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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1826 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IMBESI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento -MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/09/2023, formulava opposizione avverso l' ex art. Parte_1 CP_2
445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, alla luce del Persona_1
riferito anamnestico, della obiettività clinica e della documentazione sanitaria esibita che la ricorrente
è affetta da: Recidiva di carcinoma duttale infiltrante NAS mammella sinistra trattato chirurgicamente con quadrantectomia, in attuale trattamento ormonale vasculopatia cerebrale cronica. Deficit della memoria ed agitazione psicomotoria. Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa. Poliartrosi a grave incidenza funzionale”.
Il c.t.u. ha aggiunto che La perizianda in realtà presenta, patologie che riguardano l'apparato osteoarticolare a carico del quale si evidenzia grave artrosi che ha determinato una condizione di allettamento. Presenta altresì, carcinoma duttale infiltrante NAS mammella sn, vasculopatia cerebrale cronica con deficit della memoria ed agitazione psicomotoria. Diabete mellito II.
Cardiopatia ipertensiva.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che la ricorrente possieda il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Gennaio 2024.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale – impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari – con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti
– quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna
(cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n. 27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1826/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di GENNAIO 2024, sussistono, in capo a , Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1826 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IMBESI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento -MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/09/2023, formulava opposizione avverso l' ex art. Parte_1 CP_2
445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, alla luce del Persona_1
riferito anamnestico, della obiettività clinica e della documentazione sanitaria esibita che la ricorrente
è affetta da: Recidiva di carcinoma duttale infiltrante NAS mammella sinistra trattato chirurgicamente con quadrantectomia, in attuale trattamento ormonale vasculopatia cerebrale cronica. Deficit della memoria ed agitazione psicomotoria. Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa. Poliartrosi a grave incidenza funzionale”.
Il c.t.u. ha aggiunto che La perizianda in realtà presenta, patologie che riguardano l'apparato osteoarticolare a carico del quale si evidenzia grave artrosi che ha determinato una condizione di allettamento. Presenta altresì, carcinoma duttale infiltrante NAS mammella sn, vasculopatia cerebrale cronica con deficit della memoria ed agitazione psicomotoria. Diabete mellito II.
Cardiopatia ipertensiva.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che la ricorrente possieda il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Gennaio 2024.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale – impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari – con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti
– quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna
(cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n. 27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1826/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di GENNAIO 2024, sussistono, in capo a , Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano