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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/08/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 557/2025
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 31/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 557/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
tutte rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Domenico Naso (cod. fisc. ) del Foro di Roma e CodiceFiscale_5
Cinzia Ganzerli (cod. fisc. ) del Foro di Mantova, CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Cinzia Ganzerli in
Mantova, via Chiassi n. 54 ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_1
Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(cod. fisc. Controparte_3
), in persona del Dirigente l.r.p.t. P.IVA_2 convenuti contumaci
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale
(o indennità, o incentivante, a seconda dei vari contesti normativi) accessorio (d'ora in poi, anche CIA) in relazione ai contratti di lavoro per periodi brevi e saltuari. Condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di CIA al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la normativa in tema di CIA, nella parte in cui limita il diritto delle ricorrenti
a percepire lo stesso in ragione della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti - e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- alla corresponsione del Compenso Individuale Accessorio Parte_4
(C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 3.631,78 (€ 882,46 + € 604,56 Parte_1 Pt_2
+ € 1.126,43 + € 1.018,33 ), e/o
[...] Parte_3 Parte_4
nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle predette somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione
Pag. 2 di 8 al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dipendenti del , con la qualifica di Controparte_1
“collaboratrice scolastica – personale A.T.A”.
Con atto di ricorso depositato il 09.05.2025, le medesime chiedono l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di supplenze temporanee prestate a favore del ed in particolare: Controparte_1
- , a.s. 2020/21 dal 12.10.20 al 05.06.21 e a.s. 2021/22: dal Parte_1
25.09.21 al 31.05.22;
- , a.s. 2020/21 dal 26.09.20 al 05.06.21, a.s. 2021/22 dal Parte_2
01.10.21 al 31.05.22;
- a.s. 2020/21 dal 23.09.20 al 05.06.21, a.s. 2021/22 dal Parte_3
15.09.21 al 15.10.21, dal 18.10.21 al 29.05.22;
- a.s. 2020/21 dal 19.10.20 al 05.06.21, a.s. 2021/22 dal Parte_4
27.09.21 al 04.06.22, dal 06.06.22 al 11.06.22, dal 13.06.22 al 25.06.22.
Chiedono, inoltre, la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma complessiva lorda di € 3.631,78 (€ 882,46 , € 604,56 Parte_1
, € 1.126,43 € 1.018,33 ) oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4
interessi da ogni maturazione al saldo.
Pag. 3 di 8 In particolare, le ricorrenti allegano di avere svolto supplenze temporanee, con la qualifica di “collaboratrice scolastica”, sulla base di contratti brevi e saltuari, senza percepire il compenso individuale accessorio.
Secondo parti ricorrenti tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999.
Stante la ritualità della notifica, le parti resistenti non si costituiscono e vengono dichiarate contumaci all'udienza cartolare del 31/07/2025, all'esito della quale la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c., previa precisazione del credito al lordo, netto previdenziale.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
Pag. 4 di 8 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione
Pag. 5 di 8 professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
I richiamati principi sono applicabili anche al personale A.T.A. a tempo determinato, che presta attività di docenza per supplenze brevi e saltuarie con diritto al compenso di cui si discute.
Nei fatti, le ricorrenti hanno fornito prova di avere svolto attività di supplenza con la qualifica di “collaboratrice scolastica” per periodi brevi, così come indicati in atto di ricorso.
Per tali periodi di supplenze brevi, le ricorrenti producono i relativi cedolini stipendiali, da cui risulta che non è stato corrisposto il compenso di cui si tratta.
Il dovuto, a titolo di C.I.A., deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n. 218/1952 al caso di specie. L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal CCNL.
Sul punto, le ricorrenti hanno precisato la somma al lordo/netto previdenziale pari ad euro 801,54 per , ad euro 549,13 per Parte_1
Pag. 6 di 8 , ad euro 1.023,14 per ad euro 924,95 per Parte_2 Parte_3
all'udienza cartolare del 31/07/2025. Parte_4
Per i motivi sopra esposti, le parti resistenti devono essere condannate a corrispondere alle ricorrenti, in relazione ai periodi indicati e documentati in ricorso, il compenso individuale accessorio (C.I.A.), calcolato al lordo fiscale e netto previdenziale, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 557/2025 R.G.L.:
1) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a corrispondere CP_4
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale pari Parte_1
ad € 801,54 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale pari Parte_2
ad € 549,13 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale Parte_3
pari ad € 1.023,14 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale pari ad € Parte_4
924,95 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Pag. 7 di 8 2) Condanna il a rimborsare alle Controparte_1
ricorrenti le spese di causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 1960,00 per compensi legali oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/08/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 557/2025
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 31/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 557/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
tutte rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Domenico Naso (cod. fisc. ) del Foro di Roma e CodiceFiscale_5
Cinzia Ganzerli (cod. fisc. ) del Foro di Mantova, CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Cinzia Ganzerli in
Mantova, via Chiassi n. 54 ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_1
Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(cod. fisc. Controparte_3
), in persona del Dirigente l.r.p.t. P.IVA_2 convenuti contumaci
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale
(o indennità, o incentivante, a seconda dei vari contesti normativi) accessorio (d'ora in poi, anche CIA) in relazione ai contratti di lavoro per periodi brevi e saltuari. Condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di CIA al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la normativa in tema di CIA, nella parte in cui limita il diritto delle ricorrenti
a percepire lo stesso in ragione della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti - e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- alla corresponsione del Compenso Individuale Accessorio Parte_4
(C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 3.631,78 (€ 882,46 + € 604,56 Parte_1 Pt_2
+ € 1.126,43 + € 1.018,33 ), e/o
[...] Parte_3 Parte_4
nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle predette somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione
Pag. 2 di 8 al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dipendenti del , con la qualifica di Controparte_1
“collaboratrice scolastica – personale A.T.A”.
Con atto di ricorso depositato il 09.05.2025, le medesime chiedono l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di supplenze temporanee prestate a favore del ed in particolare: Controparte_1
- , a.s. 2020/21 dal 12.10.20 al 05.06.21 e a.s. 2021/22: dal Parte_1
25.09.21 al 31.05.22;
- , a.s. 2020/21 dal 26.09.20 al 05.06.21, a.s. 2021/22 dal Parte_2
01.10.21 al 31.05.22;
- a.s. 2020/21 dal 23.09.20 al 05.06.21, a.s. 2021/22 dal Parte_3
15.09.21 al 15.10.21, dal 18.10.21 al 29.05.22;
- a.s. 2020/21 dal 19.10.20 al 05.06.21, a.s. 2021/22 dal Parte_4
27.09.21 al 04.06.22, dal 06.06.22 al 11.06.22, dal 13.06.22 al 25.06.22.
Chiedono, inoltre, la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma complessiva lorda di € 3.631,78 (€ 882,46 , € 604,56 Parte_1
, € 1.126,43 € 1.018,33 ) oltre Parte_2 Parte_3 Parte_4
interessi da ogni maturazione al saldo.
Pag. 3 di 8 In particolare, le ricorrenti allegano di avere svolto supplenze temporanee, con la qualifica di “collaboratrice scolastica”, sulla base di contratti brevi e saltuari, senza percepire il compenso individuale accessorio.
Secondo parti ricorrenti tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999.
Stante la ritualità della notifica, le parti resistenti non si costituiscono e vengono dichiarate contumaci all'udienza cartolare del 31/07/2025, all'esito della quale la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c., previa precisazione del credito al lordo, netto previdenziale.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
Pag. 4 di 8 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione
Pag. 5 di 8 professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
I richiamati principi sono applicabili anche al personale A.T.A. a tempo determinato, che presta attività di docenza per supplenze brevi e saltuarie con diritto al compenso di cui si discute.
Nei fatti, le ricorrenti hanno fornito prova di avere svolto attività di supplenza con la qualifica di “collaboratrice scolastica” per periodi brevi, così come indicati in atto di ricorso.
Per tali periodi di supplenze brevi, le ricorrenti producono i relativi cedolini stipendiali, da cui risulta che non è stato corrisposto il compenso di cui si tratta.
Il dovuto, a titolo di C.I.A., deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n. 218/1952 al caso di specie. L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal CCNL.
Sul punto, le ricorrenti hanno precisato la somma al lordo/netto previdenziale pari ad euro 801,54 per , ad euro 549,13 per Parte_1
Pag. 6 di 8 , ad euro 1.023,14 per ad euro 924,95 per Parte_2 Parte_3
all'udienza cartolare del 31/07/2025. Parte_4
Per i motivi sopra esposti, le parti resistenti devono essere condannate a corrispondere alle ricorrenti, in relazione ai periodi indicati e documentati in ricorso, il compenso individuale accessorio (C.I.A.), calcolato al lordo fiscale e netto previdenziale, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 557/2025 R.G.L.:
1) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a corrispondere CP_4
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale pari Parte_1
ad € 801,54 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale pari Parte_2
ad € 549,13 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale Parte_3
pari ad € 1.023,14 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- alla ricorrente la somma lorda, al netto previdenziale pari ad € Parte_4
924,95 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Pag. 7 di 8 2) Condanna il a rimborsare alle Controparte_1
ricorrenti le spese di causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 1960,00 per compensi legali oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/08/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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