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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14661/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 13.12.1951 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Ferraro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la sussistenza del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 dal mese di settembre dell'anno 2023.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 21 novembre 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per il ricorrente la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente nel giudizio di opposizione.
Compensa le spese di lite di entrambe le fasi lette le risultanze delle CTU. Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione ATP;
b) accerta che l'opponente è in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 dalla domanda amministrativa;
c) compensa le spese di lite;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 11792 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 23/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino