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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 884/2023 promossa da:
, c.f. , residente a [...], vicolo Costa Parte_1 C.F._1
1, con il patrocinio dell'avv. Pietro Barrasso, con elezione di domicilio in Biella, via Volpi 6,
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , residente a Zubiena, casale Roletto 66, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Simona Baù, con lezione di domicilio in Biella, via Micca 15,
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore
Conclusioni: disporre in conformità dell'accordo raggiunto all'udienza del 15 gennaio 2025 e trascritto nel relativo verbale per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso del 4 settembre 2023 la signora promuoveva il presente procedimento al Parte_1 fine di regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Per_1
nato a [...] il [...] da una relazione ormai cessata con il signor
[...] CP_1
Rappresentava inoltre che il padre aveva trattenuto con sé il minore presso la propria abitazione e aveva rifiutato di riportarlo presso l'abitazione della madre o comunque di fargliela incontrare: chiedeva quindi urgentemente il ripristino delle originarie condizioni di collocamento. Con decreto inaudita altera parte del 7 settembre 2023 e con successiva ordinanza del 21 settembre 2023 la giudice disponeva che il minore fosse collocato presso la madre e potesse incontrare il padre esclusivamente presso i Servizi Sociali;
disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali;
chiedeva informazioni ai Servizi Sociali e al Pubblico Ministero. Con memoria del
13 novembre 2024 il signor si costituiva nel procedimento. Il 6-12 dicembre 2023 i Servizi CP_1
Sociali comunicavano l'intervenuta presa in carico del nucleo familiare e l'avvio delle indagini richieste dal Tribunale. All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti discutevano la possibilità di iniziare un percorso di mediazione familiare. Con ordinanza del 15 marzo 2024, dato atto della perdurante conflittualità delle parti, la giudice disponeva che le frequentazioni padre – figlio continuassero ad avvenire attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali;
disponeva inoltre una consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, nominando il dott. . Con ordinanza del 6 agosto Persona_2
2024, dato atto dei progressi compiuti, la giudice disponeva una parziale liberalizzazione delle frequentazioni padre – figlio. L'8 novembre 2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione conclusiva. Il 21 novembre 2024 il dott. depositava la relazione tecnica. Persona_2
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo complessivo;
la giudice disponeva in conformità dello stesso e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
All'esito del monitoraggio dei Servizi Sociali e dell'espletamento della consulenza tecnica, le parti hanno raggiunto il seguente accordo relativo alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore Persona_1
- Affidamento condiviso;
- Collocamento e residenza presso la madre;
- Frequentazione col padre nelle settimane dispari, da lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo all'ingresso a scuola;
- Vacanze e festività secondo il seguente schema:
1. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i genitori. Entro il 31 maggio di ogni anno le parti comunicheranno le date del periodo scelto e del luogo, dove condurranno il figlio. Il periodo sarà di due settimane, anche non consecutive.
2. Le vacanze invernali saranno equamente suddivise tra i genitori tenendo comunque conto di poter festeggiare, alternandosi da un anno all'altro i giorni della vigilia, del Natale e di Santo Stefano. 3.
Le vacanze di Pasqua saranno equamente suddivise tra i genitori tenendo comunque conto di poter festeggiare, alternandosi da un anno all'altro i giorni di Pasqua e Pasquetta.
4. I ponti saranno alternati, se coincidono con il giorno spettante, restano invariati.
5. Festa del AP (19 marzo) col padre dall'uscita di scuola fino alle ore 22 se non è il giorno spettante, diversamente proseguirà secondo calendario.
6. Festa della Mamma (sempre la seconda domenica di maggio) con la madre dall'uscita di scuola fino alle ore 22 se non è il giorno spettante, diversamente proseguirà secondo calendario.
7. Ciascuna delle parti può ricorrere all'ausilio di persone di propria fiducia cui demandare l'accompagnamento del minore, mettendo al corrente i Servizi e l'altro genitore, con informazioni utili al reperimento.
- Una videochiamata al giorno con il genitore presso cui il minore non coabita;
- È fatto salvo ogni diverso e migliore accordo fra le parti;
- Prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e attivazione / prosecuzione di percorsi di supporto psicologico e educativo in favore del minore da parte dei Servizi
Sociali;
- Mantenimento diretto del minore nei periodi di relativa spettanza, suddivisione delle spese straordinarie a metà secondo il protocollo del Tribunale di Biella e attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre;
- Spese di lite compensate;
- Spese di CTU suddivise fra le parti a metà.
Tale accordo risulta coerente con gli esiti dell'istruttoria, da cui è emerso che le parti hanno superato una fase di intensa conflittualità e hanno iniziato un percorso di efficace collaborazione;
esso risulta coerente con le proposte dei Servizi Sociali e del consulente tecnico, i quali hanno suggerito un regime di affidamento condiviso e di ampia frequentazione del minore con ciascun genitore, ribadendo tuttavia la necessità che la coppia e il minore continuino ad essere aiutati e seguiti dai Servizi Sociali;
per la parte economica, esso risulta coerente con i redditi delle parti e con i tempi di permanenza del minore presso ciascuna di esse. Il Tribunale ritiene pertanto di disporre in conformità di detto accordo.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante l'accordo raggiunto e la domanda di parte, il Tribunale ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite e di porre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 884
2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dispone in conformità dell'accordo delle parti di cui in motivazione;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone e spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi la presente decisione alle parti e ai Servizi Sociali.
Biella, 22/01/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 884/2023 promossa da:
, c.f. , residente a [...], vicolo Costa Parte_1 C.F._1
1, con il patrocinio dell'avv. Pietro Barrasso, con elezione di domicilio in Biella, via Volpi 6,
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , residente a Zubiena, casale Roletto 66, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Simona Baù, con lezione di domicilio in Biella, via Micca 15,
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore
Conclusioni: disporre in conformità dell'accordo raggiunto all'udienza del 15 gennaio 2025 e trascritto nel relativo verbale per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso del 4 settembre 2023 la signora promuoveva il presente procedimento al Parte_1 fine di regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Per_1
nato a [...] il [...] da una relazione ormai cessata con il signor
[...] CP_1
Rappresentava inoltre che il padre aveva trattenuto con sé il minore presso la propria abitazione e aveva rifiutato di riportarlo presso l'abitazione della madre o comunque di fargliela incontrare: chiedeva quindi urgentemente il ripristino delle originarie condizioni di collocamento. Con decreto inaudita altera parte del 7 settembre 2023 e con successiva ordinanza del 21 settembre 2023 la giudice disponeva che il minore fosse collocato presso la madre e potesse incontrare il padre esclusivamente presso i Servizi Sociali;
disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali;
chiedeva informazioni ai Servizi Sociali e al Pubblico Ministero. Con memoria del
13 novembre 2024 il signor si costituiva nel procedimento. Il 6-12 dicembre 2023 i Servizi CP_1
Sociali comunicavano l'intervenuta presa in carico del nucleo familiare e l'avvio delle indagini richieste dal Tribunale. All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti discutevano la possibilità di iniziare un percorso di mediazione familiare. Con ordinanza del 15 marzo 2024, dato atto della perdurante conflittualità delle parti, la giudice disponeva che le frequentazioni padre – figlio continuassero ad avvenire attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali;
disponeva inoltre una consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, nominando il dott. . Con ordinanza del 6 agosto Persona_2
2024, dato atto dei progressi compiuti, la giudice disponeva una parziale liberalizzazione delle frequentazioni padre – figlio. L'8 novembre 2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione conclusiva. Il 21 novembre 2024 il dott. depositava la relazione tecnica. Persona_2
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo complessivo;
la giudice disponeva in conformità dello stesso e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
All'esito del monitoraggio dei Servizi Sociali e dell'espletamento della consulenza tecnica, le parti hanno raggiunto il seguente accordo relativo alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore Persona_1
- Affidamento condiviso;
- Collocamento e residenza presso la madre;
- Frequentazione col padre nelle settimane dispari, da lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo all'ingresso a scuola;
- Vacanze e festività secondo il seguente schema:
1. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i genitori. Entro il 31 maggio di ogni anno le parti comunicheranno le date del periodo scelto e del luogo, dove condurranno il figlio. Il periodo sarà di due settimane, anche non consecutive.
2. Le vacanze invernali saranno equamente suddivise tra i genitori tenendo comunque conto di poter festeggiare, alternandosi da un anno all'altro i giorni della vigilia, del Natale e di Santo Stefano. 3.
Le vacanze di Pasqua saranno equamente suddivise tra i genitori tenendo comunque conto di poter festeggiare, alternandosi da un anno all'altro i giorni di Pasqua e Pasquetta.
4. I ponti saranno alternati, se coincidono con il giorno spettante, restano invariati.
5. Festa del AP (19 marzo) col padre dall'uscita di scuola fino alle ore 22 se non è il giorno spettante, diversamente proseguirà secondo calendario.
6. Festa della Mamma (sempre la seconda domenica di maggio) con la madre dall'uscita di scuola fino alle ore 22 se non è il giorno spettante, diversamente proseguirà secondo calendario.
7. Ciascuna delle parti può ricorrere all'ausilio di persone di propria fiducia cui demandare l'accompagnamento del minore, mettendo al corrente i Servizi e l'altro genitore, con informazioni utili al reperimento.
- Una videochiamata al giorno con il genitore presso cui il minore non coabita;
- È fatto salvo ogni diverso e migliore accordo fra le parti;
- Prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e attivazione / prosecuzione di percorsi di supporto psicologico e educativo in favore del minore da parte dei Servizi
Sociali;
- Mantenimento diretto del minore nei periodi di relativa spettanza, suddivisione delle spese straordinarie a metà secondo il protocollo del Tribunale di Biella e attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre;
- Spese di lite compensate;
- Spese di CTU suddivise fra le parti a metà.
Tale accordo risulta coerente con gli esiti dell'istruttoria, da cui è emerso che le parti hanno superato una fase di intensa conflittualità e hanno iniziato un percorso di efficace collaborazione;
esso risulta coerente con le proposte dei Servizi Sociali e del consulente tecnico, i quali hanno suggerito un regime di affidamento condiviso e di ampia frequentazione del minore con ciascun genitore, ribadendo tuttavia la necessità che la coppia e il minore continuino ad essere aiutati e seguiti dai Servizi Sociali;
per la parte economica, esso risulta coerente con i redditi delle parti e con i tempi di permanenza del minore presso ciascuna di esse. Il Tribunale ritiene pertanto di disporre in conformità di detto accordo.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante l'accordo raggiunto e la domanda di parte, il Tribunale ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite e di porre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 884
2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dispone in conformità dell'accordo delle parti di cui in motivazione;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone e spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi la presente decisione alle parti e ai Servizi Sociali.
Biella, 22/01/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli