Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3447/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta il 13.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3447 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza possessoria
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Morcone (Bn), alla via Roma Parte_1 C.F._1
n. 114/116, presso lo studio dell'avv. Antonietta Fortunato, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
, c.f. elett.te dom.ta in San Marco dei Cavoti (Bn), alla via CP_1 C.F._2
Calisi n. 37, presso lo studio dell'avv. Carmela Ricci, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RECLAMATA
NONCHÉ
, c.f. , elett.te dom.ta in San Marco dei Cavoti Controparte_2 C.F._3
(Bn), alla via Calisi n. 37, presso lo studio dell'avv. Carmela Ricci, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RECLAMATA
E
elett.te dom.ti in Reino (Bn), alla via V. Emanuele n. 39, presso lo studio dell'avv. Luigi Tozzi, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
RECLAMATI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il reclamo è infondato.
Il reclamante censura l'ordinanza di prime cure la quale, nel rigettare il ricorso possessorio, ha accolto l'eccezione di decadenza per essere stata l'azione di reintegrazione proposta (il ricorso è stato depositato il 31 luglio 2024) oltre l'anno dal sofferto spoglio.
Secondo il reclamante, il primo giudice ha errato nella misura in cui ha considerato come dies a quo, ai sensi dell'art. 1168 c.c., la data contenuta nella diffida inviata ai reclamati (28 luglio 2023) e non quella di spedizione della relativa raccomandata postale (4 agosto 2023).
La doglianza non può essere accolta.
Nel ricorso di prime cure, il ricorrente, quale procuratore generale di , possessore Controparte_5 dell'aia identificata al foglio 4, p.lla 181, del Catasto del Comune di Sassinoro (Bn), ha dedotto di avere, improvvisamente, appresso che una barra di ferro, chiusa da lucchetto, era stata apposta sull'accesso al predetto fondo, impedendone il passaggio.
Alla fattispecie in parola si applica, pertanto, il disposto di cui all'art. 1168, co. 3, c.c., secondo cui se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
Orbene, è noto come tale termine non sia rilevabile d'ufficio (Cass. n. 1455/2018) ma che, una volta eccepito dal convenuto lo spirare dello stesso, spetta all'attore provare di avere agito entro l'anno, trattandosi di presupposto di proponibilità dell'azione (Cass. n. 3053/1992; cfr. altresì Cass. n.
20228/2009, secondo cui nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza, restando, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio). Peraltro, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto (Cass. nn. 8148/2012, 20134/2017).
Nel caso che occupa, è dirimente la considerazione fatta dal primo giudice per cui la data contenuta nella diffida inviati ai reclamati (28 luglio 2023) indichi l'avvenuta conoscibilità quantomeno da quel giorno (se non prima) dello spoglio. Del tutto inconferenti sono, quindi, i richiami fatti alla giurisprudenza tributaria dal ricorrente (Cass. n. 3335/2017: tema di accertamento con adesione, la tempestività dell'istanza di cui agli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 va determinata, ai fini dell'effetto sospensivo del termine per impugnare l'atto impositivo, con esclusivo riguardo al suo invio entro il sessantesimo giorno dalla notifica di quest'ultimo, a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva).
Per tali ragioni, l'ordinanza di prime cure va confermata con rigetto del reclamo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022
(giudizi cautelari – scaglione indeterminabile basso), ai valori minimi, stante l'assoluta semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Va precisato che il compenso per avvocato spettante ai convenuti e è CP_1 Controparte_2
unico, avendo i convenuti medesima posizione processuale ed essendo difesi dallo stesso avvocato con atti distinti ma identici (Cass. nn. 33404/2022, 35932/2022); tuttavia, come eminentemente spiegato da Cass. n. 10367/2024, esso va, dapprima, ridotto del 30%, ex art. 4, co. 4, non comportando la difese delle parti l'esame di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte, e, in seguito, essendosi la prestazione professionale completata dopo il 23.10.2023, obbligatoriamente aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo, ex art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, co, 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, perché la parte reclamante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di e delle spese Parte_1 CP_1 Controparte_2
di lite, che si liquidano in € 1.690,10 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.; 3) condanna al pagamento in favore di e delle spese di Parte_1 CP_3 CP_4
lite, che si liquidano in € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n.
115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte reclamante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il giudice estensore
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209