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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 agosto 2025 ed iscritta al n.
1245 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ( , nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
proc. dom. avv. Barbara Tangherloni del foro di CO e con elezione di domicilio in Corso Promessi
Sposi n. 23/D - CO , presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 C.F._2
proc. dom. avv. Luigi Giordano del foro di CO e con elezione di domicilio in via Taceno n. 3 -
Bellano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per entrambe le parti: “Tenendo conto dello stipendio del resistente, che allo stato è di € 2.450,00 mensili in forza di
un'indennità di incarico di elevata qualificazione che avrà scadenza a dicembre 2027, nonché della condizione della
ricorrente, che ha svolto attività part-time con uno stipendio medio di € 700,00 e che attualmente deve ricevere la NASPI
per il venir meno del rapporto lavorativo, anche se si sta attivando per recuperare una nuova occupazione, il sig.
corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese da gennaio 2026 la somma di € 450,00 per CP_1 Pt_1
ciascuno dei due figli, oltre rivalutazione ISTAT annuale da gennaio 2027 ed oltre al 50% delle spese straordinarie per i
figli in base al protocollo del Tribunale di Milano come riportato nel ricorso;
assegno unico e universale ad esclusivo
vantaggio della sig.ra il tutto tenendo conto di uno stipendio di quest'ultima che non dovrà superare € 850,00. Pt_1
Modificando le condizioni stipendiali dette, le parti potranno chiedere una modifica delle condizioni economiche. La sig.ra
si obbliga a tenere informato il sig. della propria posizione lavorativa. Affido congiunto dei figli e Pt_1 CP_1
regolamentazione della frequentazione con il padre come da conclusioni di cui alla memoria n. 3 della ricorrente. Infine,
l'autovettura A3, intestata ad entrambe le parti, verrà acquistata dalla sig.ra nella quota del 50% del sig. Pt_1
ntro il 31.12.2026. Le parti si danno sin d'ora autorizzazione al rinnovo dei passaporti con e senza figli”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.8.2025, coniugata con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile contratto in Colico l'8.8.2012, ha chiesto al Tribunale di
[...]
pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di CO il 17.5.2022.
La ricorrente ha precisato che dal matrimonio sono nati due figli, (l'8.1.2013) e Per_1
(il 15.3.2014), ancora minorenni, che nella separazione sono stati affidati in via congiunta ai Per_2
genitori e collocati con prevalenza presso la madre, con onere del padre di contribuire al loro mantenimento con euro 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nella presente sede ha chiesto un incremento del mantenimento ad euro 450,00 per ciascun figlio ed un assegno divorzile di euro 150,00.
2. - Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ed alle Controparte_1
statuizioni riguardanti i figli;
si è però opposto a quelle di natura economica, chiedendo che fosse confermato l'importo di mantenimento per i figli concordato nella separazione (euro 383,50 ciascuno per effetto dell'indicizzazione ISTAT) ed escludendo l'assegno di divorzio per la moglie, che avrebbe pagina 2 di 7 lavorato con contratti a tempo determinato ed avrebbe altresì avviato una stabile convivenza con altro uomo.
3. - Dopo lo scambio di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., le parti sono comparse innanza al
Giudice Istruttore all'udienza del'11.12.2025, nel corso della quale hanno raggiunto un accordo. La
causa è quindi passata subito in decisione.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
omologata il 17.5.2022 (cfr. doc. 4 della ricorrente e docc.
2-3 del resistente) – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi,
sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - L'affido condiviso della prole e le modalità di frequentazione padre/figli, già sperimentate positivamente durante la separazione, vanno mantenute, rispondendo alle reali esigenze dei figli.
6. - Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente all'assegno divorzile.
Quanto al mantenimento della prole, gli accordi dei coniugi hanno tenuto espressamente conto dello stipendio attualmente percepito dal (“allo stato è di € 2.450,00 mensili in forza di CP_1
un'indennità di incarico di elevata qualificazione che avrà scadenza a dicembre 2027”) e del fatto che la gode di entrate economiche non superiori a 850,00 euro mensili ed in tale contesto Pt_1
reddituale hanno convenuto il concorso paterno nel mantenimento i ciascun figlio in euro 450,00 ,
somma che il Collegio stima corretta ed equa.
La ricorrente si è impegnata a tenere informato l'ex marito della propria posizione lavorativa, in quanto “modificando le condizioni stipendiali dette, le parti potranno chiedere una modifica delle condizioni economiche”.
7. - Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Per Questi Motivi
pagina 3 di 7 Il Tribunale di CO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra ( , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SO) l'8.5.1982, e ( ), nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 C.F._2
contratto in Colico l'8.8.2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 7
Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
DISPONE
di affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre in Colico, via Al Bacco n. 26; le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno con ciascun genitore;
DISPONE
• che i figli trascorreranno presso l'abitazione del padre due fine settimana al mese in modo alternato e, precisamente, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
• il padre terrà con sé i figli due sere infrasettimanali: il martedì dalle ore 19,00 e sino al mattino quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre (nel caso non ci fosse la scuola) ed il venerdì dalle
16,00 e sino al mattino quando li riaccompagnerà dalla madre.
• il tutto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra i coniugi, in funzione anche delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, da concordare, in ogni caso almeno 24 ore prima;
• i figli trascorreranno le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
potranno trascorrere le vacanze estive per un periodo da concordarsi anticipatamente anche con i nonni, materni o paterni;
pagina 4 di 7 • i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, nei modi da convenirsi di volta in volta, la metà dei giorni di vacanza delle festività di Natale e di Pasqua;
con espressa previsione che i figli passeranno il giorno di Natale e di Pasqua con la madre o con il padre ad anni alterni;
• anche nei periodi di vacanza, ciascun genitore sarà tenuto a render noto l'indirizzo del luogo ove soggiorneranno i minori e ad assicurare all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare con i figli;
PONE
a carico di a titolo di contributo nel mantenimento di figli, di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese da gennaio 2026 la somma di euro 450,00 per ciascuno dei Parte_1
due figli, oltre rivalutazione ISTAT annuale da gennaio 2027 ed oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il prevenivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto pagina 5 di 7 dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 7 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore acconcia documentazione comprovante la spesa sostenuta (scontrini con causale, ricevute fiscali o altra documentazione giustificativa), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 10 giorni;
le spese straordinarie saranno detratte fiscalmente da entrambi i genitori nella misura del 50%;
DA' ATTO
• che l'assegno unico dei minori verrà trattenuto per l'intero importo da;
Parte_1
pagina 6 di 7 • che l'autovettura A3, intestata ad entrambe le parti, verrà acquistata dalla nella quota del Pt_1
50% del entro il 31.12.2026; CP_1
• le parti si danno sin d'ora autorizzazione al rinnovo dei passaporti con e senza figli.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in CO nella Camera di consiglio di giovedì 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 agosto 2025 ed iscritta al n.
1245 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ( , nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
proc. dom. avv. Barbara Tangherloni del foro di CO e con elezione di domicilio in Corso Promessi
Sposi n. 23/D - CO , presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 C.F._2
proc. dom. avv. Luigi Giordano del foro di CO e con elezione di domicilio in via Taceno n. 3 -
Bellano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per entrambe le parti: “Tenendo conto dello stipendio del resistente, che allo stato è di € 2.450,00 mensili in forza di
un'indennità di incarico di elevata qualificazione che avrà scadenza a dicembre 2027, nonché della condizione della
ricorrente, che ha svolto attività part-time con uno stipendio medio di € 700,00 e che attualmente deve ricevere la NASPI
per il venir meno del rapporto lavorativo, anche se si sta attivando per recuperare una nuova occupazione, il sig.
corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese da gennaio 2026 la somma di € 450,00 per CP_1 Pt_1
ciascuno dei due figli, oltre rivalutazione ISTAT annuale da gennaio 2027 ed oltre al 50% delle spese straordinarie per i
figli in base al protocollo del Tribunale di Milano come riportato nel ricorso;
assegno unico e universale ad esclusivo
vantaggio della sig.ra il tutto tenendo conto di uno stipendio di quest'ultima che non dovrà superare € 850,00. Pt_1
Modificando le condizioni stipendiali dette, le parti potranno chiedere una modifica delle condizioni economiche. La sig.ra
si obbliga a tenere informato il sig. della propria posizione lavorativa. Affido congiunto dei figli e Pt_1 CP_1
regolamentazione della frequentazione con il padre come da conclusioni di cui alla memoria n. 3 della ricorrente. Infine,
l'autovettura A3, intestata ad entrambe le parti, verrà acquistata dalla sig.ra nella quota del 50% del sig. Pt_1
ntro il 31.12.2026. Le parti si danno sin d'ora autorizzazione al rinnovo dei passaporti con e senza figli”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.8.2025, coniugata con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile contratto in Colico l'8.8.2012, ha chiesto al Tribunale di
[...]
pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di CO il 17.5.2022.
La ricorrente ha precisato che dal matrimonio sono nati due figli, (l'8.1.2013) e Per_1
(il 15.3.2014), ancora minorenni, che nella separazione sono stati affidati in via congiunta ai Per_2
genitori e collocati con prevalenza presso la madre, con onere del padre di contribuire al loro mantenimento con euro 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nella presente sede ha chiesto un incremento del mantenimento ad euro 450,00 per ciascun figlio ed un assegno divorzile di euro 150,00.
2. - Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ed alle Controparte_1
statuizioni riguardanti i figli;
si è però opposto a quelle di natura economica, chiedendo che fosse confermato l'importo di mantenimento per i figli concordato nella separazione (euro 383,50 ciascuno per effetto dell'indicizzazione ISTAT) ed escludendo l'assegno di divorzio per la moglie, che avrebbe pagina 2 di 7 lavorato con contratti a tempo determinato ed avrebbe altresì avviato una stabile convivenza con altro uomo.
3. - Dopo lo scambio di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., le parti sono comparse innanza al
Giudice Istruttore all'udienza del'11.12.2025, nel corso della quale hanno raggiunto un accordo. La
causa è quindi passata subito in decisione.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
omologata il 17.5.2022 (cfr. doc. 4 della ricorrente e docc.
2-3 del resistente) – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi,
sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - L'affido condiviso della prole e le modalità di frequentazione padre/figli, già sperimentate positivamente durante la separazione, vanno mantenute, rispondendo alle reali esigenze dei figli.
6. - Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente all'assegno divorzile.
Quanto al mantenimento della prole, gli accordi dei coniugi hanno tenuto espressamente conto dello stipendio attualmente percepito dal (“allo stato è di € 2.450,00 mensili in forza di CP_1
un'indennità di incarico di elevata qualificazione che avrà scadenza a dicembre 2027”) e del fatto che la gode di entrate economiche non superiori a 850,00 euro mensili ed in tale contesto Pt_1
reddituale hanno convenuto il concorso paterno nel mantenimento i ciascun figlio in euro 450,00 ,
somma che il Collegio stima corretta ed equa.
La ricorrente si è impegnata a tenere informato l'ex marito della propria posizione lavorativa, in quanto “modificando le condizioni stipendiali dette, le parti potranno chiedere una modifica delle condizioni economiche”.
7. - Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Per Questi Motivi
pagina 3 di 7 Il Tribunale di CO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra ( , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SO) l'8.5.1982, e ( ), nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 C.F._2
contratto in Colico l'8.8.2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 7
Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese irripetibili.
DISPONE
di affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre in Colico, via Al Bacco n. 26; le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno con ciascun genitore;
DISPONE
• che i figli trascorreranno presso l'abitazione del padre due fine settimana al mese in modo alternato e, precisamente, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
• il padre terrà con sé i figli due sere infrasettimanali: il martedì dalle ore 19,00 e sino al mattino quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre (nel caso non ci fosse la scuola) ed il venerdì dalle
16,00 e sino al mattino quando li riaccompagnerà dalla madre.
• il tutto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra i coniugi, in funzione anche delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, da concordare, in ogni caso almeno 24 ore prima;
• i figli trascorreranno le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
potranno trascorrere le vacanze estive per un periodo da concordarsi anticipatamente anche con i nonni, materni o paterni;
pagina 4 di 7 • i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, nei modi da convenirsi di volta in volta, la metà dei giorni di vacanza delle festività di Natale e di Pasqua;
con espressa previsione che i figli passeranno il giorno di Natale e di Pasqua con la madre o con il padre ad anni alterni;
• anche nei periodi di vacanza, ciascun genitore sarà tenuto a render noto l'indirizzo del luogo ove soggiorneranno i minori e ad assicurare all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare con i figli;
PONE
a carico di a titolo di contributo nel mantenimento di figli, di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese da gennaio 2026 la somma di euro 450,00 per ciascuno dei Parte_1
due figli, oltre rivalutazione ISTAT annuale da gennaio 2027 ed oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il prevenivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto pagina 5 di 7 dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 7 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore acconcia documentazione comprovante la spesa sostenuta (scontrini con causale, ricevute fiscali o altra documentazione giustificativa), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 10 giorni;
le spese straordinarie saranno detratte fiscalmente da entrambi i genitori nella misura del 50%;
DA' ATTO
• che l'assegno unico dei minori verrà trattenuto per l'intero importo da;
Parte_1
pagina 6 di 7 • che l'autovettura A3, intestata ad entrambe le parti, verrà acquistata dalla nella quota del Pt_1
50% del entro il 31.12.2026; CP_1
• le parti si danno sin d'ora autorizzazione al rinnovo dei passaporti con e senza figli.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in CO nella Camera di consiglio di giovedì 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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