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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6896 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22021/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data
17.3.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Langella c.f. e presso C.F._2
questi elettivamente domiciliato in Napoli, al C.so V. Emanuele II
764 giusta procura in atti;
- ATTORE –
CONTRO
N.Q. DI F.G.V.S. in persona del Controparte_1
Suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Paolo Vitiello ( C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 14.3.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1
, quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada deducendo: - che, in data
01/5/2017, alle ore 19:00 circa, in Pozzuoli (Na), alla Via
Solfatara, all'altezza del “ponte di ferro”, mentre era regolarmente alla guida del proprio motoveicolo Honda Sh tg. DB36613, veniva urtato violentemente alla ruota anteriore da un autoveicolo proveniente dalla sua sinistra, il quale nell'immettersi sulla variante Solfatara, gli tagliava nettamente la strada e si dava alla fuga con direzione Pozzuoli, senza prestare soccorso;
- che, a seguito dell'evento, il conducente dell'autoveicolo si allontanava, impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che il giorno successivo, a causa dell'aumento dei dolori durante la notte, esso attore si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa
Maria Delle Grazie ove gli diagnosticavano “trauma contusivo polso e mano sinistra e trauma contusivo gomito destro con frattura chiusa dell'olecrano”; - che, successivamente, veniva
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sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con fili e cerchiaggio olecrano destro”; - che, in data 20.6.2017, presentava formale denuncia-querela contro ignoti presso la Caserma dei
Carabinieri di Bacoli (Na); - che, pertanto, richiedeva il risarcimento dei danni alla quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e alla
Consap spa., senza esito.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella produzione dell'evento e, per l'effetto, di condannare la quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 115.000,00 o nel diverso importo ritenuto equo oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: - Controparte_1
la nullità della citazione ex art. 163, co. 3, n. 4 e 164, co. 4, c.p.c -
l'improcedibilità della domanda per non avere il Pt_1
provveduto a denunciare il sinistro, nell'immediatezza dello stesso, alle Autorità competenti;
- l'improcedibilità della domanda ex artt.
148 e 149 D.lgs. 209/2005; - il disconoscimento della documentazione prodotta in copia;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
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Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, altresì, dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda ex artt. 287 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato alla e alla Consap, prima CP_1
dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni e invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita a mezzo pec del 4.12.2018. La richiesta di risarcimento danni veniva, poi, rinnovata in data 16.4.19.
Va altresì disattesa la contestazione in ordine al deposito in copia della documentazione prodotta dall'attore.
- 4 -
Invero, per pacifica giurisprudenza il “disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. civ
n.15856/2004; n. 1609/2006; 3574/2008); in altri termini la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia per gli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 4912/2017).
Nel caso di specie, la contestazione mossa dalla convenuta appare generica e non circostanziata.
Si ritiene poi sussistente la legittimazione passiva della
[...]
quale F.G.V.S., che trova il suo fondamento nell'art. 283 CP_1
D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il Controparte_2
, costituito presso la CONSAP, risarcisce i
[...]
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il per il tramite della Controparte_2
relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità
- 5 -
tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
n.10609/2001).
L'intervento del , poi, Controparte_2
nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.12304/2005; Cass.
n.10484/2001; Cass. n.10762/1992). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da
'veicolo non identificato' non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo nel corso dell'intera vicenda.
Su tale profilo, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non incide, se non unitamente ad altri elementi, la presentazione o meno della denuncia da parte dell'attore. Invero, 'in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal
. Allo stesso modo, Controparte_2
peraltro, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non
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vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro' (Cass.
n.15659/2017). Da ultimo è stato puntualizzato che 'in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ('ratione temporis' applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
, né il danneggiato è tenuto ad Controparte_2
attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima' (Cass. n.9873/2021).
Nella specie, la notizia di reato è stata comunicata all'Autorità
Giudiziaria dal che, in data 20.6.2017, presentava Pt_1
formale denuncia-querela contro ignoti presso la Caserma dei
Carabinieri di Bacoli (Na).
Ciò posto, non è, comunque, dirimente la circostanza che l'attore abbia o meno sporto denuncia querela contro ignoti, al fine di giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei
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confronti dell'impresa designata dal Controparte_2
.
[...]
Nel merito, si ritiene applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2054, II comma c.c.
Va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr.
Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene provata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata.
Invero, all'esito dell'istruttoria espletata, nonché dalla documentazione in atti, è emerso che il conducente del veicolo ignoto, nell'immettersi sulla variante Solfatara, tagliava la strada al motociclo che, per l'effetto, cadeva al suolo unitamente al suo conducente.
Nella denuncia querela il dichiarava “veniva tagliata Pt_1
letteralmente la strada da un'autovettura in transito che si immetteva come me sulla variante Solfatara, ma proveniente dalla
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mia sinistra. Questo veicolo ha sfiorato la ruota anteriore del mio scooter facendomi cadere al suolo”.
Il teste dichiarava: “ho potuto vedere che Testimone_1
l'autoveicolo investitore di cui non ricordo il modello ma che era di colore scuro, provenendo dal senso opposto doveva girare a sinistra per imboccare la via dove era il sig. in tale Pt_1
circostanza ho potuto vedere che detto veicolo nello svoltare a sinistra non ha dato la precedenza al sig. che Pt_1
sopraggiungeva e lo ha urtato nella parte laterale anteriore sinistra con la sua parte anteriore destra. Dopo l'impatto l'attore
è caduto a terra sul lato destro unitamente al motociclo sul margine destro della corsia di marcia mentre il conducente il veicolo investitore ha proseguito la marcia senza prestare soccorso”.
Il teste parimenti dichiarava “L'autoveicolo Testimone_2
proveniva dalla direzione opposta a quella del cioè da Pt_1
Pozzuoli verso il Ponte di Ferro mentre il motoveicolo del proveniva dalla Solfatara verso il Ponte di Ferro. Pt_1
L'autoveicolo non dava la precedenza al e colpiva con la Pt_1
parte anteriore destra la parte anteriore dello scooter parte sinistra ed il cadeva sul lato destro e cadeva anche lo Pt_1
scooter. Non ricordo il veicolo a che velocità andasse”.
Orbene, si ritiene che la presunzione di pari colpa possa dirsi superata in quanto il nulla avrebbe potuto fare per evitare Pt_1
la collisione, tenuto conto che, come dichiarato dai testi, il veicolo
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pirata tagliava la strada all'attore e non dava a quest'ultimo la precedenza.
I testi inoltre riferivano dell'impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Il CTU ha poi accertato la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro e la loro compatibilità con l'uso del casco di protezione.
Va quindi ora affrontata la questione dei danni risarcibili e, in particolare, dei pregiudizi alla persona subiti dal . Pt_1
Riguardo alla quantificazione dei danni, la consulenza medico- legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una
(ITT) di 20 giorni e una successiva invalidità temporanea parziale
(ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul
75% per ulteriori 20 giorni e sul 50% per ulteriori 15 giorni più altri 15 gg al 25%. Ha poi accertato un danno biologico permanente nella misura del 9%.
Ciò posto, nella specie, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti, vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari che possano
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giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
Del pari, non si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo in assenza di allegazione e prova e tenuto conto dell'entità micropermanente delle lesioni.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 20: € 1.104,80;
- ITP al 75% per gg. 20: € 828,60;
- ITP al 50% per gg. 15: € 414,30;
- ITP al 25% per gg. 15: € 207,15;
- postumi invalidanti permanenti al 9%, tenuto conto dell'età di anni 49 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 15.785,33 per un totale di € 18.340,18.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n.
7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 18.340,18 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro,
01/5/2017, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla
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data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 18.340,18 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'1/5/2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione
è fatta in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 e successive modifiche in applicazione del criterio del decisum (valore della controversia compreso tra i 5.200,00 e 26.001,00 e per le quattro fasi) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, tenuto altresì conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui
è causa;
- condanna la , quale Impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri
- 12 -
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 18.340,18, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'1/5/2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la , quale Impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore di;
Parte_1
spese liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 8.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data
17.3.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Langella c.f. e presso C.F._2
questi elettivamente domiciliato in Napoli, al C.so V. Emanuele II
764 giusta procura in atti;
- ATTORE –
CONTRO
N.Q. DI F.G.V.S. in persona del Controparte_1
Suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Paolo Vitiello ( C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 14.3.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1
, quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada deducendo: - che, in data
01/5/2017, alle ore 19:00 circa, in Pozzuoli (Na), alla Via
Solfatara, all'altezza del “ponte di ferro”, mentre era regolarmente alla guida del proprio motoveicolo Honda Sh tg. DB36613, veniva urtato violentemente alla ruota anteriore da un autoveicolo proveniente dalla sua sinistra, il quale nell'immettersi sulla variante Solfatara, gli tagliava nettamente la strada e si dava alla fuga con direzione Pozzuoli, senza prestare soccorso;
- che, a seguito dell'evento, il conducente dell'autoveicolo si allontanava, impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che il giorno successivo, a causa dell'aumento dei dolori durante la notte, esso attore si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa
Maria Delle Grazie ove gli diagnosticavano “trauma contusivo polso e mano sinistra e trauma contusivo gomito destro con frattura chiusa dell'olecrano”; - che, successivamente, veniva
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sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con fili e cerchiaggio olecrano destro”; - che, in data 20.6.2017, presentava formale denuncia-querela contro ignoti presso la Caserma dei
Carabinieri di Bacoli (Na); - che, pertanto, richiedeva il risarcimento dei danni alla quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e alla
Consap spa., senza esito.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella produzione dell'evento e, per l'effetto, di condannare la quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 115.000,00 o nel diverso importo ritenuto equo oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: - Controparte_1
la nullità della citazione ex art. 163, co. 3, n. 4 e 164, co. 4, c.p.c -
l'improcedibilità della domanda per non avere il Pt_1
provveduto a denunciare il sinistro, nell'immediatezza dello stesso, alle Autorità competenti;
- l'improcedibilità della domanda ex artt.
148 e 149 D.lgs. 209/2005; - il disconoscimento della documentazione prodotta in copia;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
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Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, altresì, dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda ex artt. 287 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato alla e alla Consap, prima CP_1
dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni e invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita a mezzo pec del 4.12.2018. La richiesta di risarcimento danni veniva, poi, rinnovata in data 16.4.19.
Va altresì disattesa la contestazione in ordine al deposito in copia della documentazione prodotta dall'attore.
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Invero, per pacifica giurisprudenza il “disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. civ
n.15856/2004; n. 1609/2006; 3574/2008); in altri termini la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia per gli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 4912/2017).
Nel caso di specie, la contestazione mossa dalla convenuta appare generica e non circostanziata.
Si ritiene poi sussistente la legittimazione passiva della
[...]
quale F.G.V.S., che trova il suo fondamento nell'art. 283 CP_1
D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il Controparte_2
, costituito presso la CONSAP, risarcisce i
[...]
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il per il tramite della Controparte_2
relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità
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tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
n.10609/2001).
L'intervento del , poi, Controparte_2
nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.12304/2005; Cass.
n.10484/2001; Cass. n.10762/1992). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da
'veicolo non identificato' non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo nel corso dell'intera vicenda.
Su tale profilo, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non incide, se non unitamente ad altri elementi, la presentazione o meno della denuncia da parte dell'attore. Invero, 'in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal
. Allo stesso modo, Controparte_2
peraltro, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non
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vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro' (Cass.
n.15659/2017). Da ultimo è stato puntualizzato che 'in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ('ratione temporis' applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
, né il danneggiato è tenuto ad Controparte_2
attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima' (Cass. n.9873/2021).
Nella specie, la notizia di reato è stata comunicata all'Autorità
Giudiziaria dal che, in data 20.6.2017, presentava Pt_1
formale denuncia-querela contro ignoti presso la Caserma dei
Carabinieri di Bacoli (Na).
Ciò posto, non è, comunque, dirimente la circostanza che l'attore abbia o meno sporto denuncia querela contro ignoti, al fine di giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei
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confronti dell'impresa designata dal Controparte_2
.
[...]
Nel merito, si ritiene applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2054, II comma c.c.
Va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr.
Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene provata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata.
Invero, all'esito dell'istruttoria espletata, nonché dalla documentazione in atti, è emerso che il conducente del veicolo ignoto, nell'immettersi sulla variante Solfatara, tagliava la strada al motociclo che, per l'effetto, cadeva al suolo unitamente al suo conducente.
Nella denuncia querela il dichiarava “veniva tagliata Pt_1
letteralmente la strada da un'autovettura in transito che si immetteva come me sulla variante Solfatara, ma proveniente dalla
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mia sinistra. Questo veicolo ha sfiorato la ruota anteriore del mio scooter facendomi cadere al suolo”.
Il teste dichiarava: “ho potuto vedere che Testimone_1
l'autoveicolo investitore di cui non ricordo il modello ma che era di colore scuro, provenendo dal senso opposto doveva girare a sinistra per imboccare la via dove era il sig. in tale Pt_1
circostanza ho potuto vedere che detto veicolo nello svoltare a sinistra non ha dato la precedenza al sig. che Pt_1
sopraggiungeva e lo ha urtato nella parte laterale anteriore sinistra con la sua parte anteriore destra. Dopo l'impatto l'attore
è caduto a terra sul lato destro unitamente al motociclo sul margine destro della corsia di marcia mentre il conducente il veicolo investitore ha proseguito la marcia senza prestare soccorso”.
Il teste parimenti dichiarava “L'autoveicolo Testimone_2
proveniva dalla direzione opposta a quella del cioè da Pt_1
Pozzuoli verso il Ponte di Ferro mentre il motoveicolo del proveniva dalla Solfatara verso il Ponte di Ferro. Pt_1
L'autoveicolo non dava la precedenza al e colpiva con la Pt_1
parte anteriore destra la parte anteriore dello scooter parte sinistra ed il cadeva sul lato destro e cadeva anche lo Pt_1
scooter. Non ricordo il veicolo a che velocità andasse”.
Orbene, si ritiene che la presunzione di pari colpa possa dirsi superata in quanto il nulla avrebbe potuto fare per evitare Pt_1
la collisione, tenuto conto che, come dichiarato dai testi, il veicolo
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pirata tagliava la strada all'attore e non dava a quest'ultimo la precedenza.
I testi inoltre riferivano dell'impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Il CTU ha poi accertato la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro e la loro compatibilità con l'uso del casco di protezione.
Va quindi ora affrontata la questione dei danni risarcibili e, in particolare, dei pregiudizi alla persona subiti dal . Pt_1
Riguardo alla quantificazione dei danni, la consulenza medico- legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una
(ITT) di 20 giorni e una successiva invalidità temporanea parziale
(ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul
75% per ulteriori 20 giorni e sul 50% per ulteriori 15 giorni più altri 15 gg al 25%. Ha poi accertato un danno biologico permanente nella misura del 9%.
Ciò posto, nella specie, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti, vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari che possano
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giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
Del pari, non si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo in assenza di allegazione e prova e tenuto conto dell'entità micropermanente delle lesioni.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 20: € 1.104,80;
- ITP al 75% per gg. 20: € 828,60;
- ITP al 50% per gg. 15: € 414,30;
- ITP al 25% per gg. 15: € 207,15;
- postumi invalidanti permanenti al 9%, tenuto conto dell'età di anni 49 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 15.785,33 per un totale di € 18.340,18.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n.
7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 18.340,18 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro,
01/5/2017, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla
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data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 18.340,18 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'1/5/2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione
è fatta in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 e successive modifiche in applicazione del criterio del decisum (valore della controversia compreso tra i 5.200,00 e 26.001,00 e per le quattro fasi) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, tenuto altresì conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui
è causa;
- condanna la , quale Impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri
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a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 18.340,18, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'1/5/2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la , quale Impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore di;
Parte_1
spese liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 8.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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