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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 347/2023 R.G.A.C. vertente tra
, elettivamente domiciliata in Stilo al Viale Dei Martiri n° 11, presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Gesù Pasquale GRILLO, che la rappresenta e difende
- appellante -
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Zurzolo e Ines Simona, Parte_2 elettivamente domiciliato in Riace in Via Nazionale SS 106 snc presso il loro studio professionale
- appellato -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Alba, ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo Studio professionale del suddetto difensore, sito in OC, via Sibari n. 18
- appellato -
Oggetto: appello avverso ordinanza del 26.05.2023 - Repertorio n. 453/2023, Tribunale Ordinario di
OC, pubblicata in data 26.05.2023, emessa nell'ambito del procedimento n. 83/2023 R.G..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in quanto proprietaria di una casa di civile abitazione sita in Stilo alla Via Gorizia n. Parte_1
3, presentava ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere un provvedimento cautelare ed urgente per la rimozione e/o messa norma di una canna fumaria installata da e Controparte_1 Parte_2
.
[...] Assumeva che tale canna fumaria era stata installata in violazione delle distanze ex art. 890 c.c. ed ex art. 35 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché in violazione delle norme sulla tutela del patrimonio storico e paesaggistico, delle norme sulla sicurezza e sulla conformità degli impianti.
In data 13.02.2023 si costituiva contestando in toto il fondamento del Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo l'opera realizzata assolutamente legittima e conforme alle distanze previste dal Regolamento Edilizio comunale, chiedeva quindi che la fosse Pt_1 condannata per lite temeraria.
In data 13.02.2023, si costituiva in giudizio anche formulando i medesimi motivi Parte_2 di opposizione della in subordine eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_1
In 26.05.2023, previa riqualificazione dell'oggetto della domanda inquadrata nella fattispecie della denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 1172 c.c., il primo giudice emetteva ordinanza definitoria del giudizio nei seguenti termini: “visto l'art. 1172 c.c. e l'art. 688 c.p.c., - rigetta la domanda cautelare spiegata nei confronti di - accoglie la domanda cautelare proposta nei Parte_2 confronti di per quanto di ragione e, per gli effetti, dispone che questa, a Controparte_1 proprie spese, al fine di eliminare la situazione di pericolo individuata in corso di causa, prolunghi la canna fumaria di un metro;
- rigetta nel resto il ricorso (…);”, condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da compensava le spese di lite relative al Parte_2 rapporto processuale tra e nella misura di un terzo. Parte_1 Controparte_1
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo di disporre la sospensione Parte_1 immediata degli effetti esecutivi dell'ordinanza, di ordinare l'immediata rimozione della canna fumaria, adottare qualsiasi altro provvedimento idoneo a tutelare i suoi diritti, nonché di condannare le parti convenute alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame del merito della vicenda, è la questione concernente la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, sollevata dagli appellati, tenuto conto che l'appellante ha proposto gravame avverso un'ordinanza emessa dal giudice unico del Tribunale di
OC contro la quale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avrebbe invece dovuto proporre reclamo al collegio del medesimo ufficio giudiziario entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Al riguardo, l'appellante sostiene che i provvedimenti d'urgenza sono considerati idonei ad acquistare una loro autonoma stabilità, svincolata dall'instaurazione o dalle vicende estintive di un ipotetico ed eventuale successivo giudizio di merito e, pertanto, possono essere impugnati nelle forme ordinarie.
Rileva altresì che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il “principio di prevalenza della sostanza sulla forma” nel senso che l'atto è sottoposto alla disciplina prevista dal legislatore per quello che si ritiene essere il suo contenuto effettivo. Quindi, quando il provvedimento abbia contenuto decisorio, esso è sostanzialmente una sentenza e, come tale, è impugnabile od idoneo a passare in giudicato.
Nei procedimenti nunciatori il giudizio di merito non è più condizione di efficacia del procedimento cautelare, ma una fase eventuale, ancorché permanga l'articolazione in due fasi: una prima fase di natura cautelare finalizzata all'adozione di un provvedimento diretto ad ottenere la sospensione di un'opera iniziata o l'adozione di cautele per ovviare a una situazione di pericolo;
una seconda fase di merito finalizzata alla tutela in forma ordinaria della posizione giuridica (di natura petitoria o possessoria) sottostante. La prima fase si conclude con ordinanza (di rigetto o di accoglimento dell'istanza); la seconda
(divenuta solo eventuale a seguito della modifica dell'art. 669octies c.p.c. introdotta con l. 80/2005) si conclude con sentenza.
A tali particolari procedimenti si applica l'art. 669 terdecies c.p.c. secondo cui, contro l'ordinanza con cui è stato ammesso o negato il provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di provvedimenti d'urgenza, “Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il giudice adito, "ante causam" o in corso di causa, con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art.
700 c.p.c., unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento
d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello.” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16894 del 10/08/2016 Sez. L, Sentenza n. 14669 del 21/11/2001)
Pertanto, si tratta di verificare in concreto se l'ordinanza impugnata “abbia trasmodato dai limiti naturali imposti dall'art. 700 c.p.c., definendo in concreto anche gli aspetti di merito e decidendo in via definitiva la intera controversia con provvedimento non più cautelare, ma sostanzialmente dai profili contenutistici di sentenza, nel qual caso il mero aspetto formale deve cedere rispetto alla natura sostanziale di sentenza, come tale impugnabile secondo i normali mezzi apprestati dall'ordinamento in via autonoma;
ovvero il provvedimento abbia mantenuto sotto tutti i profili il crisma dell'ordinanza invocata da parte resistente, limitando il proprio raggio di azione e di effetti alla fase cautelare, che trova i suoi presupposti nella natura di urgenza ed indilazionabilità dell'atto, il quale si innesta comunque nel procedimento principale e ne segue, per l'effetto, la conclusione finale.”
Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è stata resa all'esito di un'azione di danno temuto e le statuizioni in essa contenute hanno natura cautelare (ed infatti, il giudice si è pronunciato sulla
“domanda cautelare”, ed è stata ritenuta inammissibile la domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente, “essendo la stessa incompatibile con la fase sommaria del giudizio”), per cui non può condividersi l'osservazione fatta dall'appellante: il provvedimento oggetto di impugnazione ha la forma ed il contenuto di un provvedimento cautelare e, pertanto, non può essere assimilato ad una sentenza. Ne consegue che l'appello proposto in questa sede è inammissibile.
Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuno degli appellati.
Tenendo conto del valore dichiarato della causa, pari ad € 5.000,00, applicando lo scaglione previsto per le causa di valore compreso tra € 5.201 ad € 26.000 delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022 ed i valori minimi, in ragione della non complessità della controversia, tali spese - da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari - possono essere liquidate in € 2.906,00, così determinati: Fase di studio della controversia: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 922,00; Fase decisionale:
€ 956,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello (Cassazione civile sez. I, 26/08/2024, n. 23132).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e così Parte_1 Parte_2 Controparte_1 provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari, che liquida in € 2.906,00 in favore di
[...] ed € 2.906,00 in favore di oltre IVA e CPA come per Pt_2 Controparte_1 legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams, il 17.10.2025
La consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.re Natalino Sapone