che il conferimento coinvolge “tutti i crediti deteriorati di cui la Società conferente pag. 6/9 si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1° luglio 2018 (cfr. avviso G.U. – doc. 7 e scrittura privata – doc. 9 memoria di costituzione).
In punto di prova della notifica della cessione al debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1264 c.c., parte opposta ha prodotto copie delle ricevute di recapito delle raccomandate dirette ai sig.ri e , (cfr. notifica – doc. 5 Pt_1 Parte_2 fascicolo monitorio), le quali sono state disconosciute dalla parte opponente.
Sul punto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta alle ricevute di ritorno non è idonea a privare le stesse della attitudine probatoria, attesa la fede privilegiata di cui sono dotate. La giurisprudenza, anche di legittimità, ha ribadito che tutte le volte in cui viene utilizzato lo strumento della raccomandata, è necessario proporre querela di falso al fine di escludere la riconducibilità della firma apposta per il ritiro della busta al destinatario.
La querela di falso, invero, è una procedura predisposta a privare l'atto redatto da pubblico ufficiale della sua attitudine probatoria (Cass. sent. n. 8434/18 del
21/02/2018). In sostanza, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in un atto pubblico che fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto, non può essere proposta se non con querela di falso in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. n.
3014/1975, Cass. n. 2246/1981, Cass. n. 3065/2003).
In altre parole, la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente impugnabile solo tramite querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (così Trib. Catania n.
pag. 7/9 2359/2019 che richiama Trib. Roma, Sez. Lav., n. 8426/2017). D'altra parte, la giurisprudenza si è a più riprese espressa nel senso che il portalettere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto, l'attività svolta persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo i valori della libertà e segretezza delle comunicazioni (cfr. da ultimo Cass. Penale 49843/2018).
In definitiva, in linea con detto orientamento giurisprudenziale, la presenza nell'avviso di ricevimento della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, prova la ricezione della raccomandata da parte del destinatario e per annullare tale efficacia probatoria è necessaria la querela di falso.
Nel caso in esame, non essendo stata proposta da querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento, gli stessi hanno conservato il loro valore fidefaciente e dimostrano l'avvenuta ricezione della raccomandata da parte dei destinatari. In definitiva, la cessione del credito si è resa efficace nei confronti dei coobbligati a far data dal
30/06/2015, data di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e delle fasi del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2219/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione formulata dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 476/2021, emesso dal
Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G.
968/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
pag. 8/9 3) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta della somma complessiva di € 3.809,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa il 02.04.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 9/9