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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1305/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Alessia Incollingo e Chiara Capobianco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ON
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonio P.IVA_1
Visone e Pietro Schiavone, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della natura di contratto della proposta di assunzione della società e della conseguente responsabilità contrattuale o precontrattuale per inadempimento, condannare la società al risarcimento di tutti i danni subìti per la mancata assunzione, per € 115.000,00 lordi, pari ad un anno di retribuzione, oltre al danno d'immagine e da perdita di chances per € 59.621,94, ovvero per le somme ritenute di giustizia;
in subordine, condannarsi parte resistente a corrispondere la differenza tra l'importo reddituale annuo corrisposto dal nuovo datore di lavoro e quanto stabilito nel contratto stipulato con la resistente;
con CP_2 vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.5.2023, il geom. esponeva di aver Parte_1 ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato da ON
formalizzata nel documento trasmesso in data 30.3.2023, alle
[...] condizioni ivi indicate, tra le quali era stabilita, oltre ad inquadramento, mansioni, qualifica, periodo di prova e retribuzione, anche la data di inizio del rapporto, fissata addì 1.6.2023.
Riferiva che, nella stessa data del 30.3.2023, egli aveva accettato e sottoscritto la proposta, dandone comunicazione alla resistente.
Aggiungeva che, in data 3.4.2023, aveva rassegnato le dimissioni dal suo datore di lavoro Itinera S.p.a., con decorrenza dal 31.5.2023, così rinunciando a tale impiego a tempo indeterminato e di particolare prestigio.
Lamentava che, in data 17.4.2023, aveva ricevuto una comunicazione a mezzo e-mail con cui la società resistente aveva rappresentato quanto segue: “essendo cambiate le esigenze del cantiere ci dispiace comunicarle che non si potrà più procedere alla sua assunzione in quanto abbiamo dovuto ridistribuire l'organico presente sui nostri cantieri su tutto il territorio nazionale. Scusandoci dell'accaduto la terremo sicuramente in considerazione per eventuali future proposte che rispecchieranno le sue competenze”.
Dichiarava di aver appreso che, a tale determinazione, la società era giunta dopo aver assunto informazioni su una vicenda penale risalente al 2004 ed oramai estinta.
Sosteneva che la condotta della società gli aveva cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui intendeva conseguire il risarcimento, avendo scelto di non avvalersi della tutela ex art. 2932 c.c.
Deduceva che la proposta di assunzione conteneva tutti gli elementi essenziali del contratto e che essa era da considerarsi vero e proprio negozio definitivo giacché sottoscritta da entrambe le parti, con l'unica peculiarità del differimento della data di inizio della sua efficacia.
Affermava la responsabilità della resistente per non aver adempiuto a tale contratto, per di più dopo avergli richiesto di dimettersi dalla precedente occupazione lavorativa,
e ciò anche se il contratto dovesse per ipotesi ritenersi come preliminare.
Riferiva che, a seguito della predetta comunicazione del 17.4.2023, aveva subìto un malore per stato ansioso, come da certificazione medica prodotta.
Invocava il risarcimento del danno patrimoniale patito, costituito dalla perdita, per almeno un anno, del maggior reddito di lavoro che avrebbe prodotto alle dipendenze
2 della società resistente e della retribuzione annua erogatagli dal precedente datore di lavoro, pari ad € 115.000,00.
Rivendicava altresì il risarcimento del danno d'immagine, a causa della notizia secondo cui la mancata assunzione era da ascriversi all'assenza di gradimento della sua figura professionale, per le pregresse vicende penali, da parte di committente Controparte_3 di e da perdita di chances “di percepimento di stipendi ON ed accessori a causa dell'inadempimento”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi ON al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese.
Nel ricostruire i fatti di causa, affermava l'irrilevanza delle precedenti vicende penali che avevano coinvolto il ricorrente, con in veste di persona offesa, Controparte_3 avendo appreso, prima ancora di trasmettere la proposta di assunzione, che vi era stata assoluzione definitiva del geom. . Pt_1
Precisava che solo per ragioni di ordine tecnico, tali da determinare l'impossibilità di impiego del professionista presso il cantiere previsto nella proposta di assunzione
(“Cortina Cantieri ANAS”), non era stato possibile assumere il geom. , al quale Pt_1 però essa società aveva tempestivamente proposto di lavorare presso altri cantieri, proposta che il ricorrente aveva espressamente rifiutato con comunicazione scritta.
Aggiungeva che la data di inizio del rapporto di lavoro, stabilita nel contratto addì
1.6.2023, era ivi espressamente qualificata come presunta, sicché non poteva riscontrarsi alcun inadempimento, essendo nelle more mutate le esigenze di cantiere.
Deduceva l'insussistenza di qualsivoglia lesione a carico del ricorrente, sia a titolo di danno patrimoniale, non essendo egli mai rimasto disoccupato, sia di danno non patrimoniale, non essendosi verificata alcuna denigrazione della sua professionalità.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve senz'altro condividersi quanto opinato in ricorso circa la natura del documento negoziale del 30.3.2023.
Trattasi invero di contratto definitivo di lavoro, e non già di contratto preliminare.
3 Ciò in quanto esso non contiene alcun obbligo di stipulare un futuro contratto di lavoro, ma definisce una proposta contrattuale di assunzione, completa di ogni elemento necessario e sufficiente ad incardinare il rapporto di lavoro subordinato
(inquadramento, retribuzione, mansioni, sede di lavoro, ecc.) ed accompagnata dall'accettazione vergata in calce dal lavoratore, com'è pacifico tra le parti.
Mentre lo schema giuridico del contratto preliminare prevede che, ad una prima scrittura, contenente l'impegno a contrarre, segua una seconda, ossia il contratto definitivo, nel caso di specie la prima ed unica scrittura intervenuta tra le parti contiene già ogni elemento necessario e sufficiente ad incardinare il rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di un successivo contratto definitivo.
Proprio per tale ragione, il rapporto di lavoro subordinato descritto e disciplinato in tale scrittura privata è stato regolarmente costituito nel momento in cui il geom. Pt_1 ha sottoscritto la proposta, nel senso che, in tale momento, il contratto di lavoro si è validamente perfezionato in ogni suo elemento ex art. 1339 c.c., dando origine al rapporto di prestazione d'opera subordinata.
In sintesi, l'assunzione di da parte di è Parte_1 ON avvenuta in data 30.3.2023 ad ogni effetto di legge.
Unica peculiarità afferisce al termine iniziale di produzione degli effetti del contratto, indicato nella scrittura, sebbene in via presuntiva, nel giorno 1.6.2023, quale momento a partire dal quale si sarebbe data esecuzione al contratto, sino a tale momento comunque già valido e vincolante per le parti, senza necessità di un ulteriore negozio.
In sostanza, le parti hanno inteso costituire e perfezionare il rapporto giuridico sin dal
30.3.2023, salvo prevedere che l'attività di lavoro e l'obbligo retributivo datoriale avrebbero avuto efficacia solo a partire dall'1.6.2023.
Tale previsione incide solo sul momento di iniziale esecuzione del contratto di lavoro, lasciando intatta la sussistenza del vincolo contrattuale già incardinato.
Del resto, è noto che il contratto di lavoro è contratto di diritto comune, sicché nulla vieta alle parti, come avviene per ogni altro negozio giuridico (ad eccezione del c.d. actus legitimus) di apporvi accidentalia negotii, ossia elementi accidentali quali la condizione (sospensiva o risolutiva ex art. 1353 c.c.) o il termine iniziale o finale d'efficacia.
A confermare ciò è la stessa disciplina speciale del contratto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato proprio dalla presenza di una clausola appositiva del termine finale di durata, disciplina oggi contenuta nel D. Lgs. 81/2015 per quanto attiene prettamente ai rapporti privatistici.
4 In particolare, la normativa di legge pone un'articolata serie di limitazioni alla possibilità di apporre un termine finale al contratto di lavoro, disciplinando, tra l'altro, anche la facoltà di proroga e rinnovo, allo scopo di evitare che le imprese possano abusare di tale strumento negoziale in danno dei lavoratori, rispetto ai quali tali disposizioni speciali assumono natura di norme di protezione.
Nessuna disciplina speciale è, invece, stabilita per il contratto di lavoro a tempo indeterminato munito di termine iniziale, il cui regime, perciò, rifluisce in quello di diritto comune.
A ben vedere, peraltro, e come già segnalato, l'unica peculiarità che presenta un contratto di lavoro soggetto a termine iniziale, quale quello intercorso tra le parti, è il mero differimento dell'inizio della produzione degli effetti giuridici, ma comunque all'interno di un rapporto già valido e perfetto.
In concreto, tra e la società resistente il rapporto di lavoro si è Parte_1 instaurato sin dal 30.3.2023, sebbene esso sia rimasto provvisoriamente improduttivo di effetti in attesa del sopraggiungere della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione.
Dunque, non era necessario un altro e successivo contratto di assunzione affinché il rapporto venisse perfezionato, essendo esso già esistente ed essendone stato differito nel tempo il solo momento d'iniziale esecuzione, come peraltro sostenuto da entrambe le parti del giudizio.
Ciò comporta che, già dal 30.3.2023, sussisteva tra le parti un rapporto di lavoro subordinato integralmente assoggettato alla disciplina specificamente dettata dalla legge, e ciò anche in tema di recesso, ossia per il licenziamento da parte del datore di lavoro e per le dimissioni da parte del lavoratore.
2. Tali osservazioni impongono di ritenere che la comunicazione a mezzo e-mail del 17.4.2023, con cui la società affermava di non poter più procedere, per sopravvenute esigenze di cantiere, all'assunzione del geom. , non possa Pt_1 considerarsi come un diniego di stipula del contratto, giacché, come detto, tra le parti vi era già un contratto di lavoro valido e definitivo, sebbene non ancora produttivo di effetti poiché soggetto a termine iniziale.
Di contro, detta comunicazione deve essere giuridicamente qualificata, ex artt. 1362 e ss. c.c., come vero e proprio recesso contrattuale, assumendo natura sostanziale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Non sussiste, a parere di questo giudice, alcuna alternativa nella qualificazione di tale manifestazione di volontà, essendo essa intervenuta nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato già pendente tra le parti e, come detto, in toto esposto alla disciplina
5 di legge, senz'altro inclusa quella tracciata dall'art. 1 L. 604/1966, norma che esclude la facoltà di recesso da parte del datore in assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c. o di giustificato motivo.
In specie, la dichiarazione della società esternata quale volontà ON di non costituire più un rapporto di lavoro (invece oramai già esistente), sul piano giuridico non può che assumere valenza di manifestazione di volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale pendente, a tal uopo adducendo a motivo la sussistenza di ragioni aziendali impeditive dell'inizio dell'esecuzione del rapporto, rappresentate dal dedotto mutamento delle condizioni afferenti al cantiere assegnato e dall'esigenza di riorganizzazione del personale assegnato ai vari cantieri presenti sul territorio, ragioni che costituiscono tipicamente un giustificato motivo oggettivo di recesso datoriale.
In altri termini, è priva di senso giuridico l'affermazione con cui il datore dichiari di non voler assumere un lavoratore già assunto, dovendo essa essere piuttosto intesa come volontà di recedere dal contratto di lavoro.
Infatti, al di là delle espressioni testuali utilizzate nella missiva del 17.4.2023 (laddove
è chiaro che il termine “assunzione” è usato impropriamente), la comunicazione esprime la volontà di risoluzione unilaterale del rapporto a causa di esigenze organizzative imprenditoriali, il che ne rivela la natura giuridica di vero e proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Trattasi, perciò, di una manifestazione di volontà negoziale idonea ad integrare esclusivamente un recesso datoriale, non essendo ipotizzabile l'esistenza di altri strumenti giuridici che consentano al datore di lavoro di risolvere unilateralmente il contratto con il lavoratore, se non appunto il licenziamento, in disparte l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di mero atto di risoluzione per impossibilità oggettiva della prestazione ovvero per altri eventi giuridici (subentro di altra impresa nell'appalto con transito dei lavoratori nell'organico del nuovo appaltatore, cessione del contratto di lavoro, inidoneità definitiva alle mansioni, ecc.).
Ebbene, l'atto in esame, avente natura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è stato mai impugnato dal lavoratore ex art. 6 L. 604/1966 e ss.mm.ii.
Difatti, benché in ricorso si sostenga il perfezionamento del contratto di lavoro subordinato, non vi è una domanda di impugnazione di licenziamento illegittimo.
Né si presta ad essere giuridicamente qualificabile in tal senso la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, difettando in ricorso una espressa istanza diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso e l'applicazione
6 della tutela reintegratoria e/o indennitaria stabilita dalla legge (ex art. 3 D. Lgs.
23/2015).
Invero, il lavoratore ha domandato esclusivamente il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato guadagno, ricollegato all'assenza di effettivo inizio d'esecuzione del rapporto e, quindi, di corresponsione della retribuzione, in correlazione alla perdita della fonte di reddito costituita dalla precedente occupazione lavorativa, abbandonata proprio a fronte della stipula del contratto di lavoro con la società resistente, nonché del danno non patrimoniale suindicato.
Tale proposizione vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., sicché, non potendosene trascendere il senso letterale e lo scopo finalistico, l'azione proposta dal ricorrente non può essere giuridicamente riqualificata come impugnazione di licenziamento.
Invero, secondo questo giudice, l'editio actionis articolata in ricorso preclude una riqualificazione giuridica della domanda come impugnativa di recesso, in quanto ciò inciderebbe radicalmente sul thema decidendum del presente giudizio e provocherebbe l'effetto di sovvertirne il contenuto oltre i limiti consentiti dalla facoltà di emendatio libelli, vieppiù in pregiudizio del diritto di difesa della parte resistente.
Diversamente opinando, questo giudice finirebbe per pronunciare la legittimità o meno di un licenziamento, definendo un giudizio in cui nessuna delle parti ha mai prospettato tale profilo, neppure invia ipotetica o subordinata, con concreto rischio d'extrapetizione della pronuncia.
D'altra parte, l'accertamento del diritto al risarcimento dei lamentati danni postula, a monte, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato dalla società resistente, per il quale, come detto, non v'è domanda.
Ciò conduce al rilievo d'infondatezza della domanda, non essendo consentito pronunciare sull'azione risarcitoria del danno conseguenza in assenza di domanda di accertamento del danno evento, che, come detto, è costituito da un licenziamento di cui parte ricorrente non ha allegato l'illegittimità, e non già dall'inadempimento di un insussistente obbligo di assunzione.
3. Dunque, riscontrata la ricorrenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non impugnato dal lavoratore, deve rilevarsi che la missiva della società inviata addì 17.4.2023 abbia prodotto l'effetto dell'estinzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Per di più, è provato che la società, nel mese di maggio 2023 (e precisamente in data
15-16.5.2023), abbia inoltrato al ricorrente una nuova proposta di assunzione, con
7 impiego presso altro cantiere, espressamente richiamando tutte le condizioni negoziali di cui al precedente contratto del 30.3.2023.
Mantenendo ferma l'applicazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato
(non ravvisandosi, anche in questo caso, un negozio preliminare), si osserva che detta proposta non può integrare una revoca del licenziamento ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.
23/2015.
A tal uopo, la norma evocata stabilisce il termine di 15 giorni con decorrenza dalla data in cui il datore di lavoro abbia ricevuto la comunicazione con cui il lavoratore ha impugnato il licenziamento, comunicazione che, nel caso di specie, non v'è mai stata.
Peraltro, non può intendersi come impugnazione stragiudiziale del licenziamento la missiva inviata dal ricorrente, a mezzo del suo procuratore, e datata 19.4.2023, missiva in cui il contratto di lavoro viene qualificato (infondatamente) come contratto preliminare attraverso un reiterato riferimento alla sua natura di “proposta d'assunzione”, mentre non vi è alcun richiamo qualificato alla e-mail del 17.4.2023 in termini di comunicazione di recesso datoriale.
Allo stesso modo, non può intendersi come impugnazione stragiudiziale del licenziamento la comunicazione a mezzo e-mail del geom. , inviata il 10.5.2023, Pt_1 data in cui veniva depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, giacché tale missiva non fa altro che rappresentare alla società l'evento della proposizione dell'azione giudiziaria, trascrivendo, infatti, il contenuto del ricorso.
Pertanto, reputa il giudicante che, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro per effetto del predetto licenziamento, la società non abbia revocato quest'ultimo, bensì abbia proposto la stipula di un nuovo contratto di lavoro.
Non a caso, la missiva del 15.5.2023 non contiene una volontà diretta a ripristinare il rapporto, ormai cessato, bensì a costituirlo ex novo, prevedendo un diverso termine di iniziale efficacia (29.5.2023, indicata come data di presa di servizio), nonché
l'applicazione presso altro cantiere (Linea Bari - Lecce).
A fronte di tale proposta, con missiva del 18.5.2023, il geom. comunicava il Pt_1 proprio rifiuto, espressamente dichiarando l'intenzione di non lavorare alle dipendenze della società.
Tale dichiarazione costituisce una manifestazione di volontà negoziale diretta a declinare la proposta contrattuale, sicché deve ritenersi che, tra le parti, non si sia mai perfezionato un secondo contratto di lavoro subordinato.
8 4. In considerazione di tale complessiva ricostruzione dei rapporti tra le parti, come anticipato, la domanda di risarcimento del danno da mancata assunzione non può trovare accoglimento.
Non può ravvisarsi, infatti, un inadempimento della società resistente rispetto agli obblighi assunti con la scrittura del 30.3.2023, poiché il contratto di lavoro ivi contenuto prevedeva, come detto, un termine iniziale fissato all'1.6.2023, sicché, fino ad allora, non vi era obbligo per le parti di dare esecuzione al contratto stesso e, in specie, risultava sussistente ma improduttivo di effetti l'obbligo della società di ricevere la prestazione lavorativa del geom. secondo quanto concordato e di retribuirla. Pt_1
Né può parlarsi di omessa assunzione del lavoratore, poiché, secondo quanto sopra osservato, vi è stata la costituzione del rapporto di lavoro, sebbene ancora quiescente al momento della sua risoluzione unilaterale da parte del datore.
Piuttosto, il profilo del mancato avvio dell'esecuzione del rapporto opera su un piano giuridico differente ed è ascrivibile all'estinzione del rapporto stesso in conseguenza del licenziamento non impugnato dal ricorrente.
Non vi è stata, poi, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a causa del rifiuto della seconda proposta contrattuale da parte del ricorrente, come sopra evidenziato.
Ebbene, difetta l'elemento del danno evento, come tracciato nel ricorso introduttivo, ossia l'inadempimento contrattuale della società lamentato in ricorso, quale fatto costitutivo del preteso diritto al risarcimento del danno.
Di contro, come già osservato, l'assenza di domanda di impugnazione del licenziamento impedisce di accertare l'illegittimità della condotta datoriale e dei lamentati danni.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nel regime di tutela ex art. 18 L. 300/1970, come modificato da L. 92/2012, ha affermato la natura onnicomprensiva dell'indennità risarcitoria ivi prevista, affermazione di principio che è chiaramente estensibile anche alle indennità stabile dal D. Lgs. 23/2015 (Cassazione civile, sez. lav.,
25/01/2021, n. 1507: “L'indennità risarcitoria, non associata alla reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. riformulato, è, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni derivanti dal licenziamento ingiurioso
o dal fatto costituente reato”).
Dunque, pur volendo ammettere che la condotta serbata dalla società costituisca un illecito contrattuale, sia pure nei soli termini della violazione del criterio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., l'assenza di impugnazione del licenziamento
9 impedirebbe comunque di accertare il risarcimento di qualunque danno connesso alla cessazione del rapporto di lavoro in contesa.
In sintesi, l'omessa proposizione dell'azione tipizzata dalla legge in ipotesi di licenziamento impedisce l'accertamento della esistenza di un danno risarcibile, sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Quindi, l'attesa produzione di un maggior reddito di lavoro, connessa alla più elevata retribuzione stabilita nel contratto di lavoro con la ON perdita della precedente fonte reddituale, il danno d'immagine ed il danno da perdita di chances costituiscono lesioni non risarcibili attraverso un'azione ordinaria ex art. 1218 c.c., ma, essendo intervenuto un licenziamento, solo attraverso l'azione d'impugnazione di quest'ultimo ed il conseguente accertamento dell'eventuale illegittimità del recesso.
5. A ciò si aggiunga che anche un eventuale scrutinio di merito dell'azione ne rivelerebbe l'infondatezza per assenza di risarcibilità dei danni conseguenza.
Giova premettere che, anche in ambito contrattuale, il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. non si configura in re ipsa, dovendo pur sempre la parte adempiente dimostrare l'esistenza di una concreta lesione del proprio patrimonio giuridico, causalmente connessa all'inadempimento della controparte.
Ebbene, si osserva che non potrebbe essere comunque risarcita la perdita reddituale connessa alle dimissioni rassegnate dalla precedente occupazione lavorativa, rinunciata proprio a fronte della stipula del contratto di lavoro del 30.3.2023.
Come ammesso dal ricorrente, e come emerge dalla copia del modello di dichiarazione telematica obbligatoria in atti (UniLav), trasmesso il 3.4.2023, il geom. ha Pt_1 rassegnato le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro con efficacia a far data dal
31.5.2023, ossia dal giorno precedente all'1.6.2023, data di inizio dell'attività lavorativa fissata nel contratto di lavoro stipulato con la società resistente.
In sostanza, il ricorrente ha conservato l'occupazione lavorativa e la retribuzione preesistenti al rapporto con la società (restando irrilevante che il rapporto fosse sospeso per ferie), e ciò fino ad un momento successivo non solo al licenziamento, avvenuto addì 17.4.2023, ma anche al rifiuto della seconda proposta di assunzione, avvenuto il 18.5.2023.
Siffatta successione di eventi impone di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto revocare le dimissioni, così impedendo la risoluzione del rapporto con Itinera S.p.a. e, quindi, la produzione del pregiudizio connesso alla perdita della corrispondente fonte di reddito.
10 Il risarcimento di tale lesione, a tutto voler concedere, deve essere in ogni caso escluso ex art. 1227 co. 2 c.c., in quanto la revoca delle dimissioni volontarie è condotta esigibile, rispondente all'ordinaria diligenza ed idonea ad impedire del tutto il preteso danno da perdita reddituale.
In termini similari, anche il rifiuto della seconda proposta di assunzione del 15.5.2023 assume rilevanza, in quanto esso parimenti integra il concorso colposo del danneggiato nella produzione della lesione patrimoniale per pregiudizio dell'atteso incremento reddituale.
Sul piano della eziologia materiale, trattasi di condotta idonea a spezzare il nesso di causalità tra il recesso del 17.4.2023 e la perdita della maggior retribuzione stabilita nel contratto di lavoro con la società resistente, assurgendo a circostanza di fatto munita di piena autonomia nella produzione del danno.
In altri termini, la perdita del maggior reddito da lavoro subordinato, in base all'evoluzione dei fatti, si collega non già al licenziamento, bensì al diniego del ricorrente rispetto alla seconda proposta di assunzione, poiché, in ogni caso,
l'incremento reddituale non si sarebbe verificato prima della data dell'1.6.2023, mentre la seconda proposta di assunzione presenta una decorrenza degli effetti contrattuali antecedente a tale data (ivi prevedendosi l'inizio dell'attività lavorativa in data 29.5.2023).
Peraltro, l'aspettativa d'incremento reddituale andrebbe comunque delimitata cronologicamente entro il periodo di prova di 6 mesi previsto nel contratto di lavoro del 30.3.2023, non potendo prevedersene il positivo superamento, che resta condizionato alla valutazione tecnica del datore di lavoro, notoriamente insindacabile nel merito.
Parimenti da disattendere sarebbe la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale.
In specie, fermo che anche tale posta di danno avrebbe dovuto essere dedotta nel contesto di una impugnazione del licenziamento, sub specie di maggior danno derivante da una eventuale natura ingiuriosa del recesso, in ogni caso difetta in ricorso una compiuta allegazione in ordine alla lesione della dignità professionale del geom.
, lesione solo genericamente prospettata e sfornita di una precisa descrizione delle Pt_1 circostanze di fatto sottese al pregiudizio dell'immagine professionale del ricorrente, non essendo stato indicato, tra l'altro, l'ambiente lavorativo in cui il lamentato danno si sarebbe prodotto ed in cui sarebbe circolata la notizia della risoluzione del contratto da parte della società resistente quale conseguenza delle vicende penali intercorse con
11 così come non è stata affermata una diffusione della conoscenza dei Controparte_3 fatti al pubblico.
Va ribadito, comunque, che l'esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine professionale risulta precluso dall'assenza di azione d'impugnazione del licenziamento, essendone quest'ultimo il presupposto fattuale, e, comunque, dall'insufficienza di specifiche allegazioni.
Tale osservazione rileva anche in ordine al dedotto danno non patrimoniale da perdita di chances, posta per la quale il contenuto del ricorso è finanche laconico in punto di proiezione dell'aspettativa di carriera, non essendo neppure indicato se, per essa,
s'intenda il pregiudizio alle potenzialità di crescita e maturazione professionali nell'ambiente lavorativo della società resistente oppure la perdita di ulteriori occasioni lavorative di maggior prestigio e, quindi, fonte di un più intenso sviluppo del bagaglio professionale.
Infine, ad identica conclusione si perviene altresì per il residuo pregiudizio non patrimoniale lamentato in ricorso, in termini di danno biologico, morale ed esistenziale, il cui risarcimento è precluso, oltre che dall'omessa impugnazione del licenziamento, anche dall'assenza di sufficienti allegazioni, soprattutto in ordine al nesso di causalità tra le pretese lesioni ed il recesso datoriale.
A ben vedere, poi, il risarcimento di tali lesioni non è oggetto di specifica proposizione nelle conclusioni del ricorso, essendone paventata la sussistenza solo nella narrativa dell'atto introduttivo, il che induce a ritenere che la relativa allegazione sia stata dedotta ad colorandum e che la domanda di risarcimento non sia stata affatto proposta.
6. In sintesi, dunque, l'azione risarcitoria, già preclusa dall'omessa impugnazione del licenziamento, sarebbe risultata comunque infondata in parte per assenza di nesso causale, escluso dalla condotta del danneggiato, ed in parte per insufficienza assertiva.
Certo, non può non essere stigmatizzata la contraddittorietà della condotta tenuta da la quale, mentre nella e-mail del 17.4.2023 dichiarava, a ON fondamento della risoluzione unilaterale del contratto, il mutamento delle necessità di cantiere e la sussistenza di esigenze organizzative, sostenendo la necessità di una variazione di organico conseguente ad una complessiva riorganizzazione del personale aziendale, di contro, nell'incipit della successiva proposta di assunzione del 15.5.2023, sembra rivelare che, in realtà, l'operato recesso risale ai pregressi rapporti tra il geom.
ed sua committente, ed all'assenza di gradimento della figura Pt_1 CP_3
12 professionale del ricorrente da parte della società sua controparte, benché il tutto sia stato definitivamente superato con le sentenze penali depositate in atti.
Solo nel prosieguo della seconda proposta di assunzione, vengono evocate esigenze di riorganizzazione del personale.
Del resto, sarebbe bastato inserire nel contratto di lavoro del 30.3.2023 una clausola di gradimento del committente, ossia una condizione sospensiva degli effetti del contratto di lavoro, individuando, quale evento futuro ed incerto, l'assenso di CP_3 all'utilizzo, presso i propri cantieri, della specifica figura professionale
[...] individuata dalla resistente, pattuizione certamente ammissibile alla luce della peculiarità delle mansioni direttive di cui trattasi e delle connesse responsabilità.
Tali rilievi, però, non sono sufficienti ad incardinare la responsabilità contrattuale dedotta in ricorso, sia per la già segnalata preclusione derivante dall'assenza di impugnazione del licenziamento, sia per l'intervento di una condotta del ricorrente che ha eliso il nesso eziologico rispetto al lamentato danno patrimoniale, oltre che per la segnalata carenza in punto di allegazione del danno non patrimoniale.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica dell'atto di risoluzione del 17.4.2023, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1305/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Alessia Incollingo e Chiara Capobianco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ON
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonio P.IVA_1
Visone e Pietro Schiavone, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della natura di contratto della proposta di assunzione della società e della conseguente responsabilità contrattuale o precontrattuale per inadempimento, condannare la società al risarcimento di tutti i danni subìti per la mancata assunzione, per € 115.000,00 lordi, pari ad un anno di retribuzione, oltre al danno d'immagine e da perdita di chances per € 59.621,94, ovvero per le somme ritenute di giustizia;
in subordine, condannarsi parte resistente a corrispondere la differenza tra l'importo reddituale annuo corrisposto dal nuovo datore di lavoro e quanto stabilito nel contratto stipulato con la resistente;
con CP_2 vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.5.2023, il geom. esponeva di aver Parte_1 ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato da ON
formalizzata nel documento trasmesso in data 30.3.2023, alle
[...] condizioni ivi indicate, tra le quali era stabilita, oltre ad inquadramento, mansioni, qualifica, periodo di prova e retribuzione, anche la data di inizio del rapporto, fissata addì 1.6.2023.
Riferiva che, nella stessa data del 30.3.2023, egli aveva accettato e sottoscritto la proposta, dandone comunicazione alla resistente.
Aggiungeva che, in data 3.4.2023, aveva rassegnato le dimissioni dal suo datore di lavoro Itinera S.p.a., con decorrenza dal 31.5.2023, così rinunciando a tale impiego a tempo indeterminato e di particolare prestigio.
Lamentava che, in data 17.4.2023, aveva ricevuto una comunicazione a mezzo e-mail con cui la società resistente aveva rappresentato quanto segue: “essendo cambiate le esigenze del cantiere ci dispiace comunicarle che non si potrà più procedere alla sua assunzione in quanto abbiamo dovuto ridistribuire l'organico presente sui nostri cantieri su tutto il territorio nazionale. Scusandoci dell'accaduto la terremo sicuramente in considerazione per eventuali future proposte che rispecchieranno le sue competenze”.
Dichiarava di aver appreso che, a tale determinazione, la società era giunta dopo aver assunto informazioni su una vicenda penale risalente al 2004 ed oramai estinta.
Sosteneva che la condotta della società gli aveva cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui intendeva conseguire il risarcimento, avendo scelto di non avvalersi della tutela ex art. 2932 c.c.
Deduceva che la proposta di assunzione conteneva tutti gli elementi essenziali del contratto e che essa era da considerarsi vero e proprio negozio definitivo giacché sottoscritta da entrambe le parti, con l'unica peculiarità del differimento della data di inizio della sua efficacia.
Affermava la responsabilità della resistente per non aver adempiuto a tale contratto, per di più dopo avergli richiesto di dimettersi dalla precedente occupazione lavorativa,
e ciò anche se il contratto dovesse per ipotesi ritenersi come preliminare.
Riferiva che, a seguito della predetta comunicazione del 17.4.2023, aveva subìto un malore per stato ansioso, come da certificazione medica prodotta.
Invocava il risarcimento del danno patrimoniale patito, costituito dalla perdita, per almeno un anno, del maggior reddito di lavoro che avrebbe prodotto alle dipendenze
2 della società resistente e della retribuzione annua erogatagli dal precedente datore di lavoro, pari ad € 115.000,00.
Rivendicava altresì il risarcimento del danno d'immagine, a causa della notizia secondo cui la mancata assunzione era da ascriversi all'assenza di gradimento della sua figura professionale, per le pregresse vicende penali, da parte di committente Controparte_3 di e da perdita di chances “di percepimento di stipendi ON ed accessori a causa dell'inadempimento”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi ON al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese.
Nel ricostruire i fatti di causa, affermava l'irrilevanza delle precedenti vicende penali che avevano coinvolto il ricorrente, con in veste di persona offesa, Controparte_3 avendo appreso, prima ancora di trasmettere la proposta di assunzione, che vi era stata assoluzione definitiva del geom. . Pt_1
Precisava che solo per ragioni di ordine tecnico, tali da determinare l'impossibilità di impiego del professionista presso il cantiere previsto nella proposta di assunzione
(“Cortina Cantieri ANAS”), non era stato possibile assumere il geom. , al quale Pt_1 però essa società aveva tempestivamente proposto di lavorare presso altri cantieri, proposta che il ricorrente aveva espressamente rifiutato con comunicazione scritta.
Aggiungeva che la data di inizio del rapporto di lavoro, stabilita nel contratto addì
1.6.2023, era ivi espressamente qualificata come presunta, sicché non poteva riscontrarsi alcun inadempimento, essendo nelle more mutate le esigenze di cantiere.
Deduceva l'insussistenza di qualsivoglia lesione a carico del ricorrente, sia a titolo di danno patrimoniale, non essendo egli mai rimasto disoccupato, sia di danno non patrimoniale, non essendosi verificata alcuna denigrazione della sua professionalità.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve senz'altro condividersi quanto opinato in ricorso circa la natura del documento negoziale del 30.3.2023.
Trattasi invero di contratto definitivo di lavoro, e non già di contratto preliminare.
3 Ciò in quanto esso non contiene alcun obbligo di stipulare un futuro contratto di lavoro, ma definisce una proposta contrattuale di assunzione, completa di ogni elemento necessario e sufficiente ad incardinare il rapporto di lavoro subordinato
(inquadramento, retribuzione, mansioni, sede di lavoro, ecc.) ed accompagnata dall'accettazione vergata in calce dal lavoratore, com'è pacifico tra le parti.
Mentre lo schema giuridico del contratto preliminare prevede che, ad una prima scrittura, contenente l'impegno a contrarre, segua una seconda, ossia il contratto definitivo, nel caso di specie la prima ed unica scrittura intervenuta tra le parti contiene già ogni elemento necessario e sufficiente ad incardinare il rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di un successivo contratto definitivo.
Proprio per tale ragione, il rapporto di lavoro subordinato descritto e disciplinato in tale scrittura privata è stato regolarmente costituito nel momento in cui il geom. Pt_1 ha sottoscritto la proposta, nel senso che, in tale momento, il contratto di lavoro si è validamente perfezionato in ogni suo elemento ex art. 1339 c.c., dando origine al rapporto di prestazione d'opera subordinata.
In sintesi, l'assunzione di da parte di è Parte_1 ON avvenuta in data 30.3.2023 ad ogni effetto di legge.
Unica peculiarità afferisce al termine iniziale di produzione degli effetti del contratto, indicato nella scrittura, sebbene in via presuntiva, nel giorno 1.6.2023, quale momento a partire dal quale si sarebbe data esecuzione al contratto, sino a tale momento comunque già valido e vincolante per le parti, senza necessità di un ulteriore negozio.
In sostanza, le parti hanno inteso costituire e perfezionare il rapporto giuridico sin dal
30.3.2023, salvo prevedere che l'attività di lavoro e l'obbligo retributivo datoriale avrebbero avuto efficacia solo a partire dall'1.6.2023.
Tale previsione incide solo sul momento di iniziale esecuzione del contratto di lavoro, lasciando intatta la sussistenza del vincolo contrattuale già incardinato.
Del resto, è noto che il contratto di lavoro è contratto di diritto comune, sicché nulla vieta alle parti, come avviene per ogni altro negozio giuridico (ad eccezione del c.d. actus legitimus) di apporvi accidentalia negotii, ossia elementi accidentali quali la condizione (sospensiva o risolutiva ex art. 1353 c.c.) o il termine iniziale o finale d'efficacia.
A confermare ciò è la stessa disciplina speciale del contratto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato proprio dalla presenza di una clausola appositiva del termine finale di durata, disciplina oggi contenuta nel D. Lgs. 81/2015 per quanto attiene prettamente ai rapporti privatistici.
4 In particolare, la normativa di legge pone un'articolata serie di limitazioni alla possibilità di apporre un termine finale al contratto di lavoro, disciplinando, tra l'altro, anche la facoltà di proroga e rinnovo, allo scopo di evitare che le imprese possano abusare di tale strumento negoziale in danno dei lavoratori, rispetto ai quali tali disposizioni speciali assumono natura di norme di protezione.
Nessuna disciplina speciale è, invece, stabilita per il contratto di lavoro a tempo indeterminato munito di termine iniziale, il cui regime, perciò, rifluisce in quello di diritto comune.
A ben vedere, peraltro, e come già segnalato, l'unica peculiarità che presenta un contratto di lavoro soggetto a termine iniziale, quale quello intercorso tra le parti, è il mero differimento dell'inizio della produzione degli effetti giuridici, ma comunque all'interno di un rapporto già valido e perfetto.
In concreto, tra e la società resistente il rapporto di lavoro si è Parte_1 instaurato sin dal 30.3.2023, sebbene esso sia rimasto provvisoriamente improduttivo di effetti in attesa del sopraggiungere della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione.
Dunque, non era necessario un altro e successivo contratto di assunzione affinché il rapporto venisse perfezionato, essendo esso già esistente ed essendone stato differito nel tempo il solo momento d'iniziale esecuzione, come peraltro sostenuto da entrambe le parti del giudizio.
Ciò comporta che, già dal 30.3.2023, sussisteva tra le parti un rapporto di lavoro subordinato integralmente assoggettato alla disciplina specificamente dettata dalla legge, e ciò anche in tema di recesso, ossia per il licenziamento da parte del datore di lavoro e per le dimissioni da parte del lavoratore.
2. Tali osservazioni impongono di ritenere che la comunicazione a mezzo e-mail del 17.4.2023, con cui la società affermava di non poter più procedere, per sopravvenute esigenze di cantiere, all'assunzione del geom. , non possa Pt_1 considerarsi come un diniego di stipula del contratto, giacché, come detto, tra le parti vi era già un contratto di lavoro valido e definitivo, sebbene non ancora produttivo di effetti poiché soggetto a termine iniziale.
Di contro, detta comunicazione deve essere giuridicamente qualificata, ex artt. 1362 e ss. c.c., come vero e proprio recesso contrattuale, assumendo natura sostanziale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Non sussiste, a parere di questo giudice, alcuna alternativa nella qualificazione di tale manifestazione di volontà, essendo essa intervenuta nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato già pendente tra le parti e, come detto, in toto esposto alla disciplina
5 di legge, senz'altro inclusa quella tracciata dall'art. 1 L. 604/1966, norma che esclude la facoltà di recesso da parte del datore in assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c. o di giustificato motivo.
In specie, la dichiarazione della società esternata quale volontà ON di non costituire più un rapporto di lavoro (invece oramai già esistente), sul piano giuridico non può che assumere valenza di manifestazione di volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale pendente, a tal uopo adducendo a motivo la sussistenza di ragioni aziendali impeditive dell'inizio dell'esecuzione del rapporto, rappresentate dal dedotto mutamento delle condizioni afferenti al cantiere assegnato e dall'esigenza di riorganizzazione del personale assegnato ai vari cantieri presenti sul territorio, ragioni che costituiscono tipicamente un giustificato motivo oggettivo di recesso datoriale.
In altri termini, è priva di senso giuridico l'affermazione con cui il datore dichiari di non voler assumere un lavoratore già assunto, dovendo essa essere piuttosto intesa come volontà di recedere dal contratto di lavoro.
Infatti, al di là delle espressioni testuali utilizzate nella missiva del 17.4.2023 (laddove
è chiaro che il termine “assunzione” è usato impropriamente), la comunicazione esprime la volontà di risoluzione unilaterale del rapporto a causa di esigenze organizzative imprenditoriali, il che ne rivela la natura giuridica di vero e proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Trattasi, perciò, di una manifestazione di volontà negoziale idonea ad integrare esclusivamente un recesso datoriale, non essendo ipotizzabile l'esistenza di altri strumenti giuridici che consentano al datore di lavoro di risolvere unilateralmente il contratto con il lavoratore, se non appunto il licenziamento, in disparte l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di mero atto di risoluzione per impossibilità oggettiva della prestazione ovvero per altri eventi giuridici (subentro di altra impresa nell'appalto con transito dei lavoratori nell'organico del nuovo appaltatore, cessione del contratto di lavoro, inidoneità definitiva alle mansioni, ecc.).
Ebbene, l'atto in esame, avente natura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è stato mai impugnato dal lavoratore ex art. 6 L. 604/1966 e ss.mm.ii.
Difatti, benché in ricorso si sostenga il perfezionamento del contratto di lavoro subordinato, non vi è una domanda di impugnazione di licenziamento illegittimo.
Né si presta ad essere giuridicamente qualificabile in tal senso la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, difettando in ricorso una espressa istanza diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso e l'applicazione
6 della tutela reintegratoria e/o indennitaria stabilita dalla legge (ex art. 3 D. Lgs.
23/2015).
Invero, il lavoratore ha domandato esclusivamente il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato guadagno, ricollegato all'assenza di effettivo inizio d'esecuzione del rapporto e, quindi, di corresponsione della retribuzione, in correlazione alla perdita della fonte di reddito costituita dalla precedente occupazione lavorativa, abbandonata proprio a fronte della stipula del contratto di lavoro con la società resistente, nonché del danno non patrimoniale suindicato.
Tale proposizione vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., sicché, non potendosene trascendere il senso letterale e lo scopo finalistico, l'azione proposta dal ricorrente non può essere giuridicamente riqualificata come impugnazione di licenziamento.
Invero, secondo questo giudice, l'editio actionis articolata in ricorso preclude una riqualificazione giuridica della domanda come impugnativa di recesso, in quanto ciò inciderebbe radicalmente sul thema decidendum del presente giudizio e provocherebbe l'effetto di sovvertirne il contenuto oltre i limiti consentiti dalla facoltà di emendatio libelli, vieppiù in pregiudizio del diritto di difesa della parte resistente.
Diversamente opinando, questo giudice finirebbe per pronunciare la legittimità o meno di un licenziamento, definendo un giudizio in cui nessuna delle parti ha mai prospettato tale profilo, neppure invia ipotetica o subordinata, con concreto rischio d'extrapetizione della pronuncia.
D'altra parte, l'accertamento del diritto al risarcimento dei lamentati danni postula, a monte, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato dalla società resistente, per il quale, come detto, non v'è domanda.
Ciò conduce al rilievo d'infondatezza della domanda, non essendo consentito pronunciare sull'azione risarcitoria del danno conseguenza in assenza di domanda di accertamento del danno evento, che, come detto, è costituito da un licenziamento di cui parte ricorrente non ha allegato l'illegittimità, e non già dall'inadempimento di un insussistente obbligo di assunzione.
3. Dunque, riscontrata la ricorrenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non impugnato dal lavoratore, deve rilevarsi che la missiva della società inviata addì 17.4.2023 abbia prodotto l'effetto dell'estinzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Per di più, è provato che la società, nel mese di maggio 2023 (e precisamente in data
15-16.5.2023), abbia inoltrato al ricorrente una nuova proposta di assunzione, con
7 impiego presso altro cantiere, espressamente richiamando tutte le condizioni negoziali di cui al precedente contratto del 30.3.2023.
Mantenendo ferma l'applicazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato
(non ravvisandosi, anche in questo caso, un negozio preliminare), si osserva che detta proposta non può integrare una revoca del licenziamento ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.
23/2015.
A tal uopo, la norma evocata stabilisce il termine di 15 giorni con decorrenza dalla data in cui il datore di lavoro abbia ricevuto la comunicazione con cui il lavoratore ha impugnato il licenziamento, comunicazione che, nel caso di specie, non v'è mai stata.
Peraltro, non può intendersi come impugnazione stragiudiziale del licenziamento la missiva inviata dal ricorrente, a mezzo del suo procuratore, e datata 19.4.2023, missiva in cui il contratto di lavoro viene qualificato (infondatamente) come contratto preliminare attraverso un reiterato riferimento alla sua natura di “proposta d'assunzione”, mentre non vi è alcun richiamo qualificato alla e-mail del 17.4.2023 in termini di comunicazione di recesso datoriale.
Allo stesso modo, non può intendersi come impugnazione stragiudiziale del licenziamento la comunicazione a mezzo e-mail del geom. , inviata il 10.5.2023, Pt_1 data in cui veniva depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, giacché tale missiva non fa altro che rappresentare alla società l'evento della proposizione dell'azione giudiziaria, trascrivendo, infatti, il contenuto del ricorso.
Pertanto, reputa il giudicante che, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro per effetto del predetto licenziamento, la società non abbia revocato quest'ultimo, bensì abbia proposto la stipula di un nuovo contratto di lavoro.
Non a caso, la missiva del 15.5.2023 non contiene una volontà diretta a ripristinare il rapporto, ormai cessato, bensì a costituirlo ex novo, prevedendo un diverso termine di iniziale efficacia (29.5.2023, indicata come data di presa di servizio), nonché
l'applicazione presso altro cantiere (Linea Bari - Lecce).
A fronte di tale proposta, con missiva del 18.5.2023, il geom. comunicava il Pt_1 proprio rifiuto, espressamente dichiarando l'intenzione di non lavorare alle dipendenze della società.
Tale dichiarazione costituisce una manifestazione di volontà negoziale diretta a declinare la proposta contrattuale, sicché deve ritenersi che, tra le parti, non si sia mai perfezionato un secondo contratto di lavoro subordinato.
8 4. In considerazione di tale complessiva ricostruzione dei rapporti tra le parti, come anticipato, la domanda di risarcimento del danno da mancata assunzione non può trovare accoglimento.
Non può ravvisarsi, infatti, un inadempimento della società resistente rispetto agli obblighi assunti con la scrittura del 30.3.2023, poiché il contratto di lavoro ivi contenuto prevedeva, come detto, un termine iniziale fissato all'1.6.2023, sicché, fino ad allora, non vi era obbligo per le parti di dare esecuzione al contratto stesso e, in specie, risultava sussistente ma improduttivo di effetti l'obbligo della società di ricevere la prestazione lavorativa del geom. secondo quanto concordato e di retribuirla. Pt_1
Né può parlarsi di omessa assunzione del lavoratore, poiché, secondo quanto sopra osservato, vi è stata la costituzione del rapporto di lavoro, sebbene ancora quiescente al momento della sua risoluzione unilaterale da parte del datore.
Piuttosto, il profilo del mancato avvio dell'esecuzione del rapporto opera su un piano giuridico differente ed è ascrivibile all'estinzione del rapporto stesso in conseguenza del licenziamento non impugnato dal ricorrente.
Non vi è stata, poi, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a causa del rifiuto della seconda proposta contrattuale da parte del ricorrente, come sopra evidenziato.
Ebbene, difetta l'elemento del danno evento, come tracciato nel ricorso introduttivo, ossia l'inadempimento contrattuale della società lamentato in ricorso, quale fatto costitutivo del preteso diritto al risarcimento del danno.
Di contro, come già osservato, l'assenza di domanda di impugnazione del licenziamento impedisce di accertare l'illegittimità della condotta datoriale e dei lamentati danni.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nel regime di tutela ex art. 18 L. 300/1970, come modificato da L. 92/2012, ha affermato la natura onnicomprensiva dell'indennità risarcitoria ivi prevista, affermazione di principio che è chiaramente estensibile anche alle indennità stabile dal D. Lgs. 23/2015 (Cassazione civile, sez. lav.,
25/01/2021, n. 1507: “L'indennità risarcitoria, non associata alla reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. riformulato, è, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni derivanti dal licenziamento ingiurioso
o dal fatto costituente reato”).
Dunque, pur volendo ammettere che la condotta serbata dalla società costituisca un illecito contrattuale, sia pure nei soli termini della violazione del criterio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., l'assenza di impugnazione del licenziamento
9 impedirebbe comunque di accertare il risarcimento di qualunque danno connesso alla cessazione del rapporto di lavoro in contesa.
In sintesi, l'omessa proposizione dell'azione tipizzata dalla legge in ipotesi di licenziamento impedisce l'accertamento della esistenza di un danno risarcibile, sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Quindi, l'attesa produzione di un maggior reddito di lavoro, connessa alla più elevata retribuzione stabilita nel contratto di lavoro con la ON perdita della precedente fonte reddituale, il danno d'immagine ed il danno da perdita di chances costituiscono lesioni non risarcibili attraverso un'azione ordinaria ex art. 1218 c.c., ma, essendo intervenuto un licenziamento, solo attraverso l'azione d'impugnazione di quest'ultimo ed il conseguente accertamento dell'eventuale illegittimità del recesso.
5. A ciò si aggiunga che anche un eventuale scrutinio di merito dell'azione ne rivelerebbe l'infondatezza per assenza di risarcibilità dei danni conseguenza.
Giova premettere che, anche in ambito contrattuale, il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. non si configura in re ipsa, dovendo pur sempre la parte adempiente dimostrare l'esistenza di una concreta lesione del proprio patrimonio giuridico, causalmente connessa all'inadempimento della controparte.
Ebbene, si osserva che non potrebbe essere comunque risarcita la perdita reddituale connessa alle dimissioni rassegnate dalla precedente occupazione lavorativa, rinunciata proprio a fronte della stipula del contratto di lavoro del 30.3.2023.
Come ammesso dal ricorrente, e come emerge dalla copia del modello di dichiarazione telematica obbligatoria in atti (UniLav), trasmesso il 3.4.2023, il geom. ha Pt_1 rassegnato le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro con efficacia a far data dal
31.5.2023, ossia dal giorno precedente all'1.6.2023, data di inizio dell'attività lavorativa fissata nel contratto di lavoro stipulato con la società resistente.
In sostanza, il ricorrente ha conservato l'occupazione lavorativa e la retribuzione preesistenti al rapporto con la società (restando irrilevante che il rapporto fosse sospeso per ferie), e ciò fino ad un momento successivo non solo al licenziamento, avvenuto addì 17.4.2023, ma anche al rifiuto della seconda proposta di assunzione, avvenuto il 18.5.2023.
Siffatta successione di eventi impone di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto revocare le dimissioni, così impedendo la risoluzione del rapporto con Itinera S.p.a. e, quindi, la produzione del pregiudizio connesso alla perdita della corrispondente fonte di reddito.
10 Il risarcimento di tale lesione, a tutto voler concedere, deve essere in ogni caso escluso ex art. 1227 co. 2 c.c., in quanto la revoca delle dimissioni volontarie è condotta esigibile, rispondente all'ordinaria diligenza ed idonea ad impedire del tutto il preteso danno da perdita reddituale.
In termini similari, anche il rifiuto della seconda proposta di assunzione del 15.5.2023 assume rilevanza, in quanto esso parimenti integra il concorso colposo del danneggiato nella produzione della lesione patrimoniale per pregiudizio dell'atteso incremento reddituale.
Sul piano della eziologia materiale, trattasi di condotta idonea a spezzare il nesso di causalità tra il recesso del 17.4.2023 e la perdita della maggior retribuzione stabilita nel contratto di lavoro con la società resistente, assurgendo a circostanza di fatto munita di piena autonomia nella produzione del danno.
In altri termini, la perdita del maggior reddito da lavoro subordinato, in base all'evoluzione dei fatti, si collega non già al licenziamento, bensì al diniego del ricorrente rispetto alla seconda proposta di assunzione, poiché, in ogni caso,
l'incremento reddituale non si sarebbe verificato prima della data dell'1.6.2023, mentre la seconda proposta di assunzione presenta una decorrenza degli effetti contrattuali antecedente a tale data (ivi prevedendosi l'inizio dell'attività lavorativa in data 29.5.2023).
Peraltro, l'aspettativa d'incremento reddituale andrebbe comunque delimitata cronologicamente entro il periodo di prova di 6 mesi previsto nel contratto di lavoro del 30.3.2023, non potendo prevedersene il positivo superamento, che resta condizionato alla valutazione tecnica del datore di lavoro, notoriamente insindacabile nel merito.
Parimenti da disattendere sarebbe la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale.
In specie, fermo che anche tale posta di danno avrebbe dovuto essere dedotta nel contesto di una impugnazione del licenziamento, sub specie di maggior danno derivante da una eventuale natura ingiuriosa del recesso, in ogni caso difetta in ricorso una compiuta allegazione in ordine alla lesione della dignità professionale del geom.
, lesione solo genericamente prospettata e sfornita di una precisa descrizione delle Pt_1 circostanze di fatto sottese al pregiudizio dell'immagine professionale del ricorrente, non essendo stato indicato, tra l'altro, l'ambiente lavorativo in cui il lamentato danno si sarebbe prodotto ed in cui sarebbe circolata la notizia della risoluzione del contratto da parte della società resistente quale conseguenza delle vicende penali intercorse con
11 così come non è stata affermata una diffusione della conoscenza dei Controparte_3 fatti al pubblico.
Va ribadito, comunque, che l'esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine professionale risulta precluso dall'assenza di azione d'impugnazione del licenziamento, essendone quest'ultimo il presupposto fattuale, e, comunque, dall'insufficienza di specifiche allegazioni.
Tale osservazione rileva anche in ordine al dedotto danno non patrimoniale da perdita di chances, posta per la quale il contenuto del ricorso è finanche laconico in punto di proiezione dell'aspettativa di carriera, non essendo neppure indicato se, per essa,
s'intenda il pregiudizio alle potenzialità di crescita e maturazione professionali nell'ambiente lavorativo della società resistente oppure la perdita di ulteriori occasioni lavorative di maggior prestigio e, quindi, fonte di un più intenso sviluppo del bagaglio professionale.
Infine, ad identica conclusione si perviene altresì per il residuo pregiudizio non patrimoniale lamentato in ricorso, in termini di danno biologico, morale ed esistenziale, il cui risarcimento è precluso, oltre che dall'omessa impugnazione del licenziamento, anche dall'assenza di sufficienti allegazioni, soprattutto in ordine al nesso di causalità tra le pretese lesioni ed il recesso datoriale.
A ben vedere, poi, il risarcimento di tali lesioni non è oggetto di specifica proposizione nelle conclusioni del ricorso, essendone paventata la sussistenza solo nella narrativa dell'atto introduttivo, il che induce a ritenere che la relativa allegazione sia stata dedotta ad colorandum e che la domanda di risarcimento non sia stata affatto proposta.
6. In sintesi, dunque, l'azione risarcitoria, già preclusa dall'omessa impugnazione del licenziamento, sarebbe risultata comunque infondata in parte per assenza di nesso causale, escluso dalla condotta del danneggiato, ed in parte per insufficienza assertiva.
Certo, non può non essere stigmatizzata la contraddittorietà della condotta tenuta da la quale, mentre nella e-mail del 17.4.2023 dichiarava, a ON fondamento della risoluzione unilaterale del contratto, il mutamento delle necessità di cantiere e la sussistenza di esigenze organizzative, sostenendo la necessità di una variazione di organico conseguente ad una complessiva riorganizzazione del personale aziendale, di contro, nell'incipit della successiva proposta di assunzione del 15.5.2023, sembra rivelare che, in realtà, l'operato recesso risale ai pregressi rapporti tra il geom.
ed sua committente, ed all'assenza di gradimento della figura Pt_1 CP_3
12 professionale del ricorrente da parte della società sua controparte, benché il tutto sia stato definitivamente superato con le sentenze penali depositate in atti.
Solo nel prosieguo della seconda proposta di assunzione, vengono evocate esigenze di riorganizzazione del personale.
Del resto, sarebbe bastato inserire nel contratto di lavoro del 30.3.2023 una clausola di gradimento del committente, ossia una condizione sospensiva degli effetti del contratto di lavoro, individuando, quale evento futuro ed incerto, l'assenso di CP_3 all'utilizzo, presso i propri cantieri, della specifica figura professionale
[...] individuata dalla resistente, pattuizione certamente ammissibile alla luce della peculiarità delle mansioni direttive di cui trattasi e delle connesse responsabilità.
Tali rilievi, però, non sono sufficienti ad incardinare la responsabilità contrattuale dedotta in ricorso, sia per la già segnalata preclusione derivante dall'assenza di impugnazione del licenziamento, sia per l'intervento di una condotta del ricorrente che ha eliso il nesso eziologico rispetto al lamentato danno patrimoniale, oltre che per la segnalata carenza in punto di allegazione del danno non patrimoniale.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica dell'atto di risoluzione del 17.4.2023, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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