Articolo 478 del Codice di procedura penale
Articolo 412Articolo 412
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24 ottobre 1989
Art. 478. Questioni incidentali 1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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