Art. 478. Questioni incidentali 1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentario • 1
- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2019, n. 33870Provvedimento: […] Quello che rileva, proprio ed al fine di dare al giudice penale la possibilità di pronunciarsi ai sensi dell'art. 478 cod. proc. pen. sulla questione incidentale così eventualmente posta, è che la parte -con il mezzo di impugnazione istituzionalmente previsto dall'ordinamento per elidere l'efficacia probatoria di un atto pubblico- si sia assunta, anche citando il pubblico ufficiale e sostenendo l'onere di provarlo superando il preliminare accertamento di fondatezza, la piena responsabilità di quanto afferma.Leggi di più...
- denuncia di falso in sede penale·
- sufficienza·
- querela di falso·
- esclusione·
- ragioni·
- eccezione di nullità della notifica per falsità della firma apposta per il ritiro dell'atto·
- attestazione della personale consegna all'interessato·
- necessità·
- a mezzo posta·
- notificazioni
- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2000, n. 163Provvedimento: […] L'interpretazione dell'art. 304 c.p.p. adottata dal giudice a quo comporta grave compromissione del diritto di difesa, che si verifica proprio nel corso del dibattimento, cioè laddove il predetto diritto ha la sua massima espressione e garanzia, e in violazione del principio di cui all'art. 2 n. 3) della legge delega n. 81/1987 - che assicura la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità - e dell'art. 478 c.p.p.. che prevede la discussione delle parti prima della decisione del giudice su tutte le questioni incidentali.Leggi di più...
- ragione·
- necessità·
- indicazione·
- audizione del difensore·
- forme dell'audizione·
- misure cautelari (cod. proc. pen. 1988)·
- estinzione·
- personali·
- sospensione·
- termini di durata massima della custodia cautelare
- 3. Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19729Provvedimento: […] Gli interventi, da parte del giudice, limitativi delle domande poste dalle parti ai testimoni possono essere dedotti davanti al collegio nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale e possono dare luogo ad una questione incidentale sulla quale il giudice deve pronunciarsi con ordinanza a norma dell'art.478 c.p.p. allorché il tribunale giudica in composizione monocratica. In entrambi i casi la questione è deducibile in sede di legittimità a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. c) o eventualmente per omessa motivazione, ma non a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. d).Leggi di più...
- parziale reticenza del teste·
- art. 190 bis cod. proc. pen·
- richiesta di esaminare un teste già assunto·
- requisiti della prova in casi particolari·
- condizioni·
- ammissibilità·
- prove·
- diritto alla prova·
- disposizioni generali
- 4. Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2005, n. 40041Provvedimento: […] Non possono esservi, infatti, dubbi di sorta sul fatto che, come sottolinea il ricorrente il n. 5 comprenda anche la eventuale discussione delle questioni incidentali, ex art. 478 c.p.p., delle questioni pregiudiziali, ex art. 479 c.p.p., e delle questioni preliminari di cui all'art 491. c.p.p., dubbi, peraltro, non autorizzati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale si è limitata a ritenere liquidabile ex n. 5 l'onorario per la partecipazione alle udienze di discussione, non escludendo la partecipazione alle udienze in cui si abbia la discussione di quelle particolari questioni.Leggi di più...
- liquidazione·
- compenso al difensore·
- criteri·
- patrocinio dei non abbienti·
- difesa e difensori (cod. proc. pen. 1988)
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 382Provvedimento: […] In ogni caso, spettava al giudice individuare, con la sentenza definitiva, quale fosse la fattispecie concretamente applicabile. Nè il pretore aveva l'obbligo di pronunciarsi in via preliminare, potendo riservare tale decisione all'esito della istruzione dibattimentale, non trattandosi di questione incidentale di cui all'art. 478 c.p.p., sulla quale il giudice avesse il dovere di decidere immediatamente.Leggi di più...
- applicabilità·
- conseguenze·
- disturbo delle occupazioni e del riposo·
- ipotesi di reato distinte in due commi dell'art. 659 cod. pen·
- limiti e criteri di valutazione·
- fattispecie: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone·
- concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose·
- requisiti·
- decreto di citazione·
- enunciazione del fatto·
- reati contro l'ordine pubblico·
- contravvenzioni·
- procedimento pretorile (cod. proc. pen. 1988)