Sentenza 29 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA TALIANA LA CORTE S 4/02 I CASSAZIONE0 1 17 IN NOME DEL POPOLO TALIANO Oggetto SEZ E SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 13844/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 2867 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 220 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.12/07/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSA NE UFFICIO COME Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. 155. per diritti 2 GEN. 2002 SENTENZ A it IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STATILIO OTTATO 20, presso lo studio dell'avvocato RENATO CAPONI, difeso dall'avvocato ETTORE FRANCO €1,55 L.3000 CANCELLERIA BELLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DG724572 TI IO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA SANT ANDREA DELLA VALLE 3, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO MELLARO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAITTA, giusta delega in atti;
2001 1181 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 46/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 09/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28 novembre 1983 Gio- vanni AN, committente di lavori di ristruttu- razione da eseguire in un suo appartamento in via Garibaldi n. 13 a Messina, citò davanti al Tribu- nale di quella città l'appaltatore LO SC, esponendo che l'opera era stata com- piuta soltanto in parte, nonostante l'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo, pari a lire 12.000.000, sicché chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contratto e che il convenuto fosse condannato alla restituzione dell'importo eversatogli in eccedenza, con rivalutazione interessi, nonché al risarcimento dei danni. LO SC si costituì in giudizio soste- nendo di aver eseguito lavori per lire 20.400.000 e chiedendo quindi il rigetto delle domande proposte dall'attore e in via riconvenzionale la condanna di costui al pagamento di lire 3.400.000, con rivalutazione monetaria e interes- si. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'espletamento di due successive consu- del 4 lenze tecniche di ufficio, con sentenza LO ottobre 1994 il Tribunale condannò 13844/1999 3 SC alla restituzione di lire 3.000.000 e al risarcimento dei danni nella misura di lire 2.100.000, oltre alla rivalutazione e agli inte- ressi con decorrenza dal 28 novembre 1993, re- spingendo ogni altra domanda. Impugnata in via principale da LO Mo- schitta e incidentalmente da IO AN, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che con sentenza del 9 feb- praio 1999 ha rigettato entrambi i gravami (salvo rideterminare la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi, fissandola al 28 novembre 1983 invece del 28 novembre 1993). Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione LO SC, in base a quattro motivi. IO AN ha resistito con controri- corso e ha presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso tra loro connessi e da esaminare perciò con- intimamente LO SC, denunciando giuntamente rispettivamente «insufficienza e contraddittorie- pà della motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c. n. 5» e «violazione e/o faisa applicazione dell'art. 2697 13844/1999 Mirr c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3», lamenta che il giudice di secondo grado: ha erroneamente considerato scarsamente puntuali≫ le contestazioni rivolte alla sentenza del Tribu- nale con l'appello principale;
ha mancato di rilevare che 10 stato dei luoghi, all'epoca dell'espletamento delle consulenze tecniche di ufficio, era stato immutato per fatto non certo imputabile all'odierno ricorrente»> e non consen- tiva dunque alcuna attività probatoria in ordine alla domande formulate cal AN che avrebbero dovuto essere, pertanto, rigettate>>; ha dato Luogo a un'inversione dell'onere della prova, che non era stato adempiuto dall'originario attore, non essendo, comunque, possibile accertare ie opere effettuate dal SC in più o in menic sugli immobili oggetto di causa per esclusivi fatto e colpa del AN». Nessuna di queste doglianze può essere accol- та. Quella relativa al difetto di "puntualità", attribuito alle censure. mosse dal SC alla sentenza di primo grado, è inconferente, poiché concerne un rilievo formulato incidentalmente dalia Corte di appello, che non è stato conside- 13844/1999 5 Limi rato preclusivo del vaglio nel merito dei motivi di gravame. Nel loro esame, d'altra parte, si è correttamente presupposto che competesse all'ap- paltatore dimostrare di aver effettivamente compiuto tutte le opere per le quali vantava il diritto al compenso (cfr. Cass. 21 maggio 1999 n. 4955): né quindi al difetto di tale prova poteva- no supplice quei «fatti e colpa», che nel ricorso vengono addebitati al committente, per non aver «richiesto un accertamento tecnico preventivo»>, cui semmai era onere del SC dare corso, per evitare l'eventuale impossibilità di quanti- ficare con precisione lavori effettuati, causa di possibili successivi mutamenti dello stato di fatto nell'immobile. Ma che tale ipotesi si sia avverata, del resto, è stato motivatamente escluso nella sentenza impugnata, nella quale si e Osservato che 13 opere realmente eseguite in appalto erano state individuate e valutate nella prima consulenza tecnica di ufficio, alle cui risultanze Occorreva attenersi, appunto perché era stata espletata, rispetto alla seconda, in ероса рій prossima all'epoca delle prestazioni oggetto della causa, alle quali era poi seguita ristrutturazione, lasciata l'ultimazione della 13844/1999 6 incompiuta dall'appaltatore. Con il terzo motivo di ricorso LO Mo- schitta si duole di «insufficienza e contraddit- torietà della motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5 violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, con riferimento all'art. 112 c.p.c.>>, per avere la Corte di appello confermato l'accoglimento della domanda di risarcimento di danni proposta da IO AN, anche se costui non aveva provato né di aver sostenuto «esborsi per il completamento dei lavori in misura maggio- al pattuito», né di «detenere l'immobile, chere è risultato, peraltro, locato a soggetto estraneo al giudizio», né comunque di aver subito alcun pregiudizio "per l'impossibilità trarre un di "per ritardo per il reddito dall'immobile" cui affidare il com-reperimento di altra dit a pletamento dei lavori", come aveva lamentato nell'atto introduttivo del giudizio, senza chie- dere la liquidazione equitativa effettuata ultra petita dal giudice di secondo grado, il quale gli ha altresì accordato la rivalutazione monetaria e gli interessi, pur in assenza di domanda in tal senso. Anche queste censure vanno disattese. 13844/1999 L.. La prima è relativa a una decisione che in realtà non è contenuta nella sentenza impugnata, dato che già il Tribunale, con pronuncia poi confermata in appello, aveva negato a IO AN ogni risarcimento per le maggiori spese che egli affermava di aver incontrato per far comple- l'opera. Che poi il committente, anche Sehare non proprietario dell'appartamento da ristruttu- avesse quindi subito rare, ne fosse detentore e un danno per la mancata sua disponibilità, nel tempo necessario per reperire un'altra impresa, è un accertamento di fatto, insindacabile pertanto _1 questa sede, al quale il ricorrente oppone soltanto un suo perentorio contrario assunto, basato peraltro sulla constatazione che il bene era risultato locato а un terzo nel corso delle operazioni peritali, e quindi in epoca successiva a quella in cui lavori in questione avrebbero dovuto essere eseguiti. altre due doglianze, infine, riguardano questioni che non avevano formato oggetto dell'appello principale proposto contro la sentenza di primo grado (con la quale 12 danno subito da IO AN era stato liquidato secondo i criteri di cui nel ricorso l'applicabilità nella specie e Viene Contestata 13844/1999 le somme dovute all'attore erano state maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi), sicché non possono avere ingresso in questa sede. Con il quarto motivo di ricorso LO Mo- schitta, denunciando «violazione e falsa applica- Alone dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla condanna pagamento delle spese del giudizio, in rela- zione all'art. 360 c.p.c. n. 3», sostiene che il giudice di secondo grado ha posto a suo carico le spese di secondo grado, ritenendo ingiustificata- mente una sua preponderante soccombenza», che invece era da escludere, essendo stati respinti sia l'appello principale sia l'incidentale. Neppure questa censura può essere accolta. Lo impedisce la sua attinenza a un apprezza- mento di merito prettamente discrezionale, come è quello relativo alla valutazione dell'esito del giudizio, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di giudizio, che non è sindacabile da parte di questa Corte, se non sotto il profilo del rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata al rimborso delle spese sostenute dall'altra. Il ricorso deve quindi essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al rimborso 13844/1999 دانشگاه delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire (€1549.37) 235300(€121,52) oltre a lire 3.000.000 per onorari. Roma, 12 luglio 2001 Яйки Ви толий IL CANCELLIERE C1 Paoto Talarico AT IN 2002 DEPOSTATO IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIBRES 45ST 20, PP: TOT: 160 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 18-x1-2012 Serie 4 al n. 40563 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) 13844/1999