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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. POTENTI MANFREDI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINI LUCA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. POTENTI MANFREDI;
ATTORI contro
nata a [...] il [...] c.f. , con l'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
UL RO
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025:
per gli attori “si conclude altresì perchè il Giudice adito Parte_1 Parte_2 ritenga estinta la causa di opposizione a precetto in quanto già accertato il palese errore da parte creditrice”;
per la convenuta opposta “si chiede l'estinzione anche della presente procedura. In CP_1 difetto, riportandosi integralmente agli atti difensivi depositati, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate”. pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 18.06.2024, notificava a ed , presso il CP_1 Parte_3 Parte_1 procuratore domiciliatario, la sentenza n. 765/2024 del Tribunale di Livorno in data 17.6.2024 con la quale ed venivano condannati in solido al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 di una somma di denaro. CP_1
Successivamente, in data 17 luglio 2024 i creditori notificavano anche l'atto di precetto al procuratore domiciliatario della debitrice e quindi procedevano con il pignoramento ai sensi dell'art. 492 bis cpc, che veniva notificato in data 14 settembre 2024 personalmente alla Parte_3
Il processo esecutivo mobiliare veniva iscritto al n.1361/2024 R.G. Es.
Con opposizione agli atti esecutivi del 2 ottobre 2024 la debitrice esecutata eccepiva la nullità del pignoramento in quanto la sentenza ed il precetto non erano stati notificati personalmente alla predetta debitrice, così come prescritto dagli artt. 479 II comma e 480 IV comma cpc.
La debitrice esecutata iscriveva a ruolo il processo esecutivo per proporre opposizione all'esecuzione, ma i creditori procedenti non depositavano il titolo esecutivo ed il precetto nel termine prescritto dall'art. 159 ter disp. att. cpc, cosicché il pignoramento opposto diveniva inefficace.
Con ordinanza del 10 novembre 2024 il Giudice dell'esecuzione del processo esecutivo iscritto al n.1361/2024 dichiarava inefficace il pignoramento e ordinava la liberazione dei crediti pignorati dal vincolo del pignoramento, con rimessione nella disponibilità del debitore esecutato.
Successivamente, con ordinanza assunta all'udienza del giorno 8 aprile 2025, il Giudice dell'esecuzione dichiarava estinto il processo esecutivo iscritto al n. 1361/2024.
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva notificato in data 3 ottobre 2024 a mezzo posta certificata all'Avv. UL RO, quale procuratore domiciliatario di ed Parte_3 Pt_1
nel processo esecutivo iscritto al n. 1361/2024.
[...]
Con l'atto di citazione in esame ed domandavano di dichiarare nullo Parte_3 Parte_1 ogni atto esecutivo promosso da nei loro confronti perché viziato in quanto non erano CP_1 stati notificati alle parti personalmente né la sentenza del Tribunale di Livorno, n. 765/2024 pubblicata il 17.6.2024 né il successivo atto di precetto.
Si tratta di una domanda giudiziale improponibile in quanto l'opposizione agli atti esecutivi, quando il processo esecutivo è iniziato con il pignoramento ai sensi dell'art. 491 cpc, deve essere proposta con pagina 2 di 4 opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 II comma cpc.
Nel caso di specie, i convenuti hanno documentato con il deposito del documento n.9 che gli attori hanno proposto il ricorso datato 2 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 617 cpc dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
Non si spiega, quindi, in base alle norme del codice di rito, questa seconda azione giudiziaria, che pertanto appare improponibile.
Corte di Cassazione sentenza Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024: “l'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria,
l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione)”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 31068 del 08/11/2023: “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto
(citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione)”.
La convenuta risulta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato a seguito di provvedimento del consiglio dell'ordine degli avvocati n.352/2024.
In sede di conclusioni della comparsa depositata in data 1 gennaio 2025 la convenuta ha domandato la condanna degli attori alla refusione delle spese processuali.
Tale domanda è stata reiterata con la nota di deposito in data 26 settembre 2025, anche se in via pagina 3 di 4 subordinata.
Il valore della causa corrisponde al valore del credito in relazione al quale è stato effettuato il pignoramento, poi opposto con la citazione introduttiva di questo giudizio.
Il precetto, prodotto con il documento n. 4, ha ad oggetto il credito di euro 141.823,71.
soccombenti, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 Parte_1 Parte_2 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella CP_1 misura di euro 4.943,50 per onorari di avvocato (onorari già abbattuti ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'importo deve essere corrisposto dai soccombenti allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio
2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] ontro ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Pt_2 CP_1 respinta, così provvede:
dichiara improponibile la domanda giudiziale di Parte_1 Parte_2
condanna pagare a titolo di refusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali a 'importo di euro 4.943,50 per onorari di avvocato,, oltre al rimborso CP_1 delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone il pagamento allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Livorno, 26 novembre 2025 alle ore 11,42.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. POTENTI MANFREDI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINI LUCA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. POTENTI MANFREDI;
ATTORI contro
nata a [...] il [...] c.f. , con l'Avv. CP_1 CodiceFiscale_3
UL RO
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025:
per gli attori “si conclude altresì perchè il Giudice adito Parte_1 Parte_2 ritenga estinta la causa di opposizione a precetto in quanto già accertato il palese errore da parte creditrice”;
per la convenuta opposta “si chiede l'estinzione anche della presente procedura. In CP_1 difetto, riportandosi integralmente agli atti difensivi depositati, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate”. pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 18.06.2024, notificava a ed , presso il CP_1 Parte_3 Parte_1 procuratore domiciliatario, la sentenza n. 765/2024 del Tribunale di Livorno in data 17.6.2024 con la quale ed venivano condannati in solido al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 di una somma di denaro. CP_1
Successivamente, in data 17 luglio 2024 i creditori notificavano anche l'atto di precetto al procuratore domiciliatario della debitrice e quindi procedevano con il pignoramento ai sensi dell'art. 492 bis cpc, che veniva notificato in data 14 settembre 2024 personalmente alla Parte_3
Il processo esecutivo mobiliare veniva iscritto al n.1361/2024 R.G. Es.
Con opposizione agli atti esecutivi del 2 ottobre 2024 la debitrice esecutata eccepiva la nullità del pignoramento in quanto la sentenza ed il precetto non erano stati notificati personalmente alla predetta debitrice, così come prescritto dagli artt. 479 II comma e 480 IV comma cpc.
La debitrice esecutata iscriveva a ruolo il processo esecutivo per proporre opposizione all'esecuzione, ma i creditori procedenti non depositavano il titolo esecutivo ed il precetto nel termine prescritto dall'art. 159 ter disp. att. cpc, cosicché il pignoramento opposto diveniva inefficace.
Con ordinanza del 10 novembre 2024 il Giudice dell'esecuzione del processo esecutivo iscritto al n.1361/2024 dichiarava inefficace il pignoramento e ordinava la liberazione dei crediti pignorati dal vincolo del pignoramento, con rimessione nella disponibilità del debitore esecutato.
Successivamente, con ordinanza assunta all'udienza del giorno 8 aprile 2025, il Giudice dell'esecuzione dichiarava estinto il processo esecutivo iscritto al n. 1361/2024.
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva notificato in data 3 ottobre 2024 a mezzo posta certificata all'Avv. UL RO, quale procuratore domiciliatario di ed Parte_3 Pt_1
nel processo esecutivo iscritto al n. 1361/2024.
[...]
Con l'atto di citazione in esame ed domandavano di dichiarare nullo Parte_3 Parte_1 ogni atto esecutivo promosso da nei loro confronti perché viziato in quanto non erano CP_1 stati notificati alle parti personalmente né la sentenza del Tribunale di Livorno, n. 765/2024 pubblicata il 17.6.2024 né il successivo atto di precetto.
Si tratta di una domanda giudiziale improponibile in quanto l'opposizione agli atti esecutivi, quando il processo esecutivo è iniziato con il pignoramento ai sensi dell'art. 491 cpc, deve essere proposta con pagina 2 di 4 opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 II comma cpc.
Nel caso di specie, i convenuti hanno documentato con il deposito del documento n.9 che gli attori hanno proposto il ricorso datato 2 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 617 cpc dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
Non si spiega, quindi, in base alle norme del codice di rito, questa seconda azione giudiziaria, che pertanto appare improponibile.
Corte di Cassazione sentenza Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024: “l'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria,
l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione)”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 31068 del 08/11/2023: “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto
(citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione)”.
La convenuta risulta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato a seguito di provvedimento del consiglio dell'ordine degli avvocati n.352/2024.
In sede di conclusioni della comparsa depositata in data 1 gennaio 2025 la convenuta ha domandato la condanna degli attori alla refusione delle spese processuali.
Tale domanda è stata reiterata con la nota di deposito in data 26 settembre 2025, anche se in via pagina 3 di 4 subordinata.
Il valore della causa corrisponde al valore del credito in relazione al quale è stato effettuato il pignoramento, poi opposto con la citazione introduttiva di questo giudizio.
Il precetto, prodotto con il documento n. 4, ha ad oggetto il credito di euro 141.823,71.
soccombenti, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 Parte_1 Parte_2 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella CP_1 misura di euro 4.943,50 per onorari di avvocato (onorari già abbattuti ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'importo deve essere corrisposto dai soccombenti allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio
2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] ontro ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Pt_2 CP_1 respinta, così provvede:
dichiara improponibile la domanda giudiziale di Parte_1 Parte_2
condanna pagare a titolo di refusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali a 'importo di euro 4.943,50 per onorari di avvocato,, oltre al rimborso CP_1 delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone il pagamento allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Livorno, 26 novembre 2025 alle ore 11,42.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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