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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9301 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.11390 R.G. 2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. ANDREA BELARDINELLI Parte_1 con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro rappresentata e difesa dall' avv. ANDREA RUSSO con Controparte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 11390/2025 conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al Dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 in data 02.08.2024 dalla società in C.F._1 Controparte_1
p.l.r.p.t. con sede in ROMA (RM) VIA DEL SEMINARIO 111-112, C.F./P.IVA
, REA – RM - 1645997, in persona della rappresentante dell'impresa P.IVA_1
per insussistenza dei fatti contestati, ovvero in Parte_2 assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e/o in violazione della legge 604/66 come modificata dalla legge 108/90, e/o comunque sproporzionato ex art 2106 cc e disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonché comunque in palese violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (ivi compresa la mancata affissione codice disciplinare e/o regolamento aziendale e dei relativi articoli violati);
2. e, per l'effetto, ordinare alla in p.l.r.p.t. di reintegrare il Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 e/o dalla normativa vigente dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione ovvero nella diversa misura da individuarsi con i criteri di cui al predetto articolo e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 432 cpc;
IN SUBORDINE
1 accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al Dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 in data 02.08.2024 dalla società in C.F._1 Controparte_1
p.l.r.p.t. con sede in ROMA (RM) VIA DEL SEMINARIO 111-112, C.F./P.IVA
, REA – RM - 1645997, in persona del legale rappresentante dell' P.IVA_1 impresa per insussistenza dei fatti contestati, Parte_2 ovvero in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e/o in violazione della legge 604/66 come modificata dalla legge 108/90, e/o comunque sproporzionato ex art 2106 cc e disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonché comunque in palese violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (ivi compresa la mancata affissione codice disciplinare e/o regolamento aziendale e dei relativi articoli violati);
2 condannare la società in p.l.r.p.t. a corrispondere al Controparte_1 ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ovvero nella diversa misura da individuarsi con i criteri di cui al predetto articolo e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 432 cpc.
Esponeva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 26.12.2022 al 2.8.2024 presso il Museo Ikono Italia Srl;
che era stato inquadrato al livello IV ( controllore di sala ) del CCNl Commercio- Confcommercio;
che la convenuta occupava più di 15 dipendenti;
che in data 25.7.2024 aveva ricevuto una mail di contestazione disciplinare ex art. 2106 c.c. e art. / l. n. 300/70 a cui aveva risposto contestando ogni addebito;
che ciò nonostante, il ricorrente era stato licenziato.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente lamentava, in punto di diritto la mancata affissione del codice disciplinare;
che i ritardi non erano mai stati contestai e che per prassi aziendale, era data ai dipendenti la possibilità di recuperare il ritardo sull' orario di uscita.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta eccependo via pregiudiziale, la decadenza del ricorrente dall'azione volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, per il decorso del termine di legge (180 giorni).
In via subordinata e preliminare: inapplicabilità della richiesta tutela reale, visto il m requisito dimensionale dell' azienda.
Quanto al merito, contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva nella legittimità del recesso.
In linea del tutto subordinata: eccezione di aliunde perceptum e di aliunde percipiendum.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda tesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per intervenuta decadenza;
in via subordinata, nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto ovvero non provate. in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità del licenziamento, in applicazione delle tutele previste per le imprese minori dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015, riconoscere al Ricorrente un'indennità nella misura massima di 2 mensilità, tenendo conto della breve durata del rapporto di lavoro;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte, compensare le somme che eventualmente saranno riconosciute al Ricorrente con quelle percepite dallo stesso per lo svolgimento di altre attività lavorative successive al licenziamento ovvero con erogazioni assistenziali e/o previdenziali a lui corrisposte.
Con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' eccezione di decadenza è fondata e va accolta.
Infatti, risulta dagli atti che il Ricorrente, licenziato il 2.8.2024, ha tempestivamente impugnato il licenziamento con lettera spedita in data 25.9.2024 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Il Ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto depositare il ricorso entro il 24.3.2025.
Il ricorso, tuttavia, risulta depositato solo in data 26.3.2025 (ed iscritto a ruolo il 28.3.2025), oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Il deposito è, quindi, tardivo.
Infatti, come è stato più volte affermato, il termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge n. 604/1966 decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento e non dal momento del perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni. (Cassazione civile sez. lav., 19/03/2019, n. 7659)
Da ciò consegue che il ricorrente – che ha depositato il proprio ricorso solo il 26.3.2025 - è decaduto dall' azione volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Sul punto, alcun rilievo è stato svolto dalla parte ricorrente che nulla ha contestato in merito.
Il ricorso va respinto per tali ragioni da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.400,00, oltre iva e cpa.
Roma 25.9.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.11390 R.G. 2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. ANDREA BELARDINELLI Parte_1 con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro rappresentata e difesa dall' avv. ANDREA RUSSO con Controparte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 11390/2025 conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al Dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 in data 02.08.2024 dalla società in C.F._1 Controparte_1
p.l.r.p.t. con sede in ROMA (RM) VIA DEL SEMINARIO 111-112, C.F./P.IVA
, REA – RM - 1645997, in persona della rappresentante dell'impresa P.IVA_1
per insussistenza dei fatti contestati, ovvero in Parte_2 assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e/o in violazione della legge 604/66 come modificata dalla legge 108/90, e/o comunque sproporzionato ex art 2106 cc e disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonché comunque in palese violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (ivi compresa la mancata affissione codice disciplinare e/o regolamento aziendale e dei relativi articoli violati);
2. e, per l'effetto, ordinare alla in p.l.r.p.t. di reintegrare il Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 e/o dalla normativa vigente dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione ovvero nella diversa misura da individuarsi con i criteri di cui al predetto articolo e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 432 cpc;
IN SUBORDINE
1 accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al Dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 in data 02.08.2024 dalla società in C.F._1 Controparte_1
p.l.r.p.t. con sede in ROMA (RM) VIA DEL SEMINARIO 111-112, C.F./P.IVA
, REA – RM - 1645997, in persona del legale rappresentante dell' P.IVA_1 impresa per insussistenza dei fatti contestati, Parte_2 ovvero in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e/o in violazione della legge 604/66 come modificata dalla legge 108/90, e/o comunque sproporzionato ex art 2106 cc e disposto in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonché comunque in palese violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (ivi compresa la mancata affissione codice disciplinare e/o regolamento aziendale e dei relativi articoli violati);
2 condannare la società in p.l.r.p.t. a corrispondere al Controparte_1 ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ovvero nella diversa misura da individuarsi con i criteri di cui al predetto articolo e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 432 cpc.
Esponeva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 26.12.2022 al 2.8.2024 presso il Museo Ikono Italia Srl;
che era stato inquadrato al livello IV ( controllore di sala ) del CCNl Commercio- Confcommercio;
che la convenuta occupava più di 15 dipendenti;
che in data 25.7.2024 aveva ricevuto una mail di contestazione disciplinare ex art. 2106 c.c. e art. / l. n. 300/70 a cui aveva risposto contestando ogni addebito;
che ciò nonostante, il ricorrente era stato licenziato.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente lamentava, in punto di diritto la mancata affissione del codice disciplinare;
che i ritardi non erano mai stati contestai e che per prassi aziendale, era data ai dipendenti la possibilità di recuperare il ritardo sull' orario di uscita.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta eccependo via pregiudiziale, la decadenza del ricorrente dall'azione volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, per il decorso del termine di legge (180 giorni).
In via subordinata e preliminare: inapplicabilità della richiesta tutela reale, visto il m requisito dimensionale dell' azienda.
Quanto al merito, contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva nella legittimità del recesso.
In linea del tutto subordinata: eccezione di aliunde perceptum e di aliunde percipiendum.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda tesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per intervenuta decadenza;
in via subordinata, nel merito, respingere tutte le domande del ricorrente perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto ovvero non provate. in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità del licenziamento, in applicazione delle tutele previste per le imprese minori dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015, riconoscere al Ricorrente un'indennità nella misura massima di 2 mensilità, tenendo conto della breve durata del rapporto di lavoro;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte, compensare le somme che eventualmente saranno riconosciute al Ricorrente con quelle percepite dallo stesso per lo svolgimento di altre attività lavorative successive al licenziamento ovvero con erogazioni assistenziali e/o previdenziali a lui corrisposte.
Con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' eccezione di decadenza è fondata e va accolta.
Infatti, risulta dagli atti che il Ricorrente, licenziato il 2.8.2024, ha tempestivamente impugnato il licenziamento con lettera spedita in data 25.9.2024 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Il Ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto depositare il ricorso entro il 24.3.2025.
Il ricorso, tuttavia, risulta depositato solo in data 26.3.2025 (ed iscritto a ruolo il 28.3.2025), oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Il deposito è, quindi, tardivo.
Infatti, come è stato più volte affermato, il termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge n. 604/1966 decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento e non dal momento del perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni. (Cassazione civile sez. lav., 19/03/2019, n. 7659)
Da ciò consegue che il ricorrente – che ha depositato il proprio ricorso solo il 26.3.2025 - è decaduto dall' azione volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Sul punto, alcun rilievo è stato svolto dalla parte ricorrente che nulla ha contestato in merito.
Il ricorso va respinto per tali ragioni da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.400,00, oltre iva e cpa.
Roma 25.9.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini