Sentenza 25 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2004, n. 10051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10051 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NZ, HE GI IO, FA SA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA della FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 875/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/11/02 R.G.N. 522/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato STORACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che ZO IA, IA MA RC e TO RA, ex dipendenti dell'azienda autoferrotranviaria di Genova, collocati in pensione anticipata ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11,
hanno agito in giudizio per ottenere le differenze del trattamento di pensione, ragguagliato con la maggiorazione contributiva a ciascuno di essi concessa in base a detta norma, in quanto l'Inps per tutti e tre aveva liquidato la pensione con riferimento soltanto alla rispettiva anzianità contributiva raggiunta;
che le domande sono state rigettate dal giudice adito con sentenza, confermata dalla Corte di appello di Genova con la pronuncia indicata in epigrafe;
che di questa decisione i soccombenti hanno richiesto la cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto legge 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, e dolendosi (in estrema sintesi) che l'incremento contributivo previsto dalla norma citata non sia stato considerato anche ai fini dell'ammontare della prestazione;
ritenuto che l'interpretazione della norma ritenuta dal giudice del merito, secondo il quale il beneficio della maggiorazione contributiva vale soltanto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, non è aderente all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, e qui da ribadire, la quale invece ha affermato che la maggiorazione prevista dalla disposizione in esame ha effetti non solo sul diritto, ma anche sulla misura della pensione (Cass. 24 novembre 2003 nn. 17822 e 17823; Cass. 18 dicembre 2003 n. 19410, e numerose altre);
che pertanto la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di merito designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto di cui innanzi e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004